AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 febbraio 2022, n. 67
Trattamento fiscale degli interessi su titoli obbligazionari emessi da soggetti residenti all’estero ai sensi dell’articolo 2, comma 1 -bis, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 – Titoli indicizzati a tassi “risk free rate”
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Società Alfa interviene, in qualità di sostituto di imposta, sui proventi di titoli esteri sottoscritti dai propri clienti ed emessi dalla società Beta – avente sede a Londra e costituita ai sensi della normativa vigente in Inghilterra e Galles – denominati “Notes”, di cui con la presente istanza di interpello, l’Istante intende conoscere il corretto regime fiscale.
Riguardo alla natura delle “Notes” Alfa fa presente che “Sulla base delle caratteristiche dei titoli descritte nel Prospetto di emissione (..), si tratta di titoli obbligazionari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Ciò in quanto essi sono senza dubbio rappresentativi di un rapporto di mutuo con i sottoscrittori, suscettibili di autonome vicende, ma unificati dalla disciplina che ricevono dalla legge di emissione e che risponde alla funzione economica perseguita. Come si evince dalla documentazione citata, il rapporto giuridico a fronte del quale il titolo è emesso è un finanziamento che l’obbligazionista concede alla società all’atto della sottoscrizione del titolo stesso. Quest’ultimo dà diritto alla percezione periodica dell’interesse stabilito e, alla scadenza, alla restituzione del capitale. Le Notes costituiscono, quindi, obbligazioni dirette, garantite e incondizionate dell’Emittente”.
In definitiva, a parere di Alfa, si tratta di titoli di massa potenzialmente destinati alla circolazione e rappresentativi di uguale frazione di un’unitaria operazione di prestito.
In merito alla remunerazione spettante, Alfa precisa che “si tratta di titoli indicizzati ad una particolare tipologia di tassi cosiddetti “risk-free rate ” (RFR) nel cui ambito rientra anche il tasso “SONIA ” acronimo che sta per Sterling Overnight Interbank Average Rate, utilizzato nel Regno Unito come parametro di calcolo degli interessi delle obbligazioni in esame. Detto tasso che costituisce, nella sostanza, una media ponderata dei tassi overnight applicati alle transazioni in sterline, viene amministrato dalla Banca d’Inghilterra. I tassi RFR nel tempo sostituiranno gradualmente il LIBOR (London Interbank Offered Rate) finora utilizzato quale tasso di riferimento del mercato monetario (cfr. Regolamento UE 2016/1011 sui tassi Benchmark, BMR, entrato in vigore il 1° gennaio 2018).In particolare, nella fattispecie in esame, i titoli vengono emessi in tre classi che si differenziano per il tasso di interesse accordato:
A. Gli interessi sulle Notes di Classe A sono determinati sulla base di un tasso annuo pari alla somma dello (“SONIA”), maggiorato dello (. ) per cento annuo (d’ora innanzi, gli “Interessi”); quest’ultima maggiorazione costituisce una componente aggiuntiva del tasso di interesse del titolo che si azzera laddove il SONIA di periodo sia pari a zero o sia negativo;
B. Gli interessi sulle Notes di Classe B sono stabiliti nella misura dell'(…) per cento annuo;
C. Gli interessi sulle Notes di Classe C sono calcolati a un tasso annuo del (… ) per cento annuo.
Gli interessi sono pagati mensilmente in via posticipata.
L’Istante rappresenta che la remunerazione sui titoli di Classe A comporta una problematica legata alla tempistica della sua determinazione, infatti “Per tale classe di obbligazione si applica un tasso – il SONIA composto giornaliero – che viene calcolato sulla base di una formula complessa.
Come espressamente specificato nel Prospetto di Emissione, “il tasso di interesse sui titoli di Classe A può essere determinato solo alla fine del relativo Periodo degli Interessi e immediatamente prima della data di pagamento degli stessi”. In particolare, la data di determinazione degli interessi prevista nel Prospetto cade nei cinque Giorni di Banca precedenti la scadenza di ciascun Periodo di interessi.
Pertanto, a causa dell’utilizzo di tale metodologia di calcolo degli interessi, nello stesso Prospetto viene precisato che “potrebbe essere difficile per gli investitori stimare in modo attendibile l’importo degli interessi che saranno pagabili sulle Obbligazioni, e alcuni degli investitori potrebbero non essere in grado o non voler negoziare le Obbligazioni di Classe A senza modifiche ai loro sistemi informatici; entrambi i fattori potrebbero avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni di Classe A”.
