AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 aprile 2021, n. 273
Trattamento fiscale dei contributi erogati dalla Regione in favore di lavoratori parasubordinati e lavoratori autonomi – Articoli 6 e 50, comma 1, lett. c-bis), tuir e articolo 10-bis del decreto legge n. 137 del 2020
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Regione istante espone di avere introdotto una misura di sostegno dedicata a lavoratori autonomi e parasubordinati. In particolare, la misura approvata dall’Ente territoriale istante è finalizzata a sostenere i lavoratori autonomi privi di partita IVA che intendono avviare un percorso di orientamento alla ricerca del lavoro, ricollocazione e riqualificazione potenziando le proprie competenze professionali.
A favore di tali soggetti è prevista anche l’erogazione di un contributo, una tantum, pari ad euro 1.000 a “titolo di indennità di partecipazione” ai suddetti percorsi.
La misura, introdotta inizialmente il 17 novembre 2020 con delibera n…, è stata modificata con il provvedimento del 30 dicembre 2020 n…. , che ha ampliato le categorie dei destinatari della predetta indennità.
L’Istante precisa che, con successivo provvedimento attuativo, avranno diritto alla “dote” e alla connessa “indennità di partecipazione” i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, residenti o domiciliati nella Regione istante, con contratto di collaborazione o di lavoro occasionale che non percepiscono l’indennità di disoccupazione NaSPI o il Reddito di Cittadinanza, titolari di un contratto attivo al 23 febbraio 2020 o successivamente a tale data, anche se concluso, così composti:
1) lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata: co.co.co e lavoratori a progetto;
2) lavoratori autonomi, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati, con contratto di lavoro occasionale o di cessione dei diritti d’autore.
La Regione istante precisa che “restano esclusi coloro che sono iscritti ad una cassa di previdenza autonoma” e che i “lavoratori potranno accedere alla misura indipendentemente dal valore dell’ISEE corrente (oggi richiesto per coloro che accedono dopo il 1° dicembre), dovranno però rientrare tutti nello status di “disoccupati”, sia coloro che hanno cessato il contratto, sia coloro che hanno un contratto ancora attivo”.
Tutti i destinatari dovranno infatti essere in possesso di una Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) attiva, rilasciata in via telematica ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
A tale proposito, l’Istante evidenzia che il lavoratore che ha in corso una qualsiasi attività di lavoro può rilasciare la DID ai sensi del citato decreto legislativo n. 150 del 2015 soltanto nel caso in cui dall’attività lavorativa ricavi una retribuzione annua che non superi:
– euro 8.145,00, nel caso di lavoro subordinato e/o parasubordinato;
– euro 4.800,00, per il lavoro autonomo.
Al fine di ottenere il contributo sono previste due fasi:
1. presentazione della domanda di dote presso un operatore accreditato della Regione istante, nell’ambito dei vigenti Avvisi Dote Unica Lavoro/Garanzia Giovani, che include la programmazione di un percorso di politiche attive (servizi al lavoro e/o servizi formativi) e la manifestazione dell’interesse a ricevere il contributo da parte della persona;
2. presentazione della domanda di contributo, da effettuarsi dopo lo svolgimento di almeno una parte del percorso programmato, rappresentata dalla fruizione di almeno 10 ore di servizi a processo al lavoro e/o alla formazione.
Tenuto conto che l’articolo 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza COVID-19, l’Istante chiede se possa essere detassata l’indennità regionale in oggetto nei confronti dell’intera platea dei percettori.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’ente istante non prospetta alcuna soluzione.
Parere dell’agenzia delle entrate
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), i «singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari;
b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo;
e) redditi d’impresa; f) redditi diversi».
Il successivo comma 2 specifica che i «proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».
Tale disciplina generale può essere oggetto di deroga ad opera del legislatore che può prevedere specifiche diposizioni tese ad escluderne l’applicazione.
Ad esempio, nell’ambito delle misure adottate per contenere l’impatto economico negativo connesso all’emergenza COVID-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), all’articolo 27 riconosce ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Ciò considerato, si osserva che l’articolo 10-bis (rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19») del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “decreto Ristori”), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Con tale disposizione, dunque, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di « qualsiasi natura» erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con riferimento ai soggetti destinatari del regime fiscale di favore, la norma individua «i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi».
Al riguardo, si ritiene che con tale locuzione il legislatore abbia voluto riconoscere il beneficio fiscale in esame non solo a coloro che siano titolari di un reddito di lavoro autonomo professionale, ovvero a coloro che esercitano un’arte e una professione, ma più in generale «ai lavoratori autonomi», ovvero ai soggetti che svolgono un’attività di lavoro senza vincolo di subordinazione e, conseguentemente, titolari di reddito di lavoro autonomo, sia esso assimilato o occasionale.
In base a tali considerazioni, pertanto, in relazione al caso in esame, si ritiene che il contributo che la Regione istante erogherà in attuazione della delibera del 17 novembre 2020, così come modificata con il provvedimento del 30 dicembre 2020, n. 4157, non rileverà fiscalmente nei confronti dei lavoratori autonomi senza partita IVA, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d’autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati.
Diversamente, per i lavoratori con contratto di collaborazione e per i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata (quali collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto), non può applicarsi il regime di esenzione previsto dall’articolo 10-bis sopra citato.
Dal punto di vista fiscale, tra l’altro, le predette tipologie contrattuali generano reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir. Al riguardo, infatti, si osserva che il rapporto di parasubordinazione genera reddito di lavoro autonomo solo nell’ipotesi in cui la collaborazione rientri «nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente».
Nel caso in esame, pertanto, i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata, co.co.co e lavoratori a progetto privi di partita IVA, non potranno beneficiare del regime di favore previsto dall’articolo 10-bis citato.
Conseguentemente, l’Ente istante in sede di erogazione del beneficio economico a tali soggetti sarà tenuto ad operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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