TRATTATO DI LISBONA

CHE MODIFICA IL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA E IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

(2007/C 306/01)

PREAMBOLO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA PRESIDENTE DELL’IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MALTA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

DESIDEROSI di completare il processo avviato dal trattato di Amsterdam e dal trattato di Nizza al fine di rafforzare l’efficienza e la legittimità democratica dell’Unione nonché di migliorare la coerenza della sua azione,

HANNO DECISO di modificare il trattato sull’Unione europea, il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI

Guy VERHOFSTADT

Primo Ministro

Karel DE GUCHT

Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

Sergei STANISHEV

Primo Ministro

Ivailo KALFIN

Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA

Mirek TOPOLÁNEK

Primo Ministro

Karel SCHWARZENBERG

Ministro degli Affari esteri

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA

Anders Fogh RASMUSSEN

Primo Ministro

Per Stig MØLLER

Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Dr. Angela MERKEL

Cancelliera federale

Dr. Frank-Walter STEINMEIER

Ministro federale degli Affari esteri e Vice Cancelliere

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA

Andrus ANSIP

Primo Ministro

Urmas PAET

Ministro degli Affari esteri

LA PRESIDENTE DELL’IRLANDA

Bertie AHERN

Primo Ministro (Taoiseach)

Dermot AHERN

Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA

Konstantinos KARAMANLIS

Primo Ministro

Dora BAKOYANNIS

Ministro degli Affari esteri

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA

José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO

Presidente del Governo

Miguel ÁngelMORATINOS CUYAUBÉ

Ministro degli Affari esteri e della cooperazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Nicolas SARKOZY

Presidente

François FILLON

Primo Ministro

Bernard KOUCHNER

Ministro degli Affari esteri ed europei

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Romano PRODI

Presidente del Consiglio dei Ministri

Massimo D’ALEMA

Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO

Tassos PAPADOPOULOS

Presidente

Erato KOZAKOU-MARCOULLIS

Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA

Valdis ZATLERS

Presidente

Aigars KALVĪTIS

Primo Ministro

MārisRIEKSTIŅŠ

Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

Valdas ADAMKUS

Presidente

Gediminas KIRKILAS

Primo Ministro

Petras VAITIEKŪNAS

Ministro degli Affari esteri

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO

Jean-Claude JUNCKER

Primo Ministro, Ministre d’État

Jean ASSELBORN

Ministro degli Affari esteri e dell’immigrazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA

Ferenc GYURCSÁNY

Primo Ministro

Dr. Kinga GÖNCZ

Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DI MALTA

The Hon Lawrence GONZI

Primo Ministro

The Hon Michael FRENDO

Ministro degli Affari esteri

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI

Dr. J. P. BALKENENDE

Primo Ministro

M. J. M. VERHAGEN

Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA

Dr. Alfred GUSENBAUER

Cancelliere federale

Dr. Ursula PLASSNIK

Ministro federale degli Affari europei e internazionali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

Donald TUSK

Primo Ministro

Radosław SIKORSKI

Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE

José SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA

Primo Ministro

Luís Filipe MARQUES AMADO

Ministre d’État e degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA

Traian BĂSESCU

Presidente

Cãlin POPESCU — TĂRICEANU

Primo Ministro

Adrian CIOROIANU

Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

Janez JANŠA

Presidente del Governo

Dr. Dimitrij RUPEL

Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

Robert FICO

Primo Ministro

Ján KUBIŠ

Ministro degli Affari esteri

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA

Matti VANHANEN

Primo Ministro

Ilkka KANERVA

Ministro degli Affari esteri

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA

Fredrik REINFELDT

Primo Ministro

Cecilia MALMSTRÖM

Ministro per gli Affari europei

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

The Rt Hon. Gordon BROWN

Primo Ministro

The Rt Hon. David MILIBAND

Ministro degli Affari esteri e del Commonwealth

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

MODIFICHE DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÁ EUROPEA

Articolo 1

Il trattato sull’Unione europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

PREAMBOLO

1)

Il preambolo è così modificato:

a)

il testo seguente è inserito come secondo capoverso:

«ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza e dello Stato di diritto,»;

b)

al settimo capoverso, diventato l’ottavo capoverso, i termini «del presente trattato» sono sostituiti da «del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,»;

c)

all’undicesimo capoverso, diventato il dodicesimo capoverso, i termini «del presente trattato» sono sostituiti da «del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,».

DISPOSIZIONI GENERALI

2)

L’articolo 1 è così modificato:

a)

alla fine del primo comma è aggiunta la frase seguente:

«…, alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.»;

b)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L’Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in appresso denominati “i trattati”). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L’Unione sostituisce e succede alla Comunità europea.».

3)

È inserito l’articolo 1bis:

«Articolo 1bis

L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.».

4)

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2.   L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima.

3.   L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4.   L’Unione istituisce un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro.

5.   Nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

6.   L’Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.».

5)

L’articolo 3 è abrogato e è inserito l’articolo 3bis:

«Articolo 3bis

1.   In conformità dell’articolo 3ter, qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

2.   L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.

3.   In virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione.

Gli Stati membri facilitano all’Unione l’adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione.».

6)

È inserito l’articolo 3ter, che sostituisce l’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea:

«Articolo 3ter

1.   La delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione. L’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2.   In virtù del principio di attribuzione, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

3.   In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.

4.   In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.».

7)

Gli articoli 4 e 5 sono abrogati.

8)

L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati.

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2.   L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati.

3.   I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali.».

9)

L’articolo 7 è così modificato:

a)

nell’intero articolo, i termini «previo parere conforme» sono sostituiti da «previa approvazione», il rinvio alla violazione «di uno o più principi di cui all’articolo 6, paragrafo 1,» è sostituito da un rinvio alla violazione «dei valori di cui all’articolo 1bis», i termini «del presente trattato» sono sostituiti da «dei trattati», i termini «dal presente trattato» sono sostituiti da «dai trattati» e il termine «Commissione» è sostituito da «Commissione europea»;

b)

al paragrafo 1, primo comma, prima frase, la parte finale «… e rivolgergli le appropriate raccomandazioni» è soppressa; nell’ultima frase, la parte finale «… e, deliberando secondo la medesima procedura, può chiedere a delle personalità indipendenti di presentare entro un termine ragionevole un rapporto sulla situazione nello Stato membro in questione.» è sostituita da «… e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.»;

c)

al paragrafo 2, i termini «Il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, deliberando all’unanimità …» sono sostituiti da «Il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità …» e i termini «… il governo dello Stato membro in questione …» sono sostituiti da «… tale Stato membro…»;

d)

i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dal testo seguente:

«5.   Le modalità di voto che, ai fini del presente articolo, si applicano al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sono stabilite nell’articolo 309 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.».

10)

È inserito il nuovo articolo 7 bis seguente:

«Articolo 7 bis

1.   L’Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell’Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, l’Unione può concludere accordi specifici con i paesi interessati. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica.».

11)

Le disposizioni del titolo II sono integrate nel trattato che istituisce la Comunità europea modificato, che diventa il trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

PRINCIPI DEMOCRATICI

12)

Il titolo II e l’articolo 8 sono sostituiti dalla nuova denominazione e dai nuovi articoli da 8 a 8 C seguenti:

«TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI

Articolo 8

L’Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell’uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

Articolo 8 A

1.   Il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.

2.   I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento europeo.

Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.

3.   Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.

4.   I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione.

Articolo 8 B

1.   Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione.

2.   Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.

3.   Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell’Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.

4.   Cittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati.

Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite conformemente all’articolo 21, primo comma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 8 C

I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell’Unione:

a)

venendo informati dalle istituzioni dell’Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi dell’Unione in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea;

b)

vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

c)

partecipando, nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell’attuazione delle politiche dell’Unione in tale settore, in conformità dell’articolo 61 C del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 69 G e 69 D di detto trattato;

d)

partecipando alle procedure di revisione dei trattati in conformità dell’articolo 48 del presente trattato;

e)

venendo informati delle domande di adesione all’Unione in conformità dell’articolo 49 del presente trattato;

f)

partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea.».

ISTITUZIONI

13)

Le disposizioni del titolo III sono abrogate. Il titolo III è sostituito dalla nuova denominazione seguente:

14)

L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   L’Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l’efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.

Le istituzioni dell’Unione sono:

il Parlamento europeo,

il Consiglio europeo,

il Consiglio,

la Commissione europea (in appresso “Commissione”),

la Corte di giustizia dell’Unione europea,

la Banca centrale europea,

la Corte dei conti.

2.   Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.

3.   Le disposizioni relative alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti figurano, insieme a disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

4.   Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.».

15)

È inserito l’articolo 9 A:

«Articolo 9 A

1.   Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione.

2.   Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell’Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.

Il Consiglio europeo adotta all’unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l’approvazione di quest’ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.

3.   I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.

4.   Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l’ufficio di presidenza.».

16)

È inserito l’articolo 9 B:

«Articolo 9 B

1.   Il Consiglio europeo dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.

2.   Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori.

3.   Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se l’ordine del giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può decidere di farsi assistere da un ministro e il presidente della Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.

4.   Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.

5.   Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.

6.   Il presidente del Consiglio europeo:

a)

presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;

b)

assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio “Affari generali”;

c)

si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;

d)

presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.

Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell’Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.».

17)

È inserito l’articolo 9 C:

«Articolo 9 C

1.   Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati.

2.   Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.

3.   Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.

4.   A decorrere dal 1o novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell’Unione.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

Le altre modalità che disciplinano il voto a maggioranza qualificata sono stabilite all’articolo 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5.   Le disposizioni transitorie relative alla definizione della maggioranza qualificata applicabili fino al 31 ottobre 2014 e quelle applicabili tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017 sono stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie.

6.   Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente all’articolo 201 ter, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il Consiglio “Affari generali” assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione.

Il Consiglio “Affari esteri” elabora l’azione esterna dell’Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell’azione dell’Unione.

7.   Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.

8.   Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell’Unione e alle attività non legislative.

9.   La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione “Affari esteri”, è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria, alle condizioni stabilite conformemente all’articolo 201 ter del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.».

18)

È inserito l’articolo 9 D:

«Articolo 9 D

1.   La Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull’applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell’Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

2.   Un atto legislativo dell’Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono.

3.   Il mandato della Commissione è di cinque anni.

I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.

La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l’articolo 9 E, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l’esecuzione dei loro compiti.

4.   La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore del trattato di Lisbona e il 31 ottobre 2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti.

5.   A decorrere dal 1o novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, non decida di modificare tale numero.

I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati membri che consenta di riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri. Tale sistema è stabilito all’unanimità dal Consiglio europeo conformemente all’articolo 211bis del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

6.   Il presidente della Commissione:

a)

definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;

b)

decide l’organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l’efficacia e la collegialità della sua azione;

c)

nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, tra i membri della Commissione.

Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui all’articolo 9 E, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.

7.   Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.

Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l’elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3, secondo comma e al paragrafo 5, secondo comma.

Il presidente, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.

8.   La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all’articolo 201 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.».

19)

È inserito il nuovo articolo 9 E seguente:

«Articolo 9 E

1.   Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l’accordo del presidente della Commissione, nomina l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura.

2.   L’alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione. Contribuisce con le sue proposte all’elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.

3.   L’alto rappresentante presiede il Consiglio “Affari esteri”.

4.   L’alto rappresentante è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza dell’azione esterna dell’Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell’azione esterna dell’Unione. Nell’esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, l’alto rappresentante è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.».

20)

È inserito l’articolo 9 F:

«Articolo 9 F

1.   La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.

2.   La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.

Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 223 e 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

3.   La Corte di giustizia dell’Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:

a)

sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un’istituzione o da una persona fisica o giuridica;

b)

in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull’interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;

c)

negli altri casi previsti dai trattati.».

21)

Le disposizioni del titolo IV sono integrate nel trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica modificato.

COOPERAZIONI RAFFORZATE

22)

Il titolo IV riprende la denominazione del titolo VII, che diventa «DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE», e gli articoli da 27 A a 27 E, gli articoli da 40 a 40 B e gli articoli da 43 a 45 sono sostituiti dall’articolo 10 seguente, che sostituisce anche gli articoli 11 e 11 A del trattato che istituisce la Comunità europea. Gli stessi articoli sono anche sostituiti dagli articoli da 280 A a 280 I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come indicato all’articolo 2, punto 278, del presente trattato:

«Articolo 10

1.   Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell’Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le pertinenti disposizioni dei trattati, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da 280 A a 280 I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell’articolo 280 C del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2.   La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall’Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipino almeno nove Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all’articolo 280 D del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3.   Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto. Le modalità di voto sono previste all’articolo 280 E del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

4.   Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti. Non sono considerati un acquis che deve essere accettato dagli Stati candidati all’adesione all’Unione.».

23)

La denominazione del titolo V è sostituita dalla seguente: «DISPOSIZIONI GENERALI SULL’AZIONE ESTERNA DELL’UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE»

DISPOSIZIONI GENERALI SULL’AZIONE ESTERNA

24)

Sono inseriti il nuovo capo 1 ed i nuovi articoli 10 A e 10 B seguenti:

«CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI SULL’AZIONE ESTERNA DELL’UNIONE

Articolo 10 A

1.   L’azione dell’Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l’allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

L’Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell’ambito delle Nazioni Unite.

2.   L’Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:

a)

salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità;

b)

consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo e i principi del diritto internazionale;

c)

preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell’Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;

d)

favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l’obiettivo primo di eliminare la povertà;

e)

incoraggiare l’integrazione di tutti i paesi nell’economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;

f)

contribuire all’elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell’ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile;

g)

aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall’uomo;

h)

promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale.

3.   Nell’elaborazione e attuazione dell’azione esterna nei vari settori compresi nel presente titolo e nella parte quinta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e delle altre politiche nei loro aspetti esterni, l’Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.

L’Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell’azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine.

Articolo 10 B

1.   Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell’Unione sulla base dei principi e degli obiettivi enunciati all’articolo 10 A.

Le decisioni del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi strategici dell’Unione riguardano la politica estera e di sicurezza comune e altri settori dell’azione esterna dell’Unione. Possono riferirsi alle relazioni dell’Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un approccio tematico. Esse fissano la rispettiva durata e i mezzi che l’Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.

Il Consiglio europeo delibera all’unanimità su raccomandazione del Consiglio adottata da quest’ultimo secondo le modalità previste per ciascun settore. Le decisioni del Consiglio europeo sono attuate secondo le procedure previste dai trattati.

2.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per il settore della politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori dell’azione esterna, possono presentare proposte congiunte al Consiglio.».

POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

25)

Sono inserite le seguenti denominazioni:

26)

È inserito il nuovo articolo 10 C seguente:

«Articolo 10 C

L’azione dell’Unione sulla scena internazionale, ai sensi del presente capo, si fonda sui principi, persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità delle disposizioni generali di cui al capo 1.».

27)

L’articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dai due paragrafi seguenti:

«1.   La competenza dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.

La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all’unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. È esclusa l’adozione di atti legislativi. La politica estera e di sicurezza comune è messa in atto dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Il ruolo specifico del Parlamento europeo e della Commissione in questo settore è definito dai trattati. La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente riguardo a tali disposizioni, ad eccezione della competenza a controllare il rispetto dell’articolo 25ter del presente trattato e la legittimità di talune decisioni, come previsto dall’articolo 240 bis, secondo comma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2.   Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell’azione esterna, l’Unione conduce, stabilisce e attua una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull’individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri.»;

b)

il paragrafo 2, che diventa paragrafo 3, è così modificato:

i)

alla fine del primo comma, sono aggiunti i termini seguenti:

«… e rispettano l’azione dell’Unione in questo settore.»;

ii)

il terzo comma è sostituito dal seguente «Il Consiglio e l’alto rappresentante provvedono affinché detti principi siano rispettati.».

28)

L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

L’Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune:

a)

definendo gli orientamenti generali,

b)

adottando decisioni che definiscono:

i)

le azioni che l’Unione deve intraprendere,

ii)

le posizioni che l’Unione deve assumere,

iii)

le modalità di attuazione delle decisioni di cui ai punti i) e ii),

e

c)

rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.».

29)

L’articolo 13 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 i termini «… definisce i principi e gli orientamenti generali …» sono sostituiti da «individua gli interessi strategici dell’Unione, fissa gli obiettivi e definisce gli orientamenti generali …» ed è aggiunta la frase seguente: «Adotta le decisioni necessarie.»; è aggiunto il comma seguente:

«Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio europeo convoca una riunione straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica dell’Unione dinanzi a tali sviluppi.»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 3 diventa paragrafo 2. Il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Consiglio elabora la politica estera e di sicurezza comune e prende le decisioni necessarie per la definizione e l’attuazione di tale politica in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo.». Il secondo comma è soppresso; Al terzo comma, che diventa secondo comma, il termine «… assicura …» è sostituito da «… e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza assicurano…»;

c)

è aggiunto il nuovo paragrafo seguente:

«3.   La politica estera e di sicurezza comune è attuata dall’alto rappresentante e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell’Unione.».

30)

È inserito il nuovo articolo 13 bis seguente:

«Articolo 13 bis

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che presiede il Consiglio “Affari esteri”, contribuisce con proposte all’elaborazione della politica estera e di sicurezza comune e assicura l’attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio.

2.   L’alto rappresentante rappresenta l’Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Conduce, a nome dell’Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione dell’Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali.

3.   Nell’esecuzione delle sue funzioni, l’alto rappresentante si avvale di un servizio europeo per l’azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. L’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna sono fissati da una decisione del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta dell’alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione.».

31)

L’articolo 14 è così modificato:

a)

Al paragrafo 1, le prime due frasi sono sostituite dalla seguente: «Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell’Unione, il Consiglio adotta le decisioni necessarie.»;

b)

il paragrafo 2 diventa il secondo comma del paragrafo 1 e i paragrafi successivi sono rinumerati di conseguenza. Alla prima frase, i termini «… di un’azione comune,» sono sostituiti da «… di una tale decisione,» e il termine «azione» è sostituito da «decisione». L’ultima frase è soppressa;

c)

al paragrafo 3, che diventa il paragrafo 2, i termini «… azioni comuni …» sono sostituiti da «… decisioni di cui al paragrafo 1 …»;

d)

l’attuale paragrafo 4 è soppresso e i paragrafi successivi sono rinumerati di conseguenza;

e)

al paragrafo 5, che diventa paragrafo 3, prima frase, i termini «… in applicazione di un’azione comune forma oggetto di informazione entro termini che permettano,» sono sostituiti da «… in applicazione di una decisione di cui al paragrafo 1 forma oggetto di informazione da parte dello Stato membro interessato entro termini che permettano, …»;

f)

al paragrafo 6, che diventa paragrafo 4, prima frase, i termini «… in mancanza di una decisione del Consiglio,» sono sostituiti da «… in mancanza di una revisione della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1,» e i termini «… dell’azione comune.» sono sostituiti da «… di detta decisione.»;

g)

al paragrafo 7, che diventa paragrafo 5, prima frase, i termini «un’azione comune» sono sostituiti da «una decisione di cui al presente articolo» e, nella seconda frase, i termini «dell’azione» sono sostituiti da «della decisione di cui al paragrafo 1».

32)

All’articolo 15, i termini della parte iniziale: «Il Consiglio adotta posizioni comuni. Le posizioni comuni definiscono …» sono sostituiti da «Il Consiglio adotta decisioni che definiscono …» e l’ultimo termine «comuni» è sostituito da «dell’Unione».

33)

È inserito l’articolo 15bis, che riprende la formulazione dell’articolo 22, con le modifiche seguenti:

a)

al paragrafo 1, i termini «Ogni Stato membro o la Commissione può sottoporre al Consiglio …» sono sostituiti da «Ogni Stato membro, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, o l’alto rappresentante con l’appoggio della Commissione, possono sottoporre al Consiglio …» e i termini «… può presentare proposte …» sono sostituiti da «… possono presentare rispettivamente iniziative o proposte …»;

b)

al paragrafo 2, i termini «la presidenza convoca …» sono sostituiti da «l’alto rappresentante convoca …» e i termini «… o a richiesta della Commissione o di uno Stato membro,» da «… o a richiesta di uno Stato membro,».

34)

È inserito l’articolo 15ter, che riprende la formulazione dell’articolo 23, con le modifiche seguenti:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le decisioni a norma del presente capo sono adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all’unanimità, salvo nei casi in cui il presente capo dispone diversamente. È esclusa l’adozione di atti legislativi.» e l’ultima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente: «Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo l’astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione dell’Unione, la decisione non è adottata.»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

il primo trattino è sostituito dai due trattini seguenti:

«—

quando adotta una decisione che definisce un’azione o una posizione dell’Unione, sulla base di una decisione del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell’Unione di cui all’articolo 10 B, paragrafo 1;

quando adotta una decisione che definisce un’azione o una posizione dell’Unione in base a una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest’ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa dell’alto rappresentante;»;

ii)

al secondo trattino, che diventa terzo trattino, i termini «… un’azione comune o di una posizione comune,» sono sostituiti da «… una decisione che definisce un’azione o una posizione dell’Unione,»;

iii)

al secondo comma, prima frase, il termine «importanti» è sostituito da «vitali»; l’ultima frase è sostituita dal testo seguente: «L’alto rappresentante cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest’ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione all’unanimità.»;

iv)

il terzo comma è sostituito dal nuovo paragrafo 3 seguente, l’ultimo comma diventa paragrafo 4 e il paragrafo 3 diventa paragrafo 5:

«3.   Il Consiglio europeo può adottare all’unanimità una decisione che preveda che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2.»;

c)

al comma che diventa paragrafo 4, i termini «Il presente paragrafo non si applica …» sono sostituiti da «I paragrafi 2 e 3 non si applicano …».

