Agenzia delle Entrate – Risposta n. 323 del 3 giugno 2022
Trattamento fiscale delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo in caso di conferimento ad un fondo di previdenza complementare – articoli 17, comma 1, lett. a), e 19, comma 2, del TUIR
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
La Società istante (di seguito, la Società o l’Istante) rappresenta di aver sottoscritto, in data 20 gennaio 2021, un “Verbale di Accordo” con l’associazione sindacale dei dirigenti di azienda Alfa, al fine di «avviare un percorso volto alla gestione del personale Dirigente in servizio in un’ottica di esodo incentivato rivolto a coloro che manifesteranno interesse ad anticipare l’uscita dal servizio rispetto alla maturazione del diritto alla pensione per vecchiaia» (cfr. punto 3 delle premesse dell’Accordo).
Ai fini che qui interessano, nel suddetto Accordo è stato convenuto che:
- ai dirigenti che risolveranno consensualmente il rapporto di lavoro sarà riconosciuto, a titolo di incentivo all’esodo, un importo modulato come riportato nella tabella allegata all’Accordo stesso;
- le mensilità riportate nella tabella saranno calcolate secondo i criteri ex articoli 2118 e 2121 del Codice Civile (Retribuzione Annua Lorda diviso 12 da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR) in considerazione della data effettiva di uscita dall’azienda;
- “previa verifica di fattibilità“, l’importo di cui al punto B, nella sua totalità od in parte, potrà essere versato dall’azienda, su richiesta esplicita del dirigente, sulla posizione del dirigente aperta presso il Fondo di Previdenza Complementare per i Dirigenti di Azienda (di seguito “Fondo di previdenza”).
In adesione alle previsioni dell’Accordo, un dirigente ha chiesto di potersi avvalere dell’opportunità del versamento delle “somme lorde” al Fondo di previdenza, «eseguito in alternativa alla liquidazione diretta, con la conseguente opportunità di meglio investire queste somme, che verrebbero gestite da un soggetto altamente qualificato fruendo al contempo della fiscalità di vantaggio, che più in generale regola la previdenza complementare, sia per quanto concerne i rendimenti che le prestazioni».
Tanto premesso, l’Istante chiede di sapere quale sia il trattamento fiscale da riservare alle somme spettanti ai singoli dirigenti a titolo di incentivo all’esodo nel caso di trasferimento delle stesse al Fondo di Previdenza.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante ritiene di poter procedere al versamento delle “somme lorde” al Fondo di Previdenza, rinviando la tassazione delle stesse al momento della liquidazione, da parte del Fondo di Previdenza, della posizione individuale del singolo dirigente (come per il restante TFR trasferito al Fondo), secondo le specificità delle opzioni che lo stesso avrà dichiarato di voler scegliere e nel rispetto delle previsioni normative che regolano le prestazioni dei fondi complementari a favore dei propri iscritti.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si fa presente che non costituisce oggetto di interpello e non rientra tra le competenze della Scrivente la valutazione della possibilità da parte del datore di lavoro di versare l’incentivo all’esodo al fondo pensione, nella sua totalità od in parte, su richiesta esplicita del dirigente, nella posizione del dirigente aperta presso il Fondo di Previdenza.
Per quanto riguarda la tassazione delle somme erogate a titolo di incentivo all’esodo, l’articolo 17, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sul reddito approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), prevede l’applicazione della tassazione separata per le «altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione» del rapporto di lavoro, nonché per le somme e i valori comunque percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del predetto rapporto.
Al riguardo, la circolare 20 marzo 2001, n. 29/E, capitolo II, par. 1.2, ha precisato che trattasi di quelle indennità e somme percepite una tantum in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro e che tra tali emolumenti vi rientrano anche le somme erogate a titolo di incentivo all’esodo, ossia quelle somme, aggiuntive rispetto al TFR, offerte al dipendente che accetta di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro (cfr. anche circolari Ministero delle Finanze 5 febbraio 1986, n. 2, parte terza, e Agenzia delle Entrate16 febbraio 2007, n. 10/E, par. 3).
L’articolo 19, comma 2, del Tuir, prevede che le stesse «sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1», e cioè con la medesima aliquota del TFR.
Riguardo al finanziamento delle forme pensionistiche complementari, il primo periodo del comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede che «Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando».
Il primo periodo del successivo comma 2 del citato articolo 8 dispone che « Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all’articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali».
L’articolo 19, comma 4, ultimo periodo, del Tuir, nel disciplinare la tassazione delle anticipazioni e degli acconti relativi al TFR, prevede che «non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124».
La circolare 8 dicembre 2007, n. 70/E, paragrafo 2.1, nel fornire chiarimenti in merito al conferimento alla forma previdenziale del TFR maturando, ha precisato che, in linea alla circolare n. 29/E del 2001 sopra richiamata, il riferimento contenuto nell’articolo 19, comma 4, al d.lgs. n. 124 del 1993 deve intendersi effettuato al d.lgs. n. 252 del 2005, atteso che in esso è stata interamente trasfusa la disciplina della previdenza complementare, e che per effetto della citata disposizione, non si considera anticipazione e, quindi, non è imponibile, la destinazione al fondo non solo della quota di accantonamento annuale del TFR, ma anche delle quote pregresse.
In sostanza, il trasferimento al fondo del TFR sia maturando che di quello maturato non costituisce anticipazione e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento.
La circolare precisa, inoltre, che l’importo del TFR pregresso deve essere imputato alla posizione individuale e assoggettato a tassazione al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica.
Come si evince anche dalla prassi sopra richiamata, l’articolo 19, comma 4, ultimo periodo, del Tuir, prevede il passaggio al fondo pensione in neutralità fiscale del solo TFR e non anche di altre somme.
Ciò posto, in relazione al caso di specie, si ritiene che l’eventuale trasferimento al fondo di previdenza delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non possa avvenire in neutralità fiscale e che tali somme potranno essere versate al fondo di previdenza al netto dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del Tuir.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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