AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 177 del 29 agosto 2024

Trattamento fiscale dei premi corrisposti a conclusione di un concorso di progettazione in due gradi indetto ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

Il Ministero istante (di seguito ”Istante”) rappresenta di avere indetto un concorso di progettazione in due gradi ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e dell’articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di edifici, da finanziare nell’ambito del PNRR.

Nello specifico, l’Istante evidenzia che «il bando e il disciplinare del concorso prevedevano:

Una piattaforma specifica per i concorsi di progettazione in uso al Consiglio nazionale dell’ordine degli architetti, (…), per la presentazione della candidatura.

[…]

– il primo grado era finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali legate ad obbiettivi specificatamente individuati;

– al secondo grado del concorso accedevano, per ciascuna area geografica, gli autori delle prime cinque proposte progettuali individuate con il punteggio più alto ed erano ammessi ex equo e senza formazione di una graduatoria;

– ai partecipanti ammessi al 2° grado del concorso era richiesto lo sviluppo dell’idea progettuale presentata nel 1° grado del concorso;

– conseguentemente, verificati i progetti depositati per il secondo grado secondo i criteri di valutazione previsti dal disciplinare, veniva stilata la graduatoria finale con l’attribuzione al singolo vincitore di ciascun lotto;

– al singolo vincitore, laddove in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti, era assegnato un premio individuato in tabella allegata al disciplinare e determinato in misura pari al 70% del Valore del PFTE con il 5% di spese riconosciuto […];

– inoltre, era prevista l’attribuzione ai non vincitori (collocati, in ciascuna area territoriale, dal secondo al quinto posto) di un premio secondo gli importi definiti nella tabella allegata al disciplinare (All. 1) tra i 2 mila e i 10 mila euro;

[…]

Lo stesso articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, […] con solo riferimento ai progetti dei vincitori, prevedeva che ”Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi;

[…].

Riassunti gli aspetti e le fasi principali in cui è stato articolato il concorso di progettazione, l’Istante ravvisa delle problematiche interpretative in relazione all’applicazione dell’imposta di bollo alle domande di partecipazione al concorso, e al trattamento fiscale applicabile, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, ai premi che dovrà corrispondere ai soggetti che si sono classificati dal secondo al quinto posto della graduatoria finale.

Nello specifico, chiede di sapere se:

«1) la domanda di partecipazione al concorso di progettazione sia o meno assoggettata ad imposta di bollo e, in caso positivo, le modalità per regolarizzare eventuali posizioni debitorie dei partecipanti al concorso di progettazione;

2) quale sia la natura dell’emolumento relativo al pagamento dei premi da erogare agli ulteriori soggetti presenti all’interno della graduatoria (dalla seconda alla quinta posizione in ciascuna area territoriale), secondo quanto sopra articolato ed in particolare se possano ricadere nella disciplina dei concorsi a premi di cui al D.P.R. 29/09/1973 N. 600, ovvero siano da configurarsi come altri tipi di redditi assoggettati a sola ritenuta d’acconto o corrispettivi dovuti per prestazioni professionali, se pur non specifiche, e se siano da assoggettare ad IVA (o altra imposta) o alla cassa di previdenza professionale; e quale sia la sua configurazione in sede di CU o altra dichiarazione».

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

1. Applicazione dell’imposta di bollo per la domanda di partecipazione al concorso

L’Istante richiama gli articoli 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nonché l’articolo 3 della Tariffa (parte prima), che al comma 1bis include, tra gli atti soggetti ad imposta di bollo sin dall’origine, le istanze trasmesse per via telematica agli uffici dell’Amministrazione dello Stato, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo.

Tuttavia, l’articolo 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370 dispone che «non sono soggetti all’imposta di bollo le domande, compresa l’autentica della sottoscrizione, ed i relativi documenti per la partecipazione ai concorsi, nonché per le assunzioni, anche temporanee, presso le amministrazioni pubbliche».

Secondo l’Istante, dal tenore della citata norma, sembrerebbe che l’imposta di bollo non sia dovuta per le domande di partecipazione a tutti i concorsi pubblici indetti da una pubblica amministrazione, compreso quello di progettazione in esame.