35)

L’articolo 16 è cosí modificato:

a)

i termini «… si informano reciprocamente e …» sono soppressi, i termini «di Consiglio» sono sostituiti da «di Consiglio europeo e di Consiglio» e i termini «… per garantire che l’influenza dell’Unione si eserciti nel modo più efficace con un’azione convergente e concertata.» sono sostituiti da «… per definire un approccio comune.»;

b)

dopo la prima frase è aggiunto il testo seguente: «Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che possa ledere gli interessi dell’Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio europeo o di Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l’Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro.»;

c)

sono aggiunti i due commi seguenti:

«Quando il Consiglio europeo o il Consiglio hanno definito un approccio comune dell’Unione ai sensi del primo comma, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e i ministri degli affari esteri degli Stati membri coordinano le loro attività nell’ambito del Consiglio.

Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali cooperano tra di loro e contribuiscono alla formulazione e all’attuazione dell’approccio comune.».

36)

Il testo dell’articolo 17 diventa l’articolo 28A, con le modifiche indicate al punto 49).

37)

L’articolo 18 è così modificato:

a)

i paragrafi da 1 a 4 sono soppressi;

b)

al paragrafo 5, che non è più numerato, i termini «…, ogniqualvolta lo ritenga necessario, …» sono sostituiti da «…, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, …» e alla fine è aggiunta la frase seguente: «Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l’autorità dell’alto rappresentante.».

38)

L’articolo 19 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, primo e secondo comma, i termini «… posizioni comuni» sono sostituiti da «… posizioni dell’Unione» ed è aggiunta la frase seguente alla fine del primo comma: «L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza assicura l’organizzazione di tale coordinamento.»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

al primo comma, i termini «Fatto salvo il paragrafo 1 e l’articolo 14, paragrafo 3,» sono sostituiti da «Conformemente all’articolo 11 paragrafo 3,» e i termini «e l’alto rappresentante» sono inseriti dopo «… tengono informati questi ultimi»;

ii)

al secondo comma, prima frase, i termini «e l’alto rappresentante» sono inseriti dopo «… gli altri Stati membri»; nella seconda frase, il termine «permanenti» è soppresso e i termini «… assicureranno, nell’esercizio delle loro funzioni, la difesa delle posizioni e dell’interesse …» sono sostituiti da «difenderanno, nell’esercizio delle loro funzioni, le posizioni e l’interesse…»;

iii)

è aggiunto il nuovo terzo comma seguente:

«Allorché l’Unione ha definito una posizione su un tema all’ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che vi partecipano chiedono che l’alto rappresentante sia invitato a presentare la posizione dell’Unione.».

39)

L’articolo 20 è così modificato:

a)

al primo comma, i termini «delegazioni della Commissione» sono sostituiti da «delegazioni dell’Unione» e i termini «… l’attuazione delle posizioni comuni e delle azioni comuni adottate dal Consiglio.» sono sostituiti da «… l’attuazione delle decisioni che definiscono posizioni e azioni dell’Unione adottate in virtù del presente capo.»;

b)

al secondo comma, i termini «… des informations, en procédant à des évaluation communes» sono sostituiti da «… des informations et en procédant à des évaluations communes.» nella versione francese [non riguarda la versione italiana] e la parte di frase «… e contribuendo all’attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 20 del trattato che istituisce la Comunità europea» è soppressa;

c)

è aggiunto il nuovo comma seguente:

«Esse contribuiscono all’attuazione del diritto di tutela dei cittadini dell’Unione nel territorio dei paesi terzi di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e delle misure adottate in applicazione dell’articolo 20 di detto trattato.».

40)

L’articolo 21 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza consulta regolarmente il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune e lo informa dell’evoluzione di tali politiche. Egli provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all’informazione del Parlamento europeo.»;

b)

al secondo comma, alla fine della prima frase sono inseriti i termini «e all’alto rappresentante»; nella seconda frase, i termini «ogni anno» sono sostituiti da «due volte all’anno» e i termini «, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.» sono inseriti alla fine.

41)

Il testo dell’articolo 22 diventa l’articolo 15bis, con le modifiche indicate al punto 33).

42)

Il testo dell’articolo 23 diventa l’articolo 15ter, con le modifiche indicate al punto 34).

43)

L’articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

L’Unione può concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali nei settori di pertinenza del presente capo.».

44)

L’articolo 25 è così modificato:

a)

al primo comma, prima frase, il riferimento al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un riferimento al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sono inseriti i termini «, dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza» dopo «… a richiesta di questo»; nella seconda frase i termini «… fatte salve le competenze della presidenza e della Commissione» sono sostituiti da «fatte salve le competenze dell’alto rappresentante»;

b)

il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel quadro del presente capo, il comitato politico e di sicurezza esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante, il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi previste all’articolo 28B.»;

c)

al terzo comma, i termini «fatto salvo l’articolo 47» sono soppressi.

45)

Gli articoli 26 e 27 sono abrogati. Sono inseriti i due articoli 25bis e 25ter; quest’ultimo articolo sostituisce l’articolo 47:

«Articolo 25bis

Conformemente all’articolo 16 B del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in deroga al paragrafo 2 di detto articolo, il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte degli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del presente capo, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.

Articolo 25ter

L’attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l’applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l’esercizio delle competenze dell’Unione di cui agli articoli da 2 B a 2 E del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

L’attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l’applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l’esercizio delle competenze dell’Unione a titolo del presente capo.».

46)

Gli articoli da 27 A a 27 E, relativi alle cooperazioni rafforzate, sono sostituiti dall’articolo 10 conformemente al punto 22).

47)

L’articolo 28 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è soppresso e i paragrafi successivi sono rinumerati di conseguenza; nell’intero articolo, i termini «delle Comunità europee» sono sostituiti da «dell’Unione»;

b)

al paragrafo 2, che diventa paragrafo 1, i termini «… le disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo» sono sostituiti da «… l’attuazione del presente capo»;

c)

al paragrafo 3, che diventa paragrafo 2, primo comma, i termini «… l’attuazione di dette disposizioni» sono sostituiti da «…l’attuazione del presente capo»;

d)

è aggiunto il nuovo paragrafo 3 seguente e il paragrafo 4 è soppresso:

«3.   Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le procedure specifiche per garantire il rapido accesso agli stanziamenti del bilancio dell’Unione destinati al finanziamento urgente di iniziative nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, in particolare ai preparativi di una missione di cui all’articolo 28 A, paragrafo 1 e all’articolo 28 B. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

I preparativi delle missioni di cui all’articolo 28 A, paragrafo 1 e all’articolo 28 B che non sono a carico del bilancio dell’Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale costituito da contributi degli Stati membri.

Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, le decisioni che fissano:

a)

le modalità di costituzione e finanziamento del fondo iniziale, in particolare le dotazioni finanziarie assegnategli;

b)

le modalità di gestione del fondo iniziale;

c)

le modalità di controllo finanziario.

Quando la missione prevista conformemente all’articolo 28 A, paragrafo 1 e all’articolo 28 B non può essere a carico del bilancio dell’Unione, il Consiglio autorizza l’alto rappresentante a ricorrere a detto fondo. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio sull’esecuzione di tale mandato.».

POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE

48)

È inserita la nuova sezione 2 seguente:

49)

È inserito l’articolo 28 A, che riprende la formulazione dell’articolo 17, con le modifiche seguenti:

a)

è inserito il nuovo paragrafo 1 seguente e il paragrafo successivo diventa paragrafo 2:

«1.   La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l’Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L’Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L’esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.»;

b)

il paragrafo 1, che diventa paragrafo 2, è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell’Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali.»;

ii)

al secondo comma, i termini «a norma del presente articolo» sono sostituiti da «a norma della presente sezione»;

iii)

il terzo comma è soppresso.

c)

Gli attuali paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai paragrafi da 3 a 7 seguenti:

«3.   Gli Stati membri mettono a disposizione dell’Unione, per l’attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.

Gli Stati membri s’impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. L’Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell’acquisizione e degli armamenti (in appresso denominata “Agenzia europea per la difesa”) individua le esigenze operative, promuove misure per rispondere a queste, contribuisce a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipa alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e assiste il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.

4.   Le decisioni relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all’avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera all’unanimità su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o su iniziativa di uno Stato membro. L’alto rappresentante può proporre il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell’Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione.

5.   Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell’ambito dell’Unione, a un gruppo di Stati membri allo scopo di preservare i valori dell’Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta missione è disciplinato dall’articolo 28 C.

6.   Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata permanente nell’ambito dell’Unione. Detta cooperazione è disciplinata dall’articolo 28 E. Essa lascia impregiudicato l’articolo 28 B.

7.   Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.

Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell’ambito dell’Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l’istanza di attuazione della stessa.».

50)

Sono inseriti i nuovi articoli da 28 B a 28 E seguenti:

«Articolo 28 B

1.   Le missioni di cui all’articolo 28 A, paragrafo 1, nelle quali l’Unione può ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.

2.   Il Consiglio adotta decisioni relative alle missioni di cui al paragrafo 1 stabilendone l’obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sotto l’autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni.

Articolo 28 C

1.   Nel quadro delle decisioni adottate in conformità dell’articolo 28 B, il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione con l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, si accordano sulla gestione della missione.

2.   Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il Consiglio dell’andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro. Gli Stati membri partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se la realizzazione di tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una modifica dell’obiettivo, della portata o delle modalità della missione stabiliti nelle decisioni di cui al paragrafo 1. In tal caso il Consiglio adotta le decisioni necessarie.

Articolo 28 D

1.   L’Agenzia europea per la difesa, di cui all’articolo 28 A, paragrafo 3 e posta sotto l’autorità del Consiglio, ha il compito di:

a)

contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri;

b)

promuovere l’armonizzazione delle esigenze operative e l’adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili;

c)

proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici;

d)

sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future;

e)

contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l’efficacia delle spese militari.

2.   L’Agenzia europea per la difesa è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell’Agenzia. Detta decisione tiene conto del grado di partecipazione effettiva alle attività dell’Agenzia. Nell’ambito dell’Agenzia sono costituiti gruppi specifici che riuniscono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L’Agenzia svolge i suoi compiti in collegamento con la Commissione, se necessario.

Articolo 28 E

1.   Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata permanente di cui all’articolo 28 A, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in materia di capacità militari specificati nel protocollo sulla cooperazione strutturata permanente notificano la loro intenzione al Consiglio e all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

2.   Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una decisione che istituisce la cooperazione strutturata permanente e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell’alto rappresentante.

3.   Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla cooperazione strutturata permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e all’alto rappresentante.

Il Consiglio adotta una decisione che conferma la partecipazione dello Stato membro interessato che risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell’alto rappresentante. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono parte al voto.

Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 205, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

4.   Se uno Stato membro partecipante non soddisfa più i criteri o non può più assolvere gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente, il Consiglio può adottare una decisione che sospende la partecipazione di questo Stato.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione, prendono parte al voto.

Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 205, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5.   Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione strutturata permanente notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che la partecipazione dello Stato membro in questione termina.

6.   Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate all’unanimità. Ai fini del presente paragrafo l’unanimità è costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri partecipanti.».

51)

Gli articoli da 29 a 39 del titolo VI, riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia, sono sostituiti dalle disposizioni dei capi 1, 4 e 5 del titolo IV della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Come indicato all’articolo 2, punti 64), 67) e 68) del presente trattato l’articolo 29 è sostituito dall’articolo 61 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’articolo 30 è sostituito dagli articoli 69 F e 69 G di detto trattato, l’articolo 31 è sostituito dagli articoli 69 A, 69 B e 69 D di detto trattato, l’articolo 32 è sostituito dall’articolo 69 H di detto trattato, l’articolo 33 è sostituito dall’articolo 61 E di detto trattato e l’articolo 36 è sostituito dall’articolo 61 D di detto trattato.. La denominazione del titolo è soppressa e il suo numero diventa quello del titolo relativo alle disposizioni finali.

52)

Gli articoli da 40 a 40 B del titolo VI e gli articoli da 43 a 45 del titolo VII, relativi alle cooperazioni rafforzate, sono sostituiti dall’articolo 10, conformemente al punto 22); il titolo VII è abrogato.

53)

Gli articoli 41 e 42 sono abrogati.

DISPOSIZIONI FINALI

54)

Il titolo VIII, relativo alle disposizioni finali, diventa titolo VI; detto titolo e gli articoli 48, 49 e 53 sono modificati come indicato, rispettivamente, ai punti 56), 57 e 61). L’articolo 47 è sostituito dall’articolo 25ter, come indicato al punto 45), e gli articoli 46 e 50 sono abrogati.

55)

È inserito il nuovo articolo 46 A seguente:

«Articolo 46 A

L’Unione ha personalità giuridica.».

56)

Il testo dell’articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Articolo 48

1.   I trattati possono essere modificati conformemente a una procedura di revisione ordinaria. Possono inoltre essere modificati conformemente a procedure di revisione semplificate.

2.   Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Tali progetti possono, tra l’altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all’Unione nei trattati. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali.

3.   Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all’esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca centrale europea. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista al paragrafo 4.

Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l’entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.

4.   Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati.

Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

5.   Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.

6.   Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relative alle politiche e azioni interne dell’Unione.

Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Consiglio europeo delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

La decisione di cui al secondo comma non può estendere le competenze attribuite all’Unione nei trattati.

7.   Quando il trattato sul funzionamento dell’Unione europea o il titolo V del presente trattato prevede che il Consiglio deliberi all’unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso. Il presente comma non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

Quando il trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che il Consiglio adotti atti legislativi secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta l’adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria.

Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al primo o al secondo comma è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione di cui al primo o al secondo comma non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione.

Per l’adozione delle decisioni di cui al primo o al secondo comma, il Consiglio europeo delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.».

57)

L’articolo 49, primo comma, è così modificato:

a)

alla prima frase, i termini «… rispetti i principi sanciti nell’articolo 6, paragrafo 1, può domandare …» sono sostituiti da «… rispetti i valori di cui all’articolo 1bis e si impegni a promuoverli può domandare …»;

b)

alla seconda frase, i termini «Esso trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all’unanimità, …» sono sostituiti da «Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all’unanimità …»; i termini «previo parere conforme» sono sostituiti da «previa approvazione» e il termine «assoluta» è soppresso;

c)

alla fine del comma è aggiunta la nuova frase seguente: «Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.».

58)

È inserito il nuovo articolo 49 A seguente:

«Articolo 49 A

1.   Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione.

2.   Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. L’accordo è negoziato conformemente all’articolo 188 N, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Esso è concluso a nome dell’Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

3.   I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine.

4.   Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.

Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 205, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5.   Se lo Stato che ha receduto dall’Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all’articolo 49.».

59)

È inserito l’articolo 49 B:

«Articolo 49 B

I protocolli e gli allegati ai trattati ne costituiscono parte integrante.».

60)

È inserito l’articolo 49 C:

«Articolo 49 C

1.   I trattati si applicano al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, all’Irlanda, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d’Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

2.   Il campo di applicazione territoriale dei trattati è precisato all’articolo 311bis del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.».

61)

L’articolo 53 è cosí modificato:

a)

il primo comma diventa paragrafo 1, l’elenco delle lingue è completato dalle lingue elencate nel secondo comma dell’attuale articolo 53 del trattato sull’Unione europea e il secondo comma è soppresso;

b)

è aggiunto il nuovo paragrafo 2 seguente:

«2.   Il presente trattato può essere parimenti tradotto in qualsiasi altra lingua determinata da uno Stato membro che, in base all’ordinamento costituzionale dello Stato in questione, sia lingua ufficiale in tutto il suo territorio o in parte di esso. Lo Stato membro interessato fornisce copia certificata conforme di tale traduzione affinché sia depositata negli archivi del Consiglio.».

Articolo 2

Il trattato che istituisce la Comunità europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

1)

La denominazione del trattato è sostituita da: «Trattato sul funzionamento dell’Unione europea».

A.   MODIFICHE ORIZZONTALI

2)

Nell’intero trattato:

a)

i termini «la Comunità» o «la Comunità europea» sono sostituiti da «l’Unione», i termini «delle Comunità europee» o «della CEE» sono sostituiti da «dell’Unione europeae l’aggettivo “comunitario”, comunque declinato, è sostituito da “dell’Unione”», salvo che all’articolo 299, paragrafo 6, lettera c), diventato articolo 311bis, paragrafo 5, lettera c). Per quanto riguarda l’articolo 136, primo comma, la modifica si applica solo al termine «La Comunità».

b)

i termini «il presente trattato», «del presente trattato» e «al presente trattato» sono sostituiti, rispettivamente, da «i trattati», «dei trattati» e «ai trattati» e, se del caso, il verbo e gli aggettivi che seguono sono messi al plurale; la presente lettera non si applica all’articolo 182, terzo comma, e agli articoli 312 e 313;

c)

i termini «Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251», «Consiglio, in conformità della procedura di cui all’articolo 251», o «Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251» sono sostituiti da «Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria», i termini «Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all’articolo 251» sono sostituiti da «Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria» e i termini «procedura di cui all’articolo 251» sono sostituiti da «procedura legislativa ordinaria» e, se del caso, il verbo che segue è messo al plurale;

d)

i termini «deliberando a maggioranza qualificata», «che delibera a maggioranza qualificata», «con deliberazione a maggioranza qualificata» e «a maggioranza qualificata» sono soppressi;

e)

i termini «Consiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo» sono sostituiti da «Consiglio europeo»;

f)

i termini «le istituzioni o gli organi» e «le istituzioni e gli organi» sono sostituiti da «le istituzioni, gli organi o gli organismi»; i termini «(d)alle istituzioni o (d)agli organi» sono sostituiti da «(d)alle istituzioni, (d)agli organi o (d)agli organismi» e i termini «delle istituzioni o degli organi» sono sostituiti da «delle istituzioni, degli organi o degli organismi» fatta eccezione per l’articolo 193, primo comma;

g)

i termini «mercato comune» sono sostituiti da «mercato interno»;

h)

il termine «ecu» è sostituito da «euro»;

i)

i termini «Stati membri senza deroga» sono sostituiti da «Stati membri la cui moneta è l’euro»;

j)

la sigla «BCE» è sostituita dai termini «Banca centrale europea»;

k)

i termini «statuto del SEBC» sono sostituiti da «statuto del SEBC e della BCE»;

l)

i termini «comitato previsto dall’articolo 114», «comitato monetario di cui all’articolo 114» e «comitato di cui all’articolo 114» sono sostituiti da «comitato economico e finanziario»;

m)

i termini «statuto della Corte di giustizia» o «statuto della Corte» sono sostituiti da «statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea»;

n)

i termini «Tribunale di primo grado» sono sostituiti da «Tribunale»;

o)

i termini «camera giurisdizionale» e «camere giurisdizionali» sono sostituiti, rispettivamente, da «tribunale specializzato» e «tribunali specializzati», con le opportune modifiche grammaticali del testo.

3)

I termini «secondo una procedura legislativa speciale» sono inseriti dopo «all’unanimità» e i termini «su proposta della Commissione» sono soppressi ai seguenti articoli:

articolo 13, che diventa 16 E, paragrafo 1

articolo 19, paragrafo 1

articolo 19, paragrafo 2

articolo 22, secondo comma

articolo 93

articolo 94, diventato articolo 95.

articolo 104, paragrafo 14, secondo comma

articolo 175, paragrafo 2, primo comma.

4)

Dopo «Consiglio» sono inseriti i termini «, deliberando a maggioranza semplice,» agli articoli che figurano nella colonna di sinistra e i termini «, che delibera a maggioranza semplice,» agli articoli che figurano nella colonna di destra:

articolo 130, primo comma

articolo 144, primo comma

articolo 208

articolo 209

articolo 213, ultimo comma, terza frase

articolo 216

articolo 284.

5)

Agli articoli seguenti, i termini «consultazione del Parlamento europeo» sono sostituiti da «approvazione del Parlamento europeo»:

articolo 13, che diventa 16 E, paragrafo 1

articolo 22, secondo comma.

6)

Agli articoli seguenti, il termine «istituzione» o «l’istituzione» è sostituito da «istituzione, organo o organismo» o «l’istituzione, l’organo o l’organismo» e, se del caso, il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale:

articolo 195, paragrafo 1, secondo comma

articolo 232, secondo comma

articolo 233, primo comma

articolo 234, lettera b)

articolo 255, paragrafo 3, che diventa 16 A, paragrafo 3, terzo comma.

