AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 14 gennaio 2022, n. 25
Trattamento IVA dei corsi di insegnamento a distanza
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA (di seguito, “Società” o “Istante”) rappresenta di svolgere prestazioni didattiche e formative per le quali ha presentato istanza di accreditamento alla Regione X, a seguito della quale ha ottenuto parere favorevole con conseguente concessione di accreditamento con determinazione n. XYZ e inserimento nell’Elenco regionale degli organismi accreditati della Regione X.
L’Istante riporta la risposta all’interpello n. 85 del 4 febbraio 2021, con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in tema di esenzione IVA, affermando che tale regime non può trovare applicazione per la formazione svolta al di fuori dell’ambito della Regione che ha rilasciato l’accreditamento per l’attività formativa.
L’Istante chiarisce che le prestazioni formative svolte possono essere fruite dai partecipanti sia in presenza, presso la sede operativa di Y, che mediante didattica a distanza, attraverso piattaforma in modalità sincrona, ovvero con interazione in tempo reale tra docente e studente. Gli iscritti, infatti, possono scegliere indifferentemente di seguire i corsi recandosi fisicamente presso la sede operativa della Società oppure
partecipando agli stessi attraverso didattica a distanza. In questo secondo caso, gli studenti, talvolta, potrebbero essere dislocati fisicamente fuori dal territorio della Regione X.
Sia che la fruizione avvenga in presenza o a distanza, i corsi sono tenuti dall’insegnante che si trova in aula presso la sede della Società di Y, luogo fisico da cui vengono erogati i contenuti formativi. Il programma del corso è sempre il medesimo, indipendentemente dalla modalità di fruizione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante afferma che l’istituto dell’accreditamento presso la Regione X vale ai fini del requisito soggettivo previsto dalla normativa e più specificatamente rappresenta il “riconoscimento concesso da pubbliche amministrazioni, utile ai fini fiscali, come stabilito dall’articolo 10, primo comma, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, “Decreto IVA”), che recepisce la disposizione fiscale comunitaria (articolo 132 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006).
La Società eroga i propri corsi presso la sede di Y, dove si trovano fisicamente i propri docenti, a prescindere dal luogo fisico in cui si trovano i partecipanti e, pertanto, tutte le prestazioni didattiche della Società sono erogate nell’ambito della Regione Y che ha rilasciato il riconoscimento attraverso l’accreditamento e, conseguentemente, l’Istante ritiene non applicabile il principio espresso nella risposta all’interpello n. 85 del 4 febbraio 2021.
La Società ritiene di applicare il regime di esenzione IVA, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 20), del Decreto IVA a tutte le prestazioni didattiche, educative e formative riconosciute attraverso l’accreditamento della Regione X, fruite dai partecipanti sia in presenza che mediante didattica a distanza.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 10, primo comma, n. 20), del Decreto IVA prevede l’esenzione ai fini IVA per «le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale (..)».
Come chiarito nella circolare n. 22/E del 18 marzo 2008, la citata disposizione, in ossequio a quanto previsto dalla disciplina unionale (articolo 132 della direttiva 2006/112/CE), subordina l’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’applicazione dell’IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:
a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
Con riguardo al caso in esame, relativamente agli organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione della Pubblica istruzione, la circolare n. 22/E del 2008, al paragrafo 4, chiarisce che il riconoscimento utile ai fini fiscali continua a essere effettuato dai soggetti competenti per materia (regioni, enti locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, per esempio, con l’iscrizione in appositi albi o attraverso l’istituto dell’accreditamento (cfr. risoluzione n. 53/E del 15 marzo 2007).
Tuttavia si ricorda che, come precisato dalla risoluzione 47/E del 18 aprile 2011 (che richiama la precedente risoluzione n. 53 del 15 marzo 2007), “il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico, che l’organismo intende realizzare”. Pertanto l’accreditamento e la relativa iscrizione della Società nell’Elenco Regionale degli Organismi Formativi di cui all’articolo X, della legge Regione X, non è di per sé indizio della presenza del requisito soggettivo, ma l’accreditamento deve essere riferibile alla specifica attività formativa oggetto del quesito al fine di ricoprire, nella specie, il requisito del riconoscimento.
Premesso che ogni valutazione in merito alla natura delle prestazioni riferite dall’Istante consiste in un accertamento tecnico non di competenza della scrivente, si assume in questa sede che la Società – come dalla stessa dichiarato – soddisfi il requisito oggettivo e soggettivo richiesto dal menzionato articolo 10, n. 20), senza che ciò pregiudichi ogni potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Con la risposta all’interpello n. 85 del 4 febbraio 2021, questa Agenzia ha chiarito che non può trovare applicazione l’esenzione IVA alle attività di formazione svolte al di fuori dell’ambito della Regione che ha rilasciato l’accreditamento per l’attività formativa, senza però affrontare il tema dei corsi effettuati mediante didattica a distanza.
Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare, l’articolo 7 del Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 15 marzo 2011, n. 282, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell’IVA, per escludere che siamo in presenza di servizi elettronici.
Il paragrafo 3, lettera j), del menzionato articolo non considera «servizi prestati tramite mezzi elettronici», «i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto», come nel caso in esame. Per contro, ci si trova di fronte a servizi elettronici, come specificato dallo stesso articolo 7, paragrafo 1, del medesimo Regolamento, quando la fornitura dei servizi avviene attraverso Internet o una rete elettronica e la loro natura «rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione».
Si ritiene pertanto che la modalità di fruizione “a distanza” dei servizi di insegnamento in esame non faccia mutare la natura delle operazioni svolte, che rimangono pur sempre delle prestazioni di insegnamento.
La circostanza che tali prestazioni siano rese nei confronti sia di studenti fisicamente presenti nella sede in cui viene erogato il corso, sia di studenti che assistono al corso medesimo tramite una piattaforma con modalità a distanza, per cui potrebbero trovarsi anche al di fuori della Regione X, non assume rilevanza ai fini dell’esenzione dall’IVA della relativa prestazione perché la fruizione del corso avviene in modalità sincrona, con la possibilità di interazione in tempo reale tra docente e studente.
Dal momento che la sede operativa da cui sono rese le menzionate prestazioni didattiche è localizzata nella Regione X, che ha proceduto a fornire l’accreditamento dei corsi alla Società, appare rispettato, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione IVA, il collegamento tra l’erogazione delle attività di formazione e la regione che ha rilasciato l’accreditamento per l’attività formativa.
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