AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 248 del 18 settembre 2025
Trattamento fiscale dei rimborsi spesa erogati ai sottosegretari regionali non eletti – Inapplicabilità dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Regione istante (di seguito ”Regione” o ”Istante”) rappresenta che l’articolo […] dello Statuto regionale prevede che «I componenti della Giunta sono nominati in numero non superiore a tre assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale».
L’articolo […] della legge regionale statutaria gg/mm/aaaa, n. xy, ha introdotto nel predetto articolo […], i seguenti commi: «[…] Il Presidente della Giunta regionale può nominare e revocare, con proprio decreto, fino a due sottosegretari, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale. La legge regionale ne stabilisce il trattamento economico e lo stato giuridico, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità.
[…] I sottosegretari coadiuvano il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti il suo mandato e nell’ambito delle sue funzioni. Partecipano senza diritto di voto alle sedute della Giunta regionale, pur non facendone parte».
L’articolo […] della legge regionale gg/mm/aaaa, n. yz, prevede che i sottosegretari possono essere nominati «anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere regionale».
Il successivo articolo […] disciplina il trattamento economico e lo stato giuridico dei sottosegretari, stabilendo che:
«1. Ai sottosegretari non consiglieri spetta, dalla data di nomina e per tutta la durata dell’incarico, un trattamento economico pari a quello previsto per i consiglieri regionali dall’articolo […], nonché un’indennità di funzione mensile lorda pari ad euro 1.050,00. Alla cessazione dell’incarico ai medesimi è corrisposta un’indennità determinata con le modalità ed i criteri previsti dall’articolo […].
2. Ai sottosegretari non consiglieri si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico dei consiglieri in quanto compatibili, comprese quelle sulla pubblicità dei dati di cui alla legge regionale […].
3. Il consigliere regionale nominato sottosegretario mantiene il trattamento economico previsto per i componenti del Consiglio, senza indennità aggiuntive.
4. I sottosegretari non consiglieri, se dipendenti regionali, sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata della carica».
Riguardo al trattamento economico dei sottosegretari, l’articolo […] della citata legge regionale n. yz/aaaa richiama varie disposizioni della legge regionale gg/mm/aaaa, n. xz, rubricata ”Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali”.
In particolare, la legge regionale n. xz/aaaa, all’articolo […] prevede che «Il trattamento economico mensile spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale si articola in:
a) indennità di carica;
b) indennità di funzione;
c) rimborso spese di esercizio del mandato».
Il successivo articolo […] disciplina il ”trattamento di missione”, riconosciuto anche ai sottosegretari che non siano consiglieri regionali, ai sensi della legge regionale n. yz/aaaa.
La normativa sopra richiamata estende, dunque, ai sottosegretari regionali lo status e il trattamento economico dei consiglieri regionali.
Sul punto, l’Istante fa presente, inoltre, che il legislatore ha seguito la stessa impostazione prevista, a livello statutario, per gli assessori non consiglieri regionali.
Lo Statuto regionale, all’articolo […], rubricato ”Assessori regionali”, dispone, infatti, che «Ai componenti della Giunta non consiglieri regionali si applicano le disposizioni in materia di trattamento indennitario, nonché la normativa in genere, prevista per i Consiglieri, in quanto compatibile con i principi e i limiti previsti dall’ordinamento statale e regionale».
Ad avviso dell’Istante, l’equiparazione di cui sopra «pare suggerire la conclusione per cui, se ai sottosegretari deve riconoscersi lo stesso trattamento economico previsto per i consiglieri regionali, allora agli stessi debba estendersi anche il regime fiscale previsto per le somme percepite da questi ultimi» e che detta equiparazione richiede che «i sottosegretari conseguano la stessa somma guadagnata dai consiglieri».