7)

Agli articoli seguenti, i termini «Corte di giustizia» o «Corte» sono sostituiti da «Corte di giustizia dell’Unione europea»:

articolo 83, paragrafo 2, lettera d)

articolo 88, paragrafo 2, secondo comma

articolo 95, che diventa l’articolo 94, paragrafo 9

articolo 195, paragrafo 1

articolo 225 A, sesto comma

articolo 226, secondo comma

articolo 227, primo comma

articolo 228, paragrafo 1, prima menzione

articolo 229

articolo 229 A

articolo 230, primo comma

articolo 231, primo comma

articolo 232, primo comma

articolo 233, primo comma

articolo 234, primo comma

articolo 235

articolo 236

articolo 237, frase introduttiva

articolo 238

articolo 240

articolo 242, prima frase

articolo 243

articolo 244

articolo 247, paragrafo 9, che diventa 8

articolo 256, secondo comma.

Ai seguenti articoli i termini «di giustizia» sono soppressi dopo «Corte»:

articolo 227, quarto comma

articolo 228, paragrafo 1, seconda menzione

articolo 230, terzo comma

articolo 231, secondo comma

articolo 232, terzo comma

articolo 234, secondo e terzo comma

articolo 237, lettera d), terza frase

articolo 256, quarto comma

8)

Agli articoli seguenti, il rinvio a un altro articolo del trattato è sostituito dal rinvio seguente a un articolo del trattato sull’Unione europea:

articolo 21, terzo comma, che diventa quarto comma:

rinvio all’articolo 9 (primo rinvio) e all’articolo 53, paragrafo 1 (secondo rinvio)

articolo 97 ter:

rinvio all’articolo 2

articolo 98:

rinvio all’articolo 2 (primo rinvio)

articolo 105, paragrafo 1, seconda frase:

rinvio all’articolo 2

articolo 215, terzo comma, diventato quarto comma:

rinvio all’articolo 9 D, paragrafo 7, primo comma.

9)

(non riguarda la versione italiana)

B.   MODIFICHE SPECIFICHE

PREAMBOLO

10)

Nel secondo capoverso, il termine «paesi» è sostituito da «Stati» e, nell’ultimo capoverso del preambolo, i termini «HANNO DECISO di creare una COMUNITÀ EUROPEA e a questo effetto hanno designato …» sono sostituiti da «HANNO DESIGNATO a questo effetto…».

DISPOSIZIONI COMUNI

11)

Gli articoli 1 e 2 sono abrogati. È inserito l’articolo 1bis:

«Articolo 1bis

1.   Il presente trattato organizza il funzionamento dell’Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d’esercizio delle sue competenze.

2.   Il presente trattato e il trattato sull’Unione europea costituiscono i trattati su cui è fondata l’Unione. I due trattati, che hanno lo stesso valore giuridico, sono denominati “i trattati”.».

CATEGORIE E SETTORI DI COMPETENZA

12)

Sono inseriti il nuovo titolo e i nuovi articoli da 2 A a 2 E:

«TITOLO I

CATEGORIE E SETTORI DI COMPETENZA DELL’UNIONE

Articolo 2 A

1.   Quando i trattati attribuiscono all’Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall’Unione oppure per dare attuazione agli atti dell’Unione.

2.   Quando i trattati attribuiscono all’Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l’Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l’Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria.

3.   Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità previste dal presente trattato, la definizione delle quali è di competenza dell’Unione.

4.   L’Unione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sull’Unione europea, per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.

5.   In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l’Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.

Gli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali settori non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

6.   La portata e le modalità d’esercizio delle competenze dell’Unione sono determinate dalle disposizioni dei trattati relative a ciascun settore.

Articolo 2 B

1.   L’Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:

a)

unione doganale;

b)

definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;

c)

politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro;

d)

conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;

e)

politica commerciale comune.

2.   L’Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.

Articolo 2 C

1.   L’Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 2 B e 2 E.

2.   L’Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:

a)

mercato interno,

b)

politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato,

c)

coesione economica, sociale e territoriale,

d)

agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare,

e)

ambiente,

f)

protezione dei consumatori,

g)

trasporti,

h)

reti transeuropee,

i)

energia,

j)

spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

k)

problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato.

3.   Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l’attuazione di programmi, senza che l’esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

4.   Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario, l’Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l’esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

Articolo 2 D

1.   Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell’ambito dell’Unione. A tal fine il Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.

Agli Stati membri la cui moneta è l’euro si applicano disposizioni specifiche.

2.   L’Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche.

3.   L’Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri.

Articolo 2 E

L’Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:

a)

tutela e miglioramento della salute umana,

b)

industria,

c)

cultura,

d)

turismo,

e)

istruzione, formazione professionale, gioventù e sport;

f)

protezione civile,

g)

cooperazione amministrativa.».

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

13)

Sono inseriti il titolo e l’articolo 2 F seguenti:

«TITOLO II

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

Articolo 2 F

L’Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell’insieme dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze.».

14)

L’articolo 3, paragrafo 1, è abrogato. Il paragrafo 2 è cosí modificato: i termini «L’azione della Comunità a norma del presente articolo» sono sostituiti da «Nelle sue azioni l’Unione …». e resta senza numero

15)

Il testo dell’articolo 4 diventa l’articolo 97 ter. Detto articolo è modificato come indicato al punto 85).

16)

L’articolo 5 è abrogato; è sostituito dall’articolo 3ter del trattato sull’Unione europea.

17)

È inserito l’articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un’adeguata protezione sociale, la lotta contro l’esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.».

18)

È inserito l’articolo 5ter:

«Articolo 5ter

Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.».

19)

All’articolo 6, i termini «di cui all’articolo 3» sono soppressi.

20)

È inserito l’articolo 6bis con iltesto dell’articolo 153, paragrafo 2.

21)

È inserito l’articolo 6ter con il testo del dispositivo del protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali; i termini «, della pesca,» sono inseriti dopo «dell’agricoltura», i termini «… e della ricerca,» sono sostituiti da «..,. della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio,» e i termini «in quanto esseri senzienti» sono inseriti dopo «… di benessere degli animali».

22)

Gli articoli da 7 a 10 sono abrogati. Gli articoli 11 e 11 A sono sostituiti dall’articolo 10 del trattato sull’Unione europea e dagli articoli da 280 A a 280 I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come indicato all’articolo 1, punto 22, del presente trattato e al punto 278.

23)

Il testo dell’articolo 12 diventa l’articolo 16 D.

24)

Il testo dell’articolo 13 diventa l’articolo 16 E. Detto articolo è modificato come indicato al punto 33).

25)

Il testo dell’articolo 14 diventa l’articolo 22 bis. Detto articolo è modificato come indicato al punto 41).

26)

Il testo dell’articolo 15 diventa l’articolo 22 ter. Detto articolo è modificato come indicato al punto 42).

27)

L’articolo 16 è così modificato:

a)

all’inizio dell’articolo i termini «Fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87 …» sono sostituiti dai termini «Fatti salvi l’articolo 3bis del trattato sull’Unione europea e gli articoli 73, 86 e 87 del presente trattato …»;

b)

alla fine della frase, i termini «… e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.» sono sostituiti da «… e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti.»;

c)

è aggiunta la nuova frase seguente:

«Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.».

28)

È inserito l’articolo 16 A, con il testo dell’articolo 255 così modificato:

a)

il paragrafo 1, che diventa paragrafo 3, mentre i paragrafi 2 e 3 diventano commi, è preceduto dal testo seguente:

«1.   Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione operano nel modo più trasparente possibile.

2.   Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo.»;

b)

al paragrafo 1, che diventa paragrafo 3, primo comma, il termine «statutaire» è inserito dopo «siège» nella versione francese [non riguarda la versione italiana], i termini «del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione» sono sostituiti da «delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto» e i termini «paragrafi 2 e 3» sono sostituiti dai termini «al presente paragrafo»;

c)

al paragrafo 2, che diventa il secondo comma del paragrafo 1, divenuto paragrafo 3, i termini «mediante regolamenti» sono inseriti dopo «sono stabiliti» e i termini «entro due anni dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam» sono soppressi;

d)

al paragrafo 3, che diventa il terzo comma del paragrafo 1, divenuto paragrafo 3, i termini «Ciascuna delle suddette istituzioni definisce …» sono sostituiti da «Ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori e definisce …», i termini «…, in conformità dei regolamenti di cui al secondo comma» sono inseriti alla fine del comma e sono aggiunti i due nuovi commi seguenti:

«La Corte di giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette al presente paragrafo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative.

Il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di cui al secondo comma.».

29)

È inserito l’articolo 16 B che sostituisce l’articolo 286:

«Articolo 16 B

1.   Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, nonché da parte degli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell’Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.

Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche di cui all’articolo 25bis del trattato sull’Unione europea.».

30)

È inserito il nuovo articolo 16 C seguente:

«Articolo 16 C

1.   L’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale..

2.   L’Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.

3.   Riconoscendone l’identità e il contributo specifico, l’Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.».

NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA

31)

La denominazione della parte seconda è sostituita dalla seguente: «NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL’UNIONE».

32)

È inserito l’articolo 16 D, con il testo dell’articolo 12.

33)

È inserito l’articolo 16 E, che riprende il testo dell’articolo 13; al paragrafo 2, i termini «… il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all’articolo 251 quando adotta …» sono sostituiti da «… il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle …». I termini «gli handicap, l’età o le tendenze sessuali» sono sostituiti da «la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale».

34)

L’articolo 17 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, i termini «costituisce un complemento della» sono sostituiti da «si aggiunge alla»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l’altro:

a)

il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

b)

il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

c)

il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

d)

il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell’Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi.».

35)

L’articolo 18 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, i termini «… il Consiglio può adottare …» sono sostituiti da «… il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare …» e l’ultima frase è soppressa;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.».

36)

All’articolo 20, i termini «… stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e …» sono sostituiti da «… adottano le disposizioni necessarie e…». È aggiunto il nuovo comma seguente:

«Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare tale tutela.»

37)

All’articolo 21, è inserito il nuovo primo comma seguente:

«Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un’iniziativa dei cittadini ai sensi dell’articolo 8 B del trattato sull’Unione europea, incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire.».

38)

All’articolo 22, secondo comma, i termini «… i diritti previsti nella presente parte, di cui raccomanderà l’adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.» sono sostituiti da «… i diritti elencati all’articolo 17, paragrafo 2. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.»

39)

Nella denominazione della parte terza, i termini «E AZIONI INTERNE» sono inseriti dopo «POLITICHE».

MERCATO INTERNO

40)

All’inizio della parte terza è inserito il titolo I, denominato «MERCATO INTERNO».

41)

È inserito l’articolo 22 bis, che riprende il testo dell’articolo 14. Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Unione adotta le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.».

42)

È inserito l’articolo 22 ter, che riprende il testo dell’articolo 15. Al primo comma, i termini «… nel corso del periodo di instaurazione …» sono sostituiti da «… per l’instaurazione …».

43)

Il titolo I sulla libera circolazione delle merci diventa il titolo I bis.

44)

All’articolo 23, paragrafo 1, i termini «… è fondata sopra …» sono sostituiti da «comprende».

45)

Dopo l’articolo 27 è inserito il capo 1 bis, denominato «COOPERAZIONE DOGANALE», ed è inserito l’articolo 27 bis, che riprende il testo dell’articolo 135 con la soppressione dell’ultima frase dello stesso.

AGRICOLTURA E PESCA

46)

Nella denominazione del titolo II, sono aggiunti i termini «E PESCA».

47)

L’articolo 32 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è inserito il nuovo primo comma seguente:

«1.   L’Unione definisce e attua una politica comune dell’agricoltura e della pesca.»

; il testo attuale del paragrafo 1 diventa secondo comma.

Al secondo comma, prima frase, i termini «, la pesca» sono inseriti dopo i termini «l’agricoltura» e la frase seguente è aggiunta come ultima frase del comma: «I riferimenti alla politica agricola comune o all’agricoltura e l’uso del termine “agricolo” si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.»;

b)

al paragrafo 2, i termini «… o il funzionamento …» sono inseriti dopo i termini «l’instaurazione»;

c)

al paragrafo 3, i termini «del presente trattato» sono soppressi.

48)

L’articolo 36 è così modificato:

a)

al primo comma, i termini «dal Parlamento europeo e» sono inseriti prima dei termini «dal Consiglio» e il rinvio al paragrafo 3 è soppresso;

b)

al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti:».

49)

L’articolo 37 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è soppresso;

b)

il paragrafo 2 diventa paragrafo 1; la parte di frase «La Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a decorrere dall’entrata in vigore del trattato, delle proposte …» è sostituita da «La Commissione presenta delle proposte …» e il terzo comma è soppresso;

c)

i paragrafi seguenti sono inseriti come nuovi paragrafi 2 e 3, i paragrafi che seguono sono rinumerati di conseguenza:

«2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l’organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all’articolo 34, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell’agricoltura e della pesca.

3.   Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.»;

d)

nella frase introduttiva del paragrafo 3, che diventa paragrafo 4, i termini «dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata» sono soppressi;

e)

al paragrafo 4, che diventa paragrafo 5, prima parte di frase, il termine «existe» è sostituito da «n’existe» nella versione francese [non riguarda la versione italiana].

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

50)

All’articolo 39, paragrafo 3, lettera d), i termini «di applicazione» sono soppressi.

51)

L’articolo 42 è così modificato:

a)

al primo comma, i termini «… lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:» sono sostituiti da «… lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:»;

b)

l’ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«Qualora un membro del Consiglio dichiari che un progetto di atto legislativo di cui al primo comma lede aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne altera l’equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:

a)

rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria, oppure

b)

non agisce o chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso l’atto inizialmente proposto si considera non adottato.».

LIBERTÀ DI STABILIMENTO

52)

All’articolo 44, paragrafo 1, i termini «(…) il Consiglio, in conformità della procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive.» Sono sostituiti da «(…) il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale.»; al paragrafo 2, i termini «Il Parlamento europeo,» sono aggiunti all’inizio del primo comma. Al paragrafo 2, lettera d) i termini «i lavoratori salariati» sono sostituiti da «i lavoratori dipendenti» e i termini «un’attività non salariata» da «un’attività autonoma».

53)

All’articolo 45, secondo comma, i termini «Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può …» sono sostituiti da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono …».

54)

L’articolo 47 è così modificato:

a)

alla fine del paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente: «e al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all’accesso alle attività autonome e all’esercizio di queste.» e i termini «attività non salariate» sono sostituiti da «attività autonome» nell’intero capo.

b)

il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 3 diventa paragrafo 2; il termine «libération» è sostituito da «suppression» nella versione francese [non riguarda la versione italiana] e il termine «sarà» è sostituito da «è».

55)

È inserito l’articolo 48 bis, che riprende il testo dell’articolo 294.

SERVIZI

56)

L’articolo 49 è così modificato:

a)

al primo comma, i termini «un paese della Comunità» sono sostituiti da «uno Stato membro»;

b)

al secondo comma, i termini «Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere …» sono sostituiti da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere …».

57)

All’articolo 50, terzo comma, i termini «nel paese» sono sostituiti da «nello Stato membro» e i termini «dal paese stesso» sono sostituiti da «da tale Stato».

58)

All’articolo 52, paragrafo 1, i termini «… il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, stabilisce …» sono sostituiti da «… il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono …».

59)

All’articolo 53, i termini «… si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione…» sono sostituiti da «… si sforzano di procedere alla liberalizzazione …».

CAPITALI

60)

All’articolo 57, paragrafo 2, i termini «… il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare misure …» sono sostituiti da «… il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure …» e l’ultima frase del paragrafo 2 diventa il paragrafo 3, così redatto:

«3.   In deroga al paragrafo 2, solo il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all’unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure che comportino un regresso del diritto dell’Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi.».

61)

All’articolo 58, è aggiunto il nuovo paragrafo 4 seguente:

«4.   In assenza di misure in applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, la Commissione o, in mancanza di una decisione della Commissione entro un periodo di tre mesi dalla richiesta dello Stato membro interessato, il Consiglio può adottare una decisione che conferma che le misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o più paesi terzi devono essere considerate compatibili con i trattati nella misura in cui sono giustificate da uno degli obiettivi dell’Unione e compatibili con il buon funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all’unanimità su richiesta di uno Stato membro.».

62)

L’articolo 60 diventa l’articolo 61 H. Detto articolo è modificato come indicato al punto 64).

SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

63)

Il titolo IV, denominato «SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA» sostituisce il titolo IV relativo a visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone. Tale titolo contiene i capi seguenti:

Capo 1:

Disposizioni generali

Capo 2:

Politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione

Capo 3:

Cooperazione giudiziaria in materia civile

Capo 4:

Cooperazione giudiziaria in materia penale

Capo 5:

Cooperazione di polizia

DISPOSIZIONI GENERALI

64)

L’articolo 61 è sostituito dal capo 1 e dagli articoli da 61 a 61 I seguenti. L’articolo 61 sostituisce anche l’articolo 29 dell’attuale trattato sull’Unione europea, l’articolo 61 D sostituisce l’articolo 36 di detto trattato, l’articolo 61 E sostituisce l’articolo 64, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea e l’articolo 33 dell’attuale trattato sull’Unione europea, l’articolo 61 G sostituisce l’articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea e l’articolo 61 H riprende la formulazione dell’articolo 60 di quest’ultimo trattato, come indicato al punto 62):

«CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 61

1.   L’Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.

2.   Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.

3.   L’Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.

4.   L’Unione facilita l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.

Articolo 61 A

Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Articolo 61 B

Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro dei capi 4 e 5, i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Articolo 61 C

Fatti salvi gli articoli 226, 227 e 228, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell’attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell’Unione di cui al presente titolo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.

Articolo 61 D

È istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare all’interno dell’Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo l’articolo 207, esso favorisce il coordinamento dell’azione delle autorità competenti degli Stati membri. I rappresentanti degli organi e organismi interessati dell’Unione possono essere associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono tenuti informati dei lavori.

Articolo 61 E

Il presente titolo non osta all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Articolo 61 F

Gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare tra di loro e sotto la loro responsabilità forme di cooperazione e di coordinamento nel modo che ritengono appropriato tra i dipartimenti competenti delle rispettive amministrazioni responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.

Articolo 61 G

Il Consiglio adotta misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente titolo e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l’articolo 61 I, e previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 61 H

Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 61, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, definiscono un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure per attuare l’insieme di misure di cui al primo comma.

Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.

Articolo 61 I

Gli atti di cui ai capi 4 e 5 e le misure di cui all’articolo 61 G che assicurano la cooperazione amministrativa nei settori di cui a tali capi sono adottati:

a)

su proposta della Commissione, oppure

b)

su iniziativa di un quarto degli Stati membri.».

CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ASILO E IMMIGRAZIONE

65)

Gli articoli da 62 a 64 sono sostituiti dal capo 2 e dagli articoli da 62 a 63ter seguenti. L’articolo 62 sostituisce l’articolo 62, l’articolo 63, paragrafi 1 e 2, sostituisce l’articolo 63, punti 1 e 2, l’articolo 63, paragrafo 3, sostituisce l’articolo 64, paragrafo 2, e l’articolo 63bis sostituisce l’articolo 63, punti 3 e 4:

«CAPO 2

POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL’ASILO E ALL’IMMIGRAZIONE

Articolo 62

1.   L’Unione sviluppa una politica volta a:

a)

garantire l’assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne;

b)

garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell’attraversamento delle frontiere esterne;

c)

instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti:

a)

la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;

b)

i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;

c)

le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell’Unione per un breve periodo;

d)

qualsiasi misura necessaria per l’istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne;

e)

l’assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne.

3.   Se un’azione dell’Unione risulta necessaria per facilitare l’esercizio del diritto, di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare disposizioni relative ai passaporti, alle carte d’identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.

Articolo 63

1.   L’Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:

a)

uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l’Unione;

b)

uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell’asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;

c)

un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio;

d)

procedure comuni per l’ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria;

e)

criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo o di protezione sussidiaria;

f)

norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;

g)

il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.

3.   Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 63bis

1.   L’Unione sviluppa una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell’immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori:

a)

condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;

b)

definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;

c)

immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l’allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

d)

lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.

3.   L’Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.

4.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri al fine di favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

5.   Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo.

Articolo 63ter

Le politiche dell’Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell’Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell’applicazione di tale principio.».

