AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 04 ottobre 2018, n. 26
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Articolo 20 della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 20 – trattamento fiscale dei redditi derivanti da attività di ricerca svolta in USA da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante ha percepito nel 2017 redditi esteri per l’attività lavorativa di ricerca svolta in USA presso ……….
L’istante, dopo aver rappresentato di essere soggetto residente in USA ed iscritta all’AIRE dall’8/11/2017, nonché di aver già presentato la dichiarazione dei redditi in USA, chiede se sia tenuta a dichiarare tali redditi esteri anche in Italia.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante evidenzia che il reddito prodotto in USA è esente da imposizione in tale Paese ai sensi dell’articolo 20 della Convenzione stipulata tra Italia e Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni, in base al quale “Un professore od un insegnante che soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d’istruzione riconosciuto, o presso una istituzione medica finanziata principalmente dal Governo e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato contraente, è esente, per un periodo non superiore a due anni, da imposizione nel primo Stato contraente per le remunerazioni relative a tali attività di insegnamento o di ricerca”.
Alla luce di tale disposizione l’istante ritiene che i redditi esteri in questione siano esenti da imposizione anche in Italia; pertanto, l’istante non intende indicare tali redditi esteri in Italia nella dichiarazione dei redditi.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare, si evidenzia che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare n. 9 del 1° aprile 2016).
Nel seguito, pertanto, si forniscono alcune indicazioni di carattere strettamente interpretativo sulle disposizioni applicabili al caso prospettato.
L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR) prevede che per le persone residenti in Italia l’imposta si applica sull’insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non residenti l’imposta si applica solo sui redditi prodotti nel nostro Paese.
Per individuare la nozione di residenza fiscale valida ai fini dell’applicazione delle disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni è necessario fare riferimento alla legislazione interna degli Stati contraenti.
L’articolo 2, comma 1, del TUIR dispone che sono soggetti passivi d’imposta tutte le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza.
Il comma 2 del medesimo articolo considera residenti in Italia “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.
Le tre condizioni sopra citate sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d’imposta, uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento tale persona può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.
Con riferimento al caso di specie, tenuto conto del fatto che l’istante dichiara di essere iscritto all’AIRE a partire dall’8 novembre 2017, lo stesso deve essere considerato come soggetto fiscalmente residente nel nostro Paese per il periodo d’imposta 2017, sussistendo una delle tre condizioni previste dal citato articolo 2, comma 2, del TUIR (iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta).
Ne consegue che, ai sensi del citato articolo 3, comma 1, del TUIR, per l’annualità 2017 tutti i redditi percepiti dall’istante, dovunque siano stati prodotti, devono essere dichiarati ai fini dell’imposizione nel nostro Paese.
Ciò detto, l’istante ha evidenziato di aver svolto nel 2017 negli USA attività di ricerca da cui è derivato un reddito esente da imposta ai sensi dell’articolo 20 della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 20.
In particolare, tale disposizione prevede che “Un professore od un insegnante che soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche
presso una università, collegio, scuola od altro istituto d’istruzione riconosciuto, o presso una istituzione medica finanziata principalmente dal Governo e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato contraente, è esente, per un periodo non superiore a due anni, da imposizione nel primo Stato contraente per le remunerazioni relative a tali attività di insegnamento o di ricerca”.
Il tenore letterale di tale norma, che, in presenza delle condizioni previste, stabilisce l’esenzione dall’imposizione delle remunerazioni relative all’attività di insegnamento o di ricerca nel Paese contraente in cui la medesima è svolta (nella fattispecie in esame gli USA), impedisce di estendere tale beneficio anche agli adempimenti fiscali che il contribuente è tenuto ad effettuare nel proprio Paese di residenza fiscale (nella fattispecie in esame l’Italia), qualora sia diverso dallo Stato in cui è svolta l’attività in argomento.
Pertanto, in relazione all’annualità 2017, l’istante deve indicare nella dichiarazione dei redditi da presentare in Italia anche il reddito estero derivante dall’attività di ricerca svolta negli USA.
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