AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 196 del 10 ottobre 2024
Trattamento fiscale dei redditi derivanti da investimenti peer to peer lending – Articolo 1, commi 43 e 44, legge 27 dicembre 2017, n. 205
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante (di seguito ”Istante”) è un istituto di pagamento iscritto all’albo previsto dall’articolo 114septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).
L’oggetto sociale dell’Istante prevede la prestazione di servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, «sviluppati con soluzioni ad elevato contenuto tecnologico e innovativo, basate su interfacce tecnologiche che consentono l’accesso digitale da parte di piattaforme che gestiscono mercati virtuali fra persone fisiche e giuridiche del settore del credito e di altri strumenti (c.d. ”peer to peer lending” e ”crowdfunding”) cui accede la clientela che opera prevalentemente tramite la rete internet, ovvero:
esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento;
esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
previa autorizzazione ed iscrizione da parte della Banca d’Italia nell’albo degli istituti di pagamento di cui all’art. 114septies del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel rispetto delle disposizioni normative di settore».
Nell’ambito della propria attività, l’Istante ha concordato con una società (di seguito, ”Alfa”) la cogestione di una piattaforma di ”peer to peer lending” (di seguito, la ”Piattaforma”) secondo uno schema contrattuale (di seguito, ”Contratto”) che l’Istante intende replicare anche con eventuali altre controparti.
Tale Contratto, in sintesi, prevede che:
Alfa opererà come ”gestore primario” della Piattaforma, «fornendo ai Finanziatori e ai Richiedenti una serie di servizi propedeutici alla conclusione dei contratti di finanziamento»;
la Piattaforma si avvarrà della collaborazione di un istituto di moneta elettronica autorizzato a prestare servizi di pagamento all’interno dello Spazio Economico Europeo (di seguito, ”IMEL SEE”), ai fini della prestazione a favore degli utenti della Piattaforma di servizi di pagamento, quali l’apertura di conti di pagamento e la ricezione e trasmissione di fondi tra conti di pagamento;
l’Istante, in qualità di co-gestore della Piattaforma, si occuperà della gestione fiscale (effettuazione e versamento delle ritenute) dei proventi derivanti dagli investimenti ivi effettuati dai «soggetti finanziatori non professionali». Più precisamente, la gestione fiscale «verrà fornita esclusivamente a favore delle persone fisiche utenti della Piattaforma che abbiano in essere un conto di pagamento» con IMEL SEE, e «gli utenti risulteranno clienti della Piattaforma tramite stipula» con Alfa «di un apposito contratto contenente la specifica del servizio di cogestione fiscale che verrà offerto» dall’Istante.
Né Alfa, né IMEL SEE rientrano fra i soggetti previsti dall’articolo 44, comma 1, lettera dbis) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), diversamente dall’Istante che si qualifica come istituto di pagamento regolarmente iscritto all’albo del TUB, come richiesto da quest’ultima disposizione.
Al riguardo, l’Istante chiede se il proprio profilo soggettivo di co-gestore della Piattaforma consenta di qualificare l’operazione all’interno della fattispecie di cui alla citata lettera dbis), con conseguente applicazione della ritenuta a titolo di imposta «ed esonero dei Finanziatori non professionali da qualsiasi onere dichiarativo».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che i proventi dei finanziamenti corrisposti dai soggetti finanziati ai soggetti finanziatori (entrambi utenti della Piattaforma) debbano essere assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, in quanto sarebbero soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 44, comma 1, lettera dbis) del Tuir.
A parere dell’Istante, in assenza di una specifica definizione di piattaforma valevole ai fini di quest’ultima disposizione, la Piattaforma risponde alla funzione di mettere in collegamento i finanziatori con i richiedenti che sarebbe coerente con la definizione prevista dall’articolo 2 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 (attuativo della Direttiva UE 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 in materia di cooperazione amministrativa nell’ambito del settore fiscale), secondo la quale per «piattaforma» si intende «qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un’attività pertinente per tali utenti».