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

66)

L’articolo 65 è sostituito dal capo 3 e dall’articolo 65 seguenti:

«CAPO 3

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

Articolo 65

1.   L’Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l’adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:

a)

il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;

b)

la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;

c)

la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;

d)

la cooperazione nell’assunzione dei mezzi di prova;

e)

un accesso effettivo alla giustizia;

f)

l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;

g)

lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;

h)

un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

3.   In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.».

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

67)

L’articolo 66 è sostituito dall’articolo 61 G, come indicato al punto 64) e gli articoli da 67 a 69 sono abrogati. Sono inseriti il capo 4 e gli articoli da 69 A a 69 E seguenti. Gli articoli 69 A, 69 B e 69 D sostituiscono l’articolo 31 dell’attuale trattato sull’Unione europea, come indicato all’articolo 1, punto 51, del presente trattato:

«CAPO 4

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo 69 A

1.   La cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all’articolo 69 B.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a:

a)

definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l’Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria;

b)

prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;

c)

sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;

d)

facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all’azione penale e all’esecuzione delle decisioni.

2.   Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Esse riguardano:

a)

l’ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;

b)

i diritti della persona nella procedura penale;

c)

i diritti delle vittime della criminalità;

d)

altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

L’adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.

3.   Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l’autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all’articolo 10, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 280 D, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

Articolo 69 B

1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

In funzione dell’evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

2.   Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l’attuazione efficace di una politica dell’Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l’adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l’articolo 61 I.

3.   Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l’autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all’articolo 10, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 280 D, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

Articolo 69 C

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure per incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo 69 D

1.   Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell’azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un’azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.

In questo contesto il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d’azione e i compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:

a)

l’avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorità nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

b)

il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a);

c)

il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.

Tali regolamenti fissano inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust.

2.   Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l’articolo 69 E, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.

Articolo 69 E

1.   Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all’unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.

In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di regolamento. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione.

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l’autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all’articolo 10, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 280 D, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

2.   La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l’azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.

3.   I regolamenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all’ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell’esercizio delle sue funzioni.

4.   Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.».

COOPERAZIONE DI POLIZIA

68)

Sono inseriti il capo 5 e i seguenti articoli 69 F, 69 G e 69 H. Gli articoli 69 F e 69 G sostituiscono l’articolo 30 dell’attuale trattato sull’Unione europea e l’articolo 69 H sostituisce l’articolo 32 di detto trattato, come indicato all’articolo 1, punto 51, del presente trattato:

«CAPO 5

COOPERAZIONE DI POLIZIA

Articolo 69 F

1.   L’Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell’applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell’individuazione dei reati e delle relative indagini.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure riguardanti:

a)

la raccolta, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;

b)

un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;

c)

le tecniche investigative comuni ai fini dell’individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.

3.   Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di misure. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione.

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di misure in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l’autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all’articolo 10, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 280 D, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

La procedura specifica di cui al secondo e al terzo comma non si applica agli atti che costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen.

Articolo 69 G

1.   Europol ha il compito di sostenere e potenziare l’azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell’applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione.

2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d’azione e i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere:

a)

la raccolta, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;

b)

il coordinamento, l’organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.

Tali regolamenti fissano inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.

3.   Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d’intesa con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L’applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.

Articolo 69 H

Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli 69 A e 69 F possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d’intesa con le autorità di quest’ultimo. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.».

TRASPORTI

69)

All’articolo 70, i termini «Gli Stati membri perseguono gli obiettivi del trattato …» sono sostituiti da «Gli obiettivi dei trattati sono perseguiti, …».

70)

All’articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   All’atto dell’adozione delle misure di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei casi in cui l’applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l’occupazione in talune regioni, come pure l’uso delle attrezzature relative ai trasporti.».

71)

All’inizio dell’articolo 72, i termini «…, e salvo accordo unanime del Consiglio, …» sono sostituiti da «…, e salvo che il Consiglio adotti all’unanimità una misura che conceda una deroga, …».

72)

L’articolo 75 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, i termini «Devono essere abolite, nel traffico interno della Comunità, le discriminazioni …» sono sostituiti da «Nel traffico interno dell’Unione sono vietate le discriminazioni …»;

b)

al paragrafo 2, i termini «il Consiglio possa» sono sostituiti da «il Parlamento europeo e il Consiglio possano»;

c)

al paragrafo 3, primo comma, i termini «del Comitato economico e sociale» sono sostituiti da «del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale».

73)

All’articolo 78, è aggiunta la frase seguente:

«Cinque anni dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga il presente articolo.».

74)

All’articolo 79, la parte di frase «restando impregiudicate le attribuzioni del Comitato economico e sociale» è soppressa.

75)

All’articolo 80, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.».

REGOLE DI CONCORRENZA

76)

All’articolo 85, è aggiunto il nuovo paragrafo 3 seguente:

«3.   La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di accordi per le quali il Consiglio ha adottato un regolamento o una direttiva conformemente all’articolo 83, paragrafo 2, lettera b).».

77)

L’articolo 87 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la frase seguente è aggiunta alla fine della lettera c):

«Cinque anni dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.»;

b)

al paragrafo 3, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine della lettera a): «…, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 299, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;».

78)

All’articolo 88, è aggiunto il nuovo paragrafo 4 seguente:

«4.   La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all’articolo 89, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.».

DISPOSIZIONI FISCALI

79)

All’articolo 93, alla fine, i termini «… entro il termine previsto dall’articolo 14.» sono sostituiti da «… ed evitare le distorsioni di concorrenza.».

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

80)

È invertito l’ordine degli articoli 94 e 95. L’articolo 94 diventa articolo 95 e l’articolo 95 diventa articolo 94.

81)

L’articolo 95, che diventa articolo 94, è così modificato:

a)

all’inizio del paragrafo 1, i termini «In deroga all’articolo 94 e» sono soppressi;

b)

all’inizio del paragrafo 4, la parte di frase «Allorché, dopo l’adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, …» è sostituita da «Allorché, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, …»;

c)

all’inizio del paragrafo 5, la parte di frase «Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l’adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, …» è sostituita da «Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, …»;

d)

al paragrafo 10, i termini «una procedura comunitaria di controllo» sono sostituiti da «una procedura di controllo dell’Unione».

82)

All’articolo 94, che diventa articolo 95, i termini «Fatto salvo l’articolo 94, …» sono inseriti all’inizio.

83)

All’articolo 96, secondo comma, prima frase, i termini «, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione …» sono sostituiti da «, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono …». La seconda frase è sostituita da «Può essere adottata ogni altra opportuna misura prevista dai trattati.».

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

84)

È inserito il nuovo articolo 97 bis seguente come ultimo articolo del titolo VI:

«Articolo 97 bis

Nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione e per l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.».

POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

85)

È inserito, come ultimo articolo del titolo VII, l’articolo 97 ter, che riprende il testo dell’articolo 4 con le modifiche seguenti:

a)

al paragrafo 1, i termini «e secondo il ritmo» sono soppressi e il verbo è adattato di conseguenza;

b)

al paragrafo 2, la parte di frase «Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dal presente trattato, questa azione comprende la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l’introduzione di una moneta unica, l’ecu, …» è sostituita da «Parallelamente, alle condizioni e secondo le procedure previste dai trattati, questa azione comprende una moneta unica, l’euro, …».

86)

L’articolo 99 è così modificato:

a)

al paragrafo 4, la prima frase del primo comma è sostituita dalle due frasi seguenti:

«Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell’unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni.»;

b)

il secondo comma del paragrafo 4 diventa paragrafo 5 e l’attuale paragrafo 5 diventa paragrafo 6;

c)

al paragrafo 4 sono inseriti i due nuovi commi seguenti:

«Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s’intende quella definita conformemente all’articolo 205, paragrafo 3, lettera a).»;

d)

al paragrafo 5, che diventa 6, la parte di frase «Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 252, può adottare le modalità …» è sostituita dalla parte di frase seguente: «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare le modalità …» e i termini «du présent article» sono soppressi nella versione francese [non riguarda la versione italiana].

DIFFICOLTÀ NELL’APPROVVIGIONAMENTO DI DETERMINATI PRODOTTI (ENERGIA)

87)

All’articolo 100, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia.».

ALTRE DISPOSIZIONI — POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

88)

All’articolo 102, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 1 non è più numerato.

89)

All’articolo 103, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se necessario, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può precisare le definizioni per l’applicazione dei divieti previsti dagli articoli 101 e 102 e dal presente articolo.».

PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI

90)

L’articolo 104 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio.»;

b)

al paragrafo 6, il termine «raccomandazione» è sostituito dal termine «proposta»;

c)

al paragrafo 7, la prima frase è sostituita da «Se, ai sensi del paragrafo 6, decide che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo.»;

d)

al paragrafo 11, primo comma, nella frase introduttiva, i termini «di intensificare» sono sostituiti da «di rafforzare»;

e)

al paragrafo 12, all’inizio della prima frase, i termini «le decisioni» sono sostituiti da «le decisioni o raccomandazioni»;

f)

il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

«13.   Nell’adottare le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi 8, 9, 11 e 12, il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione.

Nell’adottare le misure di cui ai paragrafi da 6 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s’intende quella definita conformemente all’articolo 205, paragrafo 3, lettera a).»;

g)

al paragrafo 14, terzo comma, i termini «, anteriormente al 1o gennaio 1994,» sono soppressi.

POLITICA MONETARIA

91)

L’articolo 105 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, prima frase, il termine «SEBC» è sostituito da «Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato “SEBC”,»;

b)

al paragrafo 2, secondo trattino, il rinvio all’articolo 111 è sostituito dal rinvio all’articolo 188 O ;

c)

il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione.».

92)

L’articolo 106 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, prima frase, i termini «in euro» sono inseriti dopo «… banconote …»;

b)

al paragrafo 2, prima frase, i termini «in euro» sono inseriti dopo «… monete metalliche …»; all’inizio della seconda frase, i termini «Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 252 e previa consultazione della BCE, …» sono sostituiti da: «Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, …».

93)

L’articolo 107 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono soppressi e i paragrafi 3, 4, 5 e 6 diventano, rispettivamente, i paragrafi 1, 2, 3 e 4;

b)

al paragrafo 4 che diventa paragrafo 2, i termini «statuto del SEBC» sono sostituiti dalla parte di frase seguente: «statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in appresso denominato “statuto del SEBC e della BCE” …»;

c)

il testo del paragrafo 5 che diventa paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 17 e 18, l’articolo 19, paragrafo 1, gli articoli 22, 23, 24 e 26, l’articolo 32, paragrafi 2, 3, 4 e 6, l’articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l’articolo 36 dello statuto del SEBC e della BCE possono essere emendati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. Essi deliberano o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea.».

94)

All’articolo 109, la parte di frase «…, al più tardi alla data di istituzione del SEBC,» è soppressa.

95)

All’articolo 110, i primi quattro commi del paragrafo 2 sono soppressi.

MISURE RELATIVE ALL’UTILIZZO DELL’EURO

96)

All’articolo 111, i testi dei paragrafi da 1 a 3 e 5 diventano, rispettivamente, i paragrafi da 1 a 4 dell’articolo 188 O, con le modifiche indicate al punto 174). Il testo del paragrafo 4 diventa il paragrafo 1 dell’articolo 115 C, con le modifiche indicate al punto 100).

97)

È inserito l’articolo 111bis:

«Articolo 111bis

Fatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica. Tali misure sono adottate previa consultazione della Banca centrale europea.».

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI (UEM)

98)

Il testo dell’articolo 112 diventa l’articolo 245 ter con le modifiche indicate al punto 228). Il testo dell’articolo 113 divental’articolo 245 quater.

99)

L’articolo 114 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, primo comma, i termini «comitato monetario a carattere consultivo» sono sostituiti da «comitato economico e finanziario»;

b)

al paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono soppressi;

c)

al paragrafo 2, il primo comma è soppresso; al terzo trattino, il rinvio all’articolo 99, paragrafi 2, 3, 4 e 5 è sostituito dal rinvio all’articolo 99, paragrafi 2, 3, 4 e 6, e i rinvii all’articolo 122, paragrafo 2, e all’articolo 123, paragrafi 4 e 5, sono sostituiti dal rinvio all’articolo 117bis, paragrafi 2 e 3;

d)

al paragrafo 4, il rinvio agli articoli 122 e 123 è sostituito dal rinvio all’articolo 116bis.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L’EURO

100)

Sono inseriti il nuovo capo 3 bis e i nuovi articoli 115 A, 115 B e 115 C seguenti:

«CAPO 3 bis

DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L’EURO

Articolo 115 A

1.   Per contribuire al buon funzionamento dell’unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli 99 e 104, con l’eccezione della procedura di cui all’articolo 104, paragrafo 14, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l’euro, al fine di:

a)

rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;

b)

elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l’insieme dell’Unione, e garantirne la sorveglianza.

2.   Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l’euro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1.

Per maggioranza qualificata di detti membri s’intende quella definita conformemente all’articolo 205, paragrafo 3, lettera a).

Articolo 115 B

Le modalità per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono stabilite dal protocollo sull’Eurogruppo.

Articolo 115 C

1.   Per garantire la posizione dell’euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione che definisce le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l’unione economica e monetaria nell’ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

2.   Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell’ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

3.   Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l’euro prendono parte al voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Per maggioranza qualificata di detti membri s’intende quella definita conformemente all’articolo 205, paragrafo 3, lettera a).».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AGLI STATI MEMBRI CON DEROGA

101)

L’articolo 116 è abrogato ed è inserito l’articolo 116bis:

«Articolo 116bis

1.   Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie per l’adozione dell’euro sono in appresso denominati “Stati membri con deroga”.

2.   Le disposizioni seguenti dei trattati non si applicano agli Stati membri con deroga:

a)

adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale (articolo 99, paragrafo 2),

b)

mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo 104, paragrafi 9 e 11),

c)

obiettivi e compiti del SEBC (articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5),

d)

emissione dell’euro (articolo 106),

e)

atti della Banca centrale europea (articolo 110),

f)

misure relative all’utilizzo dell’euro (articolo 111bis),

g)

accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo 188 O),

h)

designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo 245 ter, paragrafo 2),

i)

decisioni che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l’unione economica e monetaria nell’ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo 115 C, paragrafo 1),

j)

misure per garantire una rappresentanza unificata nell’ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo 115 C, paragrafo 2).

Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per “Stati membri” si intendono gli Stati membri la cui moneta è l’euro.

3.   Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e dagli obblighi previsti nel quadro del SEBC conformemente al capo IX dello statuto del SEBC e della BCE.

4.   I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga sono sospesi al momento dell’adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati al paragrafo 2, come pure nei casi seguenti:

a)

raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l’euro nel quadro della sorveglianza multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di stabilità e gli avvertimenti (articolo 99, paragrafo 4);

b)

misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui moneta è l’euro (articolo 104, paragrafi 6, 7, 8, 12 e 13).

Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s’intende quella definita conformemente all’articolo 205, paragrafo 3, lettera a).».

102)

L’articolo 117 è abrogato, eccettuati i primi cinque trattini del suo paragrafo 2 che diventano i cinque primi trattini del paragrafo 2 dell’articolo 118bis; sono modificati come indicato al punto 103. È inserito l’articolo 117 bis così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal testo del paragrafo 1 dell’articolo 121, con le modifiche seguenti:

i)

nell’intero paragrafo, i termini «l’IME» sono sostituiti da «la Banca centrale europea»;

ii)

all’inizio del primo comma, è inserita la parte di frase seguente: «Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, …»;

iii)

al primo comma, prima frase, i termini «… sui progressi compiuti dagli Stati membri nell’adempimento dei loro obblighi …» sono sostituiti da «… sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell’adempimento degli obblighi …»;

iv)

al primo comma, seconda frase, i termini «… uno Stato membro …» sono sostituiti da «… ciascuno di tali Stati membri …» e i termini «du present traité» sono soppressi nella versione francese [non riguarda la versione italiana];

v)

al primo comma, terzo trattino, i termini «le mécanisme de change …» sono sostituiti da «le mécanisme de taux de change …» nella versione francese [non riguarda la versione italiana] e i termini «… nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro,» sono sostituiti da «… nei confronti dell’euro,»;

vi)

al primo comma, quarto trattino, i termini «… dallo Stato membro …» sono sostituiti da «… dallo Stato membro con deroga …» e i termini «… al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo.» sono sostituiti da «… al meccanismo di cambio.»;

vii)

al secondo comma, i termini «dello sviluppo dell’ecu» sono soppressi;

b)

il suo paragrafo 2 riprende la formulazione del paragrafo 2, seconda frase, dell’articolo 122 con le seguenti modifiche:

i)

alla fine del testo i termini «di cui all’articolo 121, paragrafo 1», sono sostituiti da «di cui al paragrafo 1»;

ii)

sono aggiunti i nuovi secondo e terzo comma seguenti:

«Il Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata dei membri che, in seno al Consiglio, rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l’euro. Questi membri deliberano entro sei mesi dal ricevimento della proposta della Commissione da parte del Consiglio.

Per maggioranza qualificata di detti membri, di cui al secondo comma, s’intende quella definita conformemente all’articolo 205, paragrafo 3, lettera a).»;

c)

il suo paragrafo 3 riprende la formulazione del paragrafo 5 dell’articolo 123 con le seguenti modifiche:

i)

la parte di frase all’inizio del paragrafo «Se si decide, conformemente alla procedura di cui all’articolo 122, paragrafo 2, di abolire una deroga, …» è sostituita da «Se si decide, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, di abolire una deroga, …»;

ii)

i termini «adotta il tasso …» sono sostituiti da «fissa irrevocabilmente il tasso …» .

103)

L’articolo 118 è abrogato. È inserito l’articolo 118 bis così modificato:

a)

il suo paragrafo 1 triprende la formulazione del paragrafo 3 dell’articolo 123; i termini «del presente trattato» sono soppressi;

b)

il suo paragrafo 2 riprende la formulazione dei primi cinque trattini del paragrafo 2 dell’articolo 117; i cinque trattini sono modificati come indicato in appresso e sono preceduti dalla frase introduttiva seguente:

«Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto concerne detti Stati membri:»;

i)

al terzo trattino, i termini «sistema monetario europeo» sono sostituiti da «meccanismo di cambio»;

ii)

il quinto trattino è sostituito dal testo seguente:

«—

esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, precedentemente assunti dall’Istituto monetario europeo.».

104)

È inserito l’articolo 118 ter, che riprende il testo dell’articolo 124, paragrafo 1, con le modifiche seguenti:

a)

la parte di frase «Fino all’inizio della terza fase dell’Unione economica e monetaria, ogni Stato membro considera …» è sostituita da «Ogni Stato membro con deroga considera …»;

b)

i termini «e nel rispetto delle competenze esistenti» sono soppressi e la parte di frase «… del Sistema monetario europeo (SME) e allo sviluppo dell’ecu.» è sostituita da «… del meccanismo di cambio.».

105)

L’articolo 119 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, i termini «con deroga» sono inseriti, rispettivamente, dopo «di uno Stato membro» al primo comma e «uno Stato membro» al secondo comma e il termine «graduale» al primo comma è soppresso;

b)

al paragrafo 2, lettera a), i termini «con deroga» sono inseriti dopo «gli Stati membri» e alla lettera b), i termini «il paese in difficoltà …» sono sostituiti da «lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà …»;

c)

al paragrafo 3, i termini «la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficoltà …» sono sostituiti da «la Commissione autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà …»;

d)

il paragrafo 4 è soppresso.

106)

L’articolo 120 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, i termini «lo Stato membro interessato può adottare …» sono sostituiti da «uno Stato membro con deroga può adottare …»;

b)

al paragrafo 3, il termine «parere» è sostituito da «raccomandazione» e il termine «membro» è aggiunto dopo «Stato»;

c)

il paragrafo 4 è soppresso.

107)

All’articolo 121, il paragrafo 1 diventa il paragrafo 1 dell’articolo 117bis, con le modifiche indicate al punto 102). Il resto dell’articolo 121 è abrogato.

108)

All’articolo 122, la seconda frase del paragrafo 2 diventa il primo comma del paragrafo 2 dell’articolo 117bis, con le modifiche indicate al punto 102). Il resto dell’articolo 122 è abrogato.

109)

All’articolo 123, il paragrafo 3 diventa il paragrafo 1 dell’articolo 118bis e il paragrafo 5 diventa il paragrafo 3 dell’articolo 117bis, con le modificate indicate, rispettivamente, ai punti 103) e 102). Il resto dell’articolo 123 è abrogato.

110)

All’articolo 124, il paragrafo 1 diventa il nuovo articolo 118 ter, con le modifiche indicate al punto 104). Il resto dell’articolo 124 è abrogato.

OCCUPAZIONE

111)

All’articolo 125, i termini «e all’articolo 2 del presente trattato» sono soppressi.

TITOLI SPOSTATI

112)

Il titolo IX denominato «POLITICA COMMERCIALE COMUNE» e gli articoli 131 e 133 diventano, rispettivamente, il titolo II nella parte quinta sull’azione esterna dell’Unione e gli articoli 188 B e 188 C. L’articolo 131 è modificato come indicato al punto 157) e l’articolo 133 è sostituito dall’articolo 188 C.

Gli articoli 132 e 134 sono abrogati.

113)

Il titolo X denominato «COOPERAZIONE DOGANALE» e l’articolo 135 diventano, rispettivamente, il capo 1 bis, nel titolo I bis denominato «Libera circolazione delle merci» e l’articolo 27 bis, come indicato al punto 45).

