AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 dicembre 2020, n. 599
Trattamento fiscale applicabile alla somme percepite da un ex funzionario dell’Ufficio Europeo dei Brevetti a titolo di “adeguamento”
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante dichiara di essere un ex funzionario dell’Ufficio Europeo dei Brevetti di Monaco di Baviera (di seguito anche “Ufficio”) e che la propria residenza ed il proprio domicilio, stabiliti in Germania fino all’11 febbraio 2019, a partire da tale data sono stati trasferiti in Italia.
Il Contribuente evidenzia di percepire una pensione, non assoggettata a ritenute d’imposta, nonché un importo mensile provvisorio definito “adeguamento” o “aggiustamento” (la traduzione letterale come da contabile mensile allegata è “adeguamento fiscale”).
L’Istante riferisce di dover dichiarare in Italia il reddito da pensione di fonte estera.
Il Contribuente rappresenta che il predetto Ufficio è un’organizzazione internazionale che comprende 38 Paesi, alla cui convenzione (convenzione sul brevetto Europeo) l’Italia ha aderito il 1° dicembre 1978.
L’Istante segnala che tale organizzazione, al fine di garantire ad ogni ex funzionario un trattamento pensionistico equilibrato, tende a far percepire una pensione netta di uguale importo in tutti i Paesi in cui un pensionato scelga di risiedere fiscalmente; per ovviare, almeno parzialmente, agli effetti impositivi dei regimi fiscali delle diverse Nazioni, l’Ufficio eroga, infatti, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del relativo regolamento delle pensioni, insieme alla pensione, un “adeguamento” che corrisponde al 50 per cento della somma di cui dovrebbe essere teoricamente incrementata la pensione per raggiungere un importo che, al netto delle imposte nazionali sui redditi, corrisponda a quello della pensione base.
L'”adeguamento” viene corrisposto solamente ai funzionari che scelgono di risiedere in uno dei 38 Paesi aderenti alla convenzione sul brevetto Europeo.
Ovviamente i vari Paesi applicano differenti imposte nazionali sui redditi; ad esempio, in Austria, l'”adeguamento” non viene corrisposto in quanto tale Paese non considera imponibile, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la pensione dell’Ufficio che, quindi, non è soggetta a prelievi fiscali.
Il Contribuente evidenzia che, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del regolamento, per poter avere diritto alla percezione dell'”adeguamento”, il pensionato deve dimostrare all’Ufficio che, sia la pensione sia l’ “adeguamento” (o “aggiustamento”), siano stati dichiarati o tassati.
Ciò detto, il Contribuente chiede quale sia il trattamento fiscale applicabile alla somme che percepisce a titolo di “adeguamento”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che la somma in questione non costituisce una rendita corrisposta in base al rapporto giuridico di lavoro dipendente intrattenuto con l’Ufficio e finanziato con il sostenimento di oneri contributivi, bensì un indennizzo commisurato alle imposte sul reddito di pensione approssimativamente dovute, inteso a rendere sostanzialmente coincidenti i trattamenti pensionistici degli ex funzionari residenti nei diversi Stati aderenti alla convenzione.
Ad avviso del Contribuente, tenuto conto della sua peculiare natura, in Italia tale “adeguamento” non è contemplato in alcun elenco dei redditi definiti dal TUIR, non rientra nella tassativa previsione dell’articolo 6 del TUIR, né è classificato tra i redditi descritti agli articoli 49 e 50 TUIR ovvero, in via residuale, tra i redditi indicati all’articolo 67 del medesimo testo unico.
Secondo l’Istante, infatti, il suddetto “adeguamento” non rappresenta un provento conseguito in sostituzione del reddito o una indennità percepita per il risarcimento della perdita del reddito, ma una somma versata a ciascun pensionato per garantire una sostanziale equivalenza delle somme corrisposte a chi ha cessato l’attività lavorativa nei diversi Paesi di rispettiva residenza.
Ciò detto, secondo il Contribuente l’importo percepito a titolo di “adeguamento” non costituisce materia imponibile ai fini del calcolo dell’IRPEF, in quanto esso non ha natura reddituale e non rientra nelle categorie puntualmente indicate nel TUIR.
Per tale motivo l’Istante ritiene di dover indicare l’importo riconosciuto come “adeguamento” nel quadro RC (Redditi di lavoro dipendente) del modello Redditi Persone Fisiche dell’anno di riferimento, separatamente dagli altri redditi, ma di non inserire tale somma nel reddito complessivo da indicare nel quadro RN (Determinazione dell’IRPEF).
Ad esempio:
pensione = Euro X; adeguamento = Euro Y
Quadro RC:
RC1 = Euro X
RC2 = Euro Y Quadro RN1 = Euro X
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’Ufficio europeo dei brevetti è, assieme al Consiglio di amministrazione, uno dei due organi dell’Organizzazione europea dei brevetti, istituita il 7 ottobre 1977 sulla base della Convenzione sulla concessione dei brevetti europei firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 e ratificata dalla legge 26 maggio 1978, n. 260.
Il Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione europea dei brevetti, al paragrafo 1 dell’articolo 16 dispone che «Nelle condizioni e secondo le modalità che il Consiglio d’amministrazione fissa entro il termine di un anno a decorrere dall’entrata in vigore della convenzione, le persone di cui agli articoli 13 e 14 saranno soggette, a favore della Organizzazione a un ‘imposta sugli stipendi e sui salari versati all’Organizzazione. A decorrere da questa data, questi stipendi e salari sono esenti dall’imposta nazionale sul reddito. Tuttavia, gli Stati contraenti possono tener conto di questi stipendi e salari per il computo dell’imposta da pagare sui redditi provenienti da altre fonti».
Il successivo paragrafo 2 stabilisce che «Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle rendite e pensioni pagate dalla Organizzazione agli ex agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti».
Il regolamento delle pensioni all’articolo 42 reca la disciplina delle pensioni soggette a tassazione nazionale, prevedendo al comma 1, la corresponsione al pensionato assoggettato a tassazione nazionale di una somma integrativa (c.d. “adeguamento”).
Tale disposizione prevede, in particolare, che l’erogazione di una somma integrativa a titolo di “adeguamento” sia applicabile «allo Stato membro dell’Organizzazione in cui la pensione e l’adeguamento ad essa relativo sono soggetti all’imposta sul reddito ai sensi della legislazione fiscale in vigore in tale Stato». Sulla base di tale disposizione la somma integrativa è erogata ai pensionati residenti in Paesi in cui sia la pensione che il relativo “adeguamento” sono soggetti a tassazione (circostanza della quale, ai sensi del medesimo Regolamento, il beneficiario deve fornire prova, a pena della privazione del diritto all’adeguamento con conseguente obbligo di restituzione degli importi indebitamente ricevuti a tal fine).
Al riguardo, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 49 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) dispone che «costruiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.», ricomprendendovi tutti quegli emolumenti dovuti e conseguenti alla cessazione di un’attività lavorativa.
Pertanto, con riferimento al caso di specie, la somma integrativa in questione è riconducibile alla prestazione pensionistica, trovando la propria causale nel pregresso svolgimento di una attività di lavoro dipendente. La stessa è pertanto soggetta a tassazione in Italia con il conseguente inquadramento tra i redditi di lavoro dipendente.
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