Agenzia delle Entrate – Risposta n. 166 del 6 aprile 2022
Trattamento fiscale costi di transazione
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA S.p.A. (di seguito anche “Istante”) dichiara di aver incorporato nel periodo di imposta 2021, tramite fusione inversa, la società controllante BETA S.p.A. all’esito di una complessa operazione in cui BETA ha promosso, nel corso del 2020, un’offerta pubblica di acquisto (OPA) che si è conclusa, nel 2021, con l’acquisizione della totalità del capitale sociale dell’Istante. L’operazione di acquisizione ha già formato oggetto di illustrazione nell’istanza di interpello n. 956-…/2021 presentata dall’Istante in data … 2021, avente ad oggetto la disapplicazione delle disposizioni anti-elusive in materia di ACE (articolo 10, comma 4, del D.M. 3 agosto 2017). La nuova istanza, in particolare, espone gli aspetti dell’operazione che assumono maggiore rilevanza ai fini del quesito interpretativo posto. BETA è una società veicolo costituita in data … 2020, nel quadro di un accordo di investimento stipulato tra una società indirettamente partecipata da una cordata di fondi guidati dai fondi … (i ” Financial Sponsors“) e gli allora soci di maggioranza di ALFA, al fine di promuovere un’OPA sull’Istante (società quotata in borsa). Nel corso del 2020, BETA è divenuta titolare del … per cento del capitale sociale di ALFA, a seguito del conferimento operato dalla società controllante GAMMA Holding S.p.A. Successivamente all’ingresso indiretto dei Financial Sponsors nel capitale di ALFA, avvenuto a … per il tramite dell’acquisizione di una partecipazione in DELTA (società che allora deteneva la maggioranza del capitale di ALFA), BETA ha lanciato un’OPA obbligatoria sulle azioni residue. L’OPA si è conclusa in data … 2021 con una quota di adesioni che hanno permesso a BETA di raggiungere una partecipazione pari al … per cento del capitale sociale di ALFA e di acquistare il residuo … per cento, venendo così a detenere il 100 per cento della società. In data … è avvenuto il de-listing di ALFA dalla Borsa italiana. Alla data del … 2020, BETA deteneva il … per cento della partecipazione in ALFA e tale partecipazione risultava iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie per un importo complessivo di circa … milioni di euro. A conclusione dell’operazione, anteriormente alla fusione di BETA in ALFA, la partecipazione in ALFA risulta(va) iscritta per un valore complessivo di … milioni di euro. Tale valore include i costi relativi all’imposta sulle transazioni finanziarie e i costi di intermediazione bancaria per l’importo complessivo di … euro. Tanto premesso, l’istante riferisce che nell’ambito dell’operazione illustrata, BETA ha sostenuto, sia nell’anno 2020 che nell’anno 2021, costi relativi a servizi di assistenza professionale di vario tipo ricevuti in relazione all’OPA o all’operazione di acquisizione nel suo complesso (i “Costi di Transazione” – cfr. Tabella riepilogativa). I Costi di Transazione sono stati rilevati nel conto economico di BETA sia nel 2020 che nel 2021. Nell’esercizio 2020, BETA ha predisposto il bilancio secondo i principi contabili OIC; in particolare, sussistendo le condizioni di cui all’art. 2435-bis) c.c., il bilancio è stato redatto in forma abbreviata. La partecipazione in ALFA è stata classificata tra le immobilizzazioni finanziarie mentre i Costi di Transazione sono stati rilevati nella voce B.7) del conto economico, come costi per servizi. Anche i Costi di Transazione sostenuti da BETA nell’esercizio 2021 sono stati imputati a conto economico. Occorre, tuttavia, evidenziare che BETA, insieme alla società controllante GAMMA, è stata incorporata da ALFA tramite un’operazione di fusione inversa. La fusione è stata deliberata in data … 2021 con effetti contabili retrodatati al 1° gennaio 2021 (cfr. Allegato 4 – Atto di fusione). ALFA è una società IAS adopter; di conseguenza BETA fino alla data di fusione ha contabilizzato i fatti gestionali (inclusi i Costi di Transazione di pertinenza del 2021) secondo i principi OIC, mentre, a seguito della fusione, gli stessi fatti gestionali sono confluiti (con effetto retroattivo) nel bilancio di ALFA per essere rappresentati secondo i criteri IAS. Considerato quanto sopra, l’Istante chiede di confermare che, ai sensi degli articoli 83, 109 e 110 del T.U.I.R., i Costi di Transazione siano deducibili ai fini IRES ed IRAP nel periodo di imposta in cui essi sono stati rilevati a conto economico – ovvero nei periodi di imposta 2020 e 2021, per la quota di rispettiva competenza – e che pertanto non debbano concorrere a formare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in ALFA.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’interpellante ritiene che in applicazione del principio di “derivazione semplice” di cui all’art. 83, comma 1, del TUIR, i Costi di Transazione debbano considerarsi componenti deducibili nel periodo d’imposta di rilevazione a conto economico (i.e. 2020 e 2021). L’Istante ritiene, altresì, che detti Costi non rappresentino oneri accessori da computare, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR, ad incremento del costo fiscale della partecipazione. BETA si qualifica come micro- impresa e redige il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del c.c. Ai fini IRES, per le micro-imprese trova applicazione il principio di derivazione semplice di cui all’articolo 83, comma 1, primo periodo del TUIR.; non opera, invece, il principio di derivazione rafforzata, previsto per i soggetti IAS e OIC adopter. Le micro-imprese sono, dunque, tenute a determinare il reddito d’impresa in continuità con il passato, applicando la derivazione giuridica dalle risultanze di bilancio e i connessi criteri di determinazione previsti dal TUIR. In applicazione del principio di derivazione semplice, la quota dei Costi rilevata a conto economico nell’esercizio 2020 deve dunque considerarsi deducibile, ai fini IRES, nel medesimo esercizio. La correttezza dell’operato contabile dell’Istante trova indiretta conferma nella relazione al bilancio emessa dalla società di revisione (cfr. Allegato 5 – Relazione Revisori). La deduzione dei Costi di Transazione è altresì conforme alla previsione di cui all’art. 109, comma 5, del TUIR. Ciò in quanto i Costi di Transazione sono relativi all’acquisto di una partecipazione azionaria, ovvero di un bene che genera dividendi, e quindi proventi “esclusi” da imposizione. Tale regola è desumibile dall’articolo 4, comma 1, lett. d), della legge n. 80 del 7 aprile 2003 con cui è stata prevista, da un lato, l’esclusione parziale degli utili dal concorso alla formazione del reddito – in contrapposizione al regime di esenzione delle plusvalenze azionarie previsto dalla precedente lett. c) del medesimo articolo 4 – e, dall’altro lato, la deducibilità dei costi connessi alla gestione della partecipazione (cfr. anche circolare n. 26/E del 16 giugno 2004). Se ne deduce quindi che i Costi di Transazione, essendo connessi all’acquisto della partecipazione in ALFA, devono ritenersi pienamente deducibili ai sensi dell’art. 109, comma 5, del TUIR. L’Istante ritiene inoltre che non osti alla deduzione dei Costi di Transazione la disposizione prevista dall’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR secondo cui, ai fini della determinazione del costo fiscale dei beni, ivi incluse le partecipazioni, “si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione“. Nel caso in esame, la portata precettiva del citato art. 110, comma 1, lett. b), non disattende – ed anzi conferma – la soluzione interpretativa prospettata dall’Istante, tenuto conto che ai fini fiscali non è dato rinvenire una espressa definizione di “oneri accessori di diretta imputazione“, dovendo pertanto fare riferimento al codice civile e ai principi contabili adottati. Anche l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, relativa al regime di participation exemption, ha fornito un’elencazione esemplificativa delle spese che si qualificano come “oneri accessori di diretta imputazione”, includendovi le “spese notarili, spese per perizie tecniche ed estimative, provvigioni dovute agli intermediari”, sostanzialmente corrispondenti con le indicazioni fornite dai principi contabili ratione temporis applicabili (cfr. anche circolare n. 137/E del 15 maggio 1997). A conferma della soluzione interpretativa prospettata, l’Istante ha ritenuto opportuno chiedere al prof. un parere sulla correttezza del regime contabile adottato da BETA, al fine di accertare se i Costi di Transazione debbano costituire parte integrante del costo della partecipazione in ALFA, ovvero se essi possano essere imputati al conto economico come costi di esercizio (cfr. Allegato 6 – Parere Regime Contabile). Il parere reso evidenzia che l’individuazione del corretto regime contabile – ovvero la scelta tra capitalizzare un costo o imputarlo a conto economico – deve muovere dal principio generale secondo cui sono iscrivibili all’attivo i costi la cui utilità si riflette su uno o più esercizi successivi, mentre sono costi dell’esercizio gli oneri la cui utilità si esaurisce nell’esercizio in cui essi sono sostenuti. Nello specifico, viene precisato che i Costi di transazione esprimono una utilità che si esaurisce nell’esercizio in cui sono sostenuti e devono, pertanto, essere imputati a conto economico per evitare di sopravvalutare il reddito di esercizio e il correlato patrimonio di funzionamento. Ai fini IRAP, i Costi di Transazione, in quanto iscritti nella voce B.7) del conto economico come costi per servizi, devono ritenersi deducibili ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del d.lgs. n. 446/1997. L’interpellante ritiene che la soluzione interpretativa prospettata con riferimento al periodo di imposta 2020 debba trovare applicazione anche in relazione al periodo di imposta 2021, nel corso del quale BETA è stata incorporata da ALFA ad esito di un’operazione di fusione inversa. La fusione, deliberata in data … 2021 è stata retrodatata al 1° gennaio 2021 ai fini degli effetti contabili e fiscali. Pertanto, i fatti gestionali rilevati da BETA fino alla data di efficacia della fusione secondo i principi contabili OIC confluiranno nel bilancio di ALFA, redatto secondo i criteri IAS. Stante il regime di neutralità fiscale previsto dall’articolo 172 del TUIR, il mutamento di regime contabile non produce effetti sul piano fiscale, nel senso che, fino alla data di efficacia giuridica della fusione, BETA continua a qualificarsi come micro-impresa e rimane pertanto soggetta alle regole fiscali applicabili a tale tipologia di imprese (cfr. risoluzione n. 181/E del 2000). Per completezza viene fatto presente che, anche laddove si volesse ritenere applicabile il principio di derivazione rafforzata (in luogo del principio di derivazione semplice) per effetto della retrodatazione della fusione, non muterebbero le conclusioni raggiunte in merito alla deducibilità dei costi in esame, che continuano a qualificarsi come costi di esercizio da rilevare a conto economico anche nella rappresentazione contabile IAS compliant (cfr. IFRS 3 – Aggregazioni aziendali). I costi accessori di una business combination devono, infatti, essere imputati a conto economico, senza che sia prevista la possibilità di relativa capitalizzazione. Pertanto, anche volendo ritenere applicabile il principio di derivazione rafforzata, dovrebbe attribuirsi rilevanza, ai fini fiscali, alla rilevazione delle operazioni in bilancio secondo i criteri di “qualificazione”, “classificazione” e “imputazione temporale” previsti dai principi contabili internazionali.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
ALFA intende conoscere il corretto trattamento fiscale applicabile ai “Costi di transazione” (di seguito “Costi”) sostenuti da BETA (società veicolo), in relazione all’operazione di acquisizione dell’intero capitale sociale dell’Istante, seguita da un’operazione di fusione inversa del veicolo societario (BETA) da parte dell’Istante. Nel rilevare preliminarmente che il presente parere non riguarda la legittimità dell’operazione rappresentata in istanza, suscettibile di un eventuale sindacato in sede di controllo, e non si estende a questioni diverse da quelle che hanno costituito oggetto di esplicita richiesta (ossia il trattamento fiscale dei Costi sostenuti nell’ambito dell’operazione di specie), né attiene alla congruità, determinazione e quantificazione dei costi medesimi, si osserva quanto segue.
L’articolo 83, comma 1, del TUIR stabilisce che “il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita del conto economico … le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni … Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali …, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili“.
La disposizione in esame si applica:
- alle società qualificabili come microimprese, ai sensi dell’articolo 2345-ter) del c., per le quali resta fermo il principio “base” di derivazione del reddito dall’utile di esercizio, “rideterminato” in applicazione delle disposizioni del testo unico (c.d. derivazione semplice);
- ai soggetti OIC/IAS adopter, per i quali si considerano riconosciuti i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione (“QUIC”) previsti dai principi contabili adottati (c.d. derivazione rafforzata).
Per tutti i soggetti, resta, in generale, escluso il riconoscimento fiscale dei fenomeni meramente valutativi. Nel caso di specie, BETA, società veicolo qualificabile come micro impresa, ha trattato gli oneri in esame come costi di esercizio da rilevare a conto economico nei periodi d’imposta 2020 e 2021. A supporto del comportamento adottato, l’Istante ha fornito un parere pro veritate, il quale confermerebbe la correttezza della scelta di non procedere alla capitalizzazione dei Costi sul valore della partecipazione in applicazione dei principi e postulati che regolano la redazione del bilancio. Ciò considerato, nel presupposto che l’Istante abbia correttamente rappresentato in bilancio gli oneri in esame – circostanza, quest’ultima, non sindacabile dalla scrivente in sede d’interpello -, deve ritenersi che gli stessi assumano rilevanza anche ai fini fiscali. Tale conclusione vale anche per i Costi contabilizzati nell’esercizio 2021, ancorché gli stessi risultino “confluiti” nel bilancio dell’Istante per effetto della retrodatazione degli effetti contabili e fiscali dell’operazione di fusione.
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