AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 16 dicembre 2019, n. 26

IVA – Servizio di prenotazione on-line di biglietti per l’accesso ad eventi di spettacolo, sport e cultura – Servizi di stampa da remoto e di spedizione fisica dei biglietti acquistati online – Trattamento fiscale – Obblighi di fatturazione e di certificazione

Il servizio reso da una società a privati acquirenti (B2C) mediante una piattaforma automatizzata, sulla quale gli organizzatori mettono in vendita i biglietti per l’accesso ad eventi di spettacolo, sport e cultura, ed accessibile dagli acquirenti via Internet o per il tramite di call-center o punti vendita autorizzati, si qualifica come servizio di intermediazione, ai sensi dell’articolo 46 della Direttiva n. 2006/112/CE(c.d. “Direttiva IVA”), trattandosi di una prestazione di servizi resa a persone che non sono soggetti passivi d’imposta da parte di un intermediario che agisce in nome e per conto altrui.

Tale servizio, peraltro, non può annoverarsi tra i “servizi prestati tramite mezzi elettronici”, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento d’esecuzione (UE) n. 282del 2011, in considerazione dell’esplicita esclusione stabilita dal paragrafo 3, lettera t),del medesimo articolo 7 (cfr., in tal senso, le “Note esplicative relative al luogo di prestazione dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici”pubblicate, in data 3 aprile 2014, dalla Commissione europea).

Conseguentemente, non può applicarsi al servizio in questione la disciplina IVA dettata per i servizi elettronici, in particolare l’esonero dagli obblighi di fatturazione e l’esonero dagli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi, previsti rispettivamente dall’articolo 22, comma 1, numero 6-ter), del DPR n. 633 del 1972 e dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2015.

Diversamente, il servizio offerto dalla medesima società ai privati acquirenti,consistente nella possibilità di stampare da remoto il biglietto acquistato online (c.d. “stampa a casa”), in relazione al quale la società percepisce apposita remunerazione, si qualifica come accessorio al servizio di intermediazione reso per il tramite della piattaforma automatizzata, ai sensi dell’articolo 12 del DPR n. 633 del 1972, essendo funzionale a far sì che il cliente ottenga effettivamente la disponibilità del biglietto acquistato. In quanto accessorio, il servizio di cui trattasi è assoggettato al medesimo trattamento IVA applicabile al servizio di intermediazione, compresi gli adempimenti in materia di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi.

Analogamente, il servizio di spedizione materiale dei biglietti acquistati online presso il domicilio fisico indicato dai relativi acquirenti – a fronte del quale la società riaddebita a questi ultimi le spese di trasporto applicate dai vettori – costituisce servizio accessorio, ex articolo 12 del DPR n. 633 del 1972, al servizio principale di intermediazione reso dalla società, al cui trattamento IVA deve essere assoggettato.