AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 settembre 2021, n. 641
Trattamento fiscale dei servizi forniti tramite piattaforma informatica per la realizzazione di operazioni bancarie e finanziarie – art 10 d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Alfa S.p.A. (di seguito “Alfa” o “società istante”) è una società attiva nell’ambito della consulenza aziendale ad alto valore aggiunto e fornisce servizi aziendali integrati, con particolare focus sulla trasformazione digitale e di business dei propri clienti. In questo contesto, la società istante svolge, tra l’altro, attività di produzione e commercializzazione di software e di fornitura di servizi informatici e correlati a favore di una molteplicità di enti creditizi e finanziari.
Nell’ambito della suddetta attività, Alfa ha partecipato ad una gara indetta da un primario istituto di credito (di seguito la “Banca”) per l’esternalizzazione (c.d. “outsourcing“) della gestione operativa di determinati servizi bancari integrati, ivi inclusi la gestione e l’efficientamento (secondo specifici standard qualitativi indicati dalla Banca) dei servizi applicativi e infrastrutturali necessari alla prestazione ed allo svolgimento dei servizi bancari integrati ai clienti finali della Banca. In data 26 aprile 2021, Alfa ha proposto la sua offerta vincolante in risposta alla procedura di selezione in argomento.
Dai documenti di gara messi a disposizione della Banca si evince che il rapporto con la Banca sarà regolato dai seguenti contratti:
– il Contratto di outsourcing, di natura “normativa”, che stabilisce le regole generali applicabili al rapporto negoziale, ivi inclusa la determinazione di tempi e modalità di erogazione dei servizi bancari integrati, degli standard di qualità minimi, di specifici requisiti tecnici, nonché il regime generale di responsabilità del prestatore di servizi (i.e. la società istante), gli obblighi relativi a proprietà intellettuale, riservatezza, trattamento dei dati personali, gestione delle informazioni e degli applicativi forniti e/o trasferiti dalla Banca alla società istante ai fini dell’esternalizzazione dei servizi bancari integrati, il subappalto, ecc.;
– il Contratto Applicativo Infrastrutturale, avente ad oggetto la descrizione specifica dei servizi complessi di tipo gestionale, applicativo e tecnologico/infrastrutturale. In particolare, il Contratto Applicativo regolamenta in modo dettagliato i termini e le condizioni della prestazione, in outsourcing, di alcuni servizi infrastrutturali ed operativi complessi che consentono, in generale, alla Banca di prestare i propri servizi bancari e finanziari alla clientela. Nell’ambito del Contratto Applicativo, Alfa si impegna, infatti, a gestire per la Banca (rectius: in sostituzione della Banca) gli ambienti informatici preposti all’erogazione del servizio, avvalendosi del personale necessario a garantire il corretto funzionamento delle infrastrutture deputate alla processazione degli ordini e mettendo a disposizione proprie risorse, nonché il proprio know-how in ambito tecnologico.
In tale contesto, Alfa supervisiona e gestisce le infrastrutture tecnologiche necessarie allo svolgimento delle attività rilevanti da parte della Banca, presidiandone il corretto funzionamento e garantendo la materiale esecuzione degli ordini che sono veicolati da tali infrastrutture informatiche, sia per conto del cliente che per conto della Banca.
Detta attività pone la Banca nella condizione di poter attivare (e, quindi – in ultima analisi – di realizzare), per il tramite della piattaforma informatica gestita in outsourcing dalla società istante, quei servizi e quelle operazioni bancarie e finanziarie che costituiscono l’oggetto del rapporto contrattuale con i clienti finali, causando modifiche giuridiche ed economiche dirette ed immediate a carico di questi ultimi.
Queste attività di processazione si esauriscono in seno ad Alfa; in altri termini la Banca non viene in alcun modo coinvolta né nel corso del citato ciclo di processazione (realizzato, appunto, in maniera completa ed esclusiva da Alfa nel quadro dei servizi infrastrutturali e applicativi), né dopo il completamento del medesimo processo (non avendo la stessa Banca la gestione funzionale delle infrastrutture su cui sono eseguiti gli applicativi, né, soprattutto, le risorse umane necessarie a garantire il funzionamento dei sistemi di interfaccia con i clienti finali). In assenza dei servizi di cui al Contratto Applicativo, gli ordini impartiti dai clienti finali alla Banca, mediante l’utilizzo delle applicazioni (software) della Banca stessa, non sarebbero, quindi, processabili/processati, rimanendo sostanzialmente inevasi.
