AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 dicembre 2020, n. 609
Trattamento tributario, ai fini delle imposte dirette ed indirette, dell’atto di cessione avente ad oggetto una Member-List
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante Alfa s.r.l. (di seguito “Alfa”), è una società controllata (indirettamente) dalla società Beta (di seguito “Beta”), soggetto giuridico di diritto francese capogruppo del Gruppo d’imprese Beta (in seguito “Gruppo”), operante nel settore delle vendite on line, di cui fanno parte a decorrere dall’anno (di acquisizione) 2016 anche Alfa S.A. (i.e. Alfa Spagna) e Alfa Ltda (i.e. Alfa Brasile).
In particolare, la società Beta, controllante l’omonimo Gruppo, ha ideato la modalità di vendita — ed è diventata leader del settore delle vendite on line. Inoltre, la predetta società, nell’ambito dell’esercizio della propria attività, supporta i vari marchi venduti sulle proprie piattaforme web nella gestione degli stock di merci e di prodotti.
Nello specifico, il Gruppo, cui appartiene la società istante, opera secondo il modello organizzativo di seguito descritto:
– esercita la propria attività globalmente attraverso le piattaforme digitali ognuna delle quali è gestita da entità locali; a titolo esemplificativo, la società italiana Alfa utilizza la piattaforma web www.alfa.it (di seguito il “Sito”). Tra le piattaforme ad alta performance, quelle usate dalla società capogruppo Beta sono in grado di gestire efficacemente un elevato livello di traffico sia di utenti sia d’ordini;
– è strutturato attraverso entità locali che si occupano della vendita on line sul mercato domestico (prevalentemente abiti ed accessori, ma anche altri tipi di prodotti come viaggi, enogastronomia, etc.) inclusa attività di marketing, merchandising e pricing implementata sulla base delle linee guida di Gruppo;
– svolge la propria attività nel territorio dello Stato Italiano esclusivamente tramite la società Alfa.
Ciò posto, la società istante fa presente che il Gruppo, cui la stessa appartiene, sarà interessato da un processo di riorganizzazione finalizzato all’utilizzo di una sola e più efficiente entità BtoC (Business to Consumer).
A tal fine la società capogruppo Beta (in precedenza denominata Gamma), avente sede legale in Francia, ha iniziato un processo di ristrutturazione aziendale che coinvolge tutte le società appartenenti al medesimo gruppo.
In particolare, il processo di riorganizzazione comporterà:
– l’utilizzo di un’unica tipologia di piattaforma digitale a marchio “Beta” per le vendite nel territorio della Francia, della Spagna e dell’Italia, al fine di ottimizzare efficienza e velocità operativa e di massimizzare l’interconnessione;
– l’attuazione del rebranding in Beta (precedentemente denominata Gamma), con l’intento di riunire in un unico brand, fondato su una visione comune e su una forte identità innovatrice, le diverse piattaforme in uso, incluse quelle ad oggi utilizzate da Alfa, ovvero quelle contraddistinte dal nome “Alfa”;
– il mantenimento delle attività e delle funzioni svolte dalle entità locali, le quali opereranno di concerto con Beta, seguendo le linee guida strategiche globali, comuni e definite centralmente.
Pertanto, gli obiettivi strategici che il Gruppo intende perseguire sono: – sfruttare l’utilizzo di un’unica piattaforma in grado di garantire maggiore efficienza allineando in maniera sostanziale le relazioni del Gruppo con i vari mercati locali;
– concentrare e razionalizzare i processi e gli investimenti del Gruppo;
– operare sul mercato con un unico brand ed un’unica entità;
– creare un business più snello con una gestione delle vendite più efficiente e veloce (l’attuale modello organizzativo ha dei costi operativi e di gestione piuttosto elevati);
– sviluppare ed elevare il livello di esperienza generato dall’operare nella piattaforma tanto per gli utenti che per i brand che collaborano con il Gruppo.
Al fine di realizzare gli obiettivi sopra illustrati il Gruppo intende:
– adottare un approccio geograficamente graduale partendo dai paesi più prossimi alla Francia, Spagna ed Italia;
– procedere, nell’ambito territoriale degli Stati membri sopra indicati, tramite la costituzione di una stabile organizzazione della società francese Beta, a cui le altre società nazionali, ivi inclusa la Alfa, trasferiranno la sola Member -List ed agiranno poi di concerto con la stabile organizzazione.
