AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 201 dell’ 11 ottobre 2024
Trattamento IVA della ripartizione dei contributi GSE al Produttore non appartenente alla Comunità energetica (CER)
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA S.R.L. (di seguito, ”Società”, ”Istante” o ”Contribuente”) rappresenta di essere una società operante nel settore della progettazione, autorizzazione, costruzione, esercizio, conduzione e manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica, a fonte convenzionale e rinnovabile, e di impianti fotovoltaici.
Nell’ambito della propria attività, la Società riferisce che:
1. è proprietaria di un impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili, con potenza pari a 99,18 kW;
2. tale impianto, dalla stessa gestito, rileva ai fini della configurazione della Comunità Energetica X (di seguito, ”CER”), costituita dall’Istante unitamente ad altri soggetti. In tema di autoconsumo diffuso, infatti, per la normativa di settore, ai fini della condivisione dell’energia «rientrano anche gli impianti di produzione gestiti da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all’energia elettrica immessa in rete i medesimi impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa» (cfr. Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, art. 3.3);
3. la suddetta CER è ”ente non commerciale costituito nella forma di associazione non riconosciuta finalizzato alla fornitura come comunità di energia rinnovabile dei benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, senza scopo di realizzare profitti finanziari”;
4. ha conferito alla CER un mandato senza rappresentanza ai sensi della Delibera ARERA 318/2020 e del paragrafo 1.2.2.4 delle Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR. Tale contratto, redatto secondo un fac simile predisposto dal GSE, è stipulato dall’Istante in qualità di ”produttore… non facente parte della configurazione di Comunità energetica ma il cui impianto rileva ai fini della configurazione medesima…, cosicché l’energia elettrica immessa dall’impianto di produzione di ALFA S.R.L. rilevi ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa da parte della CER X”;
5. il Gestore Servizi Energetici (in seguito, ”GSE”) ha accolto l’istanza presentata dalla CER di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa. Pertanto, la CER ha diritto a percepire dal GSE per un periodo di 20 anni una tariffa incentivante commisurata tanto all’energia condivisa dalla Comunità (pari ad € 110,00/MWh), quanto alla restituzione di componenti tariffarie a fronte dell’evitata trasmissione dell’energia in rete che queste configurazioni consentono (pari a circa € 9,00/MWh);
6. il Regolamento Organico della CER stabilisce la condivisione dei benefici economici della tariffa incentivante e della restituzione di componenti tariffarie tra i partecipanti alla medesima CER. In particolare, è previsto che:
- il 45% degli stessi spetti al produttore della quota di energia rinnovabile condivisa messa a disposizione della CER;
- un altro 45% sia assegnato in misura proporzionale all’autoconsumo condiviso di ciascun associato;
- il restante 10% permanga in capo alla CER a copertura dei suoi costi di funzionamento.
In sede di documentazione integrativa l’Istante precisa che oltre al mandato senza rappresenta di cui al punto 4, ha stipulato con la CER un ”Accordo di messa a disposizione dell’energia prodotta dall’impianto ai fini della condivisione dell’energia”, con il quale le parti regolamentano le reciproche obbligazioni e le relative modalità di esecuzione.
La Società chiede chiarimenti in merito alla rilevanza o meno ai fini IVA delle somme che la CER ”retrocede” ai propri partecipanti in forza del summenzionato Regolamento Organico. Si tratta, in particolare, della tariffa incentivante e della restituzione delle componenti tariffarie, pagate dal GSE alla CER, in qualità di referente, che quest’ultima ripartisce secondo le modalità descritte al punto 6 tra i propri membri produttori/consumatori. Nessun quesito è posto in merito alla rilevanza IVA dei corrispettivi derivanti dalla vendita di energia elettrica che, in base al dettato normativo delle configurazioni delle Comunità energetica e con riferimento al caso specifico, resta sempre nella disponibilità del Produttore, il quale quindi può cederla liberamente (cfr. articolo 30 del Regolamento Organico della CER).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In base alla normativa di settore e alla Risposta n. 37 del 20 gennaio 2022, l’Istante ritiene che le somme retrocesse a suo favore dalla CER ”mantengano lo stesso regime di esclusione dalla base imponibile IVA, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972”, anche nel successivo rapporto di mandato senza rappresentanza con la CER mandataria (articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in breve ”Decreto IVA”).
Ciò in quanto, come stabilito dalla normativa IVA e dai numerosi documenti di prassi sul punto, l’operazione fra la mandataria e il terzo (il GSE) qualifica automaticamente, sul piano oggettivo (natura giuridica e regime IVA), anche l’operazione fra la mandataria e l’Istantemandante.
Ne consegue che anche la Società potrà considerare le somme ricevute a titolo di tariffa incentivante e restituzione di componenti tariffarie per la messa a disposizione dell’energia, quali proventi rappresentativi di un contributo a fondo perduto percepito in virtù del contratto di mandato senza rappresentanza in essere per il tramite della Comunità energetica e in assenza di una specifica controprestazione.
Parere dell’agenzia delle entrate
Il presente parere è reso in base agli elementi rappresentati dall’Istante, qui assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello e nella relativa documentazione integrativa, nel presupposto della loro veridicità e completezza. Su questi e su qualunque altra valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate dalla Società e riscontrabili nell’eventuale sede di accertamento resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
La Risposta a interpello n. 37 del 20 gennaio 2022 chiarisce il trattamento IVA delle somme corrisposte dal GSE a una CER a titolo di tariffa incentivante e di restituzione delle componenti tariffarie, stabilendo che entrambe sono escluse ”dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1973, (ndr articolo 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972) in quanto… contributo a fondo perduto…, percepito dal soggetto referente del gruppo di autoconsumo collettivo o dalla comunità energetica in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore”.