POLITICA SOCIALE

114)

La denominazione del titolo XI, che diventa IX, «POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ» è sostituita dalla seguente: «POLITICA SOCIALE» e la denominazione «Capo 1 — Disposizioni sociali» è soppressa.

115)

È inserito il nuovo articolo 136 bis seguente:

«Articolo 136 bis

L’Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.

Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l’occupazione contribuisce al dialogo sociale.».

116)

L’articolo 137 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, nella parte introduttiva del primo comma, i termini «il Consiglio:» sono sostituiti da «il Parlamento europeo e il Consiglio:» e i verbi sono adattati di conseguenza; la prima frase del secondo comma è divisa in due commi redatti come segue:

«Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), il Consiglio delibera secondo una procedura legislativa speciale, all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati.».

La seconda frase del secondo comma diventa l’ultimo comma e i termini «del presente articolo» sono soppressi;

b)

al paragrafo 3, alla fine del primo comma è aggiunta la parte di frase seguente «… o, se del caso, una decisione del Consiglio adottata conformemente all’articolo 139.»; al secondo comma, i termini «… una direttiva deve essere recepita a norma dell’articolo 249,» sono sostituiti da «… una direttiva o una decisione devono essere attuate,» e i termini «… o detta decisione» sono aggiunti alla fine.

117)

All’articolo 138, paragrafo 4, prima frase, i termini «In occasione della consultazione …» sono sostituiti da «In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 …» e, nella seconda frase, i termini «La durata della procedura» sono sostituiti da «La durata di tale processo».

118)

L’articolo 139, paragrafo 2, è così modificato:

a)

al primo comma, la frase seguente è aggiunta alla fine: «Il Parlamento europeo è informato.»;

b)

al secondo comma, l’inizio della prima frase «Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorché l’accordo …» è sostituito da «Il Consiglio delibera all’unanimità allorché l’accordo …» e l’ultima frase è soppressa.

119)

All’articolo 140, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine del secondo comma: «…, in particolare mediante iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all’organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.».

120)

All’articolo 143, il secondo comma è soppresso.

FONDO SOCIALE EUROPEO

121)

Il capo 2 diventa «TITOLO X».

122)

All’articolo 148, i termini «le decisioni di applicazione relative» sono sostituiti da «i regolamenti di applicazione relativi».

ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, GIOVENTÙ E SPORT

123)

Il capo 3 diventa «TITOLO XI» e i termini «E GIOVENTÙ» alla fine della denominazione sono sostituiti da «, GIOVENTÙ E SPORT».

124)

L’articolo 149 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.»;

b)

al paragrafo 2, quinto trattino, i termini «… e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell’Europa,» sono aggiunti alla fine; il trattino seguente è aggiunto come ultimo trattino:

«—

a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.»;

c)

al paragrafo 3, i termini «in materia di istruzione» sono sostituiti da «in materia di istruzione e di sport»;

d)

al paragrafo 4, i termini «, il Consiglio adotta» sono soppressi, il primo trattino inizia con i termini «il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando …» e il termine «adottano» è inserito prima di «azioni di incentivazione»; il secondo trattino è sostituito dal seguente: «il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.».

125)

All’articolo 150, paragrafo 4, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine: «e il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.».

CULTURA

126)

L’articolo 151, paragrafo 5, è così modificato:

a)

nella frase introduttiva, i termini «, il Consiglio adotta» sono soppressi;

b)

al primo trattino la prima frase inizia con i termini «il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la…», il termine «adottano» è inserito prima di «azioni di incentivazione» e la seconda frase del primo trattino è soppressa;

c)

al secondo trattino, i termini «deliberando all’unanimità su proposta della Commissione,» sono soppressi e il trattino inizia con i termini «il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta…».

SANITÀ PUBBLICA

127)

L’articolo 152 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, secondo comma, il termine «umana» è sostituito da «fisica e mentale» e alla fine di tale comma è aggiunta la parte di frase seguente: «, nonché la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.»;

b)

al paragrafo 2, alla fine del primo comma, è aggiunta la frase seguente: «In particolare incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarietà dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera.»;

c)

al paragrafo 2, alla fine del secondo comma, è aggiunto il testo seguente: «…, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all’organizzazione di scambi delle migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.»;

d)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

al primo comma, nella frase introduttiva, la parte di frase seguente è inserita all’inizio: «In deroga all’articolo 2 A, paragrafo 5, e all’articolo 2 E, lettera a), e in conformità dell’articolo 2 C, paragrafo 2, lettera k), …» e i termini seguenti sono aggiunti alla fine: «…, per affrontare i problemi comuni di sicurezza:»;

ii)

alla lettera b), i termini «in deroga all’articolo 37, …» sono soppressi;

iii)

è inserita la nuova lettera c) seguente:

«c)

misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico;»;

iv)

l’attuale lettera c) diventa paragrafo 5 ed è sostituita dal testo seguente:

«5.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono anche adottare misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, misure concernenti la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all’abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.»;

e)

il secondo comma dell’attuale paragrafo 4 diventa il paragrafo 6 e il paragrafo 5, che diventa paragrafo 7, è sostituito dal testo seguente:

«7.   L’azione dell’Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. Le responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell’assistenza medica e l’assegnazione delle risorse loro destinate. Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l’impiego medico di organi e sangue.».

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

128)

All’articolo 153, il paragrafo 2 diventa l’articolo 6bis e i paragrafi 3, 4 e 5 diventano, rispettivamente, i paragrafi 2, 3 e 4.

INDUSTRIA

129)

L’articolo 157 è così modificato:

a)

alla fine del paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente: «…, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all’organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.»;

b)

al paragrafo 3, primo comma, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine della seconda frase: «…, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.».

COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

130)

La denominazione del titolo XVII è sostituita da: «COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE».

131)

L’articolo 158 è così modificato:

a)

al primo comma, i termini «coesione economica e sociale» sono sostituiti da «coesione economica, sociale e territoriale»;

b)

al secondo comma, i termini «o insulari, comprese le zone rurali» sono soppressi;

c)

è aggiunto il nuovo comma seguente:

«Tra le regioni interessate, un’attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.».

132)

All’articolo 159, secondo comma, i termini «economica e sociale» sono sostituiti da «economica, sociale e territoriale».

133)

L’articolo 161 è così modificato:

a)

all’inizio del primo comma, prima frase, i termini «Fatto salvo l’articolo 162, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo …» sono sostituiti da «Fatto salvo l’articolo 162, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria …» e il verbo che segue è messo al plurale. Alla seconda frase, i termini «Il Consiglio definisce inoltre …» sono sostituiti da «Sono inoltre definite»;

b)

al secondo comma, i termini «dal Consiglio» sono soppressi;

c)

il terzo comma è soppresso.

134)

All’articolo 162, primo comma, i termini «Le decisioni d’applicazione» sono sostituiti da «I regolamenti di applicazione» e il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale.

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

135)

Nella denominazione del titolo XVIII sono aggiunti i termini «E SPAZIO».

136)

L’articolo 163 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Unione si propone l’obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei trattati.»;

b)

al paragrafo 2, la parte di frase «… mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, …» è sostituita da «… , mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, …».

137)

All’articolo 165, paragrafo 2, alla fine è aggiunto il testo seguente: «…, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all’organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.».

138)

L’articolo 166 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 4 i termini «Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione» sono sostituiti da «Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale».

b)

è aggiunto il nuovo paragrafo 5 seguente:

«5.   A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono le misure necessarie all’attuazione dello spazio europeo della ricerca.».

139)

All’articolo 167, i termini «il Consiglio» sono sostituiti da «l’Unione».

140)

All’articolo 168, secondo comma, i termini «Il Consiglio» sono sostituiti da «L’Unione».

141)

All’articolo 170, la parte di frase del secondo comma «…, negoziati e conclusi conformemente all’articolo 300» è soppressa.

SPAZIO

142)

È inserito il nuovo articolo 172 bis seguente:

«Articolo 172 bis

1.   Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l’attuazione delle sue politiche, l’Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l’esplorazione e l’utilizzo dello spazio.

2.   Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

3.   L’Unione instaura tutti i collegamenti utili con l’Agenzia spaziale europea.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicate le altre disposizioni del presente titolo.».

AMBIENTE (CAMBIAMENTI CLIMATICI)

143)

L’articolo 174 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«—

promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.»;

b)

al paragrafo 2, secondo comma, i termini «una procedura comunitaria di controllo» sono sostituiti da «una procedura di controllo dell’Unione»;

c)

al paragrafo 4, primo comma, la parte di frase «…, negoziati e conclusi conformemente all’articolo 300» è soppressa.

144)

L’articolo 175 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, può rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma.»;

b)

al paragrafo 3, primo comma, i termini «In altri settori …» sono soppressi e il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Le misure necessarie all’attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2, a seconda dei casi.»;

c)

al paragrafo 4, i termini «… talune misure di carattere comunitario, …» sono sostituiti da «… talune misure adottate dall’Unione, …»;

d)

al paragrafo 5, i termini «il Consiglio stabilisce, nell’atto recante adozione di tale misura, disposizioni» sono sostituiti da «tale misura prevede disposizioni …».

TITOLI SPOSTATI

145)

Il titolo XX denominato «COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO» e gli articoli 177, 179, 180 e 181 diventano, rispettivamente, il capo 1 del titolo III della parte quinta sull’azione esterna dell’Unione e gli articoli da 188 D a 188 G, con le modifiche indicate ai punti da 161) a 164). L’articolo 178 è abrogato.

146)

Il titolo XXI denominato «COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI» e l’articolo 181 A diventano, rispettivamente, il capo 2 del titolo III della parte quinta sull’azione esterna dell’Unione e il nuovo articolo 188 H; detto articolo è modificato come indicato al punto 166).

ENERGIA

147)

Il titolo XX è sostituito dal nuovo titolo e dal nuovo articolo 176 A seguenti:

«TITOLO XX

ENERGIA

Articolo 176 A

1.   Nel quadro dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell’esigenza di preservare e migliorare l’ambiente, la politica dell’Unione nel settore dell’energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:

a)

garantire il funzionamento del mercato dell’energia,

b)

garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione,

c)

promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili,

d)

promuovere l’interconnessione delle reti energetiche.

2.   Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l’articolo 175, paragrafo 2, lettera c).

3.   In deroga al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all’unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le misure ivi contemplate se sono principalmente di natura fiscale.».

TURISMO

148)

Il titolo XXI è sostituito dal nuovo titolo e dal nuovo articolo 176 B seguenti:

«TITOLO XXI

TURISMO

Articolo 176 B

1.   L’Unione completal’azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell’Unione in tale settore.

A tal fine l’azione dell’Unione è intesa a:

a)

incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;

b)

favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche.

2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.».

PROTEZIONE CIVILE

149)

Sono inseriti il nuovo titolo XXII e il nuovo articolo 176 C seguenti:

«TITOLO XXII

PROTEZIONE CIVILE

Articolo 176 C

1.   L’Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l’efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall’uomo.

L’azione dell’Unione è intesa a:

a)

sostenere e completare l’azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l’intervento in caso di calamità naturali o provocate dall’uomo all’interno dell’Unione;

b)

promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all’interno dell’Unione tra i servizi di protezione civile nazionali;

c)

favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.

2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.».

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

150)

Sono inseriti il nuovo TITOLO XXIII e il nuovo articolo 176 D seguenti:

«TITOLO XXIII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 176 D

1.   L’attuazione effettiva del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il buon funzionamento dell’Unione, è considerata una questione di interesse comune.

2.   L’Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità amministrativa di attuare il diritto dell’Unione. Tale azione può consistere in particolare nel facilitare lo scambio di informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere programmi di formazione. Nessuno Stato membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

3.   Il presente articolo non pregiudica l’obbligo degli Stati membri di attuare il diritto dell’Unione né le prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre disposizioni dei trattati che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e l’Unione.».

ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE

151)

All’articolo 182, primo comma, i termini «del presente trattato», alla fine, sono soppressi.

152)

All’articolo 186, la parte di frase finale «… sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l’unanimità degli Stati membri.» è sostituita da «… è regolata da atti adottati a norma dell’articolo 187.».

153)

All’articolo 187, i termini «deliberando all’unanimità» sono sostituiti da «deliberando all’unanimità su proposta della Commissione» e la frase seguente è aggiunta alla fine dell’articolo: «Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.».

AZIONE ESTERNA DELL’UNIONE

154)

È inserita una nuova parte quinta, denominata «AZIONE ESTERNA DELL’UNIONE» e contenente i titoli e capi seguenti:

Titolo I:

Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione

Titolo II:

Politica commerciale comune

Titolo III:

Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario

Capo 1:

Cooperazione allo sviluppo

Capo 2:

Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi

Capo 3:

Aiuto umanitario

Titolo IV:

Misure restrittive

Titolo V:

Accordi internazionali

Titolo VI:

Relazioni dell’Unione con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi e delegazioni dell’Unione

Titolo VII:

Clausola di solidarietà

DISPOSIZIONI GENERALI

155)

Sono inseriti il nuovo titolo I e il nuovo articolo 188 A seguenti:

«TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SULL’AZIONE ESTERNA DELL’UNIONE

Articolo 188 A

L’azione dell’Unione sulla scena internazionale, ai sensi della presente parte, si fonda sui principi, persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità delle disposizioni generali di cui al capo 1 del titolo V del trattato sull’Unione europea.».

POLITICA COMMERCIALE COMUNE

156)

È inserito il titolo II, denominato «POLITICA COMMERCIALE COMUNE», che riprende la denominazione del titolo IX della parte terza.

157)

È inserito l’articolo 188 B, che riprende il testo dell’articolo 131 con le modifiche seguenti:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’Unione, tramite l’istituzione di un’unione doganale in conformità degli articoli da 23 a 27, contribuisce nell’interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.»;

b)

il secondo comma è soppresso.

158)

È inserito l’articolo 188 C, che sostituisce l’articolo 133:

«Articolo 188 C

1.   La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l’uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione.

2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune.

3.   Qualora si debbano negoziare e concludere accordi con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, si applica l’articolo 188 N, fatte salve le disposizioni particolari del presente articolo.

La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l’autorizza ad avviare i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell’Unione.

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati.

4.   Per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il Consiglio delibera all’unanimità qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta l’unanimità per l’adozione di norme interne.

Il Consiglio delibera all’unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:

a)

nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell’Unione;

b)

nel settore degli scambi di servizi nell’ambito sociale, dell’istruzione e della sanità, qualora tali accordi rischino di perturbare seriamente l’organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla competenza degli Stati membri riguardo alla loro prestazione.

5.   La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti sono soggette al titolo V della parte terza e all’articolo 188 N.

6.   L’esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo nel settore della politica commerciale comune non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri e non comporta un’armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri, se i trattati escludono tale armonizzazione.».

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

159)

È inserito il titolo III, denominato «COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO».

160)

È inserito il capo 1, «COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO», che riprende la denominazione del titolo XX della parte terza.

161)

È inserito l’articolo 188 D, che riprende il testo dell’articolo 177 con le modifiche seguenti:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1.   La politica dell’Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione. La politica di cooperazione allo sviluppo dell’Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.

L’obiettivo principale della politica dell’Unione in questo settore è la riduzione e, a termine, l’eliminazione della povertà. L’Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell’attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.»;

b)

il paragrafo 3 diventa paragrafo 2.

162)

È inserito l’articolo 188 E, che riprende il testo dell’articolo 179 con le modifiche seguenti:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure necessarie per l’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, che possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi tematici.»;

b)

è inserito il nuovo paragrafo 2 seguente:

«2.   L’Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 10 A del trattato sull’Unione europea e all’articolo 188 D del presente trattato.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.»;

c)

l’attuale paragrafo 2 diventa paragrafo 3 e l’attuale paragrafo 3 è soppresso.

163)

È inserito l’articolo 188 F, che riprende il testo dell’articolo 180 con le modifiche seguenti:

all’inizio del paragrafo 1, è inserita la parte di frase seguente: «Per favorire la complementarità e l’efficacia delle azioni,…».

164)

È inserito l’articolo 188 G, che riprende il testo dell’articolo 181; la seconda frase del primo comma e il secondo comma sono soppressi.

COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI

165)

È inserito il capo 2, denominato «COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI», che riprende la denominazione del titolo XXI della parte terza.

166)

È inserito l’articolo 188 H, che riprende il testo dell’articolo 181 A con le modifiche seguenti:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, in particolare quelle degli articoli da 188 D a 188 G, l’Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Tali azioni sono coerenti con la politica di sviluppo dell’Unione e sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna. Le azioni dell’Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure necessarie per l’attuazione del paragrafo 1.»;

c)

al paragrafo 3, primo comma, seconda frase, la parte di frase finale «…, negoziati e conclusi conformemente all’articolo 300» è soppressa.

167)

È inserito il nuovo articolo 188 I seguente:

«Articolo 188 I

Allorché la situazione in un paese terzo esige un’assistenza finanziaria urgente da parte dell’Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le decisioni necessarie.».

AIUTO UMANITARIO

168)

Sono inseriti il nuovo capo 3 e il nuovo articolo 188 J seguenti:

«CAPO 3

AIUTO UMANITARIO

Articolo 188 J

1.   Le azioni dell’Unione nel settore dell’aiuto umanitario sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione. Esse mirano a fornire, in modo puntuale, assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali o provocate dall’uomo, per far fronte alle necessità umanitarie risultanti da queste diverse situazioni. Le azioni dell’Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.

2.   Le azioni di aiuto umanitario sono condotte conformemente ai principi del diritto internazionale e ai principi di imparzialità, neutralità e non discriminazione.

3.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure che definiscono il quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario dell’Unione.

4.   L’Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e all’articolo 10 A del trattato sull’Unione europea.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.

5.   È istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell’Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, ne fissano lo statuto e le modalità di funzionamento.

6.   La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento tra le azioni dell’Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l’efficacia e la complementarità dei dispositivi dell’Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario.

7.   L’Unione provvede affinché le sue azioni di aiuto umanitario siano coordinate e coerenti con quelle svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite.».

MISURE RESTRITTIVE

169)

Sono inseriti il titolo IV e l’articolo 188 K, che sostituiscono l’articolo 301:

«TITOLO IV

MISURE RESTRITTIVE

Articolo 188 K

1.   Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull’Unione europea prevede l’interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo.

2.   Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull’Unione europea lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.

3.   Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.».

ACCORDI INTERNAZIONALI

170)

Dopo l’articolo 188K è inserito il titolo V, «ACCORDI INTERNAZIONALI».

171)

È inserito l’articolo 188 L seguente:

«Articolo 188 L

1.   L’Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell’ambito delle politiche dell’Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell’Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.

2.   Gli accordi conclusi dall’Unione vincolano le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri.».

172)

È inserito l’articolo 188 M, che riprende il testo dell’articolo 310. Il termine «Stati» è sostituito da «paesi terzi».

173)

È inserito l’articolo 188 N, che sostituisce l’articolo 300:

«Articolo 188 N

1.   Fatte salve le disposizioni particolari dell’articolo 188 C, gli accordi tra l’Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente.

2.   Il Consiglio autorizza l’avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi.

3.   La Commissione, o l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza quando l’accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l’avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell’accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell’Unione.

4.   Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

5.   Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza la firma dell’accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell’entrata in vigore.

6.   Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione relativa alla conclusione dell’accordo.

Tranne quando l’accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell’accordo:

a)

previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti:

i)

accordi di associazione;

ii)

accordo sull’adesione dell’Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

iii)

accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione;

iv)

accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l’Unione;

v)

accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l’approvazione del Parlamento europeo.

In caso d’urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono concordare un termine per l’approvazione;

b)

previa consultazione del Parlamento europeo, negli altri casi. Il Parlamento europeo formula il parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell’urgenza. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare.

7.   All’atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9, può abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell’Unione le modifiche dell’accordo se quest’ultimo ne prevede l’adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall’accordo stesso. Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.

8.   Nel corso dell’intera procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Tuttavia esso delibera all’unanimità quando l’accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l’unanimità per l’adozione di un atto dell’Unione e per gli accordi di associazione e gli accordi di cui all’articolo 188 H con gli Stati candidati all’adesione. Il Consiglio delibera all’unanimità anche per l’accordo sull’adesione dell’Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; la decisione sulla conclusione di tale accordo entra in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

9.   Il Consiglio, su proposta della Commissione o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione sulla sospensione dell’applicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell’accordo.

10.   Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura.

11.   Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con i trattati. In caso di parere negativo della Corte, l’accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati.».

174)

È inserito l’articolo 188 O, che riprende il testo del paragrafo 1, le cui ultime due frasi diventano secondo comma, e dei paragrafi 2, 3 e 5 dell’articolo 111, con le modifiche seguenti:

a)

il paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all’articolo 188 N il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell’intento di pervenire a un consenso compatibile con l’obiettivo della stabilità dei prezzi, può concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell’euro nei confronti delle valute di Stati terzi. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e secondo la procedura di cui al paragrafo 3.».