In tal modo, la società francese Beta, tramite la costituenda Branch, si occuperà direttamente della vendita nei mercati locali (attività BtoC), mentre le società nazionali supporteranno la stabile organizzazione nello svolgimento di gran parte delle funzioni tuttora eseguite, mantenendo il personale.
Inoltre, la Branch italiana della società Beta effettuerà le vendite in Italia attraverso un proprio magazzino in Italia, affidandosi a terzi per il servizio di gestione dello stesso.
La predetta stabile organizzazione, avvalendosi del supporto delle entità locali, svolgerà, quindi, in maniera del tutto autonoma l’attività di vendita on-line.
Dal punto di vista operativo, il processo di riorganizzazione del Gruppo sopra descritto comporterà il trasferimento da parte della Alfa, soggetto societario residente in Italia, alla costituenda Branch italiana della società Beta della sola Member -List.
La Member -List oggetto di cessione, come risulta dalla nota inoltrata in sede di risposta alla richiesta di documentazione integrativa, rimarrà funzionalmente allocata e connessa alla costituenda Branch italiana, ai sensi dell’art. 152, comma 2, del TUIR; l’asset ceduto non sarà trasferito fuori dal territorio nazionale.
La Member-List, oggetto di cessione, è costituita da un’anagrafica degli Users registrati sul Sito e sulle applicazioni (di seguito “App”) dedicate alle varie piattaforme digitali (Apple Store, Google Play, etc.). Gli Users si distinguono in:
– Utenti è la persona che non ha ancora lo status di Cliente ma che accede al sito e/o alle App (il soggetto registrato che non ha ancora attivato il proprio account);
– Cliente, è l’Utente che desidera esplorare il Sito e/o le App e che, al fine di acquistare i prodotti e o i servizi, deve avere lo stato di “Cliente”, acquisito completando il modulo di registrazione;
– Invitato, i Clienti possono invitare i parenti e gli amici in modo che anch’essi possano diventare clienti senza alcun costo (di seguito, invitato). Le informazioni che sono registrate nella Member-List sono direttamente riferite ai Clienti.
La società interpellante evidenzia, altresì, che la Member-List non contiene alcun contratto di vendita verso gli Users, ma rappresenta un mero database contenente le anagrafiche storiche delle attività svolte dagli stessi.
Il predetto database sarà trasferito in forma digitale e previa instaurazione della debita procedura ai fini GDPR; i dati contenuti nell’archivio saranno utilizzati dalla Branch italiana della società Beta previa apposita autorizzazione da parte degli Users.
In particolare, i dati contenuti nella Member -List sono di seguito indicati:
– Identificativi: numero identificativo unico, nome, cognome e genere;
– Informazioni di profilo: email, password, data di nascita, numero di telefono, data ultima modifica del profilo, shop name; altri siti del Gruppo ove lo User è iscritto, status dello User, data di registrazione nel portale, data di attivazione all’acquisto, godfather (identificativo dello User che ha effettuato l’invio);
– Canale di vendita: nome;
– Comunicazione: autorizzazione alle notifiche push e relativa frequenza autorizzata;
– Acquisti: tipo, canale di acquisto, mass mailing, nome del partner, form di registrazione utilizzato;
– Marketing: segmentazione dell’User sulla base dei parametri di Gruppo;
– Indirizzo: numero unico identificativo dell’indirizzo, dettagli dell’indirizzo, entità cui effettuare la consegna, codice postale, città stato, provincia, data ultima modifica dell’indirizzo ed indirizzo preferito e numero di telefono dell’indirizzo di consegna;
– Social network: numero identificativo unico del social network connesso e tipo di social network;
– Stato dello User: User premium/non premium, data di iscrizione premium e data fine abbonamento premium;
– Dati di pagamento.
In sostanza, la Member-List non è altro che l’Anagrafica delle informazioni riferite agli Users e dei comportamenti e degli acquisti effettuati dagli stessi. Tali dati sono sfruttati a oggi, da Alfa, al fine di ottenere insights ad uso interno e insights B2B ai fini del marketing dei brand che collaborano con il Gruppo.
