AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 settembre 2021, n. 588
Trattamento fiscale dei contributi erogati dalla regione ad imprese per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19 – Articolo 10-bis decreto n. 137 del 2020 (cd. decreto ristori)
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Regione istante eroga aiuti cofinanziati da Fondi strutturali, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) e Fondo Sociale Europeo (POR FSE), nell’ambito degli obiettivi di programmazione previsti dal Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1303.
L’Unione europea, prendendo atto delle gravi conseguenze della pandemia Covid-19 ha introdotto alcune modifiche sostanziali alla normativa che disciplina l’utilizzo dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE) del ciclo 2014- 2020, per consentire interventi di rafforzamento dei sistemi sanitari e di contrasto e mitigazione degli effetti economici e sociali che ne sono conseguiti.
A seguito di ciò, a livello nazionale, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) ha disciplinato l’«Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all’emergenza Covid-19» (cfr. articolo 241) e il «Contributo dei fondi strutturali europei al contrasto dell’emergenza Covid-19» (cfr. articolo 242). Tali disposizioni hanno previsto «meccanismi per facilitare le scelte di riprogrammazione degli obiettivi degli originari programmi e la possibilità di finalizzare le risorse nazionali del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per ogni impiego utile a fronteggiare la crisi in atto, in raccordo con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali e regionali hanno posto in essere nell’ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020».
In tale cornice regolamentare, sono stati sottoscritti dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale specifici accordi con le Amministrazioni Centrali e Regionali volti a definire regole comuni per tali “riprogrammazioni”.
Nell’ambito di tali accordi sono state destinate risorse per interventi di contrasto dell’emergenza sanitaria, a istruzione e formazione, ad attività economiche, al lavoro e al sociale.
La Regione istante ha approvato lo schema di accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per la “riprogrammazione” dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6, del citato articolo 242 del decreto legge n. 34 del 2020.
Al riguardo, l’Istante rappresenta che “le risorse originariamente provenienti dal Bilancio europeo, per finanziare progetti con Fondi strutturali, sono state ritirate per consentire la certificazione delle spese emergenziali. Detti progetti sono ora finanziati con risorse nazionali, attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)”.
Ciò rappresentato, la Regione istante chiede se ai contributi erogati, con fondi nazionali e non più europei, alle imprese che abbiano partecipato a Bandi di progetti europei, debba essere applicata la ritenuta del 4 per cento prevista dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 alla luce del disposto dell’articolo 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “decreto Ristori”) che disciplina la «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19».
In riscontro alla richiesta di documentazione integrativa, l’Istante ha precisato ” che i predetti contributi si riferiscono a forme di finanziamento preesistenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19″.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che nel caso di contributi finanziati con fondi comunitari, in applicazione dell’articolo 132 del Regolamento n. 1303/2013, gli stessi non possono essere oggetto di decurtazione. Detta disposizione, infatti, prevede che «Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari».
Al riguardo, richiama la risoluzione 11 giugno 2010, n. 51/E che, nel fornire chiarimenti in relazione alla portata dell’articolo 80 del regolamento CE n. 1083/2006, la cui formulazione, per quanto di interesse in questa sede, è identica all’articolo 132 del Regolamento UE 1303/2013 in esame, ha precisato che sui contributi di cofinanziamento assoggettati alle norme del regolamento (CE) n. 1083/2006 erogati alle imprese, non debba essere applicata la ritenuta di acconto prescritta dal secondo comma dell’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto l’articolo 80 del citato regolamento non consente l’applicazione di una “trattenuta” specificamente connessa al contributo pubblico pagato ai beneficiari. Detti contributi concorrono alla determinazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie in applicazione delle ordinarie regole del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Nel caso di contributi alle imprese finanziati solo con fondi nazionali, invece, si dovrebbe applicare l’articolo 28, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 che prevede l’assoggettamento di tali somme alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 4 per cento. Ciò posto, l’Istante rappresenta che nel caso in esame i contributi, le cui risorse erano originariamente rinvenienti da fondi europei, sono attualmente di fonte nazionale ma tuttavia ritiene applicabile la disposizione agevolativa prevista dall’articolo 10-bis del decreto Ristori che esclude l’assoggettamento a imposizione delle predette somme.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 10-bis, rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19», del decreto Ristori ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Con tale disposizione, il legislatore al fine di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha riconosciuto ai contributi di «qualsiasi natura» e «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza» erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (cfr. articolo 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. decreto Cura Italia e articolo 25 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. decreto Rilancio).
Ai fini della non concorrenza al reddito degli stessi è necessario che questi ultimi siano finalizzati a sostenere, tra l’altro, i soggetti esercenti impresa, arte o professione per affrontare la situazione emergenziale da COVID-19, e siano «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza».
Al riguardo, in riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla scrivente, con la quale si chiedeva di chiarire se i contributi in esame fossero riferibili a forme di finanziamento preesistenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19, oppure se fossero finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale, la Regione istante ha precisato “che i predetti contributi si riferiscono a forme di finanziamento preesistenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Sulla base di tale precisazione, nella fattispecie in esame, non può trovare applicazione il riportato articolo 10-bis del decreto Ristori, dal momento che, come illustrato, affinché trovi applicazione il regime fiscale esentativo ivi previsto è necessario che i contributi erogati alle imprese siano diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza epidemiologica. Pertanto, i contributi in esame rileveranno fiscalmente nei confronti delle imprese beneficiarie.
Considerato, altresì, che, come affermato dall’Istante, tali contributi sono finanziati da fondi nazionali e non più da risorse europee, la Regione istante, al momento dell’erogazione di contributi in esame sarà tenuta ad applicare la ritenuta d’acconto del 4 per cento prevista dall’articolo 28, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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