Al secondo comma, la parte di frase «su raccomandazione della BCE o della Commissione, e previa consultazione della BCE nell’intento di …» è sostituita da «su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell’intento di …»;

b)

al paragrafo 2, i termini «valute non comunitarie» sono sostituiti da «valute di Stati terzi»;

c)

al paragrafo 3, nella prima frase del primo comma, il rinvio all’articolo 300 è sostituito dal rinvio all’articolo 188 N e il termine «Stati» è sostituito da «Stati terzi» e il secondo comma è soppresso;

d)

il paragrafo 5 diventa paragrafo 4.

RELAZIONI DELL’UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL’UNIONE

175)

Sono inseriti il titolo VI e gli articoli 188 P e 188 Q seguenti; l’articolo 188 P sostituisce gli articoli da 302 a 304:

«TITOLO VI

RELAZIONI DELL’UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL’UNIONE

Articolo 188 P

1.   L’Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

L’Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali.

2.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione sono incaricati dell’attuazione del presente articolo.

Articolo 188 Q

1.   Le delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell’Unione.

2.   Le delegazioni dell’Unione sono poste sotto l’autorità dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Esse agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.».

CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

176)

Sono inseriti il nuovo titolo VII e il nuovo articolo 188 R seguenti:

«TITOLO VII

CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

Articolo 188 R

1.   L’Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall’uomo. L’Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:

a)

prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;

proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;

prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico;

b)

prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall’uomo.

2.   Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o provocata dall’uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio.

3.   Le modalità di attuazione della presente clausola di solidarietà da parte dell’Unione sono definite da una decisione adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all’articolo 15ter, paragrafo 1 del trattato sull’Unione europea. Il Parlamento europeo è informato.

Ai fini del presente paragrafo e fatto salvo l’articolo 207, il Consiglio è assistito dal comitato politico e di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e dal comitato di cui all’articolo 61 D, i quali gli presentano, se del caso, pareri congiunti.

4.   Per consentire all’Unione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il Consiglio europeo valuta regolarmente le minacce cui è confrontata l’Unione.».

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE

177)

La parte quinta diventa «PARTE SESTA» e la sua denominazione è sostituita da «DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE».

PARLAMENTO EUROPEO

178)

L’articolo 189 è abrogato.

179)

L’articolo 190 è così modificato:

a)

i paragrafi 1, 2 e 3 sono soppressi e i paragrafi 4 e 5 diventano, rispettivamente, i paragrafi 1 e 2;

b)

il paragrafo 4, che diventa paragrafo 1, è così modificato:

i)

al primo comma, i termini «… volto a permettere l’elezione a suffragio universale diretto …» sono sostituiti da «… volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l’elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto …»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.»;

c)

al paragrafo 5, che diventa paragrafo 2, i termini «, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale,» sono inseriti dopo «il Parlamento europeo».

180)

All’articolo 191, il primo comma è soppresso; al secondo comma, i termini «Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251, determina …» sono sostituiti da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano…» e i termini «di cui all’articolo 8 A, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea» sono inseriti dopo «a livello europeo».

181)

All’articolo 192, il primo comma è soppresso; al secondo comma, i termini «dei suoi membri» sono sostituiti da «dei membri che lo compongono» e la frase seguente è aggiunta alla fine del comma: «Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.»

182)

L’articolo 193 è così modificato:

a)

al primo comma, i termini «dei suoi membri» sono sostituiti da «dei membri che lo compongono»;

b)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Previa approvazione del Consiglio e della Commissione, il Parlamento europeo, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, fissa le modalità per l’esercizio del diritto d’inchiesta.».

183)

L’articolo 195 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, primo comma, i termini iniziali «Il Parlamento europeo nomina un Mediatore, abilitato a ricevere le denunce …» sono sostituiti da «Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, è abilitato a ricevere le denunce …»; nella parte di frase finale, i termini «… e il Tribunale di primo grado nell’esercizio delle loro funzioni» sono sostituiti da «… nell’esercizio delle sue funzioni» ed è aggiunta l’ultima frase seguente: «Egli istruisce tali denunce e riferisce al riguardo.»;

b)

al paragrafo 2, primo comma, il termine «nominato» è sostituito da «eletto»;

c)

al paragrafo 3, i termini «da alcun organismo» sono sostituiti da «da alcun governo, istituzione, organo o organismo»;

d)

al paragrafo 4, i termini «…, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, …» sono inseriti dopo «il Parlamento europeo …».

184)

All’articolo 196, secondo comma, i termini «en session extraordinaire» sono sostituiti da «in tornata» e i termini «dei suoi membri» sono sostituiti da «dei membri che lo compongono».

185)

L’articolo 197 è così modificato:

a)

il primo comma è soppresso;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può assistere a tutte le sedute ed essere ascoltata a sua richiesta.»;

c)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo, secondo le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio.».

186)

All’articolo 198, primo comma, il termine «assoluta» è soppresso.

187)

All’articolo 199, secondo comma, i termini «… condizioni previste da detto regolamento» sono sostituiti da «… condizioni previste dai trattati e da detto regolamento.».

188)

All’articolo 201, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all’articolo 9 D del trattato sull’Unione europea. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.».

CONSIGLIO EUROPEO

189)

Sono inseriti la nuova sezione 1 bis e i nuovi articoli 201 bis e 201 ter seguenti:

«SEZIONE 1 bis

IL CONSIGLIO EUROPEO

Articolo 201 bis

1.   In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

L’articolo 9 C, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea e l’articolo 205, paragrafo 2 del presente trattato si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a maggioranza qualificata. Allorché il Consiglio europeo delibera mediante votazione, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto.

L’astensione di membri presenti o rappresentati non osta all’adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta l’unanimità.

2.   Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo.

3.   Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l’adozione del suo regolamento interno.

4.   Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.

Articolo 201 ter

Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata:

a)

una decisione che stabilisce l’elenco delle formazioni del Consiglio, eccettuate quella “Affari generali” e quella “Affari esteri”, conformemente all’articolo 9 C, paragrafo 6 del trattato sull’Unione europea;

b)

una decisione sulla presidenza delle formazioni del Consiglio, eccettuata quella “Affari esteri”, conformemente all’articolo 9 C, paragrafo 9 del trattato sull’Unione europea.».

CONSIGLIO

190)

Gli articoli 202 e 203 sono abrogati.

191)

L’articolo 205 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1.   Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono.

2.   In deroga all’articolo 9 C, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea, a decorrere dal 1onovembre 2014 e fatte salve le disposizioni stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell’Unione.

3.   A decorrere dal 1o novembre 2014 e fatte salve le disposizioni stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie, nei casi in cui, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio partecipano alla votazione, per maggioranza qualificata si intende quanto segue:

a)

per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

b)

In deroga alla lettera a), quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso e il paragrafo 3 diventa paragrafo 4.

192)

L’articolo 207 è sostituito dal seguente:

«Articolo 207

1.   Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell’esecuzione dei compiti che quest’ultimo gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.

2.   Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale nominato dal Consiglio.

Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all’organizzazione del segretariato generale.

3.   Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l’adozione del suo regolamento interno.».

193)

All’articolo 208, la frase seguente è aggiunta alla fine dell’articolo «Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio.».

194)

All’articolo 209, i termini «previo parere» sono sostituiti da «previa consultazione».

195)

L’articolo 210 è sostituito dal seguente:

«Articolo 210

Il Consiglio fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente del Consiglio europeo, del presidente della Commissione, dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dei membri della Commissione, dei presidenti, dei membri e dei cancellieri della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché del segretario generale del Consiglio. Esso fissa altresì tutte le indennità sostitutive di retribuzione.».

COMMISSIONE

196)

L’articolo 211 è abrogato. È inserito l’articolo 211bis:

«Articolo 211bis

A norma dell’articolo 9 D, paragrafo 5 del trattato sull’Unione europea i membri della Commissione sono scelti in base ad un sistema di rotazione stabilito all’unanimità dal Consiglio europeo secondo i principi seguenti:

a)

gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto concerne la determinazione dell’avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di due Stati membri non può mai essere superiore a uno;

b)

fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è costituita in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri.».

197)

L’articolo 212 diventa il nuovo paragrafo 2 dell’articolo 218.

198)

All’articolo 213, il paragrafo 1 è soppresso, il paragrafo 2 non è più numerato e i suoi primi due commi sono fusi e redatti come segue:

«I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Gli Stati membri rispettano la loro indipendenza e non cercano di influenzarli nell’adempimento dei loro compiti.».

199)

L’articolo 214 è abrogato.

200)

L’articolo 215 è così modificato:

a)

il secondo comma è sostituito dai due commi seguenti:

«Un posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d’ufficio o di decesso è coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità, nominato dal Consiglio di comune accordo col presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformità dei criteri di cui all’articolo 9 D, paragrafo 3, secondo comma del trattato sull’Unione europea.

Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta del presidente della Commissione, può decidere che tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato è breve.»;

b)

è inserito il nuovo quinto comma seguente:

«In caso di dimissioni volontarie o d’ufficio o di decesso, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è sostituito per la restante durata del suo mandato, in conformità dell’articolo 9 E, paragrafo 1 del trattato sull’Unione europea.»;

c)

l’ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione per la restante durata del mandato, in conformità dell’articolo 9 D del trattato sull’Unione europea».

201)

All’articolo 217, i paragrafi 1, 3 e 4 sono soppressi e il paragrafo 2 non è più numerato. La prima frase di detto paragrafo è sostituita dalla seguente: «Fatto salvo l’articolo 9 E, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea, le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, in conformità dell’articolo 9 D, paragrafo 6 di detto trattato.».

202)

All’articolo 218, il paragrafo 1 è soppresso, il paragrafo 2 diventa paragrafo 1 e i termini «alle condizioni previste dai trattati» sono soppressi. È inserito il paragrafo 2, che riprende il testo dell’articolo 212.

203)

All’articolo 219, primo comma, i termini «del numero dei suoi membri previsto dall’articolo 213» sono sostituiti da «dei suoi membri» e il secondo comma è sostituito da «Il regolamento interno fissa il numero legale.».

CORTE DI GIUSTIZIA

204)

Nella denominazione della sezione 4, sono aggiunti i termini «DELL’UNIONE EUROPEA»

205)

L’articolo 220 è abrogato.

206)

All’articolo 221, il primo comma è soppresso.

207)

All’articolo 223, i termini «…, previa consultazione del comitato di cui all’articolo 224 bis.» sono aggiunti alla fine del primo comma.

208)

All’articolo 224, primo comma, la prima frase è soppressa e i termini «del Tribunale» sono inseriti dopo «Il numero dei giudici …». Al secondo comma, i termini «…, previa consultazione del comitato di cui all’articolo 224 bis.» sono inseriti alla fine della seconda frase.

209)

È inserito il nuovo articolo 224 bis seguente:

«Articolo 224 bis

È istituito un comitato con l’incarico di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli 223 e 224.

Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia.».

210)

All’articolo 225, paragrafo 1, primo comma, prima frase, i termini «… attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli …» sono sostituiti da «… attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell’articolo 225 A e di quelli …» ed al paragrafo 2, primo comma, i termini «istituite in applicazione dell’articolo 225 A» sono soppressi.

211)

L’articolo 225 A è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante regolamenti su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione.»;

b)

al secondo comma i termini «La decisione» sono sostituiti da «Il regolamento» ed i termini «tale camera» sono sostituiti da «tale tribunale»;

c)

al terzo comma i termini «la decisione sull’istituzione della camera» sono sostituiti da «il regolamento sull’istituzione del tribunale specializzato»;

d)

al sesto comma i termini «dalla decisione» sono sostituiti da «dal regolamento» ed è aggiunta la frase seguente alla fine: «Il titolo I dello statuto e l’articolo 64 del medesimo si applicano in ogni caso ai tribunali specializzati.»;

212)

L’articolo 228 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente che diventa primo comma:

«2.   Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l’importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.».

Al terzo comma, che diventa secondo comma, i termini «di giustizia» dopo «Corte» sono soppressi;

b)

è aggiunto il nuovo paragrafo 3 seguente:

«3.   La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell’articolo 226 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l’importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze.

Se la Corte constata l’inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell’importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.».

213)

All’articolo 229 A, i termini «…il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, …» sono sostituiti da «…il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, …» e i termini «titoli comunitari di proprietà industriale» sono sostituiti da «titoli europei di proprietà intellettuale». L’ultima frase è sostituita dal testo seguente: «Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.».

214)

L’articolo 230 è così modificato:

a)

al primo comma, i termini «… atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, …» sono sostituiti da «… atti legislativi, …», i termini «e del Consiglio europeo» sono aggiunti dopo «Parlamento europeo», i termini «vis-à-vis» sono sostituiti da «à l’égard» nella versione francese [non riguarda la versione italiana] e la frase seguente è aggiunta alla fine: «Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.»;

b)

al terzo comma, i termini «… che la Corte dei conti e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative.» sono sostituiti da «… che la Corte dei conti, la Banca centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative»;

c)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.»;

d)

è inserito il nuovo quinto comma seguente, mentre l’attuale quinto comma diventa sesto comma:

«Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell’Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.»;

215)

All’articolo 231, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi.».

216)

L’articolo 232 è così modificato:

a)

al primo comma, i termini «il Consiglio europeo,» sono inseriti dopo «Parlamento europeo», i termini «o la Banca centrale europea» sono inseriti dopo «la Commissione», il termine «o» prima di «la Commissione» è sostituito da una virgola e la frase seguente è aggiunta alla fine del comma: «Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell’Unione che si astengano dal pronunciarsi.»;

b)

al terzo comma, i termini «… ad una delle istituzioni» sono sostituiti da «ad una istituzione, organo o organismo»;

c)

il quarto comma è soppresso.

217)

All’articolo 233, primo comma, i termini «o le istituzioni» sono soppressi ed il verbo è modificato di conseguenza; il terzo comma è soppresso.

218)

All’articolo 234, primo comma, lettera b), i termini «e della BCE» sono soppressi e la lettera c) è soppressa. Il seguente comma è aggiunto alla fine dell’articolo: «Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte di giustizia dell’Unione europea statuisce il più rapidamente possibile.». Al secondo e terzo comma il termine «giurisdizione» è sostituito da «organo giurisdizionale» ed il verbo «è tenuta» da «è tenuto».

219)

All’articolo 235, il rinvio all’articolo 288, secondo comma, è sostituito da un rinvio all’articolo 288, secondo e terzo comma.

220)

È inserito il nuovo articolo 235 bis seguente:

«Articolo 235 bis

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato dal Consiglio europeo o dal Consiglio a norma dell’articolo 7 del trattato sull’Unione europea unicamente su domanda dello Stato membro oggetto di una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio e per quanto concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto articolo.

La domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da detta constatazione. La Corte statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della domanda.».

221)

All’articolo 236, i termini «…dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi» sono sostituiti da «…dallo statuto dei funzionari dell’Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione».

222)

All’articolo 237, lettera d), all’inizio della seconda frase, il termine «direttivo» è inserito dopo «consiglio».

223)

Sono inseriti i due nuovi articoli 240 bis e 240 ter seguenti:

«Articolo 240 bis

La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune, né per quanto riguarda gli atti adottati in base a dette disposizioni.

Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell’articolo 25ter del trattato sull’Unione europea e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all’articolo 230, quarto comma del presente trattato, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo 2 del trattato sull’Unione europea.

Articolo 240 ter

Nell’esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni dei capi 4 e 5 della parte terza, titolo IV concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni condotte dalla polizia o da altri servizi incaricati dell’applicazione della legge di uno Stato membro o l’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.».

224)

L’articolo 241 è sostituito dal seguente:

«Articolo 241

Nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto all’articolo 230, quinto comma, valersi dei motivi previsti all’articolo 230, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità dell’atto stesso.».

225)

All’articolo 242, seconda frase, i termini «de justice» dopo «Cour» sono soppressi nella versione francese [non riguarda la versione italiana].

226)

All’articolo 245, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell’articolo 64. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.».

BANCA CENTRALE EUROPEA

227)

Sono inseriti la sezione 4 bis e l’articolo 245 bis seguenti:

«SEZIONE 4 bis

LA BANCA CENTRALE EUROPEA

Articolo 245 bis

1.   La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro, che costituiscono l’Eurosistema, conducono la politica monetaria dell’Unione.

2.   Il SEBC è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale europea. L’obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali nell’Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest’ultima.

3.   La Banca centrale europea ha personalità giuridica. Ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione dell’euro. È indipendente nell’esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi dell’Unione e i governi degli Stati membri rispettano tale indipendenza.

4.   La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all’assolvimento dei suoi compiti in conformità degli articoli da 105 a 111bis, dell’articolo 115  C e delle condizioni stabilite dallo statuto del SEBC e della BCE. In conformità di questi stessi articoli, gli Stati membri la cui moneta non è l’euro e le rispettive banche centrali conservano le loro competenze nel settore monetario.

5.   Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni progetto di atto dell’Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.».

228)

È inserito l’articolo 245 ter, che riprende la formulazione dell’articolo 112 con le modifiche seguenti:

a)

al paragrafo 1, i termini «degli Stati membri la cui moneta è l’euro» sono inseriti alla fine dopo «… banche centrali nazionali»;

b)

al paragrafo 2, la suddivisione a) e b) è soppressa; l’attuale lettera a) diventa il primo comma e i tre commi dell’attuale lettera b) diventano, rispettivamente il secondo, terzo e quarto comma del paragrafo; al secondo comma, i termini «nominati … di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo,» sono sostituiti da «nominati … dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata,».

229)

È inserito l’articolo 245 quater, che riprende la formulazione dell’articolo 113.

CORTE DEI CONTI

230)

All’articolo 246, i termini «dell’Unione» sono inseriti alla fine ed è aggiunto il nuovo secondo comma seguente:

«Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione.».

231)

L’articolo 247 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 e il primo comma del paragrafo 4 sono soppressi. I paragrafi da 2 a 9 diventano, rispettivamente, da 1 a 8;

b)

al paragrafo 2, che diventa 1, il termine «paesi» è sostituito da «Stati»;

c)

al paragrafo 4, che diventa paragrafo 3, il termine «essi» è sostituito da «i membri della Corte dei conti».

232)

All’articolo 248, il termine «organismo» è sostituito da «organo o organismo», al singolare o al plurale secondo i casi.

ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE

233)

La denominazione del capo 2 è sostituita dalla seguente «ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE, PROCEDURE DI ADOZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI».

234)

La sezione 1 è inserita prima dell’articolo 249:

235)

L’articolo 249 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per esercitare le competenze dell’Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.»;

b)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.».

236)

Sono inseriti i nuovi articoli da 249 A a 249 D seguenti:

«Articolo 249 A

1.   La procedura legislativa ordinaria consiste nell’adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita all’articolo 251.

2.   Nei casi specifici previsti dai trattati, l’adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest’ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura legislativa speciale.

3.   Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi.

4.   Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.

Articolo 249 B

1.   Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo.

Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all’atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.

2.   Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti:

a)

il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega;

b)

l’atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall’atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni.

Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

3.   L’aggettivo “delegato” o “delegata” è inserito nel titolo degli atti delegati.

Articolo 249 C

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione.

2.   Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 11 e 13 del trattato sull’Unione europea, al Consiglio.

3.   Ai fini del paragrafo 2, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

4.   I termini “di esecuzione” sono inseriti nel titolo degli atti di esecuzione.

Articolo 249 D

Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in cui i trattati prevedono che adotti atti su proposta della Commissione. Delibera all’unanimità nei settori nei quali è richiesta l’unanimità per l’adozione di un atto dell’Unione. La Commissione, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dai trattati, adottano raccomandazioni.».

PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI E ALTRE DISPOSIZIONI

237)

La sezione 2 denominata «PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI E ALTRE DISPOSIZIONI» è inserita prima dell’articolo 250.

238)

All’articolo 250, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Quando, in virtù dei trattati, delibera su proposta della Commissione, il Consiglio può emendare la proposta solo deliberando all’unanimità, salvo nei casi di cui all’articolo 251, paragrafi 10 e 13, agli articoli 268,  270 bis,  272 e all’articolo 273, secondo comma.».

239)

L’articolo 251 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, i termini «al presente articolo» sono sostituiti da «alla procedura legislativa ordinaria»;

b)

Il secondo e terzo comma del paragrafo 2 e i paragrafi da 3 a 7 sono sostituiti dal testo seguente:

3.   Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio.

4.   Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l’atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.

5.   Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo.

6.   Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l’hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

7.   Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:

a)

approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l’atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio;

b)

respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, l’atto proposto si considera non adottato;

c)

propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.

8.   Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata:

a)

approva tutti gli emendamenti, l’atto in questione si considera adottato;

b)

non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d’intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.

9.   Il Consiglio delibera all’unanimità sugli emendamenti rispetto ai quali la Commissione ha dato parere negativo.

10.   Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda lettura.