La società istante Alfa , al fine di definire il corretto valore di mercato della Member-List oggetto di cessione, ha richiesto, come risulta dalla nota inoltrata in risposta alla richiesta di documentazione integrativa, la predisposizione di apposita perizia cui si farà riferimento in sede di contrattazione.
In particolare, nella citata nota la società interpellante evidenzia che il valore della Member-List è stimato sulla base del modello “Excess earning model”, che si fonda sulla valutazione dei seguenti parametri:
i. ricavi attesi, come risultanti dalla combinazioni di tre differenti parametri: a) il numero di acquirenti; b) la media degli acquisti per acquirente; c) il tasso di abbandono;
ii. il reddito operativo lordo;
iii. la fidelizzazione della clientela;
iv. la remunerazione delle altre attività contributive correlate alla Member- List;
v. il tasso di sconto.
Quanto sopra rappresentato, la società Alfa chiede chiarimenti in merito alla qualificazione, agli effetti dell’IVA, dell’operazione economica di trasferimento della Member-List che la stessa effettuerà, nell’ambito del processo di riorganizzazione aziendale sopra illustrato, a favore della costituenda Branch italiana della società di diritto francese.
Nello specifico, la società interpellante – dopo aver specificato in sede di presentazione della documentazione integrativa che la stessa intende formalizzare la cessione di cui trattasi con scrittura privata non autenticata – chiede di conoscere se:
1) l’operazione di cessione della Member-List da parte della Alfa alla costituenda Branch italiana della società Beta possa essere qualificata, ai fini IVA, come cessione di singolo asset, assoggettato all’imposta sul valore aggiunto secondo il regime proprio del bene ceduto, ovvero come una cessione di ramo d’azienda, esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b) del DPR n. 633 del 1972;
2) qualora l’operazione di cessione della Member-List sia qualificata come trasferimento di singolo asset, la stessa società possa rateizzare la relativa plusvalenza emersa, ai sensi dell’articolo 86 del TUIR, nonostante la predetta lista sia in continuo aggiornamento;
3) la Member-List possa essere qualificata, ai fini delle imposte sui redditi, quale informazione acquisita in ambito commerciale deducibile ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del TUIR.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In merito al quesito di cui al numero 1), la società interpellante evidenzia, in via preliminare, che la Member-List rappresenta l’Anagrafica degli Users e come tale la stessa è giuridicamente definibile come raccolta d’informazioni commerciali segrete.
Conseguentemente, a parere della società istante, tale asset deve essere qualificato come bene strumentale, ossia know-how commerciale.
A sostegno della tesi interpretativa esposta, la società Alfa evidenzia il seguente ordine di motivazioni:
– la Member-List è un asset autonomamente identificabile e cedibile:
annoverabile tra le informazioni commerciali salvaguardate come informazioni segrete tutelabili, in conformità all’articolo 39 del TRIPs Agreement (Trade Related Aspects of Intellectually Property Rights ratificato in Italia dalla legge 29 dicembre 1994, n. 747). Quest’ultimo provvedimento attribuisce al legittimo proprietario dell’asset, ivi compreso il know-how, un diritto di proprietà industriale;
– alla Member -List è attribuito un valore economico. A tal riguardo è evidenziato che la Direttiva Trade Secrets (2016/943), qualifica i “dati commerciali” come un insieme d’informazioni che includono i business plan, le ricerche, le strategie di mercato e le informazioni su clienti e fornitori. L’applicazione della tutela è subordinata al fatto che l’informazione mostri effettivamente un valore economico. Nel caso di specie, il valore economico è determinato dalle informazioni contenute nell’anagrafica, in considerazione dell’insita capacità di rappresentare per un terzo un vantaggio competitivo ed anche di natura oggettiva che consenta all’impresa di operare grazie all’investimento di tempo e denaro per lo sviluppo di tali esperienze aziendali. A tal fine è, altresì, evidenziato che la giurisprudenza italiana ha affermato che potevano essere ricomprese nella nozione di informazioni commerciali segrete le liste clienti, esistenti e potenziali, le tecniche di marketing e di profilazione della clientela.