Tuttavia, occorre comprendere se la domanda di partecipazione ad un concorso di progettazione rientri o meno all’interno di una delle tipologie di atti menzionati nella  parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 e, perciò, suscettibili di essere sottoposti all’imposta di bollo.

La parte prima della Tariffa, invero, elenca numerose tipologie di atti (artt. 1 21bis, parte prima, Allegato ”A” al d.P.R. n. 642 del 1972) e, tra esse, l’unica potenzialmente suscettibile di consentire la sussunzione della domanda di partecipazione ad un concorso di progettazione (articolo 3, comma 1bis, All. ”A” al d.P.R. n. 642 del 1972) individua quali atti sottoposti ad imposta di bollo «le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili».

Pertanto, alla luce della disposizione richiamata sarebbero soggetti ad imposta di bollo le istanze trasmesse all’Amministrazione tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili. Da un esame della norma, appare evidente come l’ambito di operatività della stessa sia da riferirsi ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte e non a quelli avviati d’ufficio (in questo caso per espressa previsione normativa) e a prescindere, pertanto, dall’esistenza di domande o istanze di parte, comunque denominate.

La procedura in questione appare per alcuni versi assimilabile alle procedure selettive proprie dei concorsi pubblici in quanto è finalizzata ad evidenziare le capacità creative e progettuali dei partecipanti alla prova selettiva, nel più assoluto anonimato, indipendentemente, quindi, dalla verifica delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative degli stessi, che potrà effettuarsi solo a conclusione del concorso medesimo.

L’Istante ribadisce, inoltre, che «l’anonimato che vige nei concorsi di progettazione comporta l’impossibilità per l’ente banditore, fino al termine della procedura selettiva, di effettuare un controllo sulle domande amministrative di partecipazione (che in genere vengono protette mediante complesse procedure di crittazione) ove è contenuta la documentazione amministrativa e le identità e i requisiti dei partecipanti. Solo all’esito delle valutazioni e dell’attribuzione dei relativi punteggi da parte delle commissioni è stato possibile procedere all’apertura delle domande di partecipazione e all’abbinamento delle proposte progettuali vincitrici con i relativi nominativi».

2. Regime di tassazione da adottare nel pagamento dei premi e quale natura va attribuita all’emolumento corrisposto ai soggetti aggiudicatari dei premi successivi al primo

A parere dell’Istante i premi che devono essere erogati ai soggetti presenti all’interno della graduatoria, dalla seconda alla quinta posizione in ciascuna area territoriale, non sembrano riconducibili alle prestazioni di servizi.

Chiede, pertanto, «se possa configurarsi per l’emolumento in questione un’ipotesi di premio assoggettabile alla disciplina di cui al D.P.R. 29/09/1973 N. 600, come modificato dall’art. 19 della Legge 449/1997 e se lo stesso sia assoggettabile alla ritenuta del 25% di cui al medesimo art.19, comma 2, della Legge 449/1997, ovvero a quella del 20% trattandosi di premi assegnati a liberi professionisti lavoratori autonomi ex artt. 23 e 30 del DPR 600/72.

Nel caso di assoggettabilità alla disciplina sopra indicata si chiede se per lo stesso l’Amministrazione pagatrice debba emettere Certificazione Unica e in quale sezione della stessa il reddito debba essere indicato».

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Con riferimento all’imposta di bollo , si rileva che l’articolo 3 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 prevede il pagamento dell’imposta di bollo sin dall’origine, nella misura di euro 16 per ogni foglio, per le «Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali […] tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili».

L’articolo 3, comma 1bis, della medesima Tariffa prevede l’applicazione dell’imposta di bollo per le «Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni […] tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati […]».

La relativa Nota 5 prevede che «Per le istanze trasmesse per via telematica, l’imposta di cui al comma 1bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

La Nota 2 del citato articolo 3 prevede, inoltre, che «Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l’imposta non è dovuta».