Il servizio così fornito dalla società istante costituisce, quindi, la base funzionale indispensabile per la corretta e completa gestione informatizzata delle attività di processazione e chiusura delle operazioni effettuate dai clienti della Banca.
Solo attraverso questo sistema, operato in via autonoma e con rischio imprenditoriale a carico di Alfa, vengono processati gli input dispositivi dei clienti e viene prodotto il ciclo elaborativo dell’intero processo di erogazione dei servizi finanziari ai clienti finali della Banca.
In altri termini, la società istante fa presente che l’attività svolta nell’ambito dell’outsourcing dei servizi qui di interesse rappresenta il necessario trait d’union tra (i) la piattaforma informatica utilizzata dalla Banca e dai propri clienti al fine di (rispettivamente) prestare e ricevere i servizi tipici del rapporto bancario, e (ii) l’effettiva realizzazione delle operazioni in esame.
Ciò posto, la società istante chiede se possano rientrare nell’alveo dei servizi esenti non tutti i servizi forniti dalla Banca ed esternalizzati ai sensi del Contratto di outsourcing e del Contratto Infrastrutturale, bensì quelli prestati, in outsourcing, in relazione alle applicazioni che consentono di gestire e processare le seguenti attività esenti:
1. operazioni di prestito e finanziamento (esenti ex art. 10, n. 1, del DPR 633 del 1972) rese attraverso le funzionalità gestite tramite le applicazioni: rientrano in questa categoria i servizi che consistono nella gestione degli affidamenti alla clientela (mutui e prestiti) – dal momento della delibera fino all’estinzione – comprese le garanzie ad essi correlate. Tali servizi includono, nello specifico, la valutazione della situazione patrimoniale del richiedente, l’attivazione dell’istruttoria, l’invio dell’ordine definitivo di accensione dei rapporti, l’esecuzione degli ordini di pagamento delle rate e di estinzione degli stessi ed altre affini attività;
2. operazioni di raccolta (esenti ex art. 10, n. 1 del DPR 633 del 1972) rese attraverso le funzionalità gestite tramite le applicazioni: i servizi relativi alle operazioni di raccolta consentono di gestire le operazioni sui conti correnti e depositi bancari, ed includono, tra gli altri, la gestione (in outsourcing e per il tramite della relativa applicazione) delle operazioni di versamento, prelievo e simili effettuate dai clienti, l’elaborazione dei relativi saldi e delle consistenze patrimoniali, la liquidazione ed estinzione dei singoli conti, le chiusure periodiche ed il calcolo degli interessi, nonché l’invio dell’ordine definitivo di addebito/accredito sul conto del cliente;
3. operazioni di pagamento e concessione di garanzie (esenti ex art. 10, n. 1 del DPR 633 del 1972) rese attraverso le funzionalità gestite tramite le applicazioni: questi servizi si riferiscono all’intera fase di processo delle disposizioni di bonifico con le quali si procede al pagamento di somme disposte dalla clientela, all’addebito sul conto dei clienti ed al relativo pagamento delle operazioni attraverso le carte bancomat, gli ordinativi di pagamento delle utenze, di tributi, il versamento d’imposte e RID;
4. operazioni di “incasso effetti, documenti” (esenti ex art. 10, n. 1 del DPR 633 del 1972) rese attraverso le funzionalità gestite tramite le applicazioni: attraverso questi servizi sono gestite le operazioni relative al trattamento degli assegni circolari e bancari che vengono emessi e/o presentati all’incasso o versati sui conti correnti della clientela della Banca. Anche l’invio dell’ordine definitivo di pagamento degli assegni emessi, anche su altre banche, di incasso di quelli versati e di accredito ed addebito al cliente è gestito dalla società istante;
