AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 12 ottobre 2021, n. 702
Trattamento fiscale applicabile alla prestazione LPP anticipata per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’abitazione del beneficiario e accreditata su conto corrente italiano dell’impresa esecutrice dei lavori
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante, che dichiara di essere residente in Italia e di lavorare in Svizzera come frontaliere, rappresenta di avere intenzione di ristrutturare la propria abitazione principale sita in Italia.
Il Contribuente evidenzia che, al fine di sostenere tale spesa, gli viene data la possibilità di riscuotere anticipatamente una parte delle competenze erogate dal secondo pilastro svizzero, costituito dalla previdenza professionale obbligatoria (c.d. LPP o legge sulla previdenza professionale).
L’Istante afferma che per la riscossione di tale capitale la procedura prevede la presentazione alla società di assicurazione detentrice del secondo pilastro della documentazione attestante i lavori e che quest’ultima paghi direttamente il fornitore, incaricato dell’esecuzione dei lavori. Pertanto, il capitale erogato dal secondo pilastro verrà incassato in Italia, ma su conti della società che realizzerà i lavori di ristrutturazione. Secondo il Contribuente, pertanto, non è possibile chiedere alla banca dell’impresa edile l’applicazione della ritenuta con aliquota del 5 per cento, in nome e per suo conto.
Lo stesso ribadisce che tale modalità d’incasso non gli permetterà di scegliere di incassare il secondo pilastro in Italia sul proprio conto corrente bancario per utilizzarlo successivamente per il pagamento dei lavori, in quanto è previsto che l’assicurazione elvetica, per evitare frodi, paghi direttamente il fornitore del contribuente.
Tale obbligo, precisa l’istante, viene espresso nella “Domanda di prelievo anticipato per il finanziamento di una proprietà di abitazione”, dove al paragrafo ” Allegati necessari in caso di ristrutturazione/rimodernamento” viene sottolineato che ” Il pagamento viene effettuato a una terza persona indipendente”, riguardo al quale viene specificato:
– “la persona assicurata autorizza la terza persona indipendente, risp. il destinatario delpagamento a prendere in consegna il capitale versato dall’istituzione di previdenza su suo incarico;
– la terza persona indipendente/il destinatario del pagamento prende in consegna, su base fiduciaria, i capitali prelevati in anticipo e garantisce che vengano utilizzati solo in base alle disposizioni legali in merito alla promozione della prorietà d’abitazione. Sono considerate persone indipendenti i notai, le banche in veste di creditori ipotecari, o in caso di un progetto di ristrutturazione o rimodernamento, appaltatori generali (architetti, ingegneri o fiduciari)”.
Con la documentazione integrativa trasmessa, l’istante ha precisato che il pagamento della prestazione erogata dal secondo pilastro è stato effettuato nel 2020 a favore della impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione e che all’intermediario finanziario presso cui sono state accreditate tali somme non è stato conferito l’incarico di trattenere dall’importo incassato la ritenuta del 5 per cento, in quanto “la banca non lo avrebbe mai potuto fare, perché l’incasso è avvenuto sul conto corrente dell’impresa fornitrice, società di capitali, e non sul conto corrente del beneficiario del secondo pilastro svizzero”.
Ciò posto, l’Istante chiede se nella fattispecie prospettata sulle somme che saranno erogate dal secondo pilastro svizzero, in luogo dell’applicazione da parte dell’intermediario finanziario della ritenuta con aliquota del 5 per cento, possa applicare l’imposta sostitutiva con la medesima aliquota, autoliquidandola in sede di dichiarazione dei redditi.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di poter assoggettare il riscatto parziale del secondo pilastro svizzero ad imposta sostitutiva del 5 per cento, autoliquidando l’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto, non potendo incassare su proprio c/c italiano il capitale erogato dal secondo pilastro (LPP), non ha potuto dare l’incarico all’istituto di credito di applicare la ritenuta alla fonte del 5 per cento.
Per il riscatto parziale del secondo pilastro svizzero, pertanto, il Contribuente intende compilare la sezione V del quadro RM del modello REDDITI, riportando la causale “I” e indicando la somma imponibile tassata al 5%. Ai fini del versamento con il modello F24, l’Istante intende utilizzare il codice 1242.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In base alla legislazione svizzera, le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (LPP, secondo l’abbreviazione ufficiale della legge federale), definite anche “secondo pilastro”, hanno il compito d’integrare le prestazioni delle istituzioni previdenziali AVS (assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti Svizzera) e AI (assicurazione invalidità), che coprono solo il minimo esistenziale del costo della vita per la terza età, contribuendo, in tal modo, a mantenere inalterato il tenore di vita del lavoratore anche dopo il pensionamento.
