AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 190 del 21 luglio 2025

Trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale – Articolo 51, comma 2, lett. a), del TUIR

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Istante fa presente di essere iscritto ad una Cassa di assistenza (Cassa di Assistenza del Gruppo bancario iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari, prot. n …… di seguito ”Cassa”) in «qualità di superstite del marito defunto, il quale era dipendente presso l’istituto bancario che si appoggia a tale cassa di assistenza» e di versare i contributi per la copertura assicurativa sanitaria e l’assistenza aggiuntiva.

Al riguardo, l’Istante fa presente che l’articolo 5 dello Statuto della Cassa prevede «l’associazione sia per i pensionati […] che per il coniuge dell’Associato deceduto» e che «Sono beneficiari delle prestazioni della Cassa tutti gli Associati, nonché i relativi familiari secondo le modalità e i criteri previsti nel regolamento della Cassa».

Con successiva documentazione integrativa l’Istante fa presente che:

– la sua adesione alla Cassa in qualità di coniuge superstite del dipendente non comporta anche il versamento di contributi da parte dell’istituto bancario;

– il trattamento pensionistico che riceve è composto dalla pensione maturata dall’Istante cui si aggiunge la pensione di reversibilità del coniuge;

– il coniuge (defunto), in quanto iscritto alla Cassa in qualità di dipendente dell’istituto bancario si è avvalso delle disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2 lett. a) del Testo unico delle imposte dirette (di seguito TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ciò posto, l’Istante chiede se i contributi versati alla Cassa per la copertura assicurativa sanitaria e assistenza aggiuntiva nonché per le prestazioni erogate in favore di suo figlio non fiscalmente a carico siano deducibili dal proprio «reddito di pensionata».

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante richiama la risoluzione n. 65/E del 2 agosto 2016, nella parte in cui si afferma che: «i pensionati, nel rispetto delle medesime condizioni e dei limiti previsti per i dipendenti, possono dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati in favore dei familiari anche non fiscalmente a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario, riconducibile alla tipologia di Ente o Cassa avente esclusivamente fini assistenziali, di cui all’art. 51, co. 2, lett. a), del TUIR».

L’Istante ritiene, pertanto, che i contributi volontari che versa alla Cassa siano deducibili fino ad euro 3.615,20 e che, fino a concorrenza dell’importo massimo sopra indicato, siano deducibili anche i contributi versati in favore dei familiari non fiscalmente a carico che vanno inseriti «nel rigo E26, cod. 6 del modello 730».

Parere dell’agenzia delle entrate

L’articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (di seguito TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 stabilisce che «Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e­ ter.».

L’articolo 10, comma 1, del TUIR, prevede, alla lettera e­ter), tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, «i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito».

Con la risoluzione 3 dicembre 2014, n. 107/E sono state fornite alcune indicazioni, al fine di distinguere il diverso ambito applicativo delle due disposizioni sopra richiamate, rilevando che:

– «Le disposizioni di attuazione dei richiamati articoli del TUIR sono state adottate con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, come modificato dal decreto del Ministro della salute del 27 ottobre 2009, emanato in attuazione del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992. In particolare, l’articolo 1 del decreto 31 marzo 2008 individua, al comma 2, gli ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio­sanitarie erogate dai fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e­ter), del Tuir, e al comma 3 gli ambiti di intervento degli enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del medesimo Testo unico. L’articolo 2 del medesimo decreto 31 marzo 2008, inoltre, istituisce presso il Ministero della Salute l’Anagrafe dei fondi sanitari, cui debbono iscriversi sia i predetti fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale sia i medesimi enti, casse e società di mutuo soccorso, comunicando le informazioni ivi indicate. […]»;

– in base al parere del Ministero della salute che, con proprio decreto, ha definito sia gli ambiti di intervento dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale richiamati nel citato articolo 10, comma 1, lett. e­ter) del TUIR che degli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui al successivo articolo 51, comma 2, lett. a), nella citata risoluzione n. 107/E del 2014, «gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all’articolo 51, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986, non possono essere equiparati ai Fondi sanitari integrativi di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 502/1992 e, pertanto, ad essi non può applicarsi l’art. 10, comma 1, lett. e­ter) del medesimo D.P.R. n. 917/1986 […]. La differenza tra i fondi sanitari integrativi e gli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale consiste proprio nel fatto che i primi, […], sono finalizzati all’erogazione di prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza, mentre i secondi possono finanziare anche prestazioni sostitutive rispetto a quelle già erogate dal Servizio sanitario nazionale».