5. gestione crediti (esenti ex art.10, n. 1 del DPR 633 del 1972) resi attraverso le funzionalità gestite tramite le applicazioni : attraverso questi servizi vengono coordinate le attività relative alla gestione dell’intero ciclo di vita dei finanziamenti a breve, medio e lungo termine nelle varie forme che sono state erogate tramite le applicazioni di cui al punto 1 (mutui, crediti, finanziamenti etc.). I crediti gestiti sono caratterizzati da tasso fisso/variabile, in Euro o in valuta, a tasso ordinario o agevolato con diverse tipologie di rateazione e rimborsi;
6. operazioni di assicurazione (esenti di cui all’art. 10, n. 2 del DPR 633 del 1972) rese attraverso le funzionalità gestite dalle applicazioni: tali servizi permettono la vendita integrata dei prodotti assicurativi collegati alla concessione di finanziamenti (a persone fisiche), l’emissione in unica soluzione di una polizza abbinata ad un prodotto bancario, l’intermediazione nella vendita di polizze assicurative sulla vita e finalizzate al risparmio pensionistico;
7. operazioni “estero” (esenti ex art. 10, n. 3 del DPR 633 del 1972 ) rese attraverso le funzionalità gestite attraverso le applicazioni: tali servizi permettono la gestione dell’operatività estera delle filiali, del centro servizi, della Sala Cambi e la gestione del c.d. International Banking. In tale contesto, la società istante svolge (in outsourcing e per il tramite delle applicazioni rilevanti) le attività necessarie a processare gli ordini relativi ai bonifici internazionali, ai crediti documentari, PIDE, agli assegni, ai giroconti tra Banche, ai finanziamenti in divisa, ai listini cambi, agli ordini di filiale, alla cassa valute, allo sconto di portafoglio, alle segnalazioni valutarie, alla gestione dei conti attesa, al gestore Ordini da canali, alla gestione delle Spese Interbancarie, ai partitari in valuta estera, alle Banche estero su euro, ai crediti per import-export;
8. operazioni di swift (esenti ex art. 10, n. 3 del DPR 633 del 1972) rese attraverso le funzionalità gestite tramite le applicazioni: tali servizi permettono la predisposizione dei messaggi SWIFT urgenti e relativi ad importi rilevanti, il controllo dei messaggi Swift inviati, l’incasso/pagamento dei crediti documentari, la funzionalità di correzione di errori nelle disposizioni di incasso/pagamento, utilizzando un work flow autorizzativo interno per le disposizioni dei pagamenti. Tali disposizioni vengono inserite in automatico dai partitari o manualmente dall’utente;
9. operazioni relative a titoli, escluse la custodia ed amministrazione (esenti di cui all’art. 10, n. 4 del DPR 633 del 1972) rese attraverso le applicazioni elencate:
attraverso questi servizi vengono gestite le operazioni di compravendita dei titoli, sottoscrizione delle nuove emissioni, pagamento di cedole, rilevazione degli utili, offerte pubbliche di vendita, scritturazioni contabili e altre procedure strettamente connesse all’operatività dei clienti sui mercati finanziari. Il servizio comprende altresì la gestione dei fondi comuni di investimento, con riferimento alle operazioni di esecuzione degli ordini dei clienti, degli switch e dei rimborsi. Il servizio consente la completa elaborazione e l’invio degli ordini;
10. operazioni relative al servizio “deleghe imposte” (esenti di cui all’art. 10, n. 5 del DPR 633 del 1972), rese attraverso le applicazioni elencate: attraverso questi servizi vengono gestite l’acquisizione, l’esecuzione e la contabilizzazione dei riversamenti verso Banca d’Italia e la rendicontazione verso l’Agenzia delle Entrate, delle deleghe di pagamento denominate “F23” e “F24” rendendo apposite contabili riepilogative alla clientela ordinante;
11. operazioni relative a prestazioni di servizi accessori e/o trasversali (quindi, non direttamente imputabili ad una singola applicazione ma comunque necessarie al funzionamento delle applicazioni elencate nei punti precedenti): tali applicazioni, complementari alle sigle servizio fin qui elencate in termini di richiesta di esenzione, vengono raggruppate in unico allegato in quanto concorrono direttamente ai servizi bancari e finanziari esentabili e sono indispensabili per la realizzazione delle operazioni elencate nei punti precedenti.
