AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 agosto 2021, n. 11
Trattamento IVA dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere anche amianto, prodotti durante un intervento di recupero del patrimonio edilizio su edifici a prevalente destinazione abitativa privata
Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Associazione “ALFA” (di seguito, “Istante”, “Associazione”) ricorda di aver già presentato una consulenza giuridica in merito all’applicabilità dell’aliquota IVA del 10 per cento di cui al n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, “Decreto IVA”) ai servizi aventi ad oggetto i rifiuti identificati con il codice CER del capitolo 17, relativi “ad attività sul patrimonio edilizio contemplate e dettagliate dalla Legge n° 457/1978 e Finanziaria 2000” e di aver ricevuto risposta con nota prot. n. (…) del (…). L’Associazione chiede ora di sapere se gli stessi servizi possano essere ricondotti nell’ambito applicativo dei numeri 127-quaterdecies) e 127-quinquiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA ed essere, quindi, assoggettati ad aliquota IVA ridotta. In proposito, rammenta che:
– le imprese ad essa associate svolgono, fra l’altro, “attività di raccolta e trasporto di rifiuti (compresi i rifiuti del capitolo 17 00 00 “rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione”) e/o attività di bonifica dei beni contenenti amianto”; “dagli interventi di recupero edilizio vengono prodotti rifiuti speciali classificati con CER del capitolo 17 00 00 (…) compresi anche rifiuti contenenti amianto, che devono essere correttamente gestiti e trasportati ad impianto di smaltimento/recupero rifiuti da impresa autorizzata”. In particolare, L’Associazione riferisce che per il trasporto dei rifiuti nonché per la bonifica dei beni contenenti amianto, l’impresa associata deve essere iscritta a un apposito albo denominato “Albo Gestori Ambientali”;
– di solito “un’impresa di trasporto rifiuti, iscritta all’Albo Gestori Ambientali, viene contattata da un soggetto privato (cittadino privato o alle volte anche da impresa edile) per raccogliere i rifiuti che sono stati prodotti durante un intervento di recupero del patrimonio edilizio su un edificio a prevalente destinazione abitativa privata (civile abitazione)” [cfr. nota n. (…), presentata dall’Istante a seguito della citata consulenza giuridica)];
– nella citata nota, l’Associazione precisa altresì che “I rifiuti che vengono prodotti sono classificati con CER del capitolo 17 (rifiuti da costruzione e demolizione), alcuni dei quali possono contenere amianto. Il trasportatore carica i rifiuti su proprio veicolo autorizzato dall’Albo Gestori Ambientali e porta i rifiuti ad impianto di smaltimento/recupero rifiuti”.
Ciò premesso, l’Istante chiede di sapere se:
a) “il trasportatore può applicare al privato cittadino l’IVA agevolata per il servizio di «raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere anche amianto» – CER 17 in quanto (…) prodotti durante un intervento di recupero del patrimonio edilizio su un edificio a prevalente destinazione abitativa privata;
b) l’impianto di smaltimento/recupero può applicare al trasportatore IVA agevolata al 10 per cento per gli oneri di smaltimento/recupero dei rifiuti che gli vengono conferiti dal trasportatore”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Associazione ritiene che possa essere applicata l’aliquota IVA del 10 per cento:
a) al trasporto dei rifiuti di risulta, comprendenti anche amianto, provenienti da un intervento di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata;
b) allo smaltimento di questi rifiuti o al recupero dell’impianto per essi autorizzato, in base al principio di accessorietà di cui all’articolo 12 del Decreto IVA.
Parere dell’agenzia delle entrate
Il quesito oggetto della presente consulenza giuridica concerne l’applicabilità o meno alle prestazioni di servizi ivi descritte dell’aliquota IVA del 10 per cento di cui ai nn. 127-quaterdecies) e 127-quinquiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.
Il n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alle “prestazioni di servizi di-pendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127- undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”.
Il successivo n. 127-quinquiesdecies) della medesima Tabella prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata per i “fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi”.
Si osserva in primis che alla fattispecie de quo non può applicarsi la previsione agevolativa di cui all’anzidetto n. 127-quinquiesdecies) in quanto questa ha ad oggetto cessioni di beni e non prestazioni di servizi.
Si evidenzia, altresì, che il presente parere è reso sulla base degli elementi rappresentati dall’Associazione, assunti acriticamente così come esposti nell’istanza, fatti salvi quindi gli ulteriori accertamenti di natura tecnica estranei a questa sede (cfr. circolare n. 9/E del 1 aprile 2016).
Per quanto concerne, dunque, l’estensione del regime IVA previsto dal citato n. 127-quaterdecies) alle prestazioni di servizi riguardanti i lavori di boni-fica (“raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere anche amianto”), occorre valutare se queste prestazioni possano qualificarsi come accessorie all’operazione principale di realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ivi richiamati [v. ora articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i.e. restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica]. In base ai principi sanciti dall’ articolo 12 del Decreto IVA una cessione di beni o una prestazione di servizi possono risultare accessorie ad un’operazione principale quando:
– integrano, completano e rendono possibile quest’ultima;
– sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell’operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese);
– sono rese nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l’operazione principale.
Al fine di qualificare una prestazione come accessoria a una prestazione principale non è sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all’attività principale, unitariamente considerata: è necessario che la prestazione accessoria formi un tutt’uno con l’operazione principale (cfr. Risoluzione n. 337/E del 1° agosto 2008; Risoluzione n. 230/E del 15 luglio 2002).
Ciò posto, gli interventi di bonifica in esame, pur presentando astratta-mente un nesso di dipendenza funzionale con le prestazioni relative al recupero del patrimonio edilizio, possono qualificarsi come accessorie a quella principale, ai sensi del richiamato articolo 12, quando questi interventi sono eseguiti dal medesimo soggetto che effettua l’intervento di recupero edilizio.
Conseguentemente si ritiene che non possa ricorrere il nesso di accessorietà tra gli interventi di bonifica e la realizzazione degli interventi di recupero edilizio qualora la bonifica sia effettuata da soggetti diversi rispetto a quello che esegue l’operazione principale di recupero edilizio.
Quanto sopra premesso, nel caso di specie non sembra sussistere il predetto nesso di accessorietà poiché, in base agli elementi forniti dall’Istante, il soggetto che provvede al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti, contenenti anche amianto, è diverso da quello che realizza l’intervento di recupero edilizio di cui al citato n. 127- quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.
Ai servizi descritti dall’Associazione, quindi, non può applicarsi l’aliquota IVA del 10 per cento di cui al n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, bensì quella ordinaria del 22 per cento.
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