Inoltre, l’Istante ritiene che siano rispettati:
il requisito soggettivo relativo alla natura dei percipienti, in quanto i «Finanziatori percettori dei proventi sono esclusivamente soggetti non professionali (persone fisiche che prestano denaro e al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa)».
il requisito qualitativo in capo al soggetto gestore della Piattaforma, considerato che l’Istante è iscritto all’albo degli istituti di pagamento e «risulta qualificabile come gestore della piattaforma», in base alla definizione fornita dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 32 del 2023, secondo la quale il «gestore di piattaforma» è definito come «un’entità che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione una piattaforma o una parte di essa».
In conclusione, l’Istante ritiene di essere obbligato all’effettuazione della ritenuta prevista dall’articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), dal momento che «nella fattispecie in esame si rientra nella situazione contemplata dalla norma in quanto:
vi sono dei soggetti ”venditori” (i finanziatori non professionali) che stipulano un contratto nel quale il rapporto di cogestione viene esplicitamente indicato;
vi è, da parte dell’Istante, un’attività di gestione di parte della piattaforma, atteso che si occupa della gestione delle ritenute sui proventi dei finanziamenti e del versamento all’erario utilizzando un proprio conto corrente detenuto presso» IMEL SEE «(il medesimo di cui si avvale anche il Gestore Primario Alfa)».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Preliminarmente, si fa presente che non rientra nelle competenze della scrivente la verifica del rispetto da parte dell’Istante, di Alfa e di IMEL SEE delle «Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche» contenute nel Provvedimento di Banca d’Italia 8 novembre 2016.
La modalità di tassazione dei redditi percepiti da persone fisiche, non esercenti attività d’impresa, in relazione agli investimenti effettuati per il tramite di piattaforme di peer to peer lending (c.d. P2P Lending) è stata prevista dall’articolo 1, commi 43 e 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
In particolare, il comma 43 ha inserito la lettera dbis) al comma 1 dell’articolo 44 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), disponendo che sono redditi di capitale «i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d’Italia».
Il successivo comma 44 dell’articolo 1 della medesima legge di bilancio 2018, inoltre, ha stabilito che i predetti gestori «operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l’aliquota prevista dall’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
Tale ritenuta, attualmente stabilita nella misura del 26 per cento, trova applicazione a titolo d’imposta sui proventi derivanti da investimenti su piattaforme diP2P Lending in presenza delle seguenti due condizioni:
la natura del soggetto finanziatore, che deve essere esclusivamente una persona fisica al di fuori dell’esercizio di una attività d’impresa;
la qualifica del gestore della piattaforma, che deve essere un intermediario finanziario iscritto all’albo o un istituto di pagamento ai sensi della normativa prevista, rispettivamente, dagli articoli 106 e 114 del TUB, autorizzato dalla Banca d’Italia.
Chiarimenti sulle modalità di tassazione dei redditi percepiti da persone fisiche, non esercenti attività d’impresa, in relazione agli investimenti effettuati per il tramite delle predette piattaforme sono stati forniti con la risoluzione 25 settembre 2020, n. 56/E, nonché con le risposte ad interpello pubblicate il 9 giugno 2020, n. 168 e l’8 ottobre 2021, n. 687 consultabili nell’apposita sezione presente sul sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativaeprassi/risposteagliinterpelli) cui si rinvia per gli ulteriori approfondimenti.
In tali documenti di prassi è stato chiarito che il gestore della piattaforma che non riveste la qualifica di intermediario finanziario iscritto all’albo ai sensi dell’articolo 106 del TUB e neanche quella di istituto di pagamento ai sensi dell’articolo 114 del TUB, autorizzato dalla Banca d’Italia, non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 44, comma 1, lettera dbis), del Tuir.
In caso di inapplicabilità della disciplina fiscale di cui ai commi 43 e 44 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, in assenza dei requisiti illustrati, nella citata risoluzione n. 56/E del 2020 è stato, altresì, precisato che, con riferimento agli investimenti effettuati su piattaforme di P2P Lending gestite da società non rientranti tra i soggetti di cui alla citata lettera dbis), si ritiene applicabile la disciplina prevista per «gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti» di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), del Tuir, dal momento che l’esercizio dell’attività di finanziamento attraverso le piattaforme di P2P Lending risulta riconducibile, in generale, al contratto di mutuo così come definito dall’articolo 1813 del codice civile.
