AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 203 del 6 agosto 2025

Trattamento fiscale di dividendi di fonte italiana percepiti da soggetti residenti in Giappone tramite entità trasparenti – Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Giappone

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La società Alfa (a seguire, anche ”Contribuente” o ”Istante”), con sede legale in Giappone, rappresenta di aver concluso con le società Beta un ”Pension trust Agreement”, in cui le società Beta assumono la veste di settlor, mentre l’Istante, in qualità di trust bank, di trustee.

Le società Beta, fiscalmente residenti in Giappone, gestiscono e forniscono prestazioni pensionistiche in base a diversi piani.

Come precisato in sede di documentazione integrativa, in una prima fase, le società Beta, in forza del contratto di trust concluso con la società Alfa, investono tramite trust account o, alternativamente, delegano l’attività a soggetti terzi,

Durante una seconda fase, le società Beta selezionano trust di diritto giapponese (a seguire, ”trust Gamma”), nel quale investire, tramite la sottoscrizione da parte del fondo pensione controllato dalla singola società Beta di una quota del trust Gamma.

L’Istante riferisce che i trust Gamma sono, in linea generale, destinati esclusivamente agli investimenti dei fondi pensione.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge giapponese sull’imposta sulle società (di seguito, ”CTL”), i trust Gamma non sono considerati soggetti passivi d’imposta e, a mente dell’articolo 12 del CTL, sono qualificati come entità trasparenti ai fini fiscali, non potendo, conseguentemente, godere direttamente dei benefici della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Giappone, firmata a Tokyo il 20 marzo 1969 (in breve, ”Convenzione” o ”Trattato”).

Il Contribuente rappresenta che il trattamento fiscale dei trust Gamma è definito dal documento x, emanato dal Trust Companies Association of Japan (a seguire, ”TCAJ”) di concerto con la Japanese National Tax Agency (Agenzia Fiscale Nazionale Giapponese, di seguito ”NTA”).

Nel documento citato, i trust Gamma sono considerati entità ”passthrough”, vale a dire entità trasparenti ai fini fiscali secondo il diritto giapponese e, pertanto, i ricavi e costi dei trust Gamma sono imputati direttamente alle società Beta, quali beneficiarie del trust pensionistico.

In una terza fase, l’Istante o un fund manager esterno da questa nominato compie scelte di investimento in base ad una specifica strategia discrezionale, come, nel caso di specie, l’acquisizione di azioni emesse da soggetti fiscalmente residenti in Italia.

In una quarta fase, le azioni acquistate sono detenute presso un global custodian, residente negli Stati Uniti d’America, con il quale l’Istante ha stipulato un ”Global Custodian Agreement”.

Il global custodian, a sua volta, alloca le quote sottoscritte presso un subcustodian o local custodian, che opera come sostituto d’imposta per l’applicazione della ritenuta in Italia.

La società Alfa, in sede di documentazione integrativa, dà atto della struttura del Pension Trust, nell’ambito del quale si qualificano: i) come settlor, le società Beta, anche tramite soggetti terzi che gestiscono l’attività di investimento; ii) come beneficiari, al momento dell’incasso dei dividendi, il Pension Fund Manager, come soggetto delegato dalle società Beta; al momento dell’erogazione delle prestazioni previdenziali, la singola persona fisica beneficiaria del fondo pensionistico; iii) come trustee, l’Istante

Con riferimento ai rapporti giuridici in capo ai trust Gamma, l’Istante rappresenta che si qualificano: i) come settlor, la società Alfa; ii) come beneficiario in senso giuridico, l’Istante, in quanto trustee del trust pensionistico, mentre le società Beta sono i beneficiari in senso economico; iii) come trustee, la società Alfa

Il Contribuente riferisce che, secondo la normativa giapponese, è considerato beneficiario effettivo qualunque settlor del contratto di trust: pertanto le società Beta, investendo tramite l’Istante, si qualificano a loro volta come settlor del Pension Trust, risultando così settlor della complessiva operazione di investimento.

In sede di documentazione integrativa, l’Istante specifica che, nel momento in cui il soggetto fiscalmente residente in Italia eroga i dividendi a favore del soggetto che detiene le quote, i dividendi sono versati in un conto bancario detenuto presso il local custodian, al netto della ritenuta applicata.

