L’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di un interpello ha pubblicato la risoluzione n. 98/E del 19 dicembre 2013 con cui ha fornito chiarimenti in tema di trattamento fiscale delle svalutazione delle immobilizzazioni immateriali.
Per l’Agenzia delle Entrate, che aveva già trattato l’argomento con la circolare n. 26/E del 2012, la svalutazione di un’immobilizzazione non deducibile nell’esercizio è recuperabile sulla base del piano di ammortamento.
La circolare n.26/E/2012 aveva precisato come l’impresa che ha effettuato una svalutazione civilistica può dedurre fiscalmente, oltre alle quote di ammortamento del bene imputate al conto economico, anche una quota della svalutazione attraverso una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi.
Il caso esaminato dall’Amministrazione ha riguardato una società che nell’esercizio 2011 ha dovuto svalutare parzialmente alcune immobilizzazioni materiali a seguito di perdite di valore delle stesse per rispettare quanto prevedono l’articolo 2426 n. 3 del codice civile e il principio contabile Oic 16. Per cui la società aveva proceduto a svalutare le centrali elettriche per poter allineare il loro valore a quello recuperabile tramite l’uso, ovvero tramite ricavi attesi sufficienti a coprire i costi, compresi gli ammortamenti.
La svalutazione veniva imputata nel conto economico alla voce B.10 c) relativa alle “Altre svalutazioni delle immobilizzazioni”, il piano di ammortamento è rimasto costante in quanto la vita utile residua delle immobilizzazioni non è variata. Inoltre, nell’esercizio 2011, prima della svalutazione è stato imputato nel conto economico la quota di ammortamento dell’anno: comportamento corretto, perché l’ammortamento è la parte di costo dell’immobilizzazione che ha concorso alla formazione dei ricavi durante tutto l’esercizio.
In considerazione della circostanza che la svalutazione non è fiscalmente deducibile, la società ha operato nella dichiarazione relativa all’esercizio 2011, una variazione in aumento ai fini Ires e ai fini Irap. In seguito della svalutazione, nell’esercizio 2012 la società ha contabilizzato una quota di ammortamento ridotta e, pertanto, chiede all’Agenzia se può dedurre, in ciascun periodo di imposta successivo al 2011, in aggiunta alla quota di ammortamento contabilizzata nel conto economico, un’ulteriore quota di ammortamento fiscale nel limite massimo delle aliquote previste dal Dm 31 dicembre 1988.
Nella risposta fornita con la risoluzione n.98/E del 2013, pur richiamando la circolare 26/E del 2012, premette che il caso esaminato nell’interpello differisce, da quelli contenuti nella circolare, in quanto la società che ha inviato l’interpello negli esercizi antecedenti a quello della svalutazione (2011) ha effettuato ammortamenti civilistici inferiori a quelli massimi consentiti ai fini Ires, ammortizzando così il bene in un periodo più lungo rispetto a quello minimo fiscalmente previsto.
In conclusione anche nel caso in questione possono essere dedotte ai fini Ires quote di ammortamento più alte rispetto a quelle imputate nel conto economico, effettuando delle variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. Tali variazioni devono essere determinate nella misura massima pari alla differenza tra quota di ammortamento fiscale calcolata in base al coefficiente fiscalmente previsto e la quota di ammortamento imputata nel conto economico. Si applica l’articolo 109, comma 4, lettera a) del Tuir, a partire dall’esercizio in cui si generano le condizioni per la deducibilità, in modo da evitare ogni possibile arbitraggio. L’eventuale minore ammortamento fiscale, rispetto alla capienza massima, non dedotto medio tempore non potrà essere dedotto a titolo di ammortamento, ma sarà recuperato in sede di realizzo del cespite.
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