Agenzia delle Entrate – Risposta n. 184 dell’ 8 aprile 2022

 

Trattamento IVA applicabile ai corrispettivi relativi agli interventi per l’esecuzione di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico a protezione della rete di viabilità primaria. Tabella A, parte terza, numeri 127-quinquies) 127-septies), allegata al dPR 26 ottobre 1972,n. 633.

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente

QUESITO

L’Ente Regione Alfa (in seguito la Regione) ha rappresentato che intende, con urgenza, avviare le procedure di gara aventi per oggetto l’affidamento dei lavori per l’esecuzione di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico a protezione della rete di viabilità primaria delle frazioni Borgo e Colle del Comune Beta.

Tali opere sono state inserite nell’elenco delle opere correlate alla ricostruzione post sisma del 2016.

La Regione, prima di procedere all’avvio delle predette gare, ha chiesto di conoscere se alla realizzazione delle opere, propedeutiche alle fasi successive di ripristino degli edifici danneggiati dal sisma del 2016 e al loro miglioramento sismico, possa essere applicata l’IVA nella misura agevolata del 10 per cento, ai sensi di quanto previsto dai numeri 127-quinquies) e successivi, della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In particolare, la Regione ha chiesto se dette opere possano essere assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e, in tal modo, possano fruire, fiscalmente, della predetta agevolazione in termini di aliquota IVA ridotta. 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE 

L’interpellante non ha formulato alcuna soluzione.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

Il richiamato numero 127-quinquies), della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, prevede l’applicazione dell’IVA, nella misura ridotta del 10 per cento, tra l’altro, per le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della L.29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865”.

Il successivo numero 127-septies) della stessa Tabella A, parte terza, prevede la medesima aliquota del 10 per cento per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”.

La legge n. 847 del 1964, a cui fa espresso riferimento il citato numero 127- quinquies), come integrata dall’articolo 44 della legge n. 865 del 1971, individua ed elenca le varie opere di urbanizzazione sia primarie sia secondarie.

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia edilizia” (di seguito il Testo Unico sull’edilizia), all’articolo 16 che disciplina il contributo per il rilascio del permesso di costruire, richiamando al riguardo, tra le altre, la legge 28 gennaio 1977, 10 (cd. Legge Bucalossi), la legge 5 agosto 1978, n. 457, la legge 29 settembre 1964, n. 847 e la legge 22 ottobre 1971, n. 865] comma 7 prevede che “gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato”; il successivo comma 8 stabilisce che “gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio e alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.”.

In sostanza, il legislatore tributario, nel citato numero 127-quinquies) della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, richiama espressamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alla legge n. 847 del 1964 come integrata dalla legge n. 865 del 1971, opere che vengono riprodotte dal citato Testo Unico sull’edilizia.

Pertanto, in considerazione della suddetta disposizione fiscale, possono essere ricondotte nel regime IVA agevolato, in termini di aliquota ridotta del 10 per cento, unicamente le opere di urbanizzazione, siano esse primarie e secondarie, tassativamente elencate nel citato articolo 4 della legge n. 847 del 1964, come successivamente integrato dall’articolo 44 della legge n. 865 del 1971, allo stato riprodotte ed elencate nell’articolo 16 del citato Testo Unico sull’edilizia (cfr. risoluzione n. 41/E del 20 marzo 2006).

Inoltre, in virtù di disposizioni contenute in leggi speciali, possono assoggettarsi alla medesima aliquota IVA del 10 per cento anche le cessioni, o le prestazioni relative alla realizzazione di altre opere o impianti assimilati a quelli elencati nel citato punto 127-quinquies) (cfr. circolare n. 1/E del 2 marzo 1994).

Con tali leggi speciali il legislatore nazionale non si è limitato ad una mera qualificazione e definizione sic et simpliciter di opera di urbanizzazione, ma ha espressamente richiamato la citata legge n. 847 del 1964 o il predetto Testo Unico sull’edilizia, o ha previsto direttamente l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta.

Nella fattispecie prospettata, la Regione istante, dalla sommaria descrizione contenuta nell’istanza, è tenuta a realizzare delle opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico a protezione della rete di viabilità primaria in alcune aree (le predette frazioni di Borgo e Colle del Comune Beta) colpite dal sisma del 2016, opere ritenute e definite propedeutiche per le successive fasi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e per il loro miglioramento sismico e, inoltre, inserite nell’elenco delle opere correlate alla ricostruzione post sisma 2016.

Al riguardo, alla luce di quanto rappresentato in istanza, sembrerebbe che i predetti interventi, essendo diretti a fronteggiare ed eliminare lo stato di pericolosità causato da fenomeni di dissesto idrogeologico aggravati dagli stessi eventi sismici del 2016, si concretizzino in opere di consolidamento e risanamento delle aree a rischio, al fine di consentire una messa in sicurezza della viabilità primaria delle predette frazioni del Comune Beta propedeutica e necessaria per le successive fasi di riparazione e miglioramento sismico degli edifici danneggiati dal sisma 2016.

Per le suesposte considerazioni, quindi, si ritiene che le predette opere oggetto del quesito si ritiene non siano riconducibili tra le opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del citato Testo Unico sull’edilizia, che riproduce, come detto, quelle già contenute nella legge n. 847 del 1964 a cui fa esplicito riferimento la disposizione tributaria agevolativa di cui al citato numero 127-quinquies).

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria, come in precedenza accennato, ha precisato che l’aliquota IVA del 10 per cento si rende applicabile alle opere tassativamente contenute nell’elenco di cui alla legge n. 847 del 1964 e oggi riprodotte nell’articolo 16 del Testo Unico sull’edilizia, e a quelle assimilate attraverso determinate leggi speciali che, in ogni caso, nell’operazione di assimilazione, hanno fatto espresso riferimento alla stessa legge n. 847 o all’attuale Testo Unico sull’edilizia (cfr. risoluzione n. 41/E del 2006; circolare n. 1/E del 1994).

Per completezza, pur non costituendo oggetto del quesito, si fa presente che l’aliquota IVA agevolata è altresì prevista dal numero 127-quaterdecies) della suddetta Tabella A, parte terza, allegata al citato d.P.R. n. 633 del 1972 che, per quanto di interesse, si applica, tra l’altro, agli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001. Tale ultima disposizione, in effetti, riproduce quanto previsto dall’art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, richiamato nel citato 127- quaterdecies.

Pertanto, se la documentazione tecnico-amministrativa dovesse qualificare i lavori oggetto del quesito nell’ambito degli interventi di cui al citato art. 3, potrebbe in tal caso trovare applicazione l’aliquota IVA agevolata del 10%.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.