Nel caso in cui beneficiario delle prestazioni erogate dal secondo pilastro svizzero sia un soggetto fiscalmente residente in Italia tale erogazione deve essere tassata in via esclusiva in Italia, tenuto conto che l’articolo 18 della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata dalla legge 23 dicembre 1978, n. 943, prevede che, fatte salve le pensioni pubbliche di cui all’articolo 19, «le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato ».
Nell’ambito della normativa fiscale italiana, l’articolo 76, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede che “Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l’accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 386, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia”.
Il successivo comma 1-bis – introdotto dall’articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 – prevede che “La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate”.
In altri termini, con l’introduzione del comma 1-bis nell’articolo 76 della legge n. 413 del 1991, il regime fiscale delle prestazioni corrisposte in Italia, sotto forma di rendita e di capitale, da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera LPP, è stato sostanzialmente equiparato a quello delle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), in quanto per entrambi i trattamenti è prevista l’applicazione di una ritenuta nella misura del 5 per cento.
Occorre, inoltre, evidenziare che l’intervento normativo recato dal citato articolo 55-quinquies del decreto legge n. 50 del 2017, che assimila il trattamento fiscale delle prestazioni LPP alle rendite AVS, mantiene l’espressa previsione della presenza di un intermediario residente che, canalizzando il flusso di corresponsione in Italia, applichi una ritenuta di imposta al 5 per cento, esonerando il contribuente dall’indicazione di tali somme nella dichiarazione dei redditi.
Relativamente ai soggetti tenuti all’applicazione della ritenuta nell’ipotesi di corresponsione delle rendite tramite un intermediario, per le rendite AVS, il comma 1 dell’articolo 76 prevede che la ritenuta è applicata dagli “istituti italiani, quali sostituti di imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia”, mentre per le prestazioni LPP, il comma 1-bis del medesimo articolo stabilisce che la ritenuta “è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento”.
La differente formulazione utilizzata dal legislatore comporta che, diversamente da quanto avviene per le rendite AVS, che sono corrisposte ai beneficiari per il tramite di determinati istituti di credito italiani e, dunque, sulla base di specifiche convenzioni fra questi ultimi e la gestione AVS, le prestazioni LPP sono direttamente corrisposte ai beneficiari, mediante accreditamento sui rispettivi conti correnti aperti in Italia. Ne consegue che, nel primo caso, la ritenuta è applicata solo dagli istituti italiani individuati dalle convenzioni come destinatari dei pagamenti, mentre, nel secondo caso, la ritenuta è applicata da tutti gli intermediari finanziari presso i quali i beneficiari delle prestazioni decidono di far accreditare le prestazioni.
La circostanza che la norma faccia riferimento all’intermediario finanziario italiano che “interviene” nel pagamento porta a ritenere che la ritenuta unica prevista dal comma 1-bis in esame per le prestazioni LPP vada applicata dall’intermediario laddove gli venga conferito uno specifico incarico da parte del soggetto erogante ovvero del percipiente (in tal senso, si è espressa la circolare 10 luglio 2014, n. 21/E, par. n. 3, con riferimento ai fondi di investimento alternativi).
Al riguardo, si evidenzia che l’esecuzione di un pagamento a favore di un proprio cliente presuppone, in via preliminare, che la somma da corrispondere sia individuata dall’istituto di credito come prestazione LPP e che siano fornite all’intermediario finanziario residente tutte le informazioni necessarie a consentire di poter operare il prelievo alla fonte al momento dell’erogazione delle somme in questione da parte dell’ente previdenziale svizzero.
Con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 2 pubblicata il 20 febbraio 2020, è stato chiarito (ribandendo il principio espresso dalla risoluzione del 27 gennaio 2020, n. 3) che tale condizione si sostanzia nella presenza di uno specifico incarico conferito dall’ente erogatore o dal beneficiario della prestazione che permetterebbe, quindi, all’intermediario di applicare la ritenuta del 5 per cento.
Deve essere cura del soggetto che conferisce l’incarico all’intermediario fornire tutte le informazioni necessarie per la corretta applicazione della ritenuta e per la determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione.
Ciò posto, in merito alla questione posta dall’Istante concernente il trattamento fiscale applicabile alle somme erogate anticipatamente dal secondo pilastro svizzero per consentire all’Istante di sostenere le spese per la ristrutturazione della propria abitazione principale e che l’ente assicurativo, al fine di evitare frodi, ha accreditato direttamente sul conto corrente italiano dell’impresa esecutrice delle opere di ristrutturazione, per le quali, in mancanza di uno specifico incarico da parte del beneficiario della LPP, la banca non ha operato la ritenuta del 5 per cento, si rappresenta quanto segue.
La risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020 ha chiarito che nel caso in cui il contribuente sia un soggetto fiscalmente residente in Italia alle prestazioni erogate dal secondo pilastro svizzero non riscosse tramite intermediari residenti non può applicarsi la ritenuta alla fonte del 5 per cento a titolo d’imposta, in quanto l’intervento normativo recato dal citato articolo 55-quinquies del decreto legge n. 50 del 2017, che assimila il trattamento fiscale delle prestazioni LPP alle rendite AVS, mantiene l’espressa previsione della presenza di un intermediario residente che, canalizzando il flusso di corresponsione in Italia, applichi una ritenuta di imposta al 5 per cento, esonerando il contribuente dall’indicazione di tali somme nella dichiarazione dei redditi. Il tenore della disposizione normativa, dunque, induce a valorizzare il tracciamento del flusso finanziario, per il tramite di un intermediario residente, quale elemento necessario per l’applicazione della norma agevolativa.
Nel caso in esame, avendo l’ente assicurativo svizzero canalizzato in Italia il flusso finanziario relativo alle prestazioni LLP, per il tramite di un intermediario residente, risulta soddisfatto il requisito della tracciabilità delle movimentazioni di denaro.
Ne consegue che, in caso di prestazioni LPP riscosse per il tramite di un intermediario residente e accreditate direttamente sul conto corrente italiano dell’impresa esecutrice delle opere di ristrutturazione, che non è il soggetto che può conferire alla banca l’incarico al pagamento dell’imposta sostitutiva in esame, il contribuente beneficiario della prestazione previdenziale, potrà autoliquidare in dichiarazione l’imposta dovuta, assoggettandola all’imposta sostitutiva con la medesima aliquota del 5 per cento che la stessa avrebbe scontato se fosse stata applicata la ritenuta da parte dell’intermediario finanziario.
Nella fattispecie in esame, pertanto, l‘Istante potrà indicare la prestazione LPP incassata nel 2020 nella sezione V del quadro RM del Modello Redditi PF 2021, riportando la causale residuale “I”, il codice dello Stato estero “071” (corrispondente alla Svizzera) e versando l’importo con il codice tributo “1242”.
In merito alla determinazione della base imponibile la citata risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 2 del 2020 ha precisato che la ritenuta deve essere applicata dall’intermediario sul valore lordo della prestazione al momento della corresponsione in Italia. Tali chiarimenti sono estensibili anche all’ipotesi in cui, non essendo stata applicata la ritenuta da parte dell’intermediario finanziario residente intervenuto nel pagamento, le rendite LPP siano indicate in dichiarazione da parte del contribuente.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Tassazione della rendita LPP accreditata su conto corrente italiano senza l'applicazione della ritenuta prevista dall'art. 76, comma 1-bis della legge n. 413 del 1991 - Risposta 18 giugno 2021, n. 418 dell'Agenzia delle Entrate
- Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, sentenza n. 3856 depositata il 17 aprile 2023 - Il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 10 gennaio 2019, n. C-410/17 - In forza di un contratto di demolizione, il prestatore, vale a dire un’impresa di demolizioni, deve effettuare lavori di tal genere e può, nei limiti in cui i rifiuti di demolizione contengono…
- Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla previdenza professionale obbligatoria svizzera (LPP) - Risoluzione 27 gennaio 2020, n. 3/E dell'Agenzia delle Entrate
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, - Sentenza n. 39126 depositata il 18 ottobre 2022 - In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l'incidenza della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 ottobre 2021, n. 29556 - La giurisdizione del giudice italiano va affermata per non essere implicato lo svolgimento di funzioni sovrane e per essere elemento determinante della regolazione della giurisdizione nell'azione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: onere della prova e responsab
La riforma del processo tributario ad opera della legge n. 130 del 2022 ha intro…
- E’ obbligo del collegio sindacale comunicare
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25336 del 28 agosto 2023, interv…
- Dimissioni del lavoratore efficace solo se effettu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27331 depositata il 26 settembre…
- La restituzione ai soci dei versamenti in conto au
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39139 depositata il 2…
- I versamento eseguiti in conto futuro aumento di c
I versamento eseguiti in conto futuro aumento di capitale ma non «accompagnati d…