La società istante fa presente che il Contratto Applicativo prevede che l’IVA, ove dovuta, dovrà essere sempre esposta separatamente.
A tali fini, oltre alla corretta individuazione dei servizi esenti, Alfa chiede di condividere con la scrivente anche i criteri per l’allocazione del corrispettivo da riferire a tali servizi (da fatturare, quindi, in regime di esenzione in caso di risposta positiva).
La società istante fa presente, al riguardo, il corrispettivo per i servizi prestati in outsourcing è calcolato in modo diverso a seconda che si tratti di servizi c.d. continuativi, ovvero di servizi c.d. on demand.
Per i servizi c.d. continuativi, il corrispettivo è rappresentato da un canone mensile, il cui ammontare è collegato al volume della Baseline delle risorse (i.e., volumi delle richieste di intervento e supporto (c.d. ticket) per ogni singola sigla servizio). Pertanto, moltiplicando tali volumi per il costo “unitario” del singolo ticket attivato è possibile calcolare la quota parte del canone per ogni sigla servizio. La somma dei corrispettivi relativi alle sigle servizio “esenti” e di quelli relativi alle sigle servizio “imponibili” costituirà il corrispettivo mensile globale, a sua volta ripartito tra quota esente e quota imponibile.
Per i servizi c.d. on demand, il corrispettivo è basato sui volumi delle attività richieste dal cliente. Anche in questo caso, per ogni richiesta del cliente, la società istante fa presente che effettuerà un’allocazione dell’attività e del relativo compenso alle singole sigle servizio. Successivamente, sommando i compensi relative alle sigle servizio esenti e quelli relative alle sigle servizio imponibili, otterrà gli importi da fatturare in esenzione, e quelli da fatturare in regime di imponibilità.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene che i servizi da essa prestati di gestione dell’infrastruttura informatica e degli applicativi in relazione ai descritti servizi bancari e finanziari (dal n. 1 al n. 11) siano da considerare esenti ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 e art. 135 della Direttiva 2006/112/CE, sebbene esternalizzati dalla Banca alla società istante in forza di apposito contratto, in quanto gli stessi costituiscono parte integrante ed essenziale di un processo più complesso attraverso il quale la Banca rende, in ultima analisi, i propri servizi alla clientela.
Conseguentemente, Alfa ritiene che la parte di corrispettivo riferibile a detti servizi debba essere fatturata alla Banca in esenzione da IVA.
Per quanto riguarda il criterio di allocazione del corrispettivo, la società istante ritiene di avere elementi sufficientemente dettagliati ed oggettivi per l’allocazione corretta alle componenti soggette ad IVA o esenti.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In base a quanto si evince dalla rappresentazione della fattispecie formulata dalla società istante, per il tramite della piattaforma informatica gestita in outsourcing dalla società medesima, la Banca è posta nella condizione di poter realizzare le tipiche operazioni bancarie e finanziarie che costituiscono l’oggetto del rapporto contrattuale con i clienti finali, determinando modifiche giuridiche ed economiche dirette ed immediate nella sfera economica di questi ultimi.
Più specificamente, l’attività svolta da Alfa in outsourcing si concentra sui servizi (in seguito “Servizi”) che consentono di processare/eseguire gli input dispositivi impartiti tramite le applicazioni di cui il cliente si avvale per eseguire le operazioni bancarie e finanziarie oggetto del rapporto contrattuale tra la Banca ed il cliente finale.
Il quesito oggetto dell’istanza in trattazione riguarda il trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, ai servizi erogati dalla società istante in relazione alle applicazioni che “veicolano” determinati servizi bancari e finanziari al cliente finale.
Per una maggiore chiarezza espositiva, si procede ad esaminare separatamente il regime IVA applicabile per ciascuna categoria di servizi individuata in relazione alle caratteristiche omogenee degli stessi.