In altri termini, le due disposizioni sopra citate riguardano ambiti applicativi diversi consentendo ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. e­ter) del TUIR, la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati ai predetti «fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale» mentre «i contributi previdenziali e assistenziali nonché i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale richiamati dall’articolo 51, comma 2, lett. a) del TUIR non concorrono (nei limiti ivi indicati) al reddito di lavoro dipendente.».

In relazione a quest’ultimi, come chiarito con la circolare del 12 giugno, 2002 n. 50/E, «i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20 […],non [concorrono] a formare il reddito del lavoratore dipendente anche se versati in favore di familiari del dipendente, ancorché il familiare non sia a carico dello stesso, semprechè siano versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale».

Con la risoluzione n. 65/E del 2 agosto 2016 è stato affermato che « Con la risoluzione n. 293 del 2008 è stato chiarito che i contributi ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui al punto 2, anche se versati da lavoratori in quiescenza, non concorrono, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lett. a) del TUIR, alla formazione del reddito, sempreché rispondenti alle previsioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, stante l’equiparazione dei redditi da pensione ai redditi di lavoro dipendente. Conseguentemente, i pensionati, nel rispetto delle medesime condizioni e dei limiti previsti per i dipendenti, possono dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati in favore dei familiari anche non fiscalmente a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario, riconducibile alla tipologia di Ente o Cassa avente esclusivamente fini assistenziali, di cui all’art. 51, co. 2, lett. a), del TUIR.».

Ciò posto, nel caso in esame lo Statuto della Cassa ha lo scopo «di garantire e gestire, con finalità esclusivamente assistenziali forme di assistenza sanitaria sostitutive, integrative e/o migliorative delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale per i casi di malattie, infortuni e altri eventi che possano richiedere prestazioni di carattere sanitario o assistenziale, in ottemperanza ad accordi collettivi o, in assenza, a regolamenti Aziendali, nel quadro delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, ispirandosi a principi solidaristici e mutualistici, a favore dei propri Associati, dipendenti o ex­dipendenti delle Aziende del Gruppo ­ come in appresso definiti ­ oltre che dei relativi familiari. Le prestazioni assistenziali fornite dalla Cassa riguardano, in modo particolare, ma non necessariamente esclusivo, le coperture di tipo sanitario erogate con modalità assicurative.» (cfr. art. 3).

Lo Statuto prevede, inoltre, che:

– la qualità di associato compete al: «[…] coniuge o convivente more uxorio o, in difetto, figlio inabile dell’Associato deceduto, ovvero cessato ai sensi dell’art. 6.b., a condizione che risulti, al momento del subentro, beneficiario delle prestazioni della Cassa e richieda, entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, di proseguire il rapporto con la Cassa» (cfr. art. 5);

– «La qualità di Associato alla Cassa per i pensionati, per gli aderenti al Fondo di Solidarietà e per i superstiti che vi abbiano diritto permane fino a disdetta da esercitarsi entro il termine stabilito ­ annualmente o con diversa periodicità ­ dal Consiglio di Amministrazione della Cassa»;

– «Sono beneficiari delle prestazioni della Cassa tutti gli Associati, nonché i relativi familiari secondo le modalità e i criteri previsti nel Regolamento della Cassa».

Inoltre, in base al Regolamento Generale della Cassa «i familiari continuano a fruire delle prestazioni sino al termine dell’esercizio nel quale il decesso è avvenuto, fatto salvo l’eventuale subentro nella titolarità del rapporto associativo da richiedersi, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Cassa con l’offerta di subentro».

In base alla documentazione prodotta, la Cassa appare, dunque, riconducibile tra gli enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR e, pertanto, i contributi versati in qualità di associato non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente o di pensione.

Ciò posto, i contributi per l’assistenza sanitaria che l’Istante versa alla Cassa in qualità di coniuge superstite, compresi quelli versati in favore del familiare non fiscalmente a carico, non concorrono, ai sensi del citato articolo 51, comma 2, lett. a) del TUIR alla formazione del reddito di pensione.

Qualora il sostituto non abbia tenuto conto nella determinazione del reddito da pensione della quota di contributi versati alla Cassa, tale importo potrà essere portato in deduzione dall’Istante in sede di dichiarazione redditi, nel modello 730 nel rigo E26 –  Altri oneri deducibili, cod. ’21’.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

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