AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 184 del 16 settembre 2024
Trattamento fiscale applicabile al premio erogato da una Università agli studenti che dopo il conseguimento del titolo di un Master di 2^ sono risultati i più meritevoli in base alla valutazione della prova finale
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante dichiara:
di essersi immatricolata al Master universitario di secondo livello in …. (di seguito ”Master”) presso l’Università ALFA (di seguito ”Università”) per l’anno accademico 20212022;
che nel 2022 l’Università ha bandito un avviso di selezione per l’attribuzione di n. X premi di studio riservati a coloro che avrebbero conseguito il titolo del Master, dal valore di …. euro ciascuno, erogato successivamente al suo conseguimento agli studenti considerati più meritevoli in base alla valutazione della prova finale e delle prove intermedie;
che l’avviso di selezione prevede che i premi siano assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta (IRPEF), pari al 25 per cento, in base all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
che nel 2023, con decreto rettorale l’Università ha approvato la graduatoria di merito dalla quale l’Istante è risultata aggiudicataria del premio;
che il premio è stato erogato al netto della ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 25 per cento e l’Università ha successivamente certificato la ritenuta e ha reso disponibile la certificazione unica 2024.
Ciò posto, l’Istante chiede, nella fattispecie prospettata, quale sia il regime fiscale applicabile al premio conseguito.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che le somme percepite per il premio non siano riconducibili né all’articolo 50, lett. c), del TUIR né ad alcuna delle categorie reddituali individuate dall’articolo 6 del TUIR, analogamente a quanto chiarito con la risoluzione n. 280/E del 25 novembre 2009 per gli incentivi economici a favore degli studenti previsti dal d.lgs. 262 del 2007, posto che anche nella fattispecie in esame l’istituzione del premio non è finalizzata alla frequenza del corso.
Data l’irrilevanza del premio ai fini IRPEF, l’Istante ritiene di poter recuperare la ritenuta a titolo di imposta applicata dall’Università e dalla stessa versata all’erario per suo conto.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Per dare soluzione al quesito in esame è necessario, preliminarmente, chiarire se i premi erogati dall’Università, successivamente al conseguimento del titolo del Master, agli studenti considerati più meritevoli in base alla valutazione della prova finale e delle prove intermedie rientrino in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR). In particolare, occorre verificare se tali premi siano riconducibili ai redditi assimilati a quello di lavoro dipendente o ai redditi diversi.
In merito alla prima ipotesi, si fa presente che l’articolo 50, comma 1, lett. c), del TUIR qualifica come redditi assimilati a quello di lavoro dipendente «le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante».
Torna utile, in proposito, premettere quanto chiarito con la circolare 23 dicembre 1997, n. 326 in merito alla qualificazione delle borse di studio e dei premi o sussidi erogati per finalità di studio. La richiamata circolare ha precisato, per quanto riguarda l’ambito oggettivo delle erogazioni di cui trattasi, che per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica o di specializzazione. Inoltre, relativamente agli assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ha precisato che rientrano nel novero di tali erogazioni quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale e quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro.
La previsione dell’articolo 50, comma 1, lett. c) del TUIR individua, dunque, le elargizioni volte a sostenere gli studenti nello svolgimento di una attività di studio o di formazione (cfr. risoluzione 25 novembre 2009, n. 280/E).
Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera d), del TUIR costituiscono, invece, redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, «le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali».
Tali redditi, ai sensi del successivo articolo 69, «costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione».
Ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, rubricato ”Ritenuta sui premi e sulle vincite”, «I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente».
Il secondo comma del medesimo articolo 30 stabilisce che:
ai premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti o comitati di beneficenza si applica l’aliquota del 10 per cento;
ai premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe si applica l’aliquota del 20 per cento;
ai premi conseguiti in ogni altro caso si applica l’aliquota del 25 per cento.
Considerata l’ampia formulazione del primo comma del citato articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che reca in via generale la disciplina delle ritenute sui premi, ad esclusione di quelli su titoli, i premi in esame devono ritenersi assoggettati alla ritenuta del 25 per cento stabilita in via residuale dal secondo comma della medesima disposizione per i premi conseguiti «in ogni altro caso».
Nella fattispecie prospettata, secondo quanto stabilito nell’avviso di selezione e nel relativo allegato, i premi sono stati attribuiti agli allievi regolarmente iscritti al Master risultati nelle prime X posizioni della graduatoria di fine corso, tenendo conto per prima cosa del voto finale conseguito dopo la discussione finale. A parità di voto la graduatoria è stata redatta sulla base dei risultati ottenuti nelle prove intermedie.
Tali premi, attribuiti dopo il conseguimento del titolo del Master agli studenti con le valutazioni finali più alte, non risultano quindi finalizzati alla frequenza del corso. Gli stessi perseguono, infatti, la finalità di premiare e valorizzare gli studenti risultati più meritevoli dopo la conclusione del percorso formativo.
I medesimi premi, pertanto, non essendo stati elargiti al fine di sostenere una attività di studio o di formazione, non ricadono nell’ambito di applicazione dal citato articolo 50, comma 1, lett. c), del TUIR e dunque non producono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.
Pertanto, si ritiene che i premi in oggetto siano riconducibili ai redditi diversi di cui al citato articolo 67, comma 1, lettera d) del TUIR, in quanto attribuiti in riconoscimento di particolari ”meriti artistici, scientifici o sociali”, trattandosi di elargizioni assegnate per premiare e valorizzare gli studenti più meritevoli. Non rileva la circostanza che non sia prevista la presentazione di un lavoro (quali, ad esempio tesi, opera progettuale, elaborato) oggetto di valutazione da parte di un’apposita commissione, ma una verifica oggettiva dei requisiti stabiliti dall’avviso di selezione (nel caso di specie sostanzialmente il voto finale del Master).
Ne consegue che, nella fattispecie prospettata, alle somme che l’Università ha erogato a titolo di premio all’Istante, riconducibile come già detto ai redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. d), del TUIR, deve applicarsi la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 25 per cento prevista dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.