Conti correnti e dossier titoli monitorati, senza il consenso del dipendente: operazione legittima
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17204 del 11 luglio 2013 interviene in materia di privacy ha affermato che nessuna contestazione possibile nei confronti della Banca che ha monitorato lo status economico del proprio dipendente. Nonostante la mancanza del consenso al trattamento dei dati, l’analisi è ritenuta lecita, perché finalizzata a recuperare documentazione da utilizzare in ambito giudiziario per far valere i propri diritti rispetto alla battaglia col dipendente.
Passati letteralmente ai ‘raggi X’ i movimenti su conti correnti, libretto di risparmio e dossier titoli: ad agire, però, non è il Fisco, questa volta, bensì il datore di lavoro che inoltra al dipendente una lettera di contestazione disciplinare ed alla conclusione dell’iter viene comunicato il suo licenziamento per giusta casusa.
Il lavoratore presenta “ricorso al Garante per la protezione dei dati personali il L. ha sostenuto che l’indagine interna condotta sul proprio operato a partire dal dicembre 1996 da parte degli ispettori della direzione centrale – le cui risultanze avrebbero indotto ad avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti e successivamente a licenziarlo – sarebbe stata dettata da motivi di “ritorsione”. Il ricorrente ha quindi contestato, in particolare, la liceità dell’acquisizione e del successivo trattamento dì una serie di informazioni che lo riguardavano contenute nella predetta lettera di contestazione disciplinare, nonché in alcune memorie difensive depositate dalla banca resistente nella predetta controversia di lavoro”
Il Garante ha rigettato il ricorso, compensando le spese.
Il Garante ha ritenuto che il contestato trattamento dei dati personali del ricorrente non fosse stato effettuato in modo illecito.
Il lavoratore ricorre alla Corte di Cassazione. Gli Ermellini
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