L’Istante, in riscontro alla richiesta di documentazione integrativa, ha chiarito che «il Presidente non ha attribuito deleghe specifiche ai sottosegretari» e che gli stessi «coadiuvano costantemente nelle sue funzioni il Presidente, il quale affida loro, secondo necessità e per specifici ambiti, compiti puntuali o di rappresentanza, richiedendo ai sottosegretari di riferire progressi ed esiti affinché possano essere assunte le eventuali decisioni o relativi atti».
Sotto il profilo fiscale, l’Istante fa presente che il rimborso spese per l’esercizio del mandato del consigliere regionale non è soggetto a tassazione ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Ciò posto, l’Istante chiede di sapere se le disposizioni contenute nel citato articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir siano applicabili anche ai rimborsi spesa corrisposti ai sottosegretari regionali nominati dal Presidente della Giunta tra soggetti non consiglieri regionali.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante fa presente che l’articolo […] della legge regionale n. yz/aaaa prevede che ai sottosegretari non consiglieri spetta un trattamento economico pari a quello previsto per i consiglieri regionali, sia per quanto concerne l’indennità di carica, sia per quanto concerne il rimborso spese di esercizio del mandato e il trattamento di missione.
Riguardo ai rimborsi spesa per l’esercizio del mandato, l’articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir prevede espressamente la non concorrenza alla formazione del reddito per i soli consiglieri regionali in quanto titolari di «cariche elettive pubbliche».
Al riguardo, l’Istante osserva, tuttavia, che l’articolo in commento prevede la non concorrenza alla formazione del reddito anche per i rimborsi spesa corrisposti «a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 105, 114 e 135 della Costituzione».
Ad avviso dell’Istante, il rinvio operato dall’articolo 52 del Tuir all’articolo 114 della Costituzione ha «la finalità di attrarre nell’ambito di operatività della norma i soggetti che, per quanto non dipendenti […], svolgono funzioni all’interno degli enti pubblici territoriali richiamati dal medesimo articolo 114 della Costituzione», ivi incluse le Regioni.
Sul punto, l’Istante rileva che l’articolo […] dello Statuto stabilisce che i sottosegretari «coadiuvano il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti il suo mandato e nell’ambito delle sue funzioni».
Ad avviso dell’Istante, dal tenore letterale della citata norma risulterebbe che i sottosegretari regionali rientrano tra coloro che «esercitano le funzioni» di cui all’articolo 114 della Costituzione, alle quali rinvia l’articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir.
L’Istante ritiene, pertanto, che «ai sottosegretari regionali del […], nominati tra soggetti non consiglieri regionali, possa essere applicato il regime fiscale di cui all’articolo 52 comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 917/1986, con riferimento al rimborso spese per l’esercizio del mandato, in considerazione della loro equiparazione sostanziale ai consiglieri regionali per quanto concerne il trattamento economico e le funzioni svolte».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 50, comma 1, lettera g), del Tuir stabilisce che sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tra l’altro, le «indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 105, 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni».
In forza del rinvio contenuto nell’articolo 52, comma 1, del Tuir, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51 del medesimo Testo unico relative ai redditi di lavoro dipendente, salvo, tuttavia, quanto espressamente previsto, per i redditi assimilati in esame, nel comma 2, lettera b), del medesimo articolo 52.
Tale ultima disposizione prevede che «ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 105, 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi».
Ai fini che qui interessano, si rammenta che l’articolo 114, primo comma, della Costituzione prevede che «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».
Riguardo all’ambito applicativo dell’articolo 50, comma 1, lettera g), del Tuir, si fa presente che con circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326 è stata confermata la validità della risoluzione del Ministero delle Finanze 1° febbraio 1977, n. 8/126, nella quale, in relazione alla formulazione della norma in esame, allora contenuta nell’articolo 47, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 è stato precisato che «soltanto gli emolumenti percepiti per cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione rientrano fra i redditi contemplati dal più volte citato art. 47, lettera d del D.P.R. n. 597» e che, pertanto, le retribuzioni connesse alla carica di assessore regionale devono essere assoggettate a tassazione quali redditi di lavoro dipendente (cfr. risoluzione 7 ottobre 2020, n. 64/E).