Nell’ambito di una prima categoria di servizi sono riconducibili quelli prestati, in outsourcing, in relazione alle applicazioni che consentono di gestire e processare le attività di cui ai numeri da 1 a 5 del quesito, riconducibili nell’ambito applicativo del regime di esenzione da IVA previsto per i servizi di natura finanziaria dall’art. 10, comma 1, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in base al quale sono esenti da IVA taluni servizi finanziari tra i quali “le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento;
l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero crediti […]”.
Quest’ultima disposizione ha recepito nell’ordinamento interno il regime di esenzione dei servizi finanziari previsto in ambito unionale dall’art. 13, lettera d), punti 3) e 5), della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, trasfuso nell’art. 135, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva 2006/112/CE (in base al quale gli Stati membri esentano dall’imposta: “c) la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi; d) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero dei crediti”).
L’ambito di applicazione di tale fattispecie di esenzione è stato precisato e circoscritto più volte dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cfr. sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95; sentenza 28 ottobre 2010, causa C- 175/09; sentenza 28 luglio 2011, causa C-350-10; sentenza 26 maggio 2016, causa C-607/14; sentenza 25 luglio 2018, causa C-5/17; sentenza 3 ottobre 2019, causa C-42/18).
Ai fini che qui interessano, assume particolare rilievo la sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95, concernente le prestazioni relative o accessorie a servizi finanziari esenti (nel caso di specie, operazioni “relative” ai giroconti, le valutazioni sulle quali, in base alla giurisprudenza della Corte, sono parimenti valide per la nozione di “operazioni relative ai pagamenti” – cfr. in tal senso, sentenza del 5 giugno 1997, causa C2/95, punto 50).
Gli elementi presi in considerazione dalla Corte di Giustizia UE possono sintetizzarsi nei termini seguenti:
– sotto il profilo funzionale, per essere qualificate come operazioni di natura finanziaria, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva comunitaria, le prestazioni di servizi devono formare un insieme distinto che, valutato globalmente, sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento e, dunque, idoneo a realizzare il trasferimento di somme di denaro, implicando le modifiche giuridiche ed economiche in capo al destinatario che caratterizzano tale trasferimento;
– per distinguere i servizi finanziari esenti ai sensi della direttiva IVA dalla fornitura di mere prestazioni materiali, tecniche o amministrative, è pertinente esaminare – unitamente all’aspetto funzionale del servizio – il grado di responsabilità del prestatore di servizi di cui trattasi e, segnatamente, se tale responsabilità sia limitata agli aspetti tecnici o si estenda alle funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni;
– da un punto di vista soggettivo, non assumono rilevanza, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, le caratteristiche che attengono ai soggetti che forniscono le prestazioni di servizi, nonché il tipo di persona giuridica che effettua i servizi o che ne è destinataria, in quanto i servizi finanziari esenti sono definiti, in termini oggettivi, in funzione della natura degli stessi;
– da un punto di vista oggettivo, le modalità concrete di effettuazione del servizio (vale a dire, elettronica, automatica o manuale) non hanno alcuna incidenza ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, fermo restando che un servizio che comprenda solo l’assistenza tecnica ed elettronica al soggetto che effettua le funzioni tipiche ed essenziali delle operazioni esenti non soddisfa i presupposti per l’esenzione;
– per quanto riguarda le modalità con le quali il servizio è erogato, niente osta a che servizi affidati ad operatori esterni agli istituti di credito, i quali pertanto non intrattengono un rapporto diretto con i clienti dei suddetti istituti, siano esentati dall’IVA sempre a condizione che tali servizi formino un insieme distinto, visto nella sua globalità, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni finanziarie esenti;
– il fatto che un componente sia indispensabile alla realizzazione di un’operazione esente non consente di concludere a favore dell’esenzione del servizio corrispondente a detto componente.
La prassi amministrativa dell’Agenzia si è uniformata a tali principi ed ha riconosciuto il regime di esenzione in tutti i casi in cui i servizi forniti – considerate le caratteristiche oggettive degli stessi – siano, di per sé, idonei a determinare modifiche giuridico-economiche nella sfera dei rapporti patrimoniali del cliente finale, in presenza, comunque, di un livello di responsabilità del fornitore che si estenda alla realizzazione delle predette modifiche.