Con il presente interpello, la Società chiede se dette somme mantengano lo stesso trattamento ai fini IVA quando la CER le ripartisce tra i suoi membri e dunque nel rapporto CER produttori/consumatori. In particolare, l’Istante sostiene che permane la loro natura di ”fuori campo IVA” in virtù del mandato senza rappresentanza che ha conferito a CER e che, come noto, ai fini IVA, determina una ”sorta di ”finzione giuridica” in base alla quale le prestazioni rese o ricevute tra il mandante e il mandatario e tra il mandatario e il terzo mantengono la stessa natura e il medesimo regime IVA…”. Al riguardo, si osserva che a seguito dell’integrazione documentale permangono perplessità sulla natura delle somme percepite dall’Istante e, in particolare, sulla causale di detto pagamento che la Società di fatto asserisce avvenire a titolo di ripartizione dei benefici economici ottenuti dalla CER.
In sede di documentazione integrativa, infatti, l’Istante: da un lato afferma che ”la qualifica di socio dà diritto inderogabilmente alla partecipazione dei benefici economici; tuttavia, tale diritto alla partecipazione non è esclusivo dei soci, ma è riconosciuto anche ai produttori terzi in quanto soggetti che concorrono alla generazione dell’incentivo”, dall’altro lato, riferisce che il diritto della Società a percepire questi benefici economici non è rinvenibile nel Regolamento Organico della CER, che non si estende ai terzi perché regolamenta solo i rapporti tra quest’ultima e i suoi associati, bensì nell”’Accordo di messa a disposizione dell’energia prodotta dall’impianto ai fini della condivisione dell’energia” (in breve, ”Accordo”), con cui la CER e l’Istante, in qualità di produttore terzo non associato alla CER, hanno inteso disciplinare il loro rapporto e dunque i reciproci diritti e obblighi.
Dall’Accordo, peraltro non sottoscritto dalle Parti, né datato, si desume che l’Istante stia chiedendo il trattamento IVA di somme che in realtà non ha diritto a percepire perché ”non associato alla CER”, in quanto ”produttore non facente parte della configurazione… (c.d. produttore ”terzo”)”. Destano perplessità le seguenti affermazioni in esso riportate:
- sebbene ”L’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa erogato dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (il ”Servizio di valorizzazione e incentivazione”) consente l’accesso ai benefici derivanti dalla condivisione dell’energia, tra cui le tariffe incentivanti prevista dall’art. 42bis, DL 162/2019 (le ”Tariffe Incentivanti”, e il contributo per la condivisione (il ”Contributo”) previsto dalla Delibera ARERA nonché dalle relative disposizioni attuative”;
- ”Con la sottoscrizione del presente Contratto il Produttore [n.d.r. cioè l’Istante] dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alle Tariffe Incentivanti e al Contributo di sua competenza [n.d.r. incassati dalla CER ai sensi del Mandato] ad eccezione della Quota dei Benefici previsto al successivo art. 3.1.”;
Per il punto 3.1 dell’Accordo, ”Il Produttore si impegna a mettere a disposizione della Comunità l’energia prodotta dall’Impianto Fotovoltaico, che sarà detenuto dalla Comunità e gestito dal Produttore quale produttore a fronte della corresponsione di una quota spettante ai ”Produttori” calcolata ai sensi del Regolamento Organico dell’associazione X (la ”Quota dei Benefici”), che il Produttore dichiara di conoscere e rispettare, al fine di realizzare l’obiettivo di cui all’art. 2 del presente Contratto”.
Pare quindi che il riferimento al Regolamento Organico della CER sia solo ai fini della quantificazione della ”Quota dei Benefici” spettante all’Istante in virtù dell’Accordo e non della natura della stessa che, sempre in base a detto Accordo, sembrerebbe essere quella di corrispettivo, a fronte dell’impegno della Società:
- di mettere a disposizione l’energia prodotta e immessa in rete dal suo impianto fotovoltaico;
- di gestire detto impianto in accordo con la Comunità, al fine di massimizzare la disponibilità dell’energia prodotta e immessa in rete ai fini della condivisione, tenendo conto delle finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento (cfr. articolo 2 dell’Accordo).
D’altra parte, in materia di condivisione dei benefici, il Regolamento Organico nella versione aggiornata, nel riservare, all’articolo 43, ai produttori il 45 per cento degli incentivi e contributi ARERA ottenuti dalla CER, sembra presupporre che questi produttori rivestano il ruolo ”associati” alla CER che, invece, non ha la Società.
Per l’articolo 6 del medesimo Regolamento, infatti, possono associarsi alla CER anche i produttori, intesi quali ”soggetti e realtà che possiedono un impianto a fonte rinnovabile e lo rendono disponibile all’Associazione” e per il successivo articolo 7 come peraltro ammesso dall’Istante ”Il titolo di associato dà diritto a:… Condividere i benefici provenienti dalla partecipazione alla Comunità”.
Queste previsioni Regolamentari rispettano la ratio economica e sociale delle CER, il cui «obiettivo principale… è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari» (cfr. articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 42bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 nonché l’atto di accoglimento da parte del GSE dell’istanza di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, presentata dalla CER). Quanto sino a ora rilevato induce a ritenere che, contrariamente a quanto prospettato dall’Istante, le somme da quest’ultimo percepite dalla CER abbiano la natura di corrispettivo e, in quanto tali, siano rilevanti ai fini IVA.