Con riferimento al caso di specie, nel presupposto che, come dichiarato dall’Istante, i finanziatori siano persone fisiche al di fuori dell’esercizio di una attività d’impresa, occorre valutare se il gestore della Piattaforma sia l’istituto di pagamento istante iscritto all’albo previsto dal TUB, come richiesto dall’articolo 44, comma 1, lettera dbis), del Tuir.
Al riguardo, la lettera a) delle premesse del Contratto (dove Alfa è individuato come ”Gestore Primario” e IMEL SEE come ”Istituto X”) stabilisce che «Il Gestore Primario ha sviluppato e gestisce la piattaforma di crowdfunding denominata ”[.]” e accessibile al sito web [.] (la ”Piattaforma”)».
Ai sensi dell’articolo 2.1 del Contratto, l’Istante e Alfa stipuleranno «un rapporto di cogestione della Piattaforma (la ”Co-Gestione”) avente ad oggetto il servizio di pagamento connesso alla trattenuta e al versamento della ritenuta sui proventi derivanti dagli investimenti effettuati per il tramite della Piattaforma ai sensi dell’art. 44, lett. d dagli investimenti effettuati per il tramite della Piattaforma ai sensi dell’art. 44, lett. dbis), del TUIR (il ”Servizio di Co-Gestione”), così come meglio esemplificato all’art. 4 del presente Accordo, rendendo più agevoli i relativi adempimenti fiscali».
L’articolo 4 del Contratto, rubricato «Servizio di Co-Gestione», prevede che:
«(i) Beneficiari: Il Servizio di Co-Gestione verrà fornito esclusivamente a favore delle persone fisiche utenti della Piattaforma che abbiano in essere un conto di pagamento con [Istituto X] (i ”Richiedenti”).
(ii) Scopo: Il Servizio di Co-Gestione verrà prestato per dare esecuzione al versamento degli importi corrispondenti alle trattenute operate sui proventi maturati nel contesto degli investimenti effettuati per il tramite della Piattaforma da parte dei Richiedenti.
(iii) Rapporti tra [Istante] e la clientela: Al fine di beneficiare del Servizio di Co-Gestione e consentire l’assolvimento del relativo obbligo di legge, gli utenti rimarranno clienti della Piattaforma tramite stipula con il Gestore Primario di un apposito contratto contenente l’offerta del Servizio di Co-Gestione e la specifica che tale servizio verrà offerto da [Istante] impegnandosi quest’ultima alla prestazione di tale servizio ai sensi dell’art. 1411 e ss. c.c. (contratto a favore di terzi) nonché l’indicazione di quanto previsto all’art. 5.4. del presente accordo. I documenti contrattuali tra il Gestore Primario e gli utenti della Piattaforma (i ”Contratti Piattaforma”) indicheranno espressamente (oltre al rapporto di Co-Gestione tra le Parti) la facoltà degli utenti, dietro loro richiesta, di avvalersi del Servizio di Co-Gestione prestato da [Istante] nonché quanto indicato ai punti (v), (vii) e (viii).
(iv) Processo operativo: le somme dovute per l’adempimento dell’obbligo di versamento della ritenuta verranno trasferite, con le cadenze previste dagli adempimenti di legge, direttamente dai conti dei finanziati al conto di pagamento intestato a [Istante]presso l’Istituto. Tutte le movimentazioni verranno eseguite sulla base delle istruzioni di volta in volta comunicate dal Gestore Primario ad entrambi gli istituti ([Istituto X] e [Istante]) e per effetto di tutte le informazioni relative ai pagamenti (conteggi e informazioni sui soggetti coinvolti) predisposte dal Gestore Primario e trasmessa [Istituto X] e [Istante] (le ”Istruzioni”).
Ai fini di quanto precede, le Parti concorderanno prima dell’avvio del Servizio di Co-Gestione, i dati e le informazioni dei clienti da includere nelle Istruzioni, necessari per consentire a [Istante] di adempiere i propri doveri in relazione alla Co-Gestione. Rimane in ogni caso inteso che [Istante] potrà accedere alla Piattaforma per la verifica delle Istruzioni e richiedere al Gestore Primario qualsiasi informazione aggiuntiva riguardo ai clienti prima di effettuare qualsiasi operazione di pagamento.