Pertanto, la Member-List è un archivio d’informazioni difficilmente ricostruibili, cui può essere attribuito un valore economico, qualificabile quale bene strumentale, e, in particolare, riconducibile alla categoria del know-how commerciale.
Non sono, quindi, riscontrabili nel caso di specie le condizioni rilevanti ai fini della qualificazione, agli effetti dell’IVA, dell’operazione di cessione della Member-List come cessione di ramo d’azienda, esclusa dal campo di applicazione dell’imposta, in quanto:
– Alfa continuerà a svolgere le proprie attività, operando di concerto con la costituenda Branch italiana della società di diritto francese;
– il trasferimento della Member-List non è di per se idoneo a consentire la continuazione dell’attività;
– l’asset oggetto di trasferimento non è in grado autonomamente di sviluppare alcuna produttività;
– manca il nesso di strumentalità che caratterizza la cessione di ramo d’azienda.
Conseguentemente, la cessione della Member-List da parte della Alfa configurerà, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, una cessione del singolo bene, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del DPR n. 633 del 1972, assoggettata all’aliquota ordinaria del 22 per cento. La società istante ritiene, inoltre, ancorché non formuli nel merito alcun quesito specifico, che il soggetto cessionario possa esercitare il diritto di detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto del predetto bene.
In riferimento ai quesiti formulati, sotto il profilo delle imposte sui redditi, la società Alfa, a seguito di richiesta di documentazione integrativa, ha specificato che:
– la società Beta adotta i principi contabili francesi, mentre la costituenda branch italiana della stessa adotterà, ai fini della redazione del rendiconto economico e patrimoniale previsto ai sensi dell’articolo 152, comma 1, del TUIR, i principi contabili nazionali italiani;
– sia il bilancio della società Beta che il rendiconto della relativa Branch italiana saranno soggetti a revisione legale dei conti.
Per quanto riguarda il primo quesito formulato ai fini delle imposte dirette, di cui al numero 2) del predetto elenco, in altre parole il riconoscimento in capo alla società istante della possibilità di rateizzare la plusvalenza che emergerebbe in sede di cessione della Member-List, ai sensi dell’articolo 86 del TUIR, viene rilevato che:
– la Member-List è un bene strumentale relativo all’impresa, ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del TUIR, non rientrante tra i beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa;
– la suddetta anagrafica è in possesso della società Alfa da più di tre anni;
– a nulla dovrebbe rilevare la non iscrizione in bilancio della Alfa della Member-List.
Quanto premesso, la società istante è dell’avviso che la stessa possa fruire della possibilità di rateizzazione della plusvalenza che emergerebbe in sede di cessione della Member-List, qualificandosi quest’ultima come trasferimento avente ad oggetto un bene strumentale relativo all’impresa.
Infine, per quanto concerne il quesito di cui al numero 3) la società istante ritiene che con riferimento all’operazione economica di cessione della Member-List da parte di Alfa alla costituenda Branch italiana della società francese si possano effettuare le seguenti considerazioni:
– la stabile organizzazione possa procedere con la “capitalizzazione” nella voce B.I.3. (Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno) del costo di acquisto e relativi oneri accessori dell’asset nell’apposito Stato Patrimoniale che verrà redatto – ai soli fini fiscali – in conformità con quanto previsto dall’articolo 152, comma 1, del TUIR;
– la Member-List si qualifichi come informazione commerciale, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, primo periodo, del TUIR, deducibile per quote di ammortamento (individuate in base alle aliquote consentite fiscalmente) non superiori al 50%. Ad oggi, la società Alfa stima una vita utile della Member-List ed un conseguente ammortamento contabile non eccedente i 5 periodi d’imposta.
Parere dell’Agenzia delle entrate
La questione oggetto d’interpello concerne la qualificazione, agli effetti dell’imposizione indiretta, dell’operazione economica di trasferimento della Member-List che la società istante Alfa realizzerà – nell’ambito del processo di riorganizzazione aziendale che interesserà il Gruppo d’imprese cui la stessa appartiene – a favore della costituenda Branch italiana della società francese, istituita allo scopo di accentrare l’attività di vendita on-line in capo allo stesso soggetto.