Quest’ultimo, a sua volta, trasferisce le somme nel conto bancario presso il global custodian, che le deposita presso la banca fiduciaria dei trust Gamma.

Il Pension Trust effettua il versamento dei dividendi ricevuti a favore delle società Beta o della persona fisica beneficiaria.

L’Istante precisa che i redditi percepiti dalla persona fisica beneficiaria del fondo pensione sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche giapponese. Diversamente, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge giapponese sull’imposta delle società, le società Beta, benché considerati soggetti passivi d’imposta, non sono soggette all’imposta sul reddito delle società giapponesi per le attività d’impresa legate alle pensioni e, di conseguenza, il fondo pensione relativo alle società Beta nonché i redditi dei trust Gamma sono esenti ai fini fiscali.

Con riferimento all’obbligo di distribuzione dei dividendi da parte dei trust Gamma percepiti dal custodian, l’Istante specifica che i trust Gamma sono obbligati a versare i dividendi entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura dell’esercizio del medesimo trust, come previsto dall’atto costitutivo riportato in sede di documentazione integrativa.

L’Istante specifica che, in base alla normativa giapponese, i trust pensionistici affidati alle banche trust sono soggetti a monitoraggio e nessun’altra entità, al di fuori delle banche trust, può essere autorizzata a investire tramite i trust Gamma.

Inoltre, sebbene i titolari delle quote dei trust Gamma possano variare, questi devono essere esclusivamente soggetti che rivestono la forma delle società Beta, società sempre fiscalmente residenti in Giappone.

Infine, l’Istante rappresenta che, al fine di rendere più efficiente il processo di richiesta dei benefici fiscali per l’applicazione delle Convenzioni concluse dal Giappone, l’NTA ha concluso un accordo con la TCAJ, in base al quale l’autorità fiscale giapponese rilascia un singolo certificato di residenza speciale per i trust Gamma che elenca e certifica che tutti i beneficiari effettivi sono residenti in Giappone e possono godere dei benefici convenzionali.

Così descritta la fattispecie, i dubbi interpretativi prospettati attengono all’applicazione degli articoli 27 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in base a cui si applica una ritenuta in uscita da parte italiana del 26 per cento, e l’articolo 10 della Convenzione, che prevede la ritenuta del 15 per cento.

In particolare, l’Istante sottopone alla scrivente i seguenti quesiti:

se sia possibile applicare il trattamento convenzionale direttamente in capo alle società Beta o alle società beneficiarie residenti a fini fiscali in Giappone (quesito n. 1);

se i certificati emessi in forma cumulativa dall’autorità fiscale giapponese siano idonei a soddisfare i requisiti documentali per l’applicazione della Convenzione (quesito n. 2);

se l’Istante, in qualità di trustee del trust Gamma, possa avanzare un’unica richiesta di rimborso delle ritenute subite eccedenti la tassazione ad aliquota convenzionale in nome e per conto di tutte le categorie di sottoscrittori delle quote nel trust Gamma (quesito n. 3);

se sia possibile applicare, in via diretta, il trattamento convenzionale ai dividendi di fonte italiana, tramite il meccanismo di c.d. relief at source (quesito n.4).

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Per quanto concerne il quesito n.1, l’Istante osserva che i trust Gamma ricevono proventi distribuiti da soggetti fiscalmente residenti in Italia e, in ragione dell’obbligo di distribuzione periodico dei dividendi, ritiene che tali redditi possano scontare la tassazione convenzionale con aliquota agevolata prevista dall’articolo 10 della Convenzione.

Infatti, considerata la trasparenza fiscale dei trust Gamma, le società Beta, in qualità di settlor delle trust bank, in questo caso l’Istante, sarebbero i beneficiari effettivi del reddito e, di conseguenza, potrebbero invocare i benefici del Trattato in relazione al trattamento fiscale dei dividendi di fonte italiana.

Con riferimento al quesito n.2, il Contribuente reputa che il certificato cumulativo rilasciato dall’autorità fiscale giapponese sia idoneo ad attestare gli elementi essenziali relativi alla residenza fiscale in Giappone delle società Beta.

La possibilità di modifica dei titolari delle quote dei trust Gamma non osterebbe all’idoneità del certificato di residenza fiscale, dal momento che, in ogni caso, solo le società Beta, le quali sono sempre residenti in Giappone a fini fiscali, potrebbero essere titolari delle quote.

