AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 25 settembre 2020, n. 57/E
Trattamento fiscale dello sconto riconosciuto ai dipendenti per l’acquisto diretto di beni a seguito di apposita convenzione stipulata dal datore di lavoro – Art. 51, co. 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante svolge in Italia attività di prestazione di servizi per società ecommerce, consistenti nella ricezione ed evasione di ordini di consegna merci per sé o per conto terzi e nella logistica; più concretamente, gestisce, all’interno del Gruppo ALFA, i centri logistici situati in Italia.
Il capitale sociale della società istante è interamente posseduto dalla società BETA, società europea di e-commerce, specializzata nella vendita online.
BETA, presente in 17 Stati Europei, permette ai propri clienti di acquistare, tramite una piattaforma web, i propri prodotti in tutta Europa.
Ai dipendenti della società istante è riconosciuto uno sconto del 40 per cento sui prodotti direttamente acquistati dagli stessi sulla piattaforma web della società BETA, per un importo massimo di spesa per dipendente pari ad euro 1.080,00 annui.
Tale percentuale di sconto sarà concessa in ragione di una specifica convenzione che sarà stipulata tra la società istante, in qualità di datore di lavoro, e BETA, in qualità di fornitore.
Lo sconto sarà praticato tramite un codice che il dipendente della società inserisce nel “carrello virtuale” sulla piattaforma web di BETA in fase di acquisto, dopo essersi registrato tramite le sue credenziali, che lo identificano come dipendente della società istante.
Tale sconto non può essere utilizzato da persona diversa dal dipendente della società e non può essere monetizzato o ceduto a terzi.
Il pagamento del prezzo, già ridotto dello sconto, per l’acquisto della merce sulla piattaforma web di BETA, viene effettuato direttamente dal dipendente della società istante con propri mezzi di pagamento.
Ciò rappresentato, si chiede di conoscere il trattamento fiscale applicabile, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, a questa forma di scontistica concessa, sulla base di apposita convenzione tra la società istante, in qualità di datore di lavoro, e BETA, in qualità di fornitore, che permetterà ai dipendenti della società istante di acquistare direttamente i prodotti sulla piattaforma web di BETA al prezzo scontato, con le modalità illustrate.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene che nella fattispecie rappresentata la scontistica praticata in favore dei propri dipendenti, in virtù della convenzione stipulata con la società BETA, non generi reddito di lavoro dipendente.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), individua nel “valore normale”, così come definito dall’articolo 9 del medesimo Testo Unico, il criterio di valorizzazione dei beni e servizi rilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Al riguardo, infatti, il comma 3 citato prevede, tra l’altro, che “Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9”.
La locuzione “il diritto di ottenerli da terzi” è da porre in collegamento con il principio generale vigente in materia di reddito di lavoro dipendente (cd. principio di onnicomprensività) in base al quale costituisce reddito tutto ciò che il dipendente riceve, anche da soggetti terzi, in relazione al rapporto di lavoro, ovvero allorquando un terzo cede beni o presta servizi a dipendenti di un datore di lavoro per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest’ultimo o con il sottostante rapporto di lavoro, anche in forza di un accordo o di una convenzione che questi abbia stipulato.
Relativamente alla nozione di “valore normale”, così come enunciato dal comma 3 dell’articolo 9 del Tuir, si intende, salvo quanto disposto dal successivo comma 4 con riferimento alle azioni, obbligazioni e altri titoli, “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.”
In base alla lettera della disposizione riportata che fa espresso riferimento agli ” sconti d’uso”, la scrivente con risoluzione 29 marzo 2010, n. 26/E ha, tra l’altro, precisato che per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, il loro valore normale di riferimento possa essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l’eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.
Successivamente, nella circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, con la quale sono stati forniti chiarimenti in relazione al regime fiscale applicabile ai premi di risultato e al welfare aziendale, la scrivente ha precisato, tra l’altro, che il valore indicato nel documento di legittimazione, ovvero nel voucher, di cui all’articolo 6 del Decreto del Ministero del Lavoro del 25 marzo 2016, deve corrispondere al valore del bene/prestazione offerta che, ai sensi della prima parte del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, deve essere determinato in base al valore normale, come definito dall’articolo 9 del TUIR.
Al riguardo tale documento di prassi, nel richiamare la citata risoluzione n. 26/E del 2010, ha ribadito che il valore normale può essere costituito anche dal prezzo scontato, praticato dal fornitore sulla base di apposite convenzioni stipulate dal datore di lavoro.
Ciò rappresentato, si ritiene che anche nella fattispecie in esame possano trovare applicazione i chiarimenti forniti, considerato che la società istante, datore di lavoro, in virtù di apposita convenzione stipulata con il fornitore, BETA, consente ai propri dipendenti di acquistare, i beni commercializzati da quest’ultimo, a un prezzo scontato.
Pertanto, si è dell’avviso che nella fattispecie rappresentata non si generi materia fiscalmente imponibile, dal momento che il valore normale, così come illustrato, dei beni acquistati dai dipendenti è pari a quanto corrisposto da questi ultimi.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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