AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 ottobre 2019, n. 445
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento IVA applicabile alle somme versate per l’attività di cura e affidamento di esemplari in affidamento. Articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Associazione Alfa (di seguito, “Associazione”) rappresenta di essere un’associazione regolarmente iscritta nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato tenuto dalla Regione Beta, ai sensi del provvedimento regionale n. (…).
L’Associazione non ha, statutariamente, finalità di lucro e si occupa di “organizzare, favorire, coordinare progetti protezionistici e qualsiasi altra iniziativa che sia mirata alla raccolta, alla custodia, al recupero, alla cura e comunque all’assistenza e alla difesa dell’ambiente e della fauna selvatica ed esotica” (articolo 4 dello Statuto).
In particolare, tale attività è svolta, su base convenzionale, con la Regione Beta “per il recupero della fauna selvatica autoctona ferita e in difficoltà” e, a decorrere dal 2000, anche con il Ministero Gamma (di seguito, “Ministero”), “per interventi inerenti alla custodia degli animali sequestrati per maltrattamento o detenzione illegale ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150”.
Al riguardo, l’Associazione evidenzia che l’importo concordato nelle convenzioni è finalizzato alla copertura delle sole spese necessarie alla realizzazione della predetta attività.
Nel 2018, l’Associazione ha stipulato con il suddetto Ministero una convenzione “avente ad oggetto la cura e il mantenimento di esemplari in affidamento di cui alla predetta legge n. 150 del 1992”.
In base a tale convenzione, per lo svolgimento dell’attività ivi prevista, è riconosciuto all’Associazione un importo che – fino ad oggi – è stato considerato “fuoricampo Iva”, sicché, per il suo pagamento, la stessa Associazione non ha emesso fattura ma solo una “nota di debito cartacea”.
Il predetto Ministero, nel proporre un’analoga convenzione per il 2019, ha manifestato dei dubbi sui seguenti aspetti:
– non assoggettamento all’Iva dell’importo convenuto per le attività svolte;
– possibilità di emettere una semplice nota di debito in luogo della fattura elettronica.
Alla luce dei predetti dubbi, l’Associazione chiede di conoscere se l’importo versato dal Ministero per l’attività di cura e mantenimento di esemplari in affidamento(animali sequestrati per maltrattamento o detenzione illegale ai sensi della legge n. 150 del 1992), non sia da assoggettare ad Iva e, conseguentemente, se sia possibile emettere una semplice nota di debito in luogo della fattura elettronica.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Associazione ritiene di non svolgere, nella fattispecie prospettata, alcuna attività commerciale, sicché non dovrebbero essere assoggettate ad IVA le somme percepite dal Ministero.
Conseguentemente, l’Associazione ritiene di non essere tenuta all’apertura della partita IVA, né all’emissione della fattura elettronica, risultando, invece, sufficiente il rilascio di una semplice nota di debito.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 8, comma 2, primo periodo della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevede che “le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; (.)”.
Tale disposizione è stata abrogata ad opera dell’articolo 102, comma 1, del d. lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, di seguito “CTS”) con effetto “a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (.) e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore” (cfr. art. 104, comma 2, del CTS).
Pertanto, ad oggi, l’articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991 può considerarsi pienamente vigente. Tale disposizione – come si evince dal rinvio all’articolo 3 – si applica alle sole organizzazioni di volontariato che possono qualificarsi come tali ai sensi della disciplina contenuta nella medesima legge n. 266 del 1991.
A tali fini, rileva, in particolare, quanto previsto dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 266 del 1991. In particolare, l’articolo 3 – nel fornire la definizione di organizzazione di volontariato – individua le caratteristiche che la stessa deve possedere per ricevere tale qualificazione, stabilendo, al riguardo, che “è considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività di cui all’articolo 2 che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti”.
Al riguardo, si ricorda che le organizzazioni di volontariato, costituite prima dell’entrata in vigore del CTS, ovvero, prima del 3 agosto 2017, devono effettuare, entro il termine di 24 mesi previsto dall’articolo 101, comma 2, del CTS, le necessarie modifiche statutarie per adeguarsi alle nuove disposizioni legislative contenute negli artt. 32 e ss. del CTS.
Il successivo articolo 6 – che resterà in vigore fino alla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 104, ultimo comma, del CTS) -stabilisce, inoltre, che:
– “le regioni e le province autonome disciplinano l’istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato” (primo comma);
– l’iscrizione ai registri “è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8” (comma 2);
– hanno “diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all’articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti” (comma 3).