Pertanto, al fine di individuare il regime fiscale applicabile ad alcuni dei servizi che la società istante si è impegnata a fornire alla Banca (quelli prestati, in outsourcing, in relazione alle applicazioni che consentono di gestire e processare le attività di cui ai numeri da 1) a 5) del quesito), è necessario verificare se, in relazione a detti servizi, siano riscontrabili i presupposti del regime di esenzione dei servizi finanziari, tenendo conto dei richiamati principi elaborati dalla Corte di Giustizia UE.
Avendo riguardo, preliminarmente, al grado di responsabilità della società istante in relazione agli impegni contrattuali assunti nei confronti della Banca, dalla documentazione prodotta a corredo dell’istanza si evince che “La Società si impegna a garantire e tenere indenne il Committente (i.e. la Banca) da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, penale, sanzione pecuniaria di qualsivoglia natura, costi e spese legali, ivi inclusi gli onorari di avvocati in misura ragionevole, pagamenti transattivi derivanti da pretese di terzi in qualsiasi modo collegate alla prestazione dei Servizi di cui al Contratto” (i.e. Contratto di outsourcing, compresi i suoi allegati e Contratto applicativo infrastrutturale, compresi i suoi allegati).
Sempre in tema di responsabilità, è previsto che “l’applicazione delle penali stabilite nel Contratto di outsourcing “non solleva, comunque, la Società dalle responsabilità derivanti dalla stipula del Contratto o che dovessero derivare dall’esecuzione dei Servizi”.
Tento conto delle suddette previsioni contrattuali, il livello di responsabilità previsto in capo alla società affidataria dei Servizi appare non limitato agli aspetti tecnici, ma esteso alle funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni di natura finanziaria, quindi compatibile col grado di responsabilità del soggetto fornitore dei servizi finanziari nell’accezione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
Sotto il profilo funzionale, si ritiene che i servizi forniti dalla società istante in relazione alle applicazioni che “veicolano” i servizi bancari/finanziari di cui punti da 1) a 5) (“Operazioni di prestito e finanziamento”, “Operazioni di raccolta”, “Operazioni di pagamento e concessione di garanzie”, “Operazioni di incasso effetti, documenti” e “Gestione crediti”) possano fruire del regime di esenzione, in quanto – sulla base della rappresentazione fornita dall’istante e risultante dai documenti allegati – è tramite detti servizi che vengono processati gli input dispositivi dei clienti della Banca e viene realizzato il ciclo elaborativo dell’intero processo di erogazione ai clienti medesimi dei servizi finanziari/bancari, con le conseguenti modifiche della sfera giuridica/economica di questi ultimi, in linea, dunque, con l’orientamento espresso sul punto dalla Corte di Giustizia UE.
Tali conclusioni trovano conferma altresì nei chiarimenti forniti con la risoluzione 3 dicembre 2008, n. 466/E, in base ai quali sono stati considerati esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972, alcuni servizi telematici forniti, in outsourcing, da una società nei confronti di un ente creditizio, attraverso i quali vengono processate – tramite un’infrastruttura tecnologica gestita dalla società – le medesime tipologie di operazioni finanziarie/bancarie oggetto della fattispecie in esame.
Per quanto riguarda i servizi forniti dalla società istante in relazione alle applicazioni che “veicolano” le “Operazioni di assicurazione” di cui al punto 6) del quesito, si ritiene, invece, che gli stessi non siano riconducibili nell’ambito del regime di esenzione previsto dall’art. 10, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 633 del 1972 per le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio, in quanto le operazioni esenti in ambito assicurativo devono essere valutate sia con riferimento all’attività posta in essere, sia in ragione del rapporto contrattuale sottostante. In altri termini, l’operazione di assicurazione richiede un rapporto contrattuale tra assicuratore e assicurato, sottostante all’effettuazione della prestazione “assicurativa” ai fini dell’IVA, e un rischio, oggetto di copertura contrattuale.