A tal fine, si rende necessario valutare se il trasferimento avente ad oggetto l’archivio di informazioni relative agli Users di cui trattasi possa configurare, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, una cessione di ramo di azienda, esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b) del DPR n. 633 del 1972, ovvero se la predetta cessione possa costituire una cessione di un singolo asset, assoggettato ad IVA secondo il regime proprio del bene trasferito.
A tal riguardo, si evidenzia che l’articolo 19, primo comma, della Direttiva n. 112/2006 in materia di imposta sul valore aggiunto – corrispondente all’ex articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 – stabilisce che: “in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente.”
L’Italia si è avvalsa della facoltà conferita agli Stati membri (dal richiamato articolo 19, comma 1), introducendo nell’ordinamento domestico, l’articolo 2, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, secondo cui non sono considerate cessioni di beni, agli effetti dell’IVA, lettera b) “le cessioni… che hanno per oggetto aziende o rami d’azienda”.
La finalità della predetta disposizione, in base all’indirizzo espresso dai giudici comunitari, è quella di agevolare i trasferimenti d’imprese, semplificandoli ed evitando di gravare la tesoreria del beneficiario di una spesa rilevante, che sarebbe, in ogni caso, recuperata successivamente mediante detrazione dell’IVA versata a monte (v., in tal senso, sentenze relative alle cause C-17/18, C-497/01, C-444/10).
In merito alla nozione di «trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni» esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della Direttiva n. 112 del 2006, trasfuso nell’articolo 2, comma 3, lettera b) del DPR n. 633 del 1972, si è espressa più volte la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con le diverse pronunce relative alle cause C-17/18, C-497/01, C-444/10, sopra richiamate.
In particolare, la Corte di Giustizia ha interpretato tale nozione “nel senso che in essa rientra il trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un’impresa o una parte di impresa idonea a proseguire un’attività economica autonoma, ma non rientra la mera cessione di beni, quale la vendita di uno stock di prodotti” (in tal senso sentenza relativa alla causa C-651/11).
Ai fini dell’applicabilità del richiamato articolo 19, comma 1, della Direttiva n. 112 del 2006, rileva altresì la circostanza che il cessionario intenda gestire l’azienda o la parte dell’azienda trasferita e non semplicemente liquidare immediatamente l’attività interessata (Cfr. sentenze relative alle cause C-17/18, C-497/01, C-444/10, già citate).
Affinché si configuri il trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della Direttiva n. 112 del 2006, occorre, inoltre, che il complesso degli elementi trasferiti sia sufficiente per consentire la prosecuzione di un’attività economica autonoma.
In base all’indirizzo espresso dai giudici comunitari, occorre effettuare una valutazione globale delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione economica di cui trattasi per determinare se essa rientri nella nozione di trasferimento di un’universalità di beni, ai sensi del richiamato articolo 19, comma 1, della direttiva n. 112 del 2006. Nell’ambito della suddetta analisi deve essere accordata particolare importanza alla natura dell’attività economica che s’intende proseguire.
La Corte di Cassazione, con le recenti ordinanze n. 33495 del 2018 e n. 21767 del 2017, in recepimento ai principi (sopra illustrati) elaborati dai giudici comunitari, ha statuito che “nella nozione di cessione d’azienda ai fini tributari assume rilevanza centrale l’elemento funzionale, ossia il legame fra il singolo elemento aziendale e l’impresa, sicché solo in assenza di questo legame il bene potrà essere considerato autonomamente (…)”.
I fattori rivelatori dell’esistenza della cessione di azienda si possono individuare nella “organizzazione”, nei “beni” e nel loro fine “per l’esercizio dell’impresa”; si tratta, dunque, di una coesione unitaria di elementi – non solo, dunque, “beni” ex articolo 810 del Codice civile – funzionalmente legati da un rapporto di complementarietà strumentale, caratterizzati dall’essere destinati ad un fine comune, l’esercizio dell’impresa (in tal senso, risposta n. 466 del 4 novembre 2019).