In merito al quesito n.3, l’Istante ritiene corretto presentare una singola richiesta di rimborso, in nome e per conto di tutti beneficiari effettivi indicati nel certificato di residenza, dell’eccesso di ritenute subite pari all’11 per cento, dato dalla differenza tra la ritenuta applicata in Italia con aliquota pari al 26 per cento, ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, e l’imposizione con aliquota convenzionale di cui all’articolo 10 del Trattato.

Per quanto attiene al quesito n.4, ad avviso dell’Istante, il meccanismo di relief at source può essere applicato sotto la responsabilità del sostituto d’imposta italiano. A sostegno della sua tesi, il Contribuente cita prassi dell’Amministrazione finanziaria sul tema.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

I quesiti sottoposti alla scrivente afferiscono al corretto trattamento fiscale dei proventi generati dagli schemi di investimento di diritto giapponese, secondo cui dividendi erogati da soggetti residenti fiscalmente in Italia sono ricevuti da società Beta, che gestiscono o forniscono prestazioni pensionistiche, per il tramite di trust Gamma, trust di diritto giapponese, e trust bank, come l’Istante.

In via preliminare, si osserva che il presente parere prescinde da qualsivoglia interpretazione della normativa fiscale giapponese. In particolare, si assume come veritiero e corretto quanto riferito in istanza sulla qualificazione giuridica e fiscale dell’Istante, delle società Beta e dei trust Gamma, nonché sui rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra gli stessi soggetti.

Come già rilevato dalla scrivente (si veda, a titolo esemplificativo, le risposte a interpello n. 258 del 2021, n. 17, n. 19 e n. 24 del 2022) in ipotesi di entità trasparenti di diritto estero, si ritengono applicabili i chiarimenti resi nel Report ”The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships” (in seguito ”Partnership Report”), mutuati dal Commentario al Modello OCSE.

Secondo il Partnership Report, sebbene una partnership fiscalmente trasparente non possa essere trattata come persona residente, si può riconoscere ai soci della stessa la legittimazione ad invocare la Convenzione stipulata dagli Stati di cui sono residenti, in relazione alla quota di reddito loro imputata, a condizione che tale reddito sia agli stessi attribuito ai fini dell’imposizione nel rispettivo Stato di residenza.

Tale condizione si ritiene verificata sia nel caso in cui quest’ultimo Stato qualifichi la partnership come fiscalmente trasparente e assoggetti a imposizione gli utili in capo ai partner, indipendentemente dall’effettiva percezione (c.d. ”trasparenza fiscale”), sia nel caso in cui il fondo abbia natura di mero veicolo, attraverso cui i flussi di reddito transitano in favore dei sottoscrittori, a cui sono distribuiti con cadenza almeno annuale in base a vincoli statutari e in capo ai quali sono sottoposti a imposizione nello Stato di residenza (c.d. ”trasparenza economica”).

Le medesime conclusioni sono state confermate più volte dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria sul tema (cfr. ex multis, risoluzioni 27 gennaio 2006, n. 17 e 21 aprile 2008, n. 167), da cui si evince che i partecipanti a un veicolo che investe in Italia possono godere del trattamento convenzionale previsto dal Trattato concluso dall’Italia e il Paese in cui risiedono, purché i proventi generati dagli asset siano loro imputati ai fini dell’imposizione nel rispettivo Stato di residenza.

Nei precedenti citati viene, inoltre, rilevato che il trattamento convenzionale può essere riconosciuto solo laddove sussistano i presupposti di applicazione della Convenzione, vale a dire che i soci della partnership possano essere considerati ”treaty entitled” e ”beneficial owner”.

In relazione al treaty entitlement dell’investitore, questa Agenzia ha precisato che tale requisito deve essere interpretato in modo coerente con il concetto di residenza ai fini convenzionali, atteso che, al fine di applicare il Trattato tra lo Stato della fonte e lo Stato di residenza dell’investitore, è necessario che lo stesso sia qualificabile come ”persona residente”, ossia sottoposto a imposizione. In altri termini, occorre che sia integrato il presupposto dell’assoggettamento a imposizione, inteso conformemente al significato convenzionale, ossia come attribuzione del reddito ai fini della assoggettabilità a tassazione, anche solo potenziale (”liability to tax”).

