AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 aprile 2019, n. 94
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Trattamento, ai fini IVA, delle prestazioni didattiche universitarie rese da società
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente quesito
Quesito
La società ALFA eroga servizi di formazione a studenti di scuola secondaria, studenti universitari e aziende, in modalità e-learning tramite il portale web, di cui è proprietaria.
Con riguardo alle attività formative rivolte agli studenti di scuola secondaria e a quelli universitari – prevalenti sia per numero di clienti che per volume d’affari – ALFA offre corsi in materie scientifiche e tecniche presenti nell’Ordinamento scolastico (nel seguito, per brevità, “OS”) e/o nell’Ordinamento universitario (nel seguito, per brevità, “OU”) italiani. Ciò, al fine di contribuire, in generale, al miglioramento del rendimento dello studente e, in particolare, al recupero di debiti scolastici, alla preparazione all’accesso all’Università e alla preparazione di esami universitari di laurea triennale o specialistica/magistrale o a ciclo unico.
Alfa precisa che i suddetti corsi insistono su materie non solo presenti, ma assolutamente centrali nell’OS e/o nell’OU italiani (Matematica, Fisica, Chimica,
Informatica, Statistica, Scienza delle Costruzioni, Economia Aziendale, Finanza Aziendale, Economia Politica) e che i contenuti specifici dei corsi, in ragione dei loro obiettivi formativi, sono necessariamente allineati ai programmi ministeriali, potendosi semmai ravvisare differenze nelle metodologie di insegnamento e nelle tecnologie di supporto alle medesime.
In sede di documentazione integrativa, Alfa ha chiarito che, con riferimento alle materie afferenti all’Ordinamento universitario, la stessa eroga tre tipologie di attività didattiche: 1) la preparazione relativa a un singolo argomento o a un numero limitato di argomenti su una singola materia; 2) la preparazione relativa a un intero programma di studio di una certa materia fornito direttamente dal discente; 3) la preparazione su una determinata materia di cui il discente specifica gli obiettivi formativi, ma senza fornire indicazioni formali sul programma.
Alfa ha, inoltre, precisato che la responsabilità della didattica relativa a materie afferenti all’Ordinamento universitario è ripartita tra il docente e Alfa. Le lezioni rese attraverso il portale sono svolte in tempo reale attraverso il collegamento a un ambiente virtuale dove il docente e il discente possono interagire.
Infine, Alfa ha specificato che non sono in essere, al momento, collaborazioni con Università pubbliche o private nell’ambito di iniziative in favore della formazione universitaria e che i corsi di studio offerti non sono attualmente accreditati o riconosciuti da Università pubbliche o private, né da altre pubbliche amministrazioni.
Ciò posto, Alfa chiede chiarimenti in merito all’applicabilità dell’esenzione da IVA, di cui all’articolo 10, primo comma, n. 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con riguardo all’erogazione di corsi universitari a distanza.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Alfa rappresenta che a seguito di parere rilasciato dall’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in qualità di ente titolato a emettere il parere tecnico vincolante, la Direzione Regionale competente ha accordato alla stessa il riconoscimento dell’esenzione dall’IVA per i corsi tenuti nelle materie indicate nella relativa istanza, in quanto presenti nell’OS italiano.
Riguardo alle prestazioni didattiche in materie presenti nell’OU italiano, invece, l’Ufficio scolastico regionale, interpellato sul punto, si è dichiarato incompetente a pronunciarsi. Conseguentemente, Alfa riteneva che l’ente della pubblica amministrazione cui richiedere il riconoscimento – o quantomeno il parere tecnico a supporto dello stesso – per prestazioni didattiche in materie presenti nell’OU fosse il MIUR, in una delle articolazioni del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca. Tuttavia, interpellato sul punto, il suddetto Dipartimento ufficializzava di non essere competente.
Ciò posto, Alfa ritiene che, nella situazione specifica descritta, non sia attualmente possibile individuare l’ente della pubblica amministrazione titolato a rilasciare, con riguardo alle prestazioni didattiche rese in materie presenti nell’OU, il riconoscimento utile ai fini dell’esenzione da IVA di cui all’articolo 10, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Osserva Alfa che il citato articolo 10, primo comma, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel limitarsi a richiedere che le prestazioni didattiche siano “rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni”, senza ulteriori precisazioni circa requisiti formali o sostanziali che tali “pubbliche amministrazioni” debbano soddisfare, lascia spazio alla possibilità che il riconoscimento venga accordato anche da un ente della pubblica amministrazione sprovvisto di specifiche competenze nel merito dell’attività economica per la quale si richiede l’esenzione IVA.