11.   La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.

12.   Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l’atto in questione si considera non adottato.

13.   Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dall’approvazione per adottare l’atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l’atto in questione si considera non adottato.

14.   I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

15.   Quando, nei casi previsti dai trattati, un atto legislativo è soggetto alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non si applicano.

In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio può chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato di conciliazione conformemente al paragrafo 11.».

240)

L’articolo 252 è abrogato. È inserito il seguente nuovo articolo 252bis:

«Articolo 252bis

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.».

241)

L’articolo 253 è sostituito dal seguente:

«Articolo 253

Qualora i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità.

Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati.

In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall’adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.».

242)

L’articolo 254 è sostituito dal seguente:

«Articolo 254

1.   Gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.

Gli atti legislativi adottati secondo una procedura legislativa speciale sono firmati dal presidente dell’istituzione che li ha adottati.

Gli atti legislativi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

2.   Gli atti non legislativi adottati sotto forma di regolamenti, di direttive e di decisioni, quando queste ultime non indicano i destinatari, sono firmati dal presidente dell’istituzione che li ha adottati.

I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e le decisioni che non indicano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Le altre direttive e le decisioni che indicano i destinatari sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.»

243)

È inserito il nuovo articolo 254 bis seguente:

«Articolo 254 bis

1.   Nell’assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell’Unione si basano su un’amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.

2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, fissano disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime adottati sulla base dell’articolo 283.».

244)

L’articolo 255 diventa articolo 16 A, con le modifiche indicate al punto 28).

245)

All’articolo 256, primo comma, i termini «Le decisioni del Consiglio o della Commissione che importano …» sono sostituiti da «Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che comportano …».

ORGANI CONSULTIVI

246)

Sono inseriti il nuovo capo 3 e il nuovo articolo 256 bis seguenti; i capi 3 e 4 diventano rispettivamente le sezioni 1 e 2 e il capo 5 diventa 4:

«CAPO 3

GLI ORGANI CONSULTIVI DELL’UNIONE

Articolo 256bis

1.   Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.

2.   Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.

3.   Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.

4.   I membri del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione.

5.   Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della composizione di tali comitati sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell’evoluzione economica, sociale e demografica nell’Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni a tal fine.».

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

247)

Gli articoli 257 e 261 sono abrogati.

248)

All’articolo 258, il secondo e terzo comma sono sostituiti dal comma seguente:

«Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione che determina la composizione del Comitato.».

249)

L’articolo 259 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «I membri del Comitato sono nominati per cinque anni.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della società civile interessati dall’attività dell’Unione.».

250)

All’articolo 260, primo comma i termini «due anni» sono sostituiti da «due anni e mezzo» e al terzo comma i termini «del Parlamento europeo,» sono inseriti prima di «del Consiglio».

251)

L’articolo 262 è così modificato:

a)

al primo, secondo e terzo comma è inserito un riferimento al Parlamento europeo prima del riferimento al Consiglio;

b)

al primo comma, i termini «sono tenuti a consultare» sono sostituiti da «consultano»;

c)

al terzo comma, i termini «e il parere della sezione specializzata» sono soppressi;

d)

il quarto comma è soppresso.

COMITATO DELLE REGIONI

252)

L’articolo 263 è così modificato:

a)

il primo comma è soppresso;

b)

il terzo comma, che diventa secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione che determina la composizione del Comitato.»;

c)

al quarto comma, che diventa terzo comma, prima frase, i termini «su proposta dei rispettivi Stati membri» sono soppressi e il termine «quattro» è sostituito da «cinque»; nella quarta frase, i termini «al primo comma» sono sostituiti dai termini «all’articolo 256 bis, paragrafo 3»;

d)

l’ultimo comma è soppresso.

253)

All’articolo 264, primo comma i termini «due anni» sono sostituiti da «due anni e mezzo» e al terzo comma i termini «del Parlamento europeo,» sono inseriti prima di «del Consiglio».

254)

L’articolo 265 è così modificato:

a)

al primo, secondo, terzo e ultimo comma è inserito un riferimento al Parlamento europeo prima del riferimento al Consiglio.

b)

al primo comma, il termine «due» è soppresso;

c)

il quarto comma è soppresso;

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

255)

All’articolo 266, terzo comma, i termini «su richiesta della Commissione» sono sostituiti da «su proposta della Commissione», i termini «secondo una procedura legislativa speciale» sono inseriti dopo «all’unanimità» e i termini «gli articoli 4, 11 e 12 e l’articolo 18, paragrafo 5 di» sono soppressi.

256)

All’articolo 267, lettera b), il termine «richieste» è sostituito da «indotte» e i termini «dalla graduale realizzazione» sono sostituiti da «dall’instaurazione o dal funzionamento».

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

257)

L’articolo 268 è così modificato:

a)

al primo comma, i termini «…, ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo, …» sono soppressi e i tre commi diventano il paragrafo 1;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il bilancio annuale dell’Unione è stabilito dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente all’articolo 272.»;

c)

sono aggiunti i nuovi seguenti paragrafi da 2 a 6:

«2.   Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell’esercizio finanziario annuale in conformità del regolamento di cui all’articolo 279.

3.   L’esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l’adozione preliminare di un atto giuridicamente vincolante dell’Unione che dà fondamento giuridico alla sua azione e all’esecuzione della spesa corrispondente in conformità del regolamento di cui all’articolo 279, fatte salve le eccezioni previste da quest’ultimo.

4.   Per mantenere la disciplina di bilancio, l’Unione, prima di adottare atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese derivanti da tali atti possano essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell’Unione e nel rispetto del quadro finanziario pluriennale di cui all’articolo 270 bis.

5.   Il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e l’Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio.

6.   L’Unione e gli Stati membri, conformemente all’articolo 280, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.».

RISORSE PROPRIE DELL’UNIONE

258)

Prima dell’articolo 269 è inserito il capo 1 denominato «RISORSE PROPRIE DELL’UNIONE».

259)

L’articolo 269 è così modificato:

a)

è inserito il nuovo primo comma seguente:

«L’Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.»;

b)

l’ultimo comma è sostituito dai due commi seguenti:

«Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all’unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta una decisione che stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell’Unione. In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione nella misura in cui ciò è previsto nella decisione adottata sulla base del terzo comma. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.».

260)

L’articolo 270 è abrogato.

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE

261)

Sono inseriti il nuovo capo 2 e il nuovo articolo 270 bis seguenti:

«CAPO 2

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE

Articolo 270bis

1.   Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l’ordinato andamento delle spese dell’Unione entro i limiti delle sue risorse proprie.

È stabilito per un periodo di almeno cinque anni.

Il bilancio annuale dell’Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.

2.   Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, adotta un regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale. Delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

Il Consiglio europeo può adottare all’unanimità una decisione che consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta il regolamento di cui al primo comma.

3.   Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell’Unione.

Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.

4.   Qualora il regolamento del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stato adottato alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti nell’ultimo anno coperto sono prorogati fino all’adozione di detto atto.

5.   Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l’adozione stessa.».

BILANCIO ANNUALE DELL’UNIONE

262)

Dopo l’articolo 270 bis è inserito il capo 3 denominato «BILANCIO ANNUALE DELL’UNIONE».

263)

È inserito l’articolo 270 ter, che riprende la formulazione dell’articolo 272, paragrafo 1.

264)

L’articolo 271 diventa il nuovo articolo 273 bis, con le modifiche indicate al punto 267).

265)

All’articolo 272, il paragrafo 1 diventa articolo 270 ter e i paragrafi da 2 a 10 dell’articolo 272 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 272

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabiliscono il bilancio annuale dell’Unione in conformità delle disposizioni in appresso.

1.

Ciascuna istituzione, ad eccezione della Banca centrale europea, elabora, anteriormente al 1o luglio, uno stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario successivo. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio, che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto comprende una previsione delle entrate e una previsione delle spese.

2.

La Commissione sottopone una proposta contenente il progetto di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio non oltre il 1o settembre dell’anno che precede quello dell’esecuzione del bilancio.

La Commissione può modificare il progetto di bilancio nel corso della procedura, fino alla convocazione del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5.

3.

Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al Parlamento europeo non oltre il 1o ottobre dell’anno che precede quello dell’esecuzione del bilancio. Esso informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l’hanno indotto a adottare tale posizione.

4.

Se, entro un termine di quarantadue giorni dalla comunicazione, il Parlamento europeo:

a)

approva la posizione del Consiglio, il bilancio è adottato;

b)

non ha deliberato, il bilancio si considera adottato;

c)

adotta, alla maggioranza dei membri che lo compongono, degli emendamenti, il progetto emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Il presidente del Parlamento europeo, d’intesa con il presidente del Consiglio, convoca senza indugio il comitato di conciliazione. Tuttavia, il comitato di conciliazione non si riunisce se, entro un termine di dieci giorni da detta trasmissione, il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli emendamenti.

5.

Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, a un accordo su un progetto comune, a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo, entro un termine di ventuno giorni dalla convocazione.

La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.

6.

Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione giunge a un accordo su un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data di tale accordo per approvare il progetto comune.

7.

Se, entro il termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 6:

a)

sia il Parlamento europeo sia il Consiglio approvano il progetto comune o non riescono a deliberare, o se una delle due istituzioni approva il progetto comune mentre l’altra non riesce a deliberare, il bilancio si considera definitivamente adottato in conformità del progetto comune, o

b)

sia il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, sia il Consiglio respingono il progetto comune, o se una delle due istituzioni respinge il progetto comune mentre l’altra non riesce a deliberare, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o

c)

il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, respinge il progetto comune mentre il Consiglio lo approva, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o

d)

il Parlamento europeo approva il progetto comune, mentre il Consiglio lo respinge, il Parlamento europeo può, entro quattordici giorni dalla data in cui il Consiglio lo ha respinto e deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi, decidere di confermare tutti gli emendamenti di cui al paragrafo 4, lettera c) o parte di essi. Se un emendamento del Parlamento europeo non è confermato, è mantenuta la posizione concordata in seno al comitato di conciliazione sulla linea di bilancio oggetto di tale emendamento. Il bilancio si considera definitivamente adottato su questa base.

8.

Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione non giunge a un accordo su un progetto comune, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio.

9.

Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato.

10.

Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto dei trattati e degli atti adottati a norma degli stessi, in particolare in materia di risorse proprie dell’Unione e di equilibrio delle entrate e delle spese.».

266)

L’articolo 273 è così modificato:

a)

al primo comma, il termine «votato» è sostituito da «definitivamente adottato», i termini «o seguendo un’altra suddivisione» sono soppressi e la parte di frase finale «…nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell’esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.» è sostituita da «…nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti aperti nel capitolo in questione del bilancio dell’esercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.»;

b)

al secondo comma, i termini «,su proposta della Commissione,» sono inseriti dopo «il Consiglio» e la parte di frase e la frase seguenti sono aggiunte alla fine: «…, conformemente al regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 279. Esso trasmette immediatamente la decisione al Parlamento europeo.»;

c)

il terzo comma è soppresso;

d)

l’ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«La decisione di cui al secondo comma prevede le misure necessarie in materia di risorse ai fini dell’applicazione del presente articolo, conformemente agli atti di cui all’articolo 269.

Essa entra in vigore trenta giorni dopo l’adozione se, entro tale termine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, non decide di ridurre dette spese.».

267)

È inserito l’articolo 273 bis che riprende la formulazione dell’articolo 271 con le modifiche seguenti:

a)

il primo comma è soppresso;

b)

al terzo comma, che diventa secondo comma, i termini «, per quanto occorra,» sono soppressi;

c)

all’ultimo comma, i termini «del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia» sono sostituiti da «del Consiglio europeo e del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia dell’Unione europea».

ESECUZIONE DEL BILANCIO E SCARICO

268)

Il capo 4 denominato «ESECUZIONE DEL BILANCIO E SCARICO» è inserito prima dell’articolo 274, che è modificato come segue:

a)

al primo comma, la parte di frase iniziale «La Commissione cura l’esecuzione del bilancio» è sostituita da «La Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri»;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il regolamento prevede gli obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati membri nell’esecuzione del bilancio e le responsabilità che ne derivano. Esso prevede inoltre le responsabilità e le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all’esecuzione delle proprie spese.».

269)

All’articolo 275 l’ordine del riferimento al Consiglio e al Parlamento europeo è invertito. È aggiunto il nuovo secondo comma seguente:

«La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle finanze dell’Unione basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto alle indicazioni impartite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell’articolo 276.»

270)

All’articolo 276, paragrafo 1, i termini «i conti e il bilancio finanziario di cui all’articolo 275,» sono sostituiti da «i conti, il bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui all’articolo 275,».

DISPOSIZIONI FINANZIARIE COMUNI

271)

Il capo 5 denominato «DISPOSIZIONI COMUNI» è inserito prima dell’articolo 277.

272)

L’articolo 277 è sostituito dal seguente:

«Articolo 277

Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sono stabiliti in euro.».

273)

L’articolo 279 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione della Corte dei conti, adottano mediante regolamenti:

a)

le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti;

b)

le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili.»

b)

al paragrafo 2, i termini «all’unanimità» e il termine «parere» sono soppressi.

274)

Sono inseriti i nuovi articoli 279 bis e 279 ter seguenti:

«Articolo 279 bis

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all’Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi.

Articolo 279 ter

Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nell’ambito delle procedure di bilancio di cui al presente capo. I presidenti prendono tutte le misure necessarie per favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni che presiedono, al fine di agevolare l’attuazione del presente titolo.»

LOTTA CONTRO LA FRODE

275)

Prima dell’articolo 280 è inserito il capo 6 denominato «LOTTA CONTRO LA FRODE».

276)

L’articolo 280 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine: «… e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.»;

b)

al paragrafo 4, i termini «e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione» sono inseriti dopo «… in tutti gli Stati membri» e l’ultima frase è soppressa.

COOPERAZIONI RAFFORZATE

277)

Dopo l’articolo 280 è inserito il titolo III denominato «COOPERAZIONI RAFFORZATE».

278)

Sono inseriti gli articoli da 280 A a 280 I seguenti che, con l’articolo 10 del trattato sull’Unione europea, sostituiscono gli articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 dell’attuale trattato sull’Unione europea e gli articoli 11 e 11 A del trattato che istituisce la Comunità europea:

«Articolo 280 A

Le cooperazioni rafforzate rispettano i trattati e il diritto dell’Unione.

Esse non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.

Articolo 280 B

Le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Questi non ne ostacolano l’attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.

Articolo 280 C

1.   Al momento dell’instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito.

La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.

2.   La Commissione e, all’occorrenza, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza informano periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allo sviluppo delle cooperazioni rafforzate.

Articolo 280 D

1.   Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui ai trattati, eccetto i settori di competenza esclusiva e la politica estera e di sicurezza comune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo d’applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora non presenti una proposta, la Commissione informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.

L’autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata di cui al primo comma è concessa dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.

2.   La richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro della politica estera e di sicurezza comune è presentata al Consiglio. Essa è trasmessa all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che esprime un parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione, e alla Commissione, che esprime un parere, in particolare, sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le altre politiche dell’Unione. Essa è inoltre trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.

L’autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione del Consiglio, che delibera all’unanimità.

Articolo 280 E

Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto.

L’unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 205, paragrafo 3.

Articolo 280 F

1.   Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso in uno dei settori di cui all’articolo 280 D, paragrafo 1 notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione.

La Commissione, entro un termine di quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, conferma la partecipazione dello Stato membro in questione. Essa constata, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte e adotta le misure transitorie necessarie per l’applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata.

Tuttavia, se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta. Alla scadenza di tale termine, essa riesamina la richiesta in conformità della procedura di cui al secondo comma. Se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione continuino a non essere soddisfatte, lo Stato membro in questione può sottoporre la questione al Consiglio, che si pronuncia sulla richiesta. Il Consiglio delibera conformemente all’articolo 280 E. Può inoltre adottare, su proposta della Commissione, le misure transitorie di cui al secondo comma.

2.   Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso nel quadro della politica estera e di sicurezza comune notifica tale intenzione al Consiglio, all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e alla Commissione.

Il Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro in causa previa consultazione dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dopo aver constatato, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Il Consiglio, su proposta dell’alto rappresentante, può inoltre adottare le misure transitorie necessarie per l’applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se il Consiglio ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione.

Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera all’unanimità e conformemente all’articolo 280 E.

Articolo 280 G

Le spese derivanti dall’attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all’unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.

Articolo 280 H

1.   Qualora una disposizione dei trattati che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio deliberi all’unanimità, il Consiglio, deliberando all’unanimità conformemente alle modalità di cui all’articolo 280 E, può adottare una decisione che prevede che delibererà a maggioranza qualificata.

2.   Qualora una disposizione dei trattati che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio adotti atti secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio, deliberando all’unanimità conformemente alle modalità di cui all’articolo 280 E, può adottare una decisione che prevede che delibererà secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

Articolo 280 I

Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una cooperazione rafforzata e la coerenza di dette azioni con le politiche dell’Unione, e cooperano a tale scopo.».

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

279)

La parte sesta diventa «PARTE SETTIMA».

280)

Gli articoli 281, 293, 305 e 314 sono abrogati. L’articolo 286 è sostituito dall’articolo 16 B.

281)

All’articolo 282, è aggiunta la frase seguente alla fine: «Tuttavia, l’Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione.».

282)

All’articolo 283, la prima parte di frase «Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce …» è sostituita da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabiliscono…» ed alla fine, i termini «agenti di tali Comunità» sono sostituiti da «agenti dell’Unione».

283)

All’articolo 288, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.».

284)

Alla fine dell’articolo 290 sono aggiunti i termini «… mediante regolamenti».

285)

All’articolo 291, i termini «, per l’Istituto monetario europeo» sono soppressi.

286)

L’articolo 294 diventa l’articolo 48 bis.

287)

L’articolo 299 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è soppresso. Il paragrafo 2, primo comma e i paragrafi da 3 a 6 diventano articolo 311bis, con le modifiche indicate al punto 293).

Il paragrafo 2 non è più numerato;

b)

all’inizio del primo comma, il termine «Tuttavia» è soppresso e i termini «dei dipartimenti francesi d’oltremare» sono sostituiti da «della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, della Riunione, di Saint Barthélemy, di Saint Martin,»; alla fine del comma è aggiunta la frase seguente: «Allorché adotta le misure specifiche in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.»;

c)

all’inizio del secondo comma, i termini «Il Consiglio, all’atto dell’adozione delle pertinenti misure di cui al secondo comma, prende in considerazione settori quali …» sono sostituiti da «Le misure di cui al primo comma riguardano in particolare …»;

d)

all’inizio del terzo comma, il rinvio al secondo comma è sostituito da un rinvio al primo comma.

288)

Gli articoli 300 e 301 sono sostituiti rispettivamente dagli articoli 188 N e 188 K e gli articoli da 302 a 304 sono sostituiti dall’articolo 188 P.

289)

L’articolo 308 è sostituito dal seguente:

«Articolo 308

1.   Se un’azione dell’Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all’unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.

2.   La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 3ter, paragrafo 3 del trattato sull’Unione europea, richiama l’attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo.

3.   Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono.

4.   Il presente articolo non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo rispetta i limiti previsti nell’articolo 25ter, secondo comma, del trattato sull’Unione europea.».

290)

È inserito il nuovo articolo 308 bis seguente:

«Articolo 308 bis

L’articolo 48, paragrafo 7, del trattato sull’Unione europea non si applica agli articoli seguenti:

articolo 269, terzo e quarto comma,

articolo 270 bis, paragrafo 2, primo comma

articolo 308 e

articolo 309.»

291)

L’articolo 309 è sostituito dal seguente:

«Articolo 309

Ai fini dell’articolo 7 del trattato sull’Unione europea relativo alla sospensione di taluni diritti derivanti dall’appartenenza all’Unione, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo non si tiene conto dello Stato membro in questione. L’astensione di membri presenti o rappresentati non osta all’adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo.

Per l’adozione delle decisioni di cui all’articolo 7, paragrafi 3 e 4 del trattato sull’Unione europea, per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 205, paragrafo 3, lettera b) del presente trattato.

Qualora, a seguito di una decisione di sospensione dei diritti di voto adottata a norma dell’articolo 7, paragrafo 3 del trattato sull’Unione europea, il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata sulla base di una delle disposizioni dei trattati, per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 205, paragrafo 3, lettera b) del presente trattato o, qualora il Consiglio agisca su proposta della Commissione o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, quella definita conformemente all’articolo 205, paragrafo 3, lettera a).

Ai fini dell’articolo 7 del trattato sull’Unione europea, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che lo compongono.».

292)

L’articolo 310 diventa articolo 188 M.