Per quanto attiene, invece, al requisito della beneficial ownership in capo agli investitori, si rileva che il riscontro non può essere operato in sede di interpello e, pertanto, ai fini del presente parere, la qualifica di beneficiario effettivo viene assunta acriticamente come corretta e conforme a quanto dichiarato dall’Istante.

Per quanto attiene al Trattato tra Italia e Giappone, salvo il caso in cui il beneficiario sia una società che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società erogatrice dei dividendi, il trattamento convenzionale riservato agli stessi è stabilito dall’articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera b), secondo cui ”1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato contraente, ma l’imposta così applicata non può eccedere: a) (..); b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi (..)”.

È, quindi, prevista la potestà impositiva concorrente dei due Stati contraenti sui dividendi, ma, in tale ipotesi, la tassazione dello Stato della fonte non può avere un’aliquota superiore al 15 per cento.

Tanto premesso in linea generale, con riferimento al quesito n.1, sulla base di quanto affermato in sede d’istanza, dei documenti allegati alla stessa nonché di quanto trasmesso in risposta alla richiesta di documentazione integrativa, si può affermare che:

in conformità all’ordinamento giapponese, i trust Gamma non sono soggetti passivi d’imposta;

in capo ai trust Gamma sussiste un obbligo statutario di distribuzione dei dividendi, con cadenza almeno annuale: l’atto costitutivo del medesimo trust impone, infatti, il versamento dei dividendi percepiti entro un mese dal giorno immediatamente successivo alla fine di ciascun periodo d’imposta;

i settlor della complessiva attività di investimento sono le società Beta che possono investire anche tramite delegati e, al momento dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, le persone fisiche beneficiarie dei fondi pensione;

le società Beta e le persone fisiche beneficiarie delle prestazioni pensionistiche sono fiscalmente residenti in Giappone;

i redditi pensionistici in capo alle persone fisiche beneficiarie del fondo sono soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, mentre, le società Beta sono soggetti passivi d’imposta secondo la normativa fiscale giapponese, nonostante beneficino dell’esenzione ai fini fiscali relativamente ai redditi pensionistici. Queste ultime, in particolare, integrano la qualifica di ”persona residente” ai fini convenzionali, nella misura in cui risultano liable to tax.

Tanto considerato, si ritiene che, nel caso di specie, possano trovare applicazione i benefici del Trattato in capo ai beneficiari effettivi dell’investimento, che, da quanto dichiarato dall’Istante, risultano essere le società Beta e le persone fisiche beneficiarie del fondo pensione.

Dalla descrizione della fattispecie resa dal Contribuente, infatti, i trust Gamma sono soggetti trasparenti, non considerati soggetti passivi d’imposta nell’ordinamento fiscale giapponese, ma i redditi di fonte italiana, che transitano mediante tali strumenti di investimento, sono imponibili in capo ai beneficiari effettivi degli stessi proventi.

Come già specificato, i descritti benefici convenzionali operano anche in ipotesi di imposizione solo potenziale, come nel caso delle società Beta che, sebbene siano soggetti passivi d’imposta, non sono soggette a tassazione nello schema di investimento in esame, in ragione dell’esenzione accordata ai redditi pensionistici.

I dividendi di fonte italiana possono, quindi, scontare l’imposizione da parte dello Stato della fonte in questo caso, l’Italia con l’aliquota convenzionale non superiore al 15 per cento, di cui all’articolo 10 paragrafo 2, lettera b) del Trattato.

Per quanto concerne il quesito n. 2 relativo all’attestazione della residenza fiscale ai fini convenzionali, esula dalla competenza della scrivente qualsiasi attività di controllo sulle procedure di accertamento e certificazione della residenza adottate negli ordinamenti esteri.

Di conseguenza, questa Agenzia assume acriticamente come conforme ai requisiti convenzionali un certificato, dal quale emerga il riconoscimento formale da parte dell’autorità fiscale estera della residenza ai fini del pertinente Trattato in tale Stato, seppur rilasciato in forma cumulativa, purché, dagli elementi riportati nell’attestato di residenza rilasciato, si possano evincere con chiarezza e precisione i dati identificativi e caratterizzanti il singolo contribuente, come, a titolo esemplificativo, la forma giuridica, l’indirizzo di residenza e la ragione sociale.

