AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 04 dicembre 2018, n. 4
Trattamento Iva applicabile al servizio di illuminazione elettrica con lampade votive gestito direttamente dai Comuni
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA (di seguito Associazione istante) associazione senza scopo di lucro, cura i rapporti con gli Enti pubblici e privati al fine di tutelare gli interessi dei propri associati (società e ditte che svolgono l’attività di illuminazione delle lampade votive nei cimiteri in regime di concessione amministrativa).
Diversi associati hanno segnalato che numerosi Comuni mantengono la gestione diretta del servizio di illuminazione votiva, senza affidarla in concessione a soggetti privati quali le imprese che l’Associazione rappresenta, riscuotendo così in proprio la tariffa di illuminazione votiva e la relativa IVA. Ciò posto, l’Associazione istante chiede di precisare, anche attraverso l’adozione di una circolare, se sussiste l’obbligo di versamento all’Erario dell’Iva applicata alle prestazioni del servizio di illuminazione votiva, anche quando le prestazioni di detto servizio vengano rese direttamente dagli Enti locali.
Soluzione interpretativa prospettata
L’Associazione istante ritiene corretto che l’IVA introitata dai Comuni a seguito dell’erogazione del servizio di illuminazione votiva sia versata all’Erario, rivestendo detto servizio carattere commerciale, anche se reso da un soggetto pubblico.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prescrive che “Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma [Enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici NDR] che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole”.
Il successivo comma 5 del citato articolo 4 elenca determinate categorie di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali sussiste una presunzione assoluta di esercizio di attività d’impresa, ancorché tale attività venga esercitata da Enti pubblici , in particolare, tra i servizi indicati alla lettera b) si fa menzione dell’attività di “erogazione di acqua e sevizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore”.
Tale disciplina è in linea con la normativa comunitaria, in particolare, con l’articolo 13 della Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, secondo cui “Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell’allegato I quando esse non sono trascurabili”.
Anche in tale elencazione di categorie di attività, che per legge anche ai fini fiscali vengono considerate commerciali, figura nell’allegato 1, al punto 2), “l’erogazione di gas, acqua energia elettrica e termica”.
La normativa interna ha specificatamente disciplinato il servizio di illuminazione elettrica con lampade votive nei cimiteri gestito direttamente dai Comuni nei confronti degli utenti, ricomprendendo tale servizio nella categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale contenuta nel DM 31 dicembre 1983 e precisamente nel numero 18) – trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive.
Sul punto anche la circolare del 14 giugno 1993, n. 8, richiamata nella risoluzione n. 376/E del 29 novembre 2002, chiarisce che rientrano nel campo di applicazione dell’IVA i servizi concernenti la manutenzione delle tombe, l’illuminazione elettrica con lampade votive e in genere tutti gli altri servizi disciplinati da disposizioni di natura privatistica.
Ne consegue che lo svolgimento di tale servizio da parte del Comune è soggetto ad IVA, in conformità al predetto art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e, dunque, l’Ente locale è tenuto in quanto soggetto passivo a tutti gli obblighi previsti dal Titolo II del medesimo decreto, in ordine alla fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione delle operazioni svolte in esercizio d’impresa o a esse equiparate.
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