La richiamata disposizione, così come precisato con la risoluzione del Ministero delle Finanze del 17 dicembre 1994, n. 28 prevede, dunque, l’esenzione dal tributo di bollo esclusivamente per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dalla pubblica amministrazione per l’assunzione in servizio anche temporanea. Il beneficio riguarda anche la documentazione allegata alle domande. In tale sede è stato precisato che non risulta pertanto alcun elemento idoneo a giustificare, sul piano interpretativo, un’estensione dell’esenzione di cui sopra alle domande di iscrizione ai corsi di formazione professionale, posto che con tali istanze il soggetto non mira ad instaurare un rapporto di collaborazione subordinata e retribuita con le pubbliche amministrazioni. Detta disposizione agevolativa non torna, dunque, applicabile al caso di specie, atteso che con la domanda in esame non si realizza la partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dalla pubblica amministrazione per l’assunzione in servizio anche temporanea.

Alla luce di quanto considerato, deve ritenersi che le disposizioni sopra evidenziate, con le quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo sin dall’origine per le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo, tornano applicabili anche per il caso di specie.

Nel caso in esame, infatti, la domanda di partecipazione al concorso è presentata al Ministero istante attraverso una piattaforma specifica per i concorsi di progettazione in uso al Consiglio nazionale dell’ordine degli architetti, gestita dalla società ”Alfa”, per la presentazione della candidatura.

L’Istante rappresenta, inoltre, che «Verificati i progetti depositati per il secondo grado secondo i criteri di valutazione previsti dal disciplinare, veniva stilata la graduatoria finale con l’attribuzione al singolo vincitore di ciascun lotto».

Considerata la circostanza, rappresentata dall’Istante, che per le domande inviate non è stata assolta l’imposta di bollo dovuta, si rileva che per l’applicazione della prevista imposta alle stesse domande torna applicabile il regime previsto dalle norme del testo unico dell’imposta di bollo, dettate dagli articoli 19 e 31 dello stesso, in materia di regolarizzazione del tributo.

Ai sensi dell’articolo 19 del citato d.P.R. n. 642 «i giudici, i funzionari e i dipendenti dell’Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia, gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell’ufficio che li ha ricevuti e, per l’autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell’art. 31, al competente ufficio […] entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo».

In base all’articolo 31 del d.P.R. n. 642, «Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l’imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell’imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell’accertamento della violazione.

La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici […] mediante annotazione sull’atto o documento della sanzione amministrativa. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 19 la regolarizzazione avviene sull’originale o sulla copia inviata all’ufficio».

Per quanto concerne la natura dei premi da corrispondere ai soggetti classificati dalla seconda alla quinta posizione, si osserva quanto segue.

L’articolo 1, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 (recante il «Regolamento per la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo 19, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449») prevede che lo scopo delle manifestazioni a premio è quello di «favorire la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne, marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi aventi, comunque, fini anche in parte commerciali».

Il successivo articolo 5 definisce l’ambito soggettivo di applicazione del Regolamento, e, al comma 1, prevede che i concorsi e le operazioni a premio sono effettuate «soltanto da imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati e dalle organizzazioni rappresentative dell’associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative».

Atteso che l’Amministrazione istante non è ricompresa tra i soggetti destinatari di tale disciplina, la stessa non può trovare applicazione al caso in esame.

Ciò posto, al fine di poter rispondere ai quesiti posti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, occorre previamente inquadrare la fattispecie.

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ratione temporis applicabile contiene una serie di disposizioni che costituiscono, nell’insieme, il complesso della disciplina di riferimento per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici, che l’articolo 3, lett. vvvv) del medesimo decreto, definisce come «i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE».

Per quanto qui di interesse, la disciplina dei concorsi di progettazione (e di idee) è contenuta agli articoli da 152 a 157, collocati nel Capo IV del Titolo VI, rubricato ”regimi particolari di appalto”.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera ddd) per «concorsi di progettazione» si intende «le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell’architettura, dell’ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed” idraulici e dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi».

Inoltre, l’articolo 152 del Codice dei contratti pubblici prevede «1. Il presente capo si applica:

a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;

b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.».

Il successivo articolo 154, rubricato ”Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti”, al comma 4 prevede: «In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all’esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando».

Nel concorso di progettazione in due gradi indetto dall’Istante, in effetti, oggetto dell’affidamento è una prestazione tecnica, e la procedura si conclude con una graduatoria di merito, nonché con l’assegnazione di premi al vincitore e ai successivi quattro classificati.