Preme, inoltre, rilevare che, esaminato il Pro-forma del certificato attestante la qualifica di beneficiario effettivo rilasciato dall’Autorità Fiscale giapponese, allegato all’istanza è necessario che tale attestazione contenga anche:

il Tax Identification Number o altro numero identificativo di ciascun beneficiario;

la specifica dell’anno di riferimento della residenza ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni.

Come anticipato, il trattamento convenzionale può essere riconosciuto solo laddove sussistano i presupposti di applicazione della Convenzione. Gli investitori di un soggetto trasparente devono, quindi, possedere i requisiti di Treaty Entitled e di Beneficial Owner.

Tali requisiti devono coincidere in capo allo stesso soggetto, a nulla rilevando che l’eventuale investitore, subentrato successivamente e percettore del dividendo, sia anch’esso residente in Giappone. Pertanto, se i nominativi dei soggetti elencati nei certificati di residenza, prodotti in allegato alle istanze di rimborso, non coincidessero con quelli dei percettori dei dividendi risultanti dalla documentazione bancaria, verrebbero meno, in linea di principio, i presupposti per l’applicazione del trattamento convenzionale.

Inoltre, ai fini di un eventuale rimborso, è essenziale produrre specifica documentazione bancaria certificante il flusso finanziario.

In merito alla documentazione bancaria, si precisa che l’acquisizione di contabili bancarie esaustive, intestate al soggetto istante, consente di certificare tutti gli elementi necessari a definire la spettanza del rimborso: i soggetti coinvolti nel trasferimento patrimoniale, i relativi Stati di residenza degli stessi, la data di effettuazione dell’operazione, le ritenute applicate nel loro esatto ammontare, la causale del trasferimento finanziario e gli importi oggetto di trasferimento.

In merito al quesito n.3 sulle modalità di presentazione dell’istanza di rimborso dell’imposta eccedente a quella convenzionale, occorre avere riguardo a quanto disposto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 10 luglio 2013, n. 84404.

Nello specifico, le istruzioni alla compilazione dei modelli inserite nel Provvedimento citato, al paragrafo 2 rubricato ”Rimborso”, prevendono che: ”Se il prelievo dell’imposta italiana è stato effettuato in misura eccedente l’aliquota prevista dalla Convenzione ovvero è stata applicata la ritenuta italiana pur spettando la tassazione in via esclusiva al Paese di residenza del beneficiario del reddito, si può chiedere a rimborso la maggiore imposta trattenuta”.

Nella parte successiva delle istruzioni, a cui si rimanda, vengono specificate le modalità di presentazione dell’istanza di rimborso, con l’indicazione dell’autorità competente, del termine per richiedere il rimborso di cui all’articolo 38, commi 1 e 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e della documentazione da allegare all’istanza.

L’istanza da compilare corrisponde al ”Modello A Dividendi”, inserito anch’esso nel Provvedimento, che prevede la presentazione della richiesta da parte di un singolo soggetto, con l’indicazione dei dati anagrafici identificativi, unitamente alla descrizione in dettaglio dei dividendi percepiti e dell’imposizione già scontata sugli stessi, nonché delle coordinate bancarie del richiedente, necessarie per l’accredito del rimborso, ove spettante.

Non si ritiene corretta, dunque, la presentazione della richiesta di rimborso in modalità cumulativa, proponendo un’unica istanza a favore di più beneficiari.

Infine, con riferimento al quesito n.4 sull’applicazione dell’imposta nella misura convenzionale operata direttamente dal sostituto d’imposta italiano, si rileva che, come già affermato in via di prassi (cfr. ex multis, risoluzioni 24 settembre 2003 n. 183/E, 24 maggio 2000 n. 68/E, e 10 giugno 1999 n. 95/EVII1460866), l’applicazione della ritenuta ridotta prevista dal Trattato costituisce una facoltà e non un obbligo per il sostituto d’imposta italiano.

Il sostituto d’imposta nel caso di specie, il local custodian può, quindi, avvalersi di tale meccanismo di prelievo fiscale sui dividendi erogati dalle società fiscalmente residenti in Italia.