Alla luce di ciò, Alfa, anche attingendo al principio giuridico generale che vuole che situazioni simili siano regolamentate in modo simile, chiede, che il riconoscimento citato dall’articolo 10, primo comma, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972 venga formalmente rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, previa presentazione di un’autocertificazione attestante il fatto che le materie oggetto dei propri corsi rientrano tra quelle presenti nell’OU italiano e che gli argomenti trattati sono allineati, per contenuti e livello di approfondimento, a quelli proposti nei programmi dei corsi di laurea legalmente riconosciuti in Italia.
In definitiva, in forza di quanto fin qui rappresentato e allegando all’istanza la predetta autocertificazione, Alfa richiede all’Agenzia delle Entrate il riconoscimento utile agli effetti fiscali e il conseguente beneficio dell’esenzione in argomento per le prestazioni didattiche rese nelle materie elencate nell’autocertificazione stessa.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 132, paragrafo 1, della Direttiva CE del 28 novembre 2006, n. 112, individua tra le operazioni che gli Stati membri esentano dall’IVA, alla lettera i), “l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”.
In merito al requisito del riconoscimento degli istituti o scuole private che svolgono attività di natura educativa, didattica o formativa la normativa unionale non specifica le condizioni e le procedure per il riconoscimento dei prestatori di servizi ammessi all’esenzione dall’IVA, rinviando la disciplina del riconoscimento al legislatore nazionale.
Coerentemente alla predetta previsione unionale, l’articolo 10, primo comma, n. 20), del d.P.R. n. 633 del 1972 dispone che sono esenti da IVA “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni”. La predetta disposizione non fornisce alcuna indicazione sulle condizioni per il riconoscimento, assumendo quest’ultimo come presupposto da cui consegue l’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’IVA. La disciplina dei requisiti e delle forme di riconoscimento è operata da disposizioni normative diverse da quelle fiscali.
In proposito, con circolare del 18 marzo 2008, n. 22/E la scrivente amministrazione – d’intesa con il MIUR (cfr. nota prot. n. 602 del 18 gennaio 2008) – ha chiarito che gli organismi privati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che svolgono “prestazioni didattiche e formative nelle aree presenti negli assetti ordinamentali dell’Amministrazione scolastica (es. corsi monotematici di lingua straniera, ecc.) potranno ottenere una preventiva valutazione rilevante come “riconoscimento” utile ai fini fiscali anche da altri soggetti pubblici diversi dal Ministero della Pubblica Istruzione (…). La preventiva valutazione potrà essere operata dalle stesse Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate competenti in ragione del domicilio fiscale, le cui determinazioni saranno in ogni caso ancorate al parere tecnico rilasciato dai competenti Uffici scolastici regionali del Ministero della Pubblica Istruzione in conformità alla circolare diramata dal menzionato Ministero del 18 gennaio 2008, prot. A00DGOS n. 602 …”.
I predetti chiarimenti non trovano applicazione nell’ambito universitario. A seguito di formale richiesta da parte della scrivente al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, sul corretto iter procedurale che un organismo privato deve seguire per essere autorizzato a svolgere attività di formazione nelle materie rientranti nell’ordinamento universitario, il predetto Ministero ha chiarito che: “La normativa universitaria prevede infatti che i corsi universitari, con le relative attività formative cui sono associati crediti formativi universitari, possono essere attivati esclusivamente dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute, che sono istituite e accreditate con decreto del Ministro su conforme parere dell’ANVUR nel rispetto delle linee generali d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 5, del D.P.R. 27 gennaio 1998, n.25 e art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43. Istituzioni non universitarie possono attivare corsi e rilasciare titoli equipollenti a quelli universitari in casi tassativamente indicati da specifiche disposizioni normative e in ogni caso previa autorizzazione di questo Ministero”.
Alla luce del descritto quadro normativo, si ritiene che nel caso in esame non sussistano i presupposti per l’applicazione dell’esenzione IVA in argomento alle prestazioni didattiche rese da Alfa in materie presenti nell’OU. Alfa, infatti, in relazione alle prestazioni in esame, come riconosciuto anche in sede di documentazione integrativa, non risulta autorizzata dal Miur.
In aggiunta a quanto sopra, si rileva altresì che le attività formative svolte da Alfa non sono rese nell’ambito di un’attività approvata e finanziata da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università ecc.) tale da far ritenere sussistente un riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere, come evidenziato dal paragrafo n. 5 della circolare n. 22/E del 2008.
Per gli stessi motivi, con riguardo al caso in esame, deve escludersi che la mera autocertificazione da parte di Alfa, attestante il fatto che le materie oggetto dei propri corsi rientrano tra quelle presenti nell’OU italiano, sia idonea a integrare il requisito del riconoscimento nei termini richiesti dall’articolo 10, primo comma, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972.
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