Al riguardo, il servizio fornito dalla società istante alla Banca in relazione alle operazioni di assicurazione può essere considerato alla stregua delle attività di back office (accettazione delle domande di assicurazione, trattamento delle modifiche contrattuali e tariffarie, emissione, amministrazione delle polizze, ecc.) svolte da una società nei confronti di una compagnia di assicurazione, le quali, ad avviso della Corte di Giustizia UE, non possono essere considerate operazioni esenti (rectius, operazioni di intermediazione assicurativa esenti) (cfr. 3 marzo 2005, causa C-472/03).
In forza delle considerazioni svolte in relazione alle operazioni di cui ai punti da 1) a 5), si ritiene, in linea di principio, che possano essere ricondotti alle operazioni indicate dal citato art. 10, primo comma, n. 3), del d.P.R. n. 633 del 1972 i servizi forniti dalla società istante in relazione alle “Operazioni estero” di cui al punto 7) (cfr. risoluzione n. 466/E del 2008).
Per quanto riguarda i servizi di cui al n. 8) che permettono la predisposizione dei messaggi SWIFT, si ritiene che gli stessi non siano riconducibili ad alcuna delle fattispecie di esenzione previste dall’art. 10, primo comma, del citato d.P.R. n 633 del 1972, in quanto i servizi forniti dalla società istante sono relativi a servizi di messaggeria elettronica (i.e. messaggi SWIFT) aventi ad oggetto unicamente la trasmissione di dati, che, ad avviso della Corte di Giustizia UE, sotto il profilo funzionale, non comportano le modifiche giuridiche ed economiche che, nei termini anzidetti, caratterizzano un’operazione esente da IVA (cfr. sentenza 28 luglio 2011, causa C-350/10).
Conseguentemente, i servizi di cui al punto 8) devono essere assoggettati ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria.
Per quanto riguarda i servizi relativi alle “Operazioni relative a titoli, escluse la custodia ed amministrazione” di cui al punto 9), coerentemente con i chiarimenti espressi nella risoluzione n. 466/E del 2008, già citata, si ritiene che gli stessi possano fruire del regime di esenzione di cui all’art. 10, primo comma, n. 4) del d.P.R. n. 633 del 1972.
I servizi relativi alle “Operazioni relative al servizio deleghe imposte” di cui al punto 10) del quesito possono fruire del regime di esenzione previsto dall’art. 10, primo comma, n. 5) del d.P.R. n. 633 del 1972, coerentemente con i chiarimenti espressi nella risposta ad interpello n. 375 del 17 settembre 2020 in relazione ai servizi di back office fornite da una società nei confronti di un istituto bancario consistenti nella gestione delle disposizioni di pagamento delle deleghe fiscali e nella gestione dei rapporti con gli enti previdenziali, in quanto riconducibili tra le “operazioni relative ai versamenti di imposte effettuate per conto dei contribuenti”.
Per quanto riguarda le “Operazioni relative a prestazioni di servizi accessori e/o trasversali” di cui al punto 11) del quesito, ovvero servizi necessari al funzionamento delle applicazioni elencate nei punti precedenti (da 1) a 10), si ritiene che le stesse possano fruire del regime di esenzione solo se specificamente e direttamente imputabili alle applicazioni di cui ai punti precedenti che, secondo le considerazioni sopra esposte, sono riconducibili alle diverse fattispecie di esenzione previste dall’art. 10, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Diversamente, dette operazioni, genericamente funzionali al complesso delle sigle servizio fin qui elencate, devono essere assoggettate ad IVA.
In merito al quesito circa le modalità di allocazione del corrispettivo alle differenti tipologie di servizio sopra elencate, si fa presente, in linea generale, che non rientra nella sfera di competenza dell’Amministrazione finanziaria il compito di stabilire i criteri di ripartizione del corrispettivo tra le diverse operazioni realizzate dal soggetto passivo; pertanto, è rimessa alla scelta della società istante l’individuazione dei criteri più appropriati per l’allocazione del corrispettivo da imputare ai servizi esenti, purché tali criteri siano oggettivi, coerenti in considerazione della natura e delle caratteristiche del servizio di cui trattasi e obiettivamente verificabili.
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