AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 04 ottobre 2018, n. 24
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Redditi di lavoro dipendente – Contributi versati ad ente bilaterale – art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR
Quesito
ALFA S.p.A. fa presente che nella gestione dei rapporti di lavoro dipendente con il proprio personale applica il CCNL di settore, che prevede, tra l’altro, l’obbligo di iscrizione dei dipendenti all’ente bilaterale di categoria. La contribuzione al citato ente bilaterale è totalmente a carico del datore di lavoro ed è assoggettata al contributo di solidarietà INPS.
Lo statuto dell’ente bilaterale prevede l’erogazione, ai dipendenti delle società iscritte, di somme a sostegno del reddito, finalizzate a integrare il reddito dei lavoratori nell’ambito dell’assistenza per casi specifici, quali il premio per la nascita del figlio, il contributo malattia o per infortunio, l’iscrizione al nido/materna, alla scuola secondaria di primo grado e permesso per legge n. 104 del 1992.
È, inoltre, precisato, che le somme a sostegno del reddito sono corrisposte dall’ente bilaterale al datore di lavoro, che si fa carico di corrisponderle ai dipendenti in busta paga.
Ciò rappresentato, la società istante chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale e contributivo da applicare alle somme erogate dal datore di lavoro “per conto” dell’ente bilaterale.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene che quanto corrisposto dal datore di lavoro ai lavoratori, in riscontro al versamento dei contributi all’ente bilaterale, siano imponibili ai sensi del comma 1 dell’art. 51 del TUIR, salva l’ipotesi in cui le somme a sostegno del reddito vengano erogate in esecuzione di un regolamento di welfare aziendale.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 contenente disposizioni in materia di “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, definisce gli enti bilaterali quali “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:… la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;… la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; … ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;” (anche circolare INPS n. 193 del 29 dicembre 2017).
Le questioni di natura tributaria che sorgono in relazione agli enti bilaterali attengono al trattamento fiscale dei contributi versati all’ente, posti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché al trattamento fiscale delle prestazioni erogate dagli enti medesimi.
L’Amministrazione Finanziaria ha affrontato le problematiche evidenziate, in particolare, con le circolari n. 326 del 1997 e n. 55 del 1999, nonché in occasione di interrogazioni parlamentari. Con tali pronunce, riferite alle Casse Edili (enti bilaterali del settore), sono stati forniti chiarimenti sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente che possono essere considerati criteri interpretativi di carattere generale, validi anche per l’ente bilaterale in esame.
Per quanto concerne i contributi versati all’ente bilaterale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, è stato precisato che essi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente in quanto non rientrano nell’ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, che dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei “…contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge” (sottolineature aggiunte).
La norma in discorso non consente, quindi, di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali.
Pertanto, nel caso in esame, i contributi versati, in favore dei propri dipendenti, dalla società istante all’ente bilaterale risulteranno imponibili ai sensi del principio di onnicomprensività sancito dal comma 1 dell’art. 51 del TUIR.
In relazione alle prestazioni erogate dagli enti bilaterali è stato, invece, chiarito che il relativo trattamento fiscale deriva dall’applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi e che, pertanto, devono essere assoggettate a tassazione le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’art. 6 del TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi.
In particolare le prestazioni consistenti in indennità volte a sostituire il reddito di lavoro dipendente sono assoggettate a tassazione con le medesime modalità previste per i redditi che vanno a sostituire.
Sulla base di tali considerazioni, nel caso rappresentato dall’istante, si è dell’avviso che le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all’asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n.104/1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR, non rilevino ai fini fiscali.
In relazione, invece, alle somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, si osserva che la scrivente con diversi documenti di prassi ha precisato che nel concetto di borsa di studio sono da ricomprendere le somme, gli assegni, i premi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale ovvero quelle elargizioni volte a sostenere gli studenti nello svolgimento di un’attività di studio o di formazione (vedi, da ultimo, circ. n. 28 del 2016).
In ragione di quanto affermato, pertanto, si ritiene che i contributi per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado siano da ricomprendere tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR in applicazione del quale “Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;”.
La circostanza che i lavoratori percepiscano le citate elargizioni per il tramite del proprio datore di lavoro e non direttamente dall’ente bilaterale di categoria, ovvero dal soggetto che sostiene l’onere, a parere della scrivente non incide sul descritto trattamento fiscale delle somme erogate, dal momento che queste ultime sono corrisposte ai lavoratori in ragione dei contributi assistenziali versati dal datore di lavoro all’ente bilaterale.
È pertanto ragionevole ritenere la corresponsione, da parte del datore di lavoro, delle utilità economiche descritte, ai lavoratori in busta paga, una mera modalità organizzativa concordata con l’ente bilaterale, che altrimenti sarebbe stato tenuto a versare direttamente tali somme ai lavoratori della società istante. Invero, anche in quest’ultima ipotesi, il regime fiscale dei contributi erogati direttamente dall’ente bilaterale ai lavoratori rileverebbero fiscalmente solo qualora fossero erogati a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado.
Infine, si fa presente che esula dalla competenza della scrivente il regime previdenziale da riservare alle somme in esame, erogate ai lavoratori in busta paga dall’ente bilaterale per il tramite del datore di lavoro.
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