AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 170 del 20 agosto 2024
Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro/IVA di accollo del debito obbligazionario incorporato in un titolo emesso
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Tra i titoli di debito del Gruppo ALFA è compreso anche il titolo subordinato emesso in data XXX da BETA S.p.A. per un importo nominale pari a € XXX milioni.
Dopo l’emissione del titolo BETA S.p.A. si è fusa per incorporazione in un’altra società del gruppo ALFA, denominata GAMMA S.p.A.
Sotto il profilo contabile, dopo l’operazione di fusione richiamata, il Titolo risulta iscritto nel bilancio di GAMMA che partecipa al medesimo Consolidato fiscale della Capogruppo ALFA S.p.A. (di seguito l”’Istante” o ”ALFA”) e genera interessi passivi annui pari a circa € X milioni.
Ciò premesso, al fine di ottimizzare la gestione dell’indebitamento, il Gruppo ALFA sta valutando la possibilità di ”accentrare” il debito incorporato nel Titolo presso la Capogruppo ALFA, che ha già effettuato emissioni di obbligazioni similari.
Sotto un profilo strettamente legale, la volontà di ALFA sarebbe quella di accollarsi il debito obbligazionario incorporato nel Titolo sostituendosi a GAMMA quale emittente originario, previo consenso dei creditori possessori del Titolo che sarebbero chiamati ad esprimersi nella rituale assemblea degli obbligazionisti che sarà convocata ad hoc.
ALFA subentrerebbe dunque a GAMMA assumendosi l’obbligazione per la quale quest’ultima si era originariamente impegnata. Affinché ciò possa realizzarsi è necessario, tra l’altro, che (i) si tenga una assemblea degli obbligazionisti nell’ambito della quale gli stessi, con le maggioranze richieste, esprimano il proprio consenso alla ”substitution” e (ii) vi sia la sottoscrizione del Deed Poll, vale a dire di un atto unilaterale di diritto inglese mediante il quale ALFA si impegna ad assumere gli obblighi attualmente gravanti in capo a GAMMA in relazione al Titolo nei confronti degli obbligazionisti, con effetto liberatorio nei confronti del debitore originario.
L’operazione tra ALFA e GAMMA sarà, inoltre, documentata da un Accordo quadro di diritto italiano (ad efficacia obbligatoria tra le due società) che disciplinerà, tra l’altro, (i) i relativi termini procedurali ed economici, tra cui il pagamento da parte di GAMMA a favore di ALFA della provvista in denaro, calcolata in base al valore di mercato del Titolo, necessaria affinché ALFA possa far fronte agli impegni connessi al prestito obbligazionario, e (ii) le condizioni sospensive applicabili, tra cui l’approvazione dell’assemblea dei possessori dei Titoli, eventuali autorizzazioni regolamentari e il perfezionamento ad opera delle parti degli atti richiesti dal diritto inglese che daranno luogo alla ”substitution”.
L’effetto discendente dalla sottoscrizione del Deed Poll e del citato accordo quadro sarà quello di una successione negoziale nel debito di GAMMA, incorporato nel Titolo, da parte di ALFA e, quindi, più precisamente, di un accollo liberatorio, a seguito del quale quest’ultima subentrerà nella posizione debitoria di GAMMA verso gli obbligazionisti.
Più precisamente, andrà a concretizzarsi, a detta dell’Istante, la fattispecie tipica dell’accollo liberatorio, che realizza una successione a titolo particolare nel debito incorporato nel Titolo (articolo 1273, secondo comma, del Codice Civile) senza alcun effetto novativo, non determinandosi la creazione di una nuova obbligazione in capo al nuovo debitore accollante.
Ciò premesso l’Istante pone un dubbio interpretativo in merito all’inquadramento sotto il profilo fiscale di tale operazione.
In particolare, viene richiesto se la stessa debba essere qualificata come:
a) un accollo liberatorio soggetto all’imposta di registro ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 (TUR), che disciplina in via residuale gli ”atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, oppure
b) come una prestazione di servizi consistente nell”’assunzione di impegni di natura finanziaria” resa da ALFA e, come tale, rientrante nel campo di applicazione dell’IVA, in regime di esenzione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 1, del d.P.R. n. 633/1972.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Sulla base dell’inquadramento civilistico secondo cui l’operazione in parola si configura come un accollo del debito di GAMMA da parte di ALFA l’Istante ritiene che l’operazione in esame rientri nell’ambito applicativo dell’imposta di registro.
In particolare, trattandosi di accollo stand alone (cioè di una pattuizione a sé stante, non rientrante nell’ambito di un contratto più complesso, di cui l’accollo costituisca solo una clausola), ALFA ritiene applicabile a tale fattispecie l’articolo 9, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, che disciplina in via residuale gli ”atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”.