Ciò posto, nel caso di specie, il Gruppo cui appartiene la società istante intende ottimizzare e rendere più efficiente il proprio business – che si sostanzia nell’attività di vendita on line di varie tipologie di prodotti – attraverso l’utilizzo di un’unica piattaforma digitale la cui gestione sarà affidata a un unico soggetto, ossia la costituenda Branch italiana della società di diritto francese che, tramite la predetta stabile organizzazione, svolgerà l’attività di vendita on line in Italia, avvalendosi del supporto della società istante Alfa. Al fine di accentrare lo svolgimento della vendita on line in capo alla costituenda stabile organizzazione, la Alfa dovrà trasferire alla predetta Branch la Member-List, che rappresenta una sorta di archivio di dati ed informazioni relative agli Users (clienti e/o potenziali clienti) che accedono alle piattaforme digitali gestite dalla società cedente.
Tale banca dati si presenta come un insieme di dati anagrafici e commerciali concernenti i singoli Users, raccolti e organizzati secondo un sistema che consente alla società istante di avere delle indicazioni in merito alle tipologie di acquisti effettuati dagli stessi nonché di personalizzare, attraverso un algoritmo, i contatti commerciali con i potenziali clienti.
La Member-List, ancorché non si qualifichi come una mera anagrafica dei dati dei clienti attuali o potenziali della Alfa, non è tuttavia configurabile, come evidenziato dalla stessa società istante, come “un’universalità parziale di beni”, il cui trasferimento è escluso dall’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della Direttiva n. 112 del 2006.
In altri termini, si ritiene che l’operazione di cessione della Member-List, pur comportando la possibilità di utilizzare una raccolta sistematica d’informazioni essenziali e funzionali allo svolgimento della vendita on line, non concretizzi il trasferimento di un complesso di elementi idoneo di per sé a consentire la prosecuzione autonoma dell’attività di vendita svolta tramite le piattaforme digitali.
Il trasferimento della Member-List rappresenta, invece, una cessione di un singolo asset riconducibile, in base all’indirizzo giurisprudenziale espresso dalle Corti di merito, ad informazioni aziendali e commerciali, oggetto di tutela ai sensi dell’articolo 98, comma 1, del codice di tutela della proprietà industriale recato dal decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 (in tal senso Tribunale Torino Sez. I, sentenza 15 novembre 2018; Tribunale di Bologna, IV Sez. Civ., sentenza n. 2222 del 2017).
In particolare, con le pronunce da ultimo richiamate i giudici, ai fini della definizione della controversia concernente la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, hanno affermato che “le informazioni riservate, costituite dall’insieme dei dati relativi alla clientela e ai rapporti contrattuali intrattenuti con la clientela, rappresentano il know how della società”.
Ciò considerato, si ritiene che la cessione della Member-List di cui trattasi, qualificandosi come una cessione di beni (informazioni aziendali giuridicamente tutelate) similari a quelli individuati dall’articolo 3, comma 2, n. 2) del DPR n. 633 del 1972, configuri, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, una prestazione di servizio assoggettata ad aliquota ordinaria.
Conseguentemente, l’imposta di registro è applicabile in misura fissa, secondo quanto previsto dall’art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito, TUR).
Inoltre, l’art. 5, comma 2, del TUR dispone che: “Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto (…)”. Corrispondentemente, l’art. 1, lettera b), della Tariffa, Parte Seconda, allegata al TUR, prevede che gli atti indicati nell’art. 5, comma 2, del medesimo Testo Unico, quando riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto, sono assoggettabili all’imposta fissa di registro di Euro 200,00.
Pertanto, la cessione della Member-List in oggetto, che secondo quanto precisato nella documentazione integrativa verrà formalizzata con scrittura privata non autenticata, dovrà essere registrata solo in caso d’uso, con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, se tutte le disposizioni in essa contemplate sono relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, a norma del citato art. 5, comma 2, del TUR.
In ordine alle imposte dirette, si osserva preliminarmente che, dovendosi escludere che sia oggetto di trasferimento un insieme di beni organizzati atti a produrre reddito autonomamente e che, quindi, non si sia in presenza di una cessione di azienda, la suddetta Member-List, come sopra qualificata, costituisce un bene strumentale relativo all’impresa (ex art. 86, comma l del Tuir).
