La Corte di Cassazione con sentenza n. 8604 del 2013 ha esaminato e deciso sulla fattispecie della merce distrutta a causa di un incendio. Da questa vicenda l’Amministrazione contestava al contribuente il comportamento tenuto per la deduzione della merce distrutta. Difatti il contribuente avveva dedotto la distruzione della merce mediante ammortamento. Per l’azienda tale evento rappresenta una grave perdita. Ma non si può parlare di “beni immateriali”, né, soprattutto, è possibile optare per l’“ammortamento”.
Il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e successivamente, per ricorso dell’amministrazione finanziaria, alla Commissione Tributaria Regionale in cui i giudici di tutti e due i gradi avevano ritenuto corretto il comportamento del contribuente.
L’Amministrazione ricorreva inanzi alla Corte di Cassazione. I giudici della Suprema Corte, che così, ribaltando le valutazioni delle Commissioni tributarie, appaiono propensi per la legittimità del “recupero a tassazione”, con tanto di “avviso di accertamento”, operato dal Fisco. L’ unico motivo di doglianza dell’Agenzia delle Entrate è “….denunciando violazione degli artt. 66 e 68 t.u.i.r., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., nonché contraddittoria motivazione in ordine ad un punto fondamentale della controversia ex art. 360, n. 5, c.p.c., l’amministrazione ricorrente censura la decisione per aver escluso il recupero a tassazione dell’ammortamento, nella misura di 1/10, di “beni immateriali” costituiti dal valore della perdita subita per effetto dell’incendio, comprendente le rimanenze non tassate dell’anno precedente. Deduce che l’art. 66 del t.u.i.r., che regolamenta il regime di minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite, al terzo comma, recante la disciplina delle perdite collegate e derivanti dai beni patrimoniali e strumentali dell’impresa, nulla si dispone circa la deducibilità o meno dei beni merce, prendendosi in considerazione i soli beni relativi all’impresa non inquadrabili nella categoria dei beni merce, con la conseguenza che tali ultimi beni, pur fornendo oggetto di contabilizzazione ai fini civilistici, non hanno rilevanza fiscale come tali, potendo, al più, emergere in sede di valutazione delle rimanenze, analogamente a quanto si verificherebbe per gli sfridi di lavorazione. Ciò comporterebbe che la diminuzione, anche per cause accidentali, delle rimanenze di magazzino non potrebbe subire, seppur così fosse avvenuto nella specie, una contabilizzazione che si riporta da un anno all’altro con capitalizzazione e trasformazione del bene da merce, ancorché distrutto, in strumentale e patrimoniale con, addirittura, conseguente ammortamento…..“
Per i giudici della Cassazione, difatti, “le quote di ammortamento dei beni dell’impresa sono riferite non ai beni merce ma al costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa, e sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene stesso”. E, andando ancora più nei dettagli, di fronte a “merci andate distrutte”, non può trovare applicazione “l’ammortamento dei beni immateriali”.
Assolutamente illogica, quindi, l’operazione compiuta dall’azienda protagonista della vicenda, ossia “inserimento, a titolo di ammortamento di beni immateriali, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1996, della quota di 1/10 delle merci andate distrutte in un incendio nel novembre 1995, ma non indicate nel bilancio del 1995” e, soprattutto, “non sottoposte a tassazione”.
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