Il Gestore Primario verifica le informazioni fornite dai clienti in tempo utile per consentire a [Istante] la tempestiva esecuzione dei pagamenti e verificare la regolarità degli stessi. A tal fine, le Parti concorderanno prima dell’avvio del Servizio di Co-Gestione le tempistiche per l’invio delle Istruzioni.
(v) Autorizzazione degli utenti: I Contratti Piattaforma del Gestore Primario saranno opportunatamente integrati, al fine di ottenere l’autorizzazione e l’incarico da parte degli utenti al Gestore Primario a fornire al Co-Gestore le Istruzioni per loro conto per consentire la trattenuta e successivo versamento della ritenuta d’imposta, e a dare corso a tutti i relativi adempimenti connessi e/o necessari, per consentire la regolare esecuzione del Servizio di Co-Gestione da parte di [Istante].
(vi) Altri impegni di [Istante]: [Istante] provvederà, in aggiunta agli adempimenti necessari per procedere al versamento della ritenuta d’imposta in qualità di sostituto d’imposta per conto dei Richiedenti sulla base delle Istruzioni messe a disposizione dal Gestore Primario, alla predisposizione ed invio, per il tramite del Gestore Primario, della relativa ”Comunicazione Unica” al Richiedente all’inizio del successivo anno fiscale [..]»
Inoltre, l’articolo 5 del Contratto, rubricato «Obblighi delle Parti e Manleva», prevede:
al punto 5.4 che «[…] Resta inteso che la correttezza e congruità sotto il profilo della normativa fiscale del modello operativo realizzato con il progetto sono di piena competenza del Gestore Primario, che la responsabilità di eventuali interpretazioni non confermate dall’amministrazione finanziaria resta in capo al Gestore Primario, il quale terrà indenne e manlevata [Istante] da qualsivoglia richiesta di terzi, e che [Istante] non ha alcun ruolo nella valutazione di merito sulla congruità, inerenza e rilevanza ai fini fiscali degli ordini di pagamento impartiti dal Gestore Primario. Le Parti riconoscono reciprocamente la piena e totale autonomia e indipendenza dei propri servizi resi alla clientela».
al punto 5.5 che «Il Gestore Primario mantiene sotto la propria esclusiva responsabilità le attività di gestione della Piattaforma ovvero la gestione dei rapporti tra gli utenti, le scelte di investimento e finanziamento, gli ordini di esecuzione e i flussi informativi relativi agli investimenti da cui derivano gli ordini di pagamento.
Il perimetro e i limiti dell’attività di Co-gestore di [Istante] sono riconducibili esclusivamente all’esecuzione di ordini di pagamento impartiti dal Gestore Primario in riferimento al Servizio di Gestore Fiscale.».
Dall’analisi del Contratto, si rileva che Alfa si qualifica come il gestore della Piattaforma che si avvarrà della collaborazione di IMEL SEE, per la fornitura dei servizi di pagamento strumentali all’operatività della Piattaforma, e dell’Istante, per la fornitura del servizio di pagamento della ritenuta a titolo d’imposta.
A quest’ultimo fine, Alfa dovrà farsi appositamente autorizzare dagli utenti della Piattaforma per richiedere l’ulteriore servizio di pagamento di versamento della ritenuta e per eseguire tutti i relativi adempimenti per consentire il versamento da parte dell’Istante.
Il trasferimento delle somme dovute per il versamento della ritenuta verrebbe eseguito dai conti dei soggetti finanziati a quello dell’Istante, detenuti presso IMEL SEE, sulla base delle istruzioni comunicate ad entrambi gli istituti di pagamento, e per effetto di tutte le informazioni relative ai pagamenti (conteggi e informazioni sui soggetti coinvolti) predisposte da Alfa.
In tal senso, la prestazione del servizio dell’Istante nell’ambito della complessa attività di gestione è eventuale e facoltativa, dipendendo dalla volontà degli utenti della Piattaforma.
Sulla base di quanto illustrato, nel caso di specie l’Istante non soddisfa il requisito di gestore della Piattaforma, così come richiesto dall’articolo 44, comma 1, lettera dbis), del Tuir.
Pertanto, l’Istante non potrà applicare la ritenuta a titolo d’imposta sui proventi derivanti dagli investimenti operati sulla Piattaforma.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.