La citata circolare n. 326 del 1997, al paragrafo 5.8, precisa, inoltre, che sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e le funzioni di cui all’articolo 114 della Costituzione, tra le quali, per quanto riguarda il comparto regionale, cita espressamente le indennità per i consiglieri regionali, e non anche quelle dovute a componenti non eletti, quali ad esempio, gli assessori regionali o i sottosegretari regionali.
La successiva risoluzione 9 dicembre 2010, n. 126/E, chiarisce che «le somme attribuite al difensore civico, nonostante la carica sia nella maggior parte delle ipotesi elettiva, non possono essere inquadrate tra le indennità corrisposte per cariche elettive di cui all’articolo 50, comma 1, lettera g), del Tuir» in quanto tra le cariche elettive tassativamente individuate dalla norma non è ricompresa la funzione di difensore civico, e quindi non assume rilievo la circostanza che lo stesso sia eletto dai consiglieri regionali, provinciali o comunali.
Il medesimo documento di prassi precisa, pertanto, che alle somme corrisposte al difensore civico a titolo di rimborso spese non è applicabile il trattamento di esenzione previsto dall’articolo 52, comma 1, lettera b), per i rimborsi erogati ai titolari di cariche elettive.
Alla luce della normativa e della prassi sopra richiamata, appare evidente che il riferimento alle ”funzioni” di cui all’articolo 114 della Costituzione deve intendersi inscindibilmente collegato all’esercizio di ”cariche elettive”, con la conseguente inclusione, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, delle sole indennità percepite da coloro che svolgono le funzioni di cui all’articolo 114 della Costituzione in virtù di una carica elettiva.
Nel caso specifico del comparto regionale, ciò comporta che sono riconducibili ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente solo le indennità corrisposte ai consiglieri regionali, in quanto svolgono le funzioni di cui all’articolo 114 della Costituzione e rivestono una carica elettiva, e non anche le indennità corrisposte ad altri componenti di organi regionali, la cui investitura non discende da una carica elettiva, ma da una nomina.
In relazione al caso di specie, l’Istante fa presente che lo Statuto regionale, all’articolo […], così come modificato dall’articolo 1 della legge regionale statutaria n. xy/aaaa, prevede la possibilità per il Presidente della Giunta di nominare fino a due sottosegretari e che tali sottosegretari «coadiuvano il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti il suo mandato e nell’ambito delle sue funzioni».
La legge regionale n. yz/aaaa stabilisce che ai sottosegretari si applica lo stesso trattamento economico e lo stato giuridico dei consiglieri regionali, prevedendo, inoltre, che, nell’ipotesi in cui sia nominato sottosegretario un consigliere regionale nominato, lo stesso mantiene il trattamento economico previsto per i componenti del Consiglio, senza indennità aggiuntive.
Al riguardo, occorre rilevare che, sebbene il sottosegretario regionale non consigliere sia nominato, su base fiduciaria, dal Presidente della Giunta per essere coadiuvato «nello svolgimento dei compiti inerenti il suo mandato e nell’ambito delle sue funzioni», lo stesso non rientra tra le cariche elettive tassativamente individuate dall’articolo 50, comma 1, lettera g), del Tuir.
Ne consegue che, alle somme corrisposte ai sottosegretari non consiglieri regionali a titolo di rimborso spese, non è applicabile il regime di esclusione dalla formazione del reddito previsto dall’articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir per i rimborsi erogati ai titolari di cariche elettive.
Riguardo alla circostanza che, per effetto del diverso trattamento fiscale, i sottosegretari non consiglieri conseguano somme di importo inferiore rispetto a quelle percepite dai consiglieri, si fa presente che l’articolo 52, comma, 1, lettera b), del Tuir, derogatoria del principio di onnicomprensività stabilito dal comma 1 dell’articolo 51 del Tuir, avendo carattere agevolativo, non è estensibile a fattispecie diverse da quelle normativamente previste.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.