AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 43 del 20 febbraio 2025

Trattamento fiscale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10 per cento, di cui al n. 123 della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. 633 del 1972, delle attività spettacolistiche in realtà aumentata

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La Fondazione (di seguito ”Istante”), rappresenta di essere soggetto organizzatore di un evento/concerto innovativo in realtà mista, creato da un defunto compositore e musicista, a cui il pubblico parteciperà con l’ausilio di visori che mostreranno il compositore in modalità virtuale, il quale si esibirà in concerto al pianoforte, all’interno di un auditorium, mentre elementi di arte dimensionale dinamica saranno sincronizzati con la musica e l’ambiente fisico della sala e con le luci di scena.

L’Istante prosegue chiarendo che la tecnologia ad alta definizione permetterà di eliminare ogni barriera tra l’opera, il pubblico e l’artista stesso, creando un contributo straordinario tra l’arte tradizionale e l’innovazione tecnologica.

L’Istante chiede chiarimenti in merito alla corretta disciplina fiscale da applicare alla vendita e alla prevendita dei biglietti di accesso all’evento in oggetto, che avverranno tramite il sistema di emissione gestito da X e, nello specifico, se l’evento/concerto possa configurarsi quale ”concerto strumentale” di cui al n. 4) della Tabella C allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10 per cento, di cui al n. 123 della Tabella A, Parte III, allegata al medesimo d.P.R., oppure rientri nella definizione generica individuata dal punto numero 3 della tabella C allegata al d.P.R. 633 del 1972 e pertanto si debba applicare l’aliquota IVA ordinaria nella misura del 22%.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene che la manifestazione concertistica vocale e strumentale in esame rappresenti un’esecuzione musicale in pubblico e, dunque, rappresenta una attività spettacolistica finalizzata esclusivamente all’ascolto della musica.

L’Istante prosegue richiamando la Risoluzione del 20.06.2008 n. 257/E, con la quale l’Amministrazione finanziaria distingue le esecuzioni che sono di attrazione predominante (spettacoli) da quelle che sono di contorno, accompagnamento o sottofondo (intrattenimenti).

I concerti vocali e strumentali sono specificamente indicati al n. 4 della tabella C allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 insieme alle manifestazioni teatrali di qualsiasi tipo e ad altre manifestazioni spettacolistiche. In particolare, il richiamato n. 4) della tabella C allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 elenca le seguenti attività: «spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti.».

L’Istante specifica, inoltre, che i concerti vocali e strumentali sono inclusi nel punto n. 123 della Tabella A parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 con la conseguente applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 10% per gli spettacoli che siano ”concerti vocali e strumentali” ed ogni altro tipo di prestazione artistica che si tengano in spazi adibiti appositamente ad ospitare concerti e spettacoli come ad esempio teatri, sale concerto, auditorium o ancora piazze, stadi o aree concerto adibite temporaneamente a tale scopo.

L’Istante afferma che il concerto spettacolistico in esame, programmato presso un auditorium, sia confacente a tale definizione e, pertanto, sia possibile applicare l’aliquota IVA al 10% sui biglietti emessi a norma dell’art. 74quater del d.P.R. n. 633 del 1972.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare, appare utile inquadrare la distinzione ai fini fiscali tra le ”esecuzioni musicali”, assoggettate ad Iva con l’aliquota ordinaria, e i ”concerti vocali e strumentali”, di cui al n. 4) della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali si applica l’aliquota Iva ridotta del 10 per cento ai sensi del n. 123) della tabella A, parte III, allegata al predetto decreto.

La Tabella C allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 rubricata ”Spettacoli ed altre attività” al n. 4) individua tra le attività spettacolistiche: «spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti».

Il n. 123) della Tabella A, Parte III, di cui al medesimo decreto, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva nella misura ridotta del 10% agli «spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti».

Con il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, che ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge 3 agosto 1998, n. 288, abolendo l’imposta sugli spettacoli e istituendo l’imposta sugli intrattenimenti limitatamente ad alcune attività, è stata operata una distinzione tra le attività di intrattenimento e le attività di spettacolo.

Come precisato nella circolare n. 165/E del 7 settembre 2000 «Per intrattenimento, normalmente, s’intende ciò che è cagione di divertimento, insito, quindi, nel concetto è il partecipare. Lo spettacolo, invece, è caratterizzato dal concetto di rappresentazione, perciò riguarda l’aspetto statico del fenomeno, di presenza ad un fatto o ad un avvenimento.

In sintesi, si può affermare che, mentre, in generale, l’intrattenimento implica la partecipazione attiva all’evento, lo spettacolo comporta prevalentemente una partecipazione passiva, lo spettatore assiste al fenomeno, guarda l’evento così come gli è rappresentato. […]».

Nell’ambito di applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti, al sottoparagrafo 1.1. ”Presupposto oggettivo” viene specificato che «L’articolo 1 del DPR n. 640 del 1972, sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, prevede quale presupposto oggettivo ai fini dell’applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti le attività indicate nella tariffa allegata al medesimo decreto, svolte nel territorio dello Stato.

La tariffa descrive le attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti, dividendole in quattro diversi punti, distinti per aliquota:

1) esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, ed intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo, quando l’esecuzione musicale dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio;».

La medesima circolare, andando ad individuare le ”esecuzioni musicali” da assoggettare all’imposta sugli intrattenimenti, ha così precisato: «Rientrano nella previsione normativa del punto 1 della tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972 tutte le esecuzioni musicali e gli intrattenimenti danzati senza musica dal vivo ovvero anche con musica dal vivo, purché quest’ultima sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio. Non sono, invece, inclusi nella tariffa i concerti strumentali e vocali che, pertanto, non sono soggetti all’imposta sugli intrattenimenti, ma all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 74 quater del DPR n. 633 del 1972. La musica può definirsi dal vivo quando l’emissione avviene attraverso l’armonizzazione di suoni polifonici realizzati attraverso l’uso diretto di più strumenti originali, ovvero con l’utilizzazione di strumenti strutturalmente polifonici, quali, ad esempio, il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, l’organo. […] L’impiego di uno strumento musicale polifonico che si avvale però di una vera e propria orchestrazione preordinata o preregistrata con imitazione o riproduzione di vari e diversi strumenti musicali, non realizza autentica musica dal vivo, né può parlarsi di musica dal vivo quando l’emissione della musica avviene attraverso l’uso di basi musicali preregistrate o preordinate, in modo sostitutivo all’esecutore […]. Costituisce, pertanto, musica dal vivo solo l’effettiva esecuzione con strumenti di qualsiasi genere, senza l’utilizzazione ovvero con un utilizzo meramente residuale di supporti preregistrati o campionati.».

Al paragrafo 4.2, del medesimo documento di prassi, rubricato ”Le attività di spettacolo”, vengono descritte dettagliatamente le attività spettacolistiche soggette all’Iva, di cui alla Tabella C allegata al d.P.R. n. 633/1972 e nello specifico, alla lettera c) si precisa che: «Elemento essenziale per classificare un’esecuzione musicale quale ”spettacolo” è la circostanza che la stessa sia effettuata dal vivo e che questo tipo di esecuzione sia comunque prevalente. A tal fine quando l’esecuzione musicale sia pari o superiore al cinquanta per cento della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l’attività è classificata come ”spettacolo” ed è, quindi, assoggettata al solo regime ordinario IVA, anche se effettuata in discoteche e sale da ballo.».

Le attività di intrattenimento soggette alla relativa imposta rientrano nel campo di applicazione del regime speciale Iva di cui all’articolo 74, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale, salvo opzione per il regime ordinario, dispone che «Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l’imposta si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest’ultima. La detrazione di cui all’articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili […]».

Le attività spettacolistiche sono soggette all’Iva secondo i criteri ordinari, sebbene con una disciplina peculiare per quanto riguarda il momento impositivo, le modalità di certificazione, l’accertamento ed alcune specifiche agevolazioni ai sensi dell’articolo 74quater del d.P.R. n.633 del 1972.

In sostanza, il regime tributario applicabile alle ”esecuzioni musicali di qualsiasi genere” è il seguente:

quando l’esecuzione musicale è pari o superiore al cinquanta per cento della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l’attività è classificata come ”spettacolo” ed è assoggettata al solo regime ordinario Iva ai sensi dell’articolo 74quater del d.P.R. n. 633 del 1972, anche se effettuata in discoteche e sale da ballo;

quando l’esecuzione musicale è effettuata con l’utilizzazione di musica prevalentemente preregistrata, la stessa è assoggettata all’imposta sugli intrattenimenti nonché ad Iva secondo le disposizioni dell’articolo 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

In entrambi i casi l’aliquota applicabile ai fini Iva è quella ordinaria, in mancanza di un’espressa previsione che consenta l’applicazione di un’aliquota ridotta.

Nella risoluzione n. 257/E del 20 giugno 2008 è stato poi chiarito quando le esecuzioni musicali dal vivo realizzano ”concerti vocali o strumentali”.

In particolare «Sono concerti vocali o strumentali quelle manifestazioni musicali in cui i cantanti o i musicisti, singolarmente ovvero in gruppo, eseguono una serie di brani musicali, secondo un programma prestabilito, in un luogo appositamente individuato e strutturalmente idoneo a consentire l’ascolto della musica da parte degli spettatori (ad es. teatri, sale concerto, impianti sportivi, etc.). Nella manifestazione concertistica vocale e strumentale, in sostanza, l’esecuzione musicale in pubblico è un’attività spettacolistica finalizzata esclusivamente all’ascolto della musica. Le prestazioni musicali non qualificabili, secondo quanto sopra precisato, come concerti vocali e strumentali devono essere ricondotte nella disciplina generale delle ”esecuzioni musicali di qualsiasi genere” (punto n. 1 della tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972 ovvero n. 3) della tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972) per le quali l’Iva si applica in ogni caso con l’aliquota ordinaria […]».

Ciò posto, si evidenzia che i concerti vocali e strumentali, specificatamente indicati al n. 4 della tabella C allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, insieme alle manifestazioni teatrali di qualsiasi tipo e ad altre manifestazioni spettacolistiche, sono esclusi dal regime tributario applicabile alla generalità delle esecuzioni musicali ed essendo inclusi nel n. 123) della tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633 del 1972, sono assoggettati al regime ordinario Iva ai sensi dell’articolo 74quater del d.P.R. n. 633 del 1972 con l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento.

Sulla base di tutto quanto sopra riportato, si ritiene che l’evento descritto in istanza non è qualificabile come ”concerto strumentale” di cui al n. 4) della Tabella C, allegata al d.P.R. 633 del 1972.

L’esecuzione descritta in istanza, sebbene si contraddistingua per tutti gli elementi citati nella risoluzione 257/E del 20 giugno 2008 ossia si svolge in un luogo dedicato appositamente individuato e strutturalmente idoneo a consentire l’ascolto della musica da parte degli spettatori (ad es. teatri, sale concerto…), con un programma prestabilito, con un pubblico che si trova in presenza nella sala e prende parte all’evento con il solo scopo dell’ascolto della musica, difetta dell’elemento che la circolare n. 165/E del 7 settembre 2000 definisce essenziale per gli spettacoli concertistici, vale a dire l’esecuzione musicale dal vivo.

Sulla scorta dei documenti di prassi emanati sul tema, pertanto, si ritiene che, nel caso di specie, seppur l’utilizzo della tecnologia ad alta definizione permetta di assistere all’esecuzione in realtà aumentata del compositore, la mancata presenza dal vivo del musicista, che dà corpo alla realizzazione sonora del brano, e l’utilizzo di basi musicali preregistrate o preordinate, in modo sostitutivo all’esecutore, non consenta di qualificare l’evento come concerto strumentale, con conseguente inapplicabilità dell’aliquota Iva ridotta del 10%, di cui al n. 123) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. 633 del 1972.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell’istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento.