AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 giugno 2019, n. 195
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212 – Trattamento ai fini IVA di somme corrisposte a seguito di sentenza di condanna – Applicabilità del regime forfettario
Quesito
ALFA (in seguito anche “istante”) è soccombente nel giudizio proposto nei suoi confronti dal Sig. X (in breve anche “Promotore”). A quest’ultimo pertanto deve corrispondere le provvigioni arretrate, nonché l’incentivo annuale relativo al medesimo anno.
Tali somme costituiscono il corrispettivo di prestazioni rese dal Promotore alla data della loro maturazione (ossia nel 2014) nell’ambito dell’esercizio di un’attività d’impresa individuale ai sensi dell’articolo 2195 c.c. e, in particolare, di quella di promotore finanziario in essere a tale data. Come tali, per l’istante, costituiscono il corrispettivo di prestazioni di servizio ricomprese nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e sono altresì soggette a ritenuta ai sensi dell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600.
Alla data della pronuncia del dispositivo della sentenza (fine 2018), il Sig. X aveva, tuttavia cessato la propria attività d’impresa e aveva proceduto alla chiusura della propria partita IVA. Tuttavia l’istante rappresenta che nei primi mesi del 2019, il Promotore ha aperto una nuova posizione ai fini IVA e, verosimilmente, nella dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha comunicato di presumere la sussistenza del requisito di cui al comma 54 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre del 2014, n. 190, ossia di non conseguire ricavi o compensi superiori a euro 65.000. Conseguentemente si renderebbe applicabile nei confronti del Sig. X il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 90 del 2014 (di seguito “regime forfettario”).
ALFA comunica di aver ricevuto nel corso del 2019 una fattura in cui il Promotore gli addebita, in via di rivalsa, l’IVA corrispondente ai predetti corrispettivi, pur avendo indicato in fattura, quale regime fiscale applicabile, il regime forfettario (codice RF 19). Lo stesso Sig. X ha indicato, in calce alla medesima fattura, che le somme dovute da ALFA non sarebbero soggette a ritenuta ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della Legge n. 190 del 2014.
Il Promotore ha inoltre inviato all’istante la dichiarazione prevista dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, nella quale attesta l’applicabilità del regime forfettario predetto ai fini dell’esonero da ritenuta delle somme in oggetto.
ALFA chiede chiarimenti in merito alla correttezza del comportamento seguito dal Sig. X nella considerazione che l’applicazione della rivalsa dell’IVA appare contradditoria rispetto al regime fiscale dichiarato dal Promotore e, inoltre, se tale condotta possa configurarsi come comportamento concludente idoneo ad essere considerato quale esercizio dell’opzione per la fuoriuscita dal regime forfettario, ipotesi che riflette, conseguentemente, i corretti obblighi della stessa ALFA in materia di sostituzione d’imposta.
Peraltro, nella contraria ipotesi in cui si reputasse applicabile il regime forfettario, l’istante crede che sussistano motivi per dubitare che la rivalsa ai fini dell’IVA possa essere esercitata nei suoi confronti.
Soluzione interpretativa
ALFA non ritiene applicabile il regime forfettario di cui all’articolo 1, comma 54 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
La scelta da parte del Sig. X di applicare l’IVA alle prestazioni fatturate appare inconciliabile con il regime forfettario, la cui applicazione esclude, ai sensi dell’articolo 1, comma 58, lettera a), della Legge n. 190 del 2014, l’esercizio della rivalsa nei confronti del proprio committente o cessionario. Ad avviso dell’istante l’esclusione del diritto di rivalsa, relativamente ai soggetti che operano in regime forfetario, costituisce un effetto indisponibile dell’applicazione di siffatta disciplina, ossia una conseguenza che non è rimessa alla scelta del contribuente. Cosicché, nel momento in cui il Sig. X pone in essere una condotta contrastante con le regole proprie del regime forfetario, realizza un “comportamento concludente” che è idoneo ad essere considerato quale esercizio dell’opzione per la fuoriuscita dal regime forfetario e l’applicazione del regime ordinario.
Inoltre, ALFA precisa come il regime forfettario sia applicabile inconseguenza della “presunzione”, attestata dal contribuente in sede di comunicazione dell’inizio dell’attività, del mancato superamento, nell’esercizio di avvio dell’attività, della soglia del volume di affari di euro 65.000.
Tuttavia, considerato che per effetto della sentenza di condanna (la cui data è anteriore l’apertura della partita IVA del Sig. X) il Promotore conseguirà, nel primo anno di esercizio della sua attività, un volume di affari largamente superiore alla soglia dei 65.000 euro, il cui superamento determina l’inapplicabilità del regime forfetario, tale circostanza porta l’istante a ritiene non applicabile il regime forfettario.
ALFA dunque ritiene legittima la rivalsa dell’IVA esercitata dal Sig. X e applicabile la ritenuta prevista dall’articolo 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, non operando l’esonero di cui all’articolo 1, comma 67 della Legge n. 190 del 2014.
Nell’ipotesi contraria in cui la scrivente reputasse applicabile, invece, il regime forfettario, l’istante ritiene che il Promotore non possa addebitare l’IVA, in via di rivalsa, in fattura con riferimento alle prestazioni rese, mentre ALFA non deve operare la ritenuta prevista dall’articolo 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per effetto dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 67 della legge 190 del 2014.
Parere dell’agenzia delle entrate
Con riferimento all’interpello in oggetto, si osserva come ai sensi dell’articolo 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (come modificato dall’articolo 1, comma 111, lettera a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successivamente, dall’articolo 1, comma 9, lettera a), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019): “I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.” Il regime forfettario, come ricordato nella circolare del 10 aprile 2019, n. 9/E “rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso del requisito stabilito dal comma 54 e non incorrano in una delle cause ostative previste dal successivo comma 57 della legge n. 190 del 2014”.
Ne consegue che, restando esclusa qualsivoglia considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla legge n. 190 sopracitata, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste, il Sig. X in oggetto, in linea di principio, avrebbe potuto applicare nel 2019 il cd. regime forfettario, previsto come regime naturale dalle disposizioni normative citate. Occorre, tuttavia, rilevare come il comma 56 dello stesso articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 preveda anche che: “Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza del requisito di cui al comma 54 del presente articolo”.
Tale disposizione normativa, come chiarito al paragrafo 2.4.2. della circolare del 4 aprile 2016, n. 10/E prevede che: “I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime in esame, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività, da presentare ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 633 del 1972 (modello AA9/12)”. È richiesto, quindi, che il soggetto esercente una nuova professione dichiari esplicitamente di presumere il non raggiungimento della soglia di euro 65.000 in relazione al primo periodo d’imposta in cui troverebbe applicazione il summenzionato regime forfetario.
Nel caso di specie, tale presunzione non si ritiene possa essere manifestata dal Sig. X al momento della dichiarazione di inizio attività avendo quest’ultimo notizia già da dicembre 2018 del dispositivo esecutivo della sentenza che gli riconosce un corrispettivo superiore ai limiti di adesione al regime forfettario in argomento.
Tutto ciò considerato, si concorda con ALFA nel ritenere non applicabile al caso di specie il regime forfettario di cui all’articolo 1 commi 54 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
I compensi percepiti a seguito della sentenza sono, pertanto, soggetti ad IVA. È quindi corretto l’addebito dell’imposta in fattura. L’istante, inoltre, dovrà operare la ritenuta prevista dall’articolo 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, e le somme oggetto della presente istanza, concorreranno in via ordinaria alla determinazione delle basi imponibili, sia di ALFA sia del Promotore.
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