293)

L’articolo 311 è abrogato. È inserito un articolo 311bis che riprende la formulazione dell’articolo 299, paragrafo 2, primo comma e paragrafi da 3 a 6, con le modifiche seguenti:

a)

il paragrafo 2, primo comma e i paragrafi da 3 a 6 diventano i paragrafi da 1 a 5 e all’inizio dell’articolo è inserita la frase introduttiva seguente:

«Oltre alle disposizioni dell’articolo 49 C del trattato sull’Unione europea relativo al campo di applicazione territoriale dei trattati, si applicano le disposizioni seguenti:»;

b)

al paragrafo 2, primo comma, che diventa paragrafo 1, i termini «…ai dipartimenti francesi d’oltremare, …» sono sostituiti da «… alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica, alla Riunione, a Saint Barthélemy, a Saint Martin …» e i termini «…, conformemente all’articolo 299» sono aggiunti alla fine;

c)

al paragrafo 3, che diventa 2, i termini «del presente trattato» e i termini «del trattato stesso», alla fine, sono soppressi;

d)

al paragrafo 6, che diventa 5, la frase introduttiva «In deroga ai paragrafi precedenti:» è sostituita da «In deroga all’articolo 49 C del trattato sull’Unione europea e ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo:»;

e)

alla fine dell’articolo è aggiunto il nuovo paragrafo seguente:

«6.   Il Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro interessato, può adottare una decisione che modifica lo status, nei confronti dell’Unione, di un paese o territorio danese, francese o olandese di cui ai paragrafi 1 e 2. Il Consiglio europeo delibera all’unanimità previa consultazione della Commissione.».

294)

La denominazione «DISPOSIZIONI FINALI» prima dell’articolo 313 è soppressa.

295)

È inserito l’articolo 313bis:

«Articolo 313bis

Le disposizioni dell’articolo 53 del trattato sull’Unione europea si applicano al presente trattato.».

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 3

Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.

Articolo 4

1.   Il protocollo n. 1 allegato al presente trattato contiene le modifiche dei protocolli allegati al trattato sull’Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

2.   Il protocollo n. 2 allegato al presente trattato contiene le modifiche del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

Articolo 5

1.   Agli articoli, alle sezioni, ai capi, ai titoli e alle parti del trattato sull’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificati dal presente trattato, si applica la nuova numerazione indicata nelle tabelle di corrispondenza contenute nell’allegato del presente trattato e che ne costituisce parte integrante.

2.   I rinvii ad articoli, sezioni, capi, titoli e parti nel trattato sull’Unione europea e nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché i rinvii tra gli stessi, sono adattati conformemente al paragrafo 1 e i riferimenti ai paragrafi o ai commi di detti articoli come rinumerati o riordinati da talune disposizioni del presente trattato sono adattati conformemente a dette disposizioni.

I riferimenti ad articoli, sezioni, capi, titoli e parti del trattato sull’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea contenuti in altri trattati e atti di diritto primario che fondano l’Unione sono adattati conformemente al paragrafo 1. I riferimenti ai capoversi del trattato sull’Unione europea o ai paragrafi e ai commi degli articoli del trattato sull’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea come rinumerati o riordinati dal presente trattato sono adattati conformemente allo stesso.

Tali adeguamenti riguardano anche eventuali casi in cui la disposizione in questione sia abrogata

3.   I riferimenti ai capoversi, agli articoli, alle sezioni, ai capi, ai titoli e alle parti del trattato sull’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificati dal presente trattato, contenuti in altri strumenti o atti si intendono fatti ai capoversi, agli articoli, alle sezioni, ai capi, ai titoli e alle parti di detti trattati secondo la nuova numerazione di cui al paragrafo 1 e, rispettivamente, ai paragrafi o ai commi di detti articoli come rinumerati o riordinati da alcune disposizioni del presente trattato.

Articolo 6

1.   Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.

2.   Il presente trattato entra in vigore il 1o gennaio 2009, se tutti gli strumenti di ratifica sono stati depositati, altrimenti, il primo giorno del mese successivo all’avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

Articolo 7

Il presente trattato, denominato trattato di Lisbona, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la loro firma in calce al presente trattato.

Съставено в Лисабон на тринадесети декември две хиляди и седма година.

Hecho en Lisboa, el trece de diciembre de dos mil siete.

V Lisabonu dne třináctého prosince dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Lissabon den trettende december to tusind og syv.

Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Lissabonis.

Έγινε στη Λισσαβώνα, στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven.

Fait à Lisbonne, le treize décembre deux mille sept.

Arna dhéanamh i Liospóin, an tríú lá déag de Nollaig sa bhliain dhá mhíle a seacht.

Fatto a Lisbona, addì tredici dicembre duemilasette.

Lisabonā, divtūkstoš septītā gada trīspadsmitajā decembrī.

Priimta Lisabonoje du tūkstančiai septintųjų metų gruodžio tryliktą dieną.

Kelt Lisszabonban, a kétezer-hetedik év december tizenharmadik napján.

Magħmul f’Lisbona, fit-tlettax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven.

Sporządzono w Lizbonie dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete.

Întocmit la Lisabona la treisprezece decembrie două mii șapte.

V Lisabone dňa trinásteho decembra dvetisícsedem.

V Lizboni, dne trinajstega decembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Lissabonissa kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju.

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Für Seine Majestät den König der Belgier


PROTOCOLLI

A.   PROTOCOLLI DA ALLEGARE AL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA, AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA E, SE DEL CASO, AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA

PROTOCOLLO

SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL’UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell’Unione europea è una questione disciplinata dall’ordinamento e dalla prassi costituzionali propri di ciascuno Stato membro;

DESIDEROSE di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell’Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti legislativi dell’Unione europea e su altri problemi che rivestano per loro un particolare interesse,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica:

TITOLO I

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI PARLAMENTI NAZIONALI

Articolo 1

I documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali all’atto della pubblicazione. La Commissione trasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 2

I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai parlamenti nazionali.

Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della Commissione, l’iniziativa di un gruppo di Stati membri, l’iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all’adozione di un atto legislativo.

I progetti di atti legislativi presentati dalla Commissione sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dalla Commissione, nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.

I progetti di atti legislativi presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dal Parlamento europeo.

I progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti nazionali dal Consiglio.

Articolo 3

I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati all’istituzione o organo interessato.

Articolo 4

Un periodo di otto settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell’Unione, un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all’ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell’adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell’atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi urgenti debitamente motivati, nel corso di queste otto settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante il progetto di atto legislativo. Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l’iscrizione di un progetto di atto legislativo all’ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l’adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni.

Articolo 5

Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi, sono trasmessi direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.

Articolo 6

Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all’articolo 48, paragrafo 7, primo o secondo comma, del trattato sull’Unione europea, i parlamenti nazionali sono informati dell’iniziativa del Consiglio europeo almeno sei mesi prima che sia adottata una decisione.

Articolo 7

La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annuale ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 8

Quando il sistema parlamentare nazionale non è monocamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono.

TITOLO II

COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE

Articolo 9

Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l’organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all’Unione.

Articolo 10

Una conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell’Unione può sottoporre all’attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate. Può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici, in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. I contributi della conferenza non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.

PROTOCOLLO

SULL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell’Unione;

DETERMINATE a fissare le condizioni dell’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell’articolo 3ter del trattato sull’Unione europea e ad istituire un sistema di controllo dell’applicazione di detti principi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea:

Articolo 1

Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell’articolo 3ter del trattato sull’Unione europea.

Articolo 2

Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta.

Articolo 3

Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della Commissione, l’iniziativa di un gruppo di Stati membri, l’iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all’adozione di un atto legislativo.

Articolo 4

La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li trasmette al legislatore dell’Unione.

Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali.

Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti modificati, ai parlamenti nazionali.

Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamenti nazionali.

Articolo 5

I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l’impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell’Unione può essere conseguito meglio a livello di quest’ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull’Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all’obiettivo da conseguire.

Articolo 6

Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell’Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all’occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all’istituzione o organo interessato.

Articolo 7

1.   Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di tali parlamenti.

Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.

2.   Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell’insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell’articolo 61 I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Al termine di tale riesame, la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo è stato presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.

3.   Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, la proposta è riesaminata. Al termine di tale riesame, la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla.

Qualora scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti nazionali sono sottoposti al legislatore dell’Unione affinché ne tenga conto nella procedura:

a)

prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Parlamento europeo e Consiglio) esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione;

b)

se, a maggioranza del 55 % dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.

Articolo 8

La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all’articolo 230 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea da uno Stato membro, o trasmessi da quest’ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale.

In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi per l’adozione dei quali il trattato sul funzionamento dell’Unione europea richiede la sua consultazione.

Articolo 9

La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali una relazione annuale circa l’applicazione dell’articolo 3ter del trattato sull’Unione europea. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

PROTOCOLLO

SULL’EUROGRUPPO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di favorire le condizioni di una maggiore crescita economica nell’Unione europea e, a tale scopo, di sviluppare un coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche della zona euro;

CONSAPEVOLI della necessità di prevedere disposizioni particolari per un dialogo rafforzato tra gli Stati membri la cui moneta è l’euro, in attesa che l’euro diventi la moneta di tutti gli Stati membri dell’Unione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea:

Articolo 1

I ministri degli Stati membri la cui moneta è l’euro si riuniscono a titolo informale. Tali riunioni hanno luogo, a seconda delle necessità, per discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche da essi condivise in materia di moneta unica. La Commissione partecipa alle riunioni. La Banca centrale europea è invitata a prendere parte a tali riunioni, preparate dai rappresentanti dei ministri responsabili delle finanze degli Stati membri la cui moneta è l’euro e dai rappresentanti della Commissione.

Articolo 2

I ministri degli Stati membri la cui moneta è l’euro eleggono un presidente per un periodo di due anni e mezzo, a maggioranza di tali Stati membri.

PROTOCOLLO

SULLA COOPERAZIONE STRUTTURATA PERMANENTE ISTITUITA DALL’ARTICOLO 27 DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

VISTO l’articolo 28 A, paragrafo 6 e l’articolo 28 E del trattato sull’Unione europea,

RAMMENTANDO che l’Unione conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sulla realizzazione di un livello sempre crescente di convergenza d’azione degli Stati membri;

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune; che essa assicura all’Unione una capacità operativa fondata su mezzi civili e militari; che l’Unione può avvalersi di tali mezzi per le missioni di cui all’articolo 28 B del trattato sull’Unione europea che si svolgono al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; che l’esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità militari fornite dagli Stati membri, conformemente al principio della «riserva unica di forze»;

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri;

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per gli Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l’Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, che resta il fondamento della difesa collettiva dei suoi membri, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto;

CONVINTE che un ruolo più forte dell’Unione in materia di sicurezza e di difesa contribuirà alla vitalità di un’Alleanza atlantica rinnovata, conformemente agli accordi «Berlin plus»;

DETERMINATE ad assicurare che l’Unione sia in grado di assumere pienamente le responsabilità che le incombono nella comunità internazionale;

RICONOSCENDO che l’Organizzazione delle Nazioni Unite può chiedere l’assistenza dell’Unione per attuare d’urgenza missioni avviate ai sensi dei capi VI e VII della Carta delle Nazioni Unite;

RICONOSCENDO che il rafforzamento della politica di sicurezza e di difesa richiederà sforzi da parte degli Stati membri nel settore delle capacità;

CONSAPEVOLI che il raggiungimento di una nuova fase nello sviluppo della politica europea di sicurezza e di difesa presuppone sforzi risoluti da parte degli Stati membri che ne hanno espresso la disponibilità;

RICORDANDO che è importante che l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sia pienamente associato ai lavori nel quadro della cooperazione strutturata permanente,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea:

Articolo 1

La cooperazione strutturata permanente di cui all’articolo 28 A, paragrafo 6 del trattato sull’Unione europea è aperta a ogni Stato membro che s’impegni, dalla data dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona:

a)

a procedere più intensamente allo sviluppo delle sue capacità di difesa, attraverso lo sviluppo dei suoi contributi nazionali e la partecipazione, se del caso, a forze multinazionali, ai principali programmi europei di equipaggiamento e all’attività dell’Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell’acquisizione e degli armamenti (l’Agenzia europea per la difesa), e

b)

ad essere in grado di fornire, al più tardi nel 2010, a titolo nazionale o come componente di gruppi di forze multinazionali, unità di combattimento mirate alle missioni previste, configurate sul piano tattico come gruppi tattici, con gli elementi di supporto, compresi trasporto e logistica, capaci di intraprendere missioni menzionate all’articolo 28 B del trattato sull’Unione europea, entro un termine da 5 a 30 giorni, in particolare per rispondere a richieste dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e sostenibili per un periodo iniziale di 30 giorni prorogabili fino ad almeno 120 giorni.

Articolo 2

Gli Stati membri partecipanti alla cooperazione strutturata permanente si impegnano, per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1:

a)

a cooperare, dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di conseguire obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa, e a riesaminare regolarmente tali obiettivi alla luce dell’ambiente di sicurezza e delle responsabilità internazionali dell’Unione;

b)

a ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, in particolare armonizzando l’identificazione dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando i loro mezzi e capacità di difesa, nonché promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e della logistica;

c)

a prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l’interoperabilità, la flessibilità e la schierabilità delle loro forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materia di proiezione delle forze, anche eventualmente riesaminando le loro procedure decisionali nazionali;

d)

a cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarie per colmare, anche attraverso approcci multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno all’Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, le lacune constatate nel quadro del «meccanismo di sviluppo delle capacità»;

e)

a partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel quadro dell’Agenzia europea per la difesa.

Articolo 3

L’Agenzia europea per la difesa contribuisce alla valutazione regolare dei contributi degli Stati membri partecipanti in materia di capacità, in particolare dei contributi forniti seguendo i criteri che saranno stabiliti, tra l’altro, sulla base dell’articolo 2, e riferisce in materia almeno una volta l’anno. La valutazione potrà servire di base alle raccomandazioni e alle decisioni del Consiglio adottate conformemente all’articolo 28 E del trattato sull’Unione europea.

PROTOCOLLO

RELATIVO ALL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA SULL’ADESIONE DELL’UNIONE ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea:

Articolo 1

L’accordo relativo all’adesione dell’Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in appresso denominata «convenzione europea»), previsto dall’articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea deve garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell’Unione e del diritto dell’Unione, in particolare per quanto riguarda:

a)

le modalità specifiche dell’eventuale partecipazione dell’Unione agli organi di controllo della convenzione europea,

b)

i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati non membri e le singole domande siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri e/o all’Unione.

Articolo 2

L’accordo di cui all’articolo 1 deve garantire che l’adesione non incida né sulle competenze dell’Unione né sulle attribuzioni delle sue istituzioni. Deve inoltre garantire che nessuna disposizione dello stesso incida sulla situazione particolare degli Stati membri nei confronti della convenzione europea e, in particolare, riguardo ai suoi protocolli, alle misure prese dagli Stati membri in deroga alla convenzione europea ai sensi del suo articolo 15 e a riserve formulate dagli Stati membri nei confronti della convenzione europea ai sensi del suo articolo 57.

Articolo 3

Nessuna disposizione dell’accordo di cui all’articolo 1 deve avere effetti sull’articolo 292 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

PROTOCOLLO

SUL MERCATO INTERNO E SULLA CONCORRENZA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che il mercato interno ai sensi dell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata,

HANNO CONVENUTO che a tal fine l’Unione adotta, se necessario, misure in base alle disposizioni dei trattati, compreso in base all’articolo 308 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il presente protocollo è allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

PROTOCOLLO

SULL’APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA ALLA POLONIA E AL REGNO UNITO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

CONSIDERANDO che l’applicazione della Carta deve essere rigorosamente conforme alle disposizioni del predetto articolo 6 e del titolo VII della Carta medesima;

CONSIDERANDO che il predetto articolo 6 esige che la Carta sia applicata e interpretata dagli organi giurisdizionali della Polonia e del Regno Unito rigorosamente in conformità con le spiegazioni di cui a detto articolo;

CONSIDERANDO che la Carta contiene sia diritti che principi;

CONSIDERANDO che la Carta contiene sia disposizioni di carattere civile e politico che disposizioni di carattere economico e sociale;

CONSIDERANDO che la Carta ribadisce i diritti, le libertà e i principi riconosciuti nell’Unione e rende detti diritti più visibili ma non crea nuovi diritti o principi;

RAMMENTANDO gli obblighi imposti alla Polonia e al Regno Unito dal trattato sull’Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dal diritto dell’Unione in generale;

PRENDENDO ATTO dell’auspicio della Polonia e del Regno Unito di chiarire determinati aspetti dell’applicazione della Carta;

DESIDEROSE pertanto di chiarire l’applicazione della Carta in relazione alle leggi e all’azione amministrativa della Polonia e del Regno Unito e la sua azionabilità dinanzi a un organo giurisdizionale in Polonia e nel Regno Unito;

RIAFFERMANDO che i riferimenti nel presente protocollo all’applicazione di disposizioni specifiche della Carta non pregiudicano in alcun modo l’applicazione di altre disposizioni della Carta;

RIAFFERMANDO che il presente protocollo non pregiudica l’applicazione della Carta agli altri Stati membri;

RIAFFERMANDO che il presente protocollo non pregiudica gli altri obblighi imposti alla Polonia e al Regno Unito dal trattato sull’Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dal diritto dell’Unione in generale,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea:

Articolo 1

1.   La Carta non estende la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea o di qualunque altro organo giurisdizionale della Polonia o del Regno Unito a ritenere che le leggi, i regolamenti o le disposizioni, le pratiche o l’azione amministrativa della Polonia o del Regno Unito non siano conformi ai diritti, alle libertà e ai principi fondamentali che essa riafferma.

2.   In particolare e per evitare dubbi, nulla nel titolo IV della Carta crea diritti azionabili dinanzi a un organo giurisdizionale applicabili alla Polonia o al Regno Unito, salvo nella misura in cui la Polonia o il Regno Unito abbiano previsto tali diritti nel rispettivo diritto interno.

Articolo 2

Ove una disposizione della Carta faccia riferimento a leggi e pratiche nazionali, detta disposizione si applica alla Polonia o al Regno Unito soltanto nella misura in cui i diritti o i principi ivi contenuti sono riconosciuti nel diritto o nelle pratiche della Polonia o del Regno Unito.

PROTOCOLLO

SULL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA CONCORRENTE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea:

Articolo unico

Con riferimento all’articolo 2 A, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativo alla competenza concorrente, quando l’Unione agisce in un determinato settore, il campo di applicazione di questo esercizio di competenza copre unicamente gli elementi disciplinati dall’atto dell’Unione in questione e non copre pertanto l’intero settore.

PROTOCOLLO

SUI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO sottolineare l’importanza dei servizi di interesse generale,

HANNO CONVENUTO le disposizioni interpretative seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea:

Articolo 1

I valori comuni dell’Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea comprendono in particolare:

il ruolo essenziale e l’ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti;

la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse;

un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utente.

Articolo 2

Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico.

PROTOCOLLO

SULLA DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL’ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 C, PARAGRAFO 4, DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA E 205, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA TRA IL 1O NOVEMBER 2014 E IL 31 MARZO 2017, DA UN LATO, E DAL 1O APRILE 2017, DALL’ALTRO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

TENENDO CONTO che l’accordo sulla decisione del Consiglio relativa all’attuazione degli articoli 9 C, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea e 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e dal 1o aprile 2017, dall’altro (in appresso denominata «la decisione»), ha rivestito un’importanza fondamentale all’atto dell’approvazione del trattato di Lisbona,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea:

Articolo unico

Prima che il Consiglio esamini qualsiasi progetto che miri alla modifica o all’abrogazione della decisione o di una delle sue disposizioni, ovvero alla modifica indiretta della sua portata o del suo senso mediante la modifica di un altro atto giuridico dell’Unione, il Consiglio europeo delibera preliminarmente su detto progetto per consenso in conformità dell’articolo 9 B, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea.

PROTOCOLLO

SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, per organizzare la transizione dalle disposizioni istituzionali dei trattati applicabili prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona a quelle previste da detto trattato, è necessario prevedere disposizioni transitorie,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica:

Articolo 1

Nel presente protocollo i termini «trattati» designano il trattato sull’Unione europea, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

TITOLO I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 2

In tempo utile prima delle elezioni parlamentari europee del 2009, il Consiglio europeo adotta, conformemente all’articolo 9 A, paragrafo 2, secondo comma del trattato sull’Unione europea, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.

Fino alla scadenza della legislatura 2004-2009, la composizione e il numero di membri del Parlamento europeo restano quelli esistenti all’entrata in vigore del trattato di Lisbona.

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MAGGIORANZA QUALIFICATA

Articolo 3

1.   Conformemente all’articolo 9 C, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea, le disposizioni di tale paragrafo e le disposizioni dell’articolo 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relative alla definizione della maggioranza qualificata in seno al Consiglio europeo e al Consiglio, prendono effetto il 1o novembre 2014.

2.   Nel periodo dal 1o novembre 2014 al 31 marzo 2017, quando una deliberazione deve essere adottata a maggioranza qualificata, un membro del Consiglio può chiedere che la deliberazione sia adottata in base alla maggioranza qualificata ai sensi del paragrafo 3. In tal caso si applicano i paragrafi 3 e 4.

