AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 01 ottobre 2021, n. 647
Trattamento fiscale degli interessi dei buoni postali fruttiferi cointestati percepiti da un soggetto non residente – Articolo 6 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante è un cittadino italiano residente in Irlanda e iscritto all’AIRE, che è in possesso di cinque buoni fruttiferi postali, di cui 4 sono cointestati con il padre ed uno cointestato con il defunto nonno, entrambi soggetti residenti in Italia.
I predetti buoni postali recano la clausola “CPFR”, ossia con “pari facoltà di rimborso”.Ciò posto, si chiede di chiarire il trattamento fiscale applicabile al rimborso dei predetti titoli nonché le relative modalità di riscossione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che sui buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola ” con pari facoltà di rimborso” non si applichi, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento in quanto il rimborso avviene nei confronti del richiedente, quale cittadino italiano residente all’estero ed iscritto all’AIRE.
A tal fine occorre presentare lo schema di autocertificazione previsto dall’articolo 7 del decreto legge n. 239 del 1996 e dall’articolo 1 del decreto ministeriale 12 dicembre 2001.
Con riferimento alle modalità di riscossione dei buoni postali, l’Istante ritiene possibile, oltre al contante o all’accredito su un conto postale, il trasferimento bancario sul conto intestato al beneficiario, anche nell’ipotesi di conto bancario estero, da effettuare il giorno stesso della richiesta di rimborso, anche se la data effettiva di ricezione dell’accredito potrà poi variare in base alle tempistiche degli istituti bancari interessati.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare, si precisa che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cfr. circolare 1° aprile 2016, n. 9/E).
Pertanto, il presente parere viene reso in base al presupposto, assunto acriticamente, che l’Istante sia residente in Irlanda.
Si fa presente, inoltre, che esulano dalle competenze della scrivente le modalità di riscossione dei buoni postali.
Ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi nei confronti dei soggetti non residenti, l’articolo 23, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), stabilisce che si considerano prodotti in Italia «i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali».
Gli interessi e altri proventi derivanti dai buoni postali fruttiferi (collocati da Poste Italiane S.p.A. per conto dell’emittente Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50 per cento ai sensi del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
In generale, l’articolo 6, comma 1, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 prevede un regime di esenzione dall’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi derivanti, tra gli altri, dai buoni postali fruttiferi, qualora percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ossia in Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive modifiche ed integrazioni (c.d. white lisi).
Al riguardo, si rileva che l’Irlanda, Paese in cui Vistante dichiara di essere residente, fa parte degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui alla suddetta white list.
Per poter beneficiare del regime fiscale di esenzione, i soggetti non residenti devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso un intermediario residente in Italia (o una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente) abilitato. In tal senso depone, infatti, l’articolo 7 del decreto legislativo n. 239 del 1996, recante la procedura per la non applicazione dell’imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti.
Con specifico riferimento ai buoni fruttiferi postali, l’articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 239 del 1996 prevede che «Per i buoni postali di risparmio l’imposta sostitutiva è applicata dall’Ente poste italiane [ora Poste Italiane S.p.A.] conformemente a quanto disposto dall’art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell’Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell’art. 7».
Con il decreto interministeriale 23 dicembre 1998, n. 511, è stato adottato il «Regolamento recante modalità applicative dell’imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sui proventi dei buoni postali di risparmio».
In particolare, per quanto riguarda il regime di esenzione, il comma 3 dell’articolo 1 del citato Regolamento dispone che «Il regime di esenzione si applica solo nel caso in cui sia accertata la continuità del diritto fino dall’emissione del titolo » ed il successivo comma 4 che al «buono postale fruttifero non si applica un doppio regime fiscale. Qualora nelperiodo di possesso del titolo mutano le condizioni in base alle quali è riconosciuto il diritto all’esenzione, tale diritto si esercita solo nel caso in cui l’attestazione di cui all’articolo 4 è acquisita dalla Poste italiane S.p.a. antecedentemente al verificarsi del mutamento».
Attesa la peculiarità del regime impositivo previsto dal d.lgs. n. 239 del 1996, come chiarito dalla circolare 23 dicembre 1996, n. 306/E, se i titoli sono cointestati a soggetti nei cui confronti si applicano regimi fiscali differenti, ad esempio, si tratti di un “nettista” (intendendosi per tale il soggetto che percepisce i proventi dei titoli in questione al netto del tributo per effetto dell’imposta sostitutiva) e di un soggetto non residente nei cui confronti sussistono le condizioni per fruire del regime di esenzione, non può applicarsi l’esclusione dall’imposta sostitutiva. Pertanto, gli intermediari autorizzati ovvero, ricorrendo l’ipotesi prevista dall’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 239 del 1996, i soggetti che hanno emesso i titoli in parola sono tenuti ad applicare l’imposta sostitutiva sull’intero ammontare dei proventi derivanti dai titoli cointestati.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del citato decreto interministeriale n. 511 del 1998 e conformemente all’attuale disposizione di carattere generale di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 239 del 1996 (recante la procedura per la non applicazione dell’imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti), al fine di applicare il regime di esenzione, Poste Italiane S.p.A. acquisisce un’autocertificazione sottoscritta dall’effettivo beneficiario degli interessi (o da un suo rappresentante legale) redatta secondo lo schema approvato con decreto ministeriale del 12 dicembre 2001, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 6 del d.lgs. n. 239 del 1996.
Tale autocertificazione può essere acquisita anche all’atto del pagamento, sempreché dalla stessa risulti specificamente che le condizioni richieste dal citato articolo 6 non siano variate durante tutto il periodo in cui il beneficiario degli interessi sia stato intestatario dei buoni postali fruttiferi.
Infine, l’articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale prevede che «Per l’applicazione del regime di esenzione i titoli sono depositati presso Poste Italiane S.p.A.».
In definitiva, alla luce dell’inquadramento normativo e regolamentare appena illustrato, per poter beneficiare della non applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti dei buoni postali è necessario che tutti i cointestatari dei buoni siano soggetti non residenti in un Paese white list per tutto il periodo in cui risultino essere stati intestatari degli stessi e che questi ultimi siano stati depositati.
Nel caso di specie, non ricorrendo tali presupposti, non è possibile applicare il citato regime fiscale di esenzione.
Il presente parere è reso sulla base delle informazioni fornite, assunte acriticamente così come illustrate nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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