Ne consegue che l’iscrizione nei “registri generali delle organizzazioni di volontariato” costituisce una condizione necessaria affinché un’organizzazione di volontariato possa accedere ai benefici fiscali previsti, ai fini dell’Iva, dall’articolo 8.
Inoltre, l’articolo 5 della medesima legge ricomprende, tra le risorse economiche che le organizzazioni di volontariato possono ricevere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività, i “rimborsi derivanti da convenzioni”.
Ad ulteriore precisazione, l’articolo 33, comma 3, del CTS dispone che “per l’attività di interesse generale prestata, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate”.
Alla luce del quadro normativo appena ricostruito, che resterà in vigore fino al termine di cui all’articolo 104, comma 2, del CTS, si ritiene che affinché un’organizzazione di volontariato possa beneficiare dell’agevolazione fiscale, ai fini dell’Iva, prevista dall’articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
– iscrizione dell’ente di volontariato nei registri predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome; iscrizione che implica nel contempo la sussistenza, da parte delle medesime organizzazioni volontariato, dei requisiti di cui al predetto articolo 3 della legge n. 266 del 1991;
– le somme ricevute dall’ente di volontariato devono costituire mero rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività di interesse generale diretta al perseguimento delle proprie finalità.
Nel caso di specie, l’Associazione chiede se siano da assoggettare ad Iva le somme corrisposte, nell’ambito di convenzioni stipulate per il 2018 (relativamente al solo saldo) e per il 2019, con il Ministero, a fronte delle spese effettivamente sostenute e rendicontate in relazione alla cura e mantenimento di esemplari in affidamento ai sensi della legge n. 150 del 1992. Al riguardo, si rileva che l’Associazione istante:
1) risulta regolarmente iscritta, in data 23 gennaio 1996, al registro regionale del volontariato, ai sensi della legge regionale (…) (legge successivamente abrogata dall’articolo 22 della legge regionale n. (…), legge quest’ultima a sua volta abrogata dall’articolo 26 della legge n. (…) che risulta attualmente in vigore;
2) ha per oggetto statutario la “organizzare, favorire, coordinare progetti protezionisti e qualsiasi altra iniziativa che sia mirata alla raccolta, alla custodia, al recupero, alla cura e comunque all’assistenza e alla difesa dell’ambiente e della fauna,selvatica ed esotica”.
In ragione dell’iscrizione di cui al punto 1) e del fatto che – in base a quanto dichiarato – le somme ricevute dal Ministero consentono di coprire esclusivamente le spese necessarie per lo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione, si ritiene che l’Associazione istante possa qualificarsi come organizzazione di volontariato in base a quanto richiesto al fine di fruire delle agevolazioni previste, ai fini dell’Iva, dall’articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991.
Disposizione con la quale si prevede l’irrilevanza, ai fini dell’Iva, di tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate dagli enti di volontariato regolarmente iscritte nell’apposito registro generale sul volontariato tenuto dalle regioni, oltre che dalle province autonome.
Ne consegue – in base al quadro normativo attualmente vigente, che resterà in vigore sino al termine di cui all’articolo 104, comma 2, del CTS — che le somme versate dal Ministero all’Associazione per lo svolgimento, nel 2018 e 2019, dell’attività avente per oggetto la cura e il mantenimento di esemplari in affidamento (animali sequestrati per maltrattamento o detenzione illegale ai sensi della legge n. 150 del 1992), non devono essere assoggettate ad Iva per carenza del presupposto oggettivo,come previsto dall’articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991.
Conseguentemente, relativamente a dette attività, l’Associazione non è tenuta ad aprire la partita Iva né ad emettere la fattura elettronica nei confronti dello stesso Ministero.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Trattamento IVA applicabile alle somme erogate per l'attività di cura e mantenimento di esemplari in affidamento - Risposta 13 febbraio 2020, n. 58 dell'Agenzia delle Entrate
- Trattamento IVA applicabile alle somme erogate per il mantenimento di esemplari in affidamento. Articolo 8, comma 2, legge n. 266 del 1991 - Risposta 12 febbraio 2020, n. 50 dell'Agenzia delle Entrate
- Trattamento Iva applicabile alle somme versate per l’attività di gestione post-operativa, sorveglianza e controllo di una discarica per rifiuti - Risposta 30 agosto 2019, n. 363 dell'Agenzia delle Entrate
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Trattamento IVA applicabile alle prestazioni di noleggio di unità navali funzionale all'assistenza e sorveglianza dei migranti soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi - Risposta 06 ottobre 2020, n. 445…
- IVA - Trattamento, agli effetti dell'IVA, delle somme versate in attuazione di accordi transattivo - Risposta n. 212 del 22 aprile 2022 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…