Ai fini dell’IVA, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che rientrano nel campo di applicazione del tributo le «cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni».

Sulla base delle richiamate disposizioni normative, nonché dal bando e dal disciplinare del concorso, emerge chiaramente il requisito soggettivo previsto dalla disciplina in materia di IVA, dal momento che «La partecipazione è riservata ad architetti e ingegneri iscritti ai rispettivi ordini professionali in forma singola o associata ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, che non siano soggetti alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo Codice e in possesso di specifici requisiti di idoneità professionale, indicati nel disciplinare di concorso.» (cfr. Avviso di concorso di progettazione e disciplinare del concorso di progettazione paragrafo 3.2 SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE).

Con riferimento al presupposto oggettivo, l’articolo 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972 prevede al comma 1 che «costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte».

La disposizione è conforme ai principi dettati con le disposizioni contenute nella direttiva n. 2006/112/CE del 2006 (Titolo I articolo 2, Titolo IV articoli 24 e seguenti); al riguardo, la Corte di Giustizia UE, nel definire l’ambito oggettivo di applicazione dell’Iva, ha statuito, con ampia definizione, che «la possibilità di qualificare una prestazione di servizi come operazione a titolo oneroso presuppone unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo. Tale nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario» (cfr. sentenze 26 settembre 2013 causa C-283/12; 22 giugno 2016 causa C-11/15. In tal senso anche sentenze della stessa Corte di Giustizia 23 marzo 2006 causa C-210/04; 3 marzo 1994 emessa nella causa C-16/93).

Nel caso in esame, la corresponsione dei premi avviene nell’ambito di uno schema negoziale ai sensi del codice degli appalti, e il rapporto che si instaura tra l’Amministrazione che ha indetto il concorso e i soggetti professionisti partecipanti assume la causa tipica della funzione sinallagmatica, diretta a soddisfare gli interessi strumentali dell’Amministrazione. Si realizza, quindi, una fattispecie negoziale riconducibile ai rapporti di natura sinallagmatica in cui avviene uno scambio di reciproche prestazioni, tale da attribuire, ai fini del tributo in esame, alle somme erogate la natura di corrispettivo.

La collocazione della norma nei particolari regimi di appalto conferma che la procedura in esame è da considerarsi una species connotata da peculiari elementi distintivi del più ampio genus degli appalti.

In altri termini non è dubitabile che la stazione appaltante richieda ad un prestatore qualificato comunque una prestazione dietro riconoscimento di una utilità economica.

Sulla base di quanto illustrato, i premi di cui trattasi risultano correlati all’esecuzione della prestazione intellettuale che i professionisti hanno svolto a favore dell’Istante, come espressamente ricavabile dall’avviso e dal disciplinare di concorso, e pertanto, ricadente nell’ambito di applicazione dell’IVA quale corrispettivo ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Sul punto, giova richiamare anche l’articolo 13, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi del quale «La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti».

In conclusione, i premi in esame rilevano ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in quanto sussistono i presupposti di carattere oggettivo, soggettivo e territoriale ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972.

Ne consegue in capo ai soggetti destinatari dei premi, l’assolvimento dei relativi obblighi di fatturazione con applicazione dell’aliquota IVA in misura ordinaria.

Ai fini delle imposte dirette, considerato che i premi in esame si configurano compensi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del Testo unico delle imposte sul reddito approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), l’Istante quale sostituto di imposta, è tenuto ad operare sui predetti compensi le ritenute a titolo di acconto così come previsto dall’articolo 29, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Tale ultima disposizione prevede che «Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25bis, 26 e 28 effettuano all’atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse».

Per effetto del rinvio all’articolo 25 del medesimo d.P.R. n. 600 la ritenuta a titolo d’acconto deve essere operata nella misura del 20 per cento.

Inoltre, l’Istante dovrà assolvere agli obblighi di versamento previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e certificare i compensi erogati e le ritenute operate con l’emissione della certificazione unica (lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) ai sensi del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, valorizzando i relativi campi così come esplicitato dalle istruzioni.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.