Nel merito del secondo quesito, si ricorda che, con la risoluzione n. 9/611 del 10 agosto 1991, è stato precisato che le disposizioni contenute nell’articolo 86, comma 4, Tuir, si rendono applicabili anche nella circostanza “in cui il bene immateriale non è mai figurato in bilancio in quanto non è stato sostenuto alcun costo per il suo acquisto o per la sua produzione”. Si ritiene, pertanto, che la mancata iscrizione in bilancio della Member-List non sia preclusiva della possibilità di rateizzare la plusvalenza emergente dalla sua cessione.
Quanto ai criteri di determinazione della ricorrenza del presupposto di possesso triennale del bene strumentale, previsto dal medesimo articolo 86 comma 4 TUIR, si ricorda che lo IAS 38 stabilisce che il valore di un’attività immateriale riflette le aspettative degli operatori di mercato circa la probabilità che i benefici economici futuri inerenti all’attività affluiranno all’entità, anche se vi è incertezza circa il momento di sopravvenienza o l’ammontare di tale afflusso.
Nel caso in esame, la strumentalità della Member-List è data dalla sua attitudine ad essere utilizzata nel processo produttivo al fine di indirizzare le scelte aziendali sul piano del marketing, dell’anticipazione delle scelte dei clienti, della personalizzazione dei contatti commerciali, allo scopo di incrementare la probabilità di concludere futuri contratti di vendita e quindi di generare ricavi.
Centrale, dunque, nella connotazione di siffatto intangible asset, è la sua idoneità ad identificare gli orientamenti dei potenziali acquirenti e, quindi, a rappresentarne il più fedelmente possibile i gusti.
Pertanto, tenuto conto che elemento caratterizzante il valore di siffatto asset è la sua capacità di rispecchiare una entità che tende a variare nel tempo, quale è il gusto dei consumatori, deve necessariamente presumersi che tale valore sia tanto maggiore quanto i dati componenti la Member-List siano recenti.
Difficile, d’altra parte, ipotizzare che una lista di potenziali acquirenti di beni che risentono di mode e trend – come abbigliamento e calzature – possa avere un rilevante valore di mercato se risalente ad interessi da essi manifestati molti da anni prima. Siffatta considerazione porta dunque a non condividere l’opinione espressa dalla società Istante secondo la quale il bene immateriale in oggetto si deve considerare posseduto dalla società fin dalla data di costituzione della società.
Si ritiene, invece, che la valutazione circa la data di possesso dell’asset non debba essere fatta in astratto, ma in concreto, con riguardo alla sua effettiva capacità di produrre utilità nel processo produttivo e quindi alla data in cui sono stati acquisiti i dati dei potenziali clienti, poiché è in ragione della acquisizione temporale delle informazioni e, quindi, della loro capacità di riflettere i gusti attuali dei consumatori che dipende la idoneità della Member-List ad orientare le scelte aziendali e, in ultima analisi, ad avere carattere di effettiva strumentalità nel processo aziendale. Si ricorda che la ratio dell’articolo 86, comma 4 TUIR, che riconosce la possibilità di optare per la tassazione della plusvalenza, si fonda sul fatto che il bene abbia un’anzianità di utilizzo nel processo produttivo di almeno a tre anni. Sulla base delle suesposte considerazioni si ritiene che il bene in esame per sua natura non possa avere al momento della cessione un’anzianità di almeno tre anni proprio perché riflette le più recenti più acquisizioni di potenziali clienti.
La plusvalenza generata dalla cessione della Member-List, pertanto, non può fruire della rateizzazione prevista dal comma 4 dell’articolo 86 del TUIR.
Riguardo al terzo quesito, trattandosi di un bene immateriale, la Stabile organizzazione dovrebbe procedere alla capitalizzazione del costo di acquisto della Member-List nella voce B.I.3 (“Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”) nello Stato Patrimoniale redatto ai sensi dell’articolo 152, comma l, del Tuir, con conseguente deducibilità della quota di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Tuir, in misura non superiore al 50 per cento del costo, ovviamente, nel rispetto del principio di previa imputazione a conto economico.
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