Di conseguenza, in linea di principio, l’accollo in esame dovrebbe essere unitariamente soggetto a registrazione in ”termine fisso”, con l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 3% sull’ammontare dell’obbligazione assunta, come previsto dall’articolo 43, comma 1, lett. e), del TUR.
A parere dell’Istante, qualora il contratto di accollo venisse formalizzato per corrispondenza, la stessa operazione non sarebbe soggetta a registrazione in ”termine fisso”, ma sarebbe soggetta a registrazione solo ”in caso d’uso”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. a), della Tariffa, parte seconda, allegata al TUR.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Al fine di centralizzare il debito esterno a livello di Capogruppo, rendendone più efficiente la gestione, ALFA intende sostituirsi a GAMMA quale soggetto emittente del debito obbligazionario originario rappresentato dal Titolo e, conseguentemente, assumere gli obblighi gravanti su GAMMA in relazione al Titolo nei confronti dei portatori del Titolo, con effetto liberatorio nei confronti del debitore originario.
In particolare, tale operazione dà luogo ad una modificazione soggettiva dei rapporti obbligatori originari, che si attuerà attraverso la c.d. ”substitution”, istituto di diritto inglese che trova applicazione in considerazione della legge applicabile al Titolo ai sensi della relativa documentazione contrattuale, con conseguente: i) assunzione da parte di ALFA di tutti gli obblighi connessi al Titolo ivi inclusi, a titolo esemplificativo, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale, e ii) liberazione del debitore originario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1273, comma 2, del Codice Civile.
La ”substitution” sarà finalizzata attraverso la sottoscrizione da parte di ALFA di un c.d. Deed Poll: un atto unilaterale, soggetto a scambio di corrispondenza, mediante il quale ALFA confermerà l’impegno ad assumere gli obblighi attualmente gravanti in capo a GAMMA in relazione al Titolo nei confronti degli obbligazionisti, con effetto liberatorio nei confronti del debitore originario.
L’operazione descritta trova la sua disciplina originaria nell’Accordo quadro di diritto italiano (ad efficacia obbligatoria tra le due società) descritto in premessa (di seguito ”Accordo Quadro”), con il quale le Parti hanno inteso ”disciplinare gli impegni assunti (…) per effetto dell’Operazione, avuto particolare riguardo ai profili inerenti all’Accordo Liberatorio”.
L’Accordo Quadro disciplina, tra l’altro, (i) il pagamento da parte di GAMMA a favore di ALFA della provvista in denaro, calcolata in base al valore di mercato del Titolo, necessaria affinché ALFA possa far fronte agli impegni connessi al prestito obbligazionario, e (ii) le condizioni sospensive applicabili.
Ciò premesso, il quesito posto dall’Istante riguarda il trattamento da riservare ai fini dell’imposizione indiretta alla descritta operazione e, in particolare, se la stessa debba essere qualificata come una prestazione di servizi consistente nell”’assunzione di impegni di natura finanziaria” rientrante nel campo di applicazione dell’IVA, ovvero un accollo liberatorio soggetto all’imposta di registro ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 (TUR), che disciplina in via residuale gli ”atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”.
A tale proposito, occorre richiamare, preliminarmente, l’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, che qualifica come prestazioni di servizi, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ”le prestazioni verso corrispettivo dipendenti (…) in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
In proposito, la Corte di Giustizia dell’Unione europea è intervenuta in più occasioni affermando che una prestazione di servizi è effettuata ”a titolo oneroso” e, pertanto, configura un’operazione imponibile solo quando tra l’autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale prestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (sentenza del 16 dicembre 2010, causa C-270/09).
Con riferimento al caso di specie il suddetto rapporto sinallagmatico non è riscontrabile, in quanto l’operazione non evidenzia in modo esplicito il carattere di una prestazione a fronte di un corrispettivo o di una controprestazione.
In particolare, la fornitura da parte di GAMMA a favore di ALFA della provvista di denaro calcolata in base al valore di mercato del Titolo non rappresenta il corrispettivo di una prestazione erogata da quest’ultima alla controparte, bensì la messa a disposizione dei mezzi finanziari per far fronte agli impegni connessi al Titolo, di cui l’accollante si è fatto carico a seguito dell’accollo (costituendo, dunque, un tutt’uno con la suddetta operazione, in quanto alla stessa strumentale).
Per le suddette ragioni si ritiene, pertanto, che l’operazione de quo non rientri nell’ambito di applicazione dell’IVA ma vada inquadrata come un accollo liberatorio, soggetto ad imposta di registro.
Quanto al trattamento applicabile ai fini di tale imposta si osserva segue.
Occorre preliminarmente evidenziare che, come emerge dalla documentazione allegata all’istanza, l’emissione del Deed Poll (l’atto unilaterale dal quale l’Istante ritiene discendano gli effetti obbligatori connessi all’accollo del debito), è preceduta dalla sottoscrizione di un ”Accordo Quadro” con il quale le Parti intendono disciplinare gli impegni assunti per effetto dell’Operazione, avuto particolare riguardo ai profili inerenti all’Accollo Liberatorio.
Come espressamente previsto all’articolo 4, punti 4.1 lettera i) e 4.2 lettera ii), l’Accordo Quadro costituisce, per entrambe le Parti, ”una fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili in conformità ai rispettivi termini e condizioni” (punto 4).
L’efficacia dell’Accordo Quadro è, tuttavia, sospensivamente condizionata al verificarsi di alcune ”Condizioni Sospensive” elencate al punto 3.1, tra le quali, è bene precisare, non rientra la sottoscrizione del Deed Poll.
Tanto premesso, in base a quanto previsto dall’articolo 20 del d.P.R. n. 131/1986 (TUR) ”l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati,….”.
Nel caso di specie, dall’esame della documentazione contrattuale allegata all’istanza, emerge chiaramente l’assunzione da parte di ALFA degli impegni connessi all’accollo del prestito obbligazionario già in sede di stipula dell’Accordo Quadro. All’articolo 2.1 del suddetto documento (rubricato ”Oggetto dell’Accordo”) è infatti previsto che: ”Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ALFA si impegna, al verificarsi delle Condizioni Sospensive, ad assumere incondizionatamente e irrevocabilmente gli Obblighi Accollati in relazione al Titolo con effetto liberatorio nei confronti di GAMMA in qualità di debitore originario, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1273, comma 2, del codice civile”.
Le Parti espressamente riconoscono che si tratta di un accollo liberatorio e, pertanto, ALFA si impegna a tenere indenne GAMMA da qualsiasi obbligazione connessa al Titolo (n.d.r. enfasi aggiunta).
Per le ragioni sovraesposte si ritiene che il suddetto Accordo Quadro sia, a tutti gli effetti, un atto avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, ad efficacia obbligatoria per entrambe le parti, soggetto, in linea di principio, ad obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi dell’articolo 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR, con imposta di registro in misura proporzionale pari al 3% dell’imponibile dichiarato.
Trattandosi di un atto sospensivamente condizionato, al verificarsi delle condizioni previste all’articolo 3 dell’Accordo, lo stesso risulta, in linea di principio, soggetto alle disposizioni contenute nell’articolo 27 del TUR a mente del quale; ”1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa. 2. Quando la condizione si verifica, o l’atto produce i suoi effetti prima dell’avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l’imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell’atto e quella pagata in sede di registrazione”.
Ne deriva che il suddetto Accordo andrà registrato in misura fissa al momento della relativa sottoscrizione, con successivo obbligo di comunicare l’avvenuto avveramento delle condizioni sospensive ai sensi dell’articolo 19 del TUR e di versare, in tale sede, la differenza tra l’imposta dovuta in misura proporzionale del 3% e quella pagata in sede di registrazione dell’Accordo Quadro.
Resta inteso che qualora ricorressero le condizioni idonee a soddisfare i presupposti per la formazione del contratto de quo mediante scambio di corrispondenza condizioni non accertabili in questa sede in quanto dipendenti da situazioni fattuali non apprezzabili in sede di interpello la medesima operazione non sarebbe assoggetta a registrazione in ”termine fisso”, bensì a registrazione ”in caso d’uso”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. a), della Tariffa, parte seconda, allegata al TUR.
In tal caso, quindi, l’Accordo e il successivo Deed Poll non sarebbero soggetti al pagamento dell’imposta di registro proporzionale, salvo che, successivamente alla conclusione dell’accordo per corrispondenza, i) si verifichi il caso d’uso (ossia, ai sensi dell’articolo 6 del TUR, l’atto venisse depositato per essere acquisito agli atti presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle medesime amministrazioni ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento), oppure ii) ne venga fatta enunciazione in un atto soggetto a registrazione posto in essere fra le stesse parti intervenute nell’accordo di accollo come disposto dall’articolo 22 del TUR.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente, così come illustrati nella comunicazione e nella documentazione integrativa, nel presupposto della loro veridicità e completezza, con riserva di riscontro nelle sedi competenti e non si estende pertanto a questioni non rappresentate o per le quali, comunque, nessuna espressa richiesta di parere è stata formulata.