Riguardo al trattamento fiscale e ai conseguenti obblighi del sostituto di imposta, Alfa sottolinea che la tassazione delle obbligazioni emesse da soggetti residenti all’estero è disciplinata dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, che individua un principio di maturazione in base al quale gli intermediari sono tenuti ad operare il prelievo fiscale, anche in caso di cessione del titolo, limitatamente ai ratei dei redditi di capitale maturati al momento della compravendita ma non ancora riscossi.
Nello specifico, Alfa chiarisce che “Il regime del D.Lgs. n. 239 del 1996 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26 per cento da parte dell’intermediario depositario nei confronti dei percettori cosiddetti “nettisti” (persone fisiche; soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; enti non commerciali; soggetti esenti) e l’erogazione dei proventi al lordo dell’imposta per i soggetti cosiddetti “lordisti” (soggetti diversi dai nettisti)”.
A fronte delle citate caratteristiche delle Notes di Classe A e del regime di tassazione indicato, l’Istante è del parere che l’intermediario “potrebbe tuttavia non essere in grado di applicare l’imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi maturati secondo i criteri dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 239 del 1996 nel momento in cui si perfeziona la cessione dei titoli, in quanto, in quel momento, potrebbero non essere stati calcolati e comunicati all’intermediario. Quindi, in tale eventualità, i redditi di capitale non sono determinati o determinabili in modo puntuale secondo criteri certi in base al principio stabilito dall’articolo 45, comma 1, del TUIR. Nessun problema, invece, sorge con riferimento alla determinazione e tassazione dei proventi relativi alle classi B e C del prestito obbligazionario”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Alfa ritiene che, in qualità di intermediario e in conformità al criterio di tassazione per cassa di cui all’articolo 44, comma 1, del TUIR, sia possibile procedere all’applicazione dell’imposta sostitutiva sui proventi delle Notes di Classe A “sicuramente al momento in cui si verifica il pagamento delle cedole periodiche”.
Tuttavia, in relazione alle operazioni di compravendita dei titoli avvenute prima della data di determinazione degli interessi, Alfa ritiene di non poter “applicare l’imposta sul rateo spettante al cedente, in quanto il rateo non è determinato e, quindi, è carente del carattere della certezza e sua determinabilità al momento della cessione. Pertanto, la tassazione di tali proventi avverrà necessariamente interamente in capo al cessionario-possessore del titolo nel momento in cui saranno determinati con certezza poiché devono considerarsi maturati interamente in capo al medesimo a tale data, in ossequio al principio sancito per la tassazione dei redditi di capitale dall’articolo 45, comma 1, del TUIR”.
L’Istante, infatti, reputa che tale modalità di tassazione non comporti alcun salto di imposta in quanto fino a quando “gli interessi non diventeranno certi e determinabili sulla base dei dati comunicati dall’intermediario, l’eventuale incremento considerato dal mercato, in relazione all’indicizzazione del titolo al tasso SONIA, assumerà rilievo nei confronti dell’investitore che lo realizza in sede di negoziazione del titolo stesso, in qualità di reddito diverso di natura finanziaria. La conferma della correttezza di tale comportamento da parte del sostituto d’imposta, sebbene comporti un’applicazione del meccanismo del D.Lgs. n. 239 del 1996 adattata ai principi normativi già richiamati, deriva, pertanto, dall’impossibilità dell’Istante di agire diversamente, posto che nel momento del suo intervento in occasione del trasferimento dei titoli con cedola “in corso” potrebbe non essere in grado di conoscere gli Interessi da assoggettare alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 239 citato, dovendo necessariamente posticipare la relativa applicazione ad un momento successivo allorquando tali informazioni sono certe e definite”.
Tale soluzione, infine, secondo l’Istante, risulterebbe in linea con le indicazioni fornite dal MEF nella “Nota esplicativa sul trattamento del BTP indicizzato all’inflazione” in cui è stato precisato che “il prelievo di cui al citato decreto n. 239 del 1996, non può che applicarsi a partire da momento in cui detto incremento diviene conoscibile e cioè, precisamente, quando (in prossimità della scadenza ma prima della stessa) saranno resi noti i dati necessari per calcolare il valore di rimborso. Fino a tale momento l’incremento valutato in via probabilistica dal mercato non può costituire, invece, provento soggetto alle disposizioni del decreto 239, citato, e, di conseguenza, qualora nelle compravendite sul titolo se ne tenga conto e, per effetto degli scambi, si producano delle differenze positive (o negative) dette differenze determinerebbero soltanto un guadagno (o una perdita) in linea capitale in capo a chi le realizzasse”.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare, si ricorda che l’articolo 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede che “I soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori”.
Il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (d’ora in poi anche il “decreto”), all’articolo 1, comma 1, stabilisce che “la ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o più investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
Il decreto citato, al comma 1-bis del successivo articolo 2, prevede che “Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento (n.d.r ora 26per cento), per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti”.
Tale disposizione stabilisce che sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni dovuti da soggetti non residenti e percepiti dai soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 2 (c.d.”nettisti), si applichi un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, in base al principio di maturazione.
Ai sensi del successivo comma 2 dell’articolo 2 del decreto, l’obbligo di applicare l’imposta sostitutiva ricade in capo agli intermediari: “l’imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 1-bis è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarità giuridica dei titoli.
Con la Circolare 24 novembre 2000, n. 213, par. 1.4, l’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva prevedendo che “La base imponibile dell’imposta sostitutiva è sempre determinata dai proventi (interessi e scarti di emissione) maturati nel periodo di possesso, cosi ‘ come ai fini dell’applicazione della previgente ritenuta d’ingresso, ma è applicata dagli intermediari mediante l’utilizzo del “conto unico”, destinato, come noto, ad accogliere le registrazioni relative all’imposta sostitutiva da versare, con riferimento alla massa delle operazioni (incasso cedole, rimborso e trasferimento dei titoli) effettuate in un determinato arco temporale, che è costituito dal mese. Lo sbilancio tra l’imposta complessivamente addebitata al contribuente in occasione dell’incasso delle cedole (o dell’eventuale cessione del titolo) e quella accreditata al momento dell’acquisto (o della sottoscrizione) determina l’importo dell’imposta effettivamente dovuta”.
Con riferimento al caso di specie, i titoli esteri (o “Notes” di Classe A), nei confronti dei quali occorre individuare il relativo trattamento fiscale, sono emessi da Beta, società con sede a Londra, costituita ai sensi della normativa vigente in Inghilterra e Galles.
Sulla base delle caratteristiche dei titoli descritte dall’Istante, gli stessi devono inquadrarsi nella categoria dei titoli obbligazionari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera c), del TUIR, soggetti alla disciplina del d.Lgs. n. 239 del 1996.
Per quanto attiene alla loro remunerazione, le Notes di Classe A sono titoli indicizzati ad una particolare tipologia di tassi c.d. “risk-free rate” (RFR) nel cui ambito rientra il SONIA, Sterling Overnight Interbank Average Rate (SONIA).
Come rappresentato dall’Istante, il tasso SONIA è un tasso d’interesse benchmark a un giorno (overnight funding) pubblicato e amministrato dalla Banca d’Inghilterra che, prossimamente, sostituirà il LIBOR (London Interbank Offered Rate), finora utilizzato come tasso di riferimento per la misura dei tassi di interesse applicati dalle banche su prestiti e contratti finanziari.
La recente prassi di mercato prevede l’utilizzo del tasso giornaliero (overnight) quale parametro principale per misurare il costo del denaro e, al contempo, raccomanda nuovi standard di mercato per trasformare un tasso overnight in un tasso term da applicarsi agli strumenti finanziari che prevedono una frequenza di pagamenti non giornaliera.
Con riferimento al mercato dei capitali (es. derivati e principali titoli obbligazionari), il nuovo standard di mercato prevede: (i) l’utilizzo di un tasso overnight quale parametro di mercato rappresentativo del costo del denaro; (ii) la definizione di una metodologia per ricavare dal tasso overnight un tasso term che sia rappresentativo del costo del denaro durante il periodo di riferimento.
La metodologia consigliata dal “Working Group on euro risk-free rates” è la “Backward-looking lookback period methodology”, dove il tasso è calcolato in prossimità della data di pagamento degli interessi come media composta dei tassi giornalieri rilevati durante il periodo di riferimento della cedola.
Tornando al caso in esame, Alfa evidenzia che “(…) gli interessi sulle Notes di Classe A – oggetto dell’Istanza di Interpello – sono determinati sulla base di un tasso annuo pari alla media capitalizzata dei tassi SONIA giornalieri rilevati durante il periodo di riferimento (“SONIA MEDIO”), maggiorato dello (…) per cento annuo; quest’ultima maggiorazione costituisce una componente aggiuntiva del tasso di interesse del titolo che si azzera laddove il SONIA MEDIO di periodo sia pari a zero o sia negativo”.
Il tasso SONIA MEDIO rappresenta, quindi, una media ponderata dei tassi overnight applicati alle transazioni in sterline che viene calcolato giornalmente dalla Banca d’Inghilterra.
Come espressamente specificato nel Prospetto di Emissione, il tasso di interesse sui titoli di Classe A può essere determinato solo alla fine del relativo “Periodo degli Interessi” e immediatamente prima della data di pagamento degli stessi.
In particolare, la “Data di Determinazione degli Interessi” – prevista nel prospetto di emissione da Beta – cade nei cinque “Giorni di Banca” precedenti la scadenza di ciascun “Periodo di Interessi”.
Come anticipato, a mente dell’articolo 2, comma 1-bis, del d.Lgs. 239 del 1996 gli intermediari sono chiamati ad operare il prelievo anche in caso di cessione dei titoli, limitatamente ai ratei dei redditi di capitale “maturati” al momento del trasferimento ma non ancora riscossi.
L’applicazione di tale prelievo, “per la parte maturata nel periodo di possesso” deve tuttavia avvenire nel rispetto del principio di certezza e determinabilità richiamato dall’articolo 45, comma 1, del TUIR, come peraltro, evidenziato anche nella “Nota esplicativa sul trattamento del BTP indicizzato all’inflazione”, richiamata dall’Istante.
A tale riguardo, Alfa evidenzia che qualora il titolo venga trasferito in un momento diverso rispetto alla “Data di Determinazione degli Interessi”, l’intermediario potrà esclusivamente applicare un tasso calcolato in autonomia e in via provvisoria (sulla base della formula esplicitata nell’Istanza di interpello, che rappresenta la media dei tassi SONIA giornalieri fino alla data di trasferimento).
Il suddetto tasso non risulterà né definitivo né certo in quanto non potranno essere considerate le rilevazioni successive alla data di trasferimento, le quali contribuiranno alla determinazione del SONIA MEDIO. Tali dati saranno infatti pubblicati dalla Banca d’Inghilterra solo successivamente alla data di trasferimento. Di conseguenza, la certezza sul valore della cedola si potrà avere solo in prossimità della data di pagamento della cedola stessa (nel caso di specie, a partire dai cinque Giorni di Banca precedenti la scadenza di ciascun Periodo di Interessi.
Alla luce di quanto evidenziato, in assenza di un tasso SONIA MEDIO definitivo nel momento in cui si verifica la cessione del titolo obbligazionario, si deve ritenere che il rateo di interessi da assumere come base di calcolo imponibile su cui determinare l’imposta sostitutiva dovuta dal cedente in applicazione del principio di maturazione – fissato dal citato articolo 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 – difetti del carattere della certezza.
Pertanto, in tali occasioni, la tassazione dei proventi dovrà avvenire interamente in capo al cessionario-possessore del titolo nel momento in cui si verificano le condizioni di certezza, dovendosi gli stessi considerare maturati interamente in capo al medesimo, a tale data, in ossequio al principio sancito per la tassazione dei redditi di capitale dall’articolo 45, comma 1, del TUIR.
Fino al momento in cui gli interessi non diventeranno certi e determinabili sulla base dei dati comunicati all’intermediario, l’eventuale incremento considerato dal mercato, in relazione all’indicizzazione del titolo al tasso SONIA, assumerà rilievo nei confronti dell’investitore che lo realizza in sede di negoziazione del titolo stesso.
La differenza tra il prezzo di cessione ed il prezzo di sottoscrizione costituirà un reddito diverso di natura finanziaria e il cedente subirà la tassazione come capital gain (con applicazione dell’imposta sostitutiva del 26 per cento applicata dall’intermediario o dal contribuente in dichiarazione, a seconda del regime opzionale prescelto).
Nessuna imposta sostitutiva verrà accreditata a favore dell’acquirente che assumerà il prezzo di cessione come costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze in occasione della successiva cessione del titolo.
Alla data della scadenza della cedola, l’intermediario applicherà l’imposta sostitutiva nei confronti dell’acquirente su un imponibile pari al valore della cedola intera sulla base del SONIA MEDIO effettivo a tale data.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati assunti acriticamente, così come illustrati nell’istanza presentata e nella correlata documentazione integrativa, nel presupposto della loro veridicità e completezza, con riserva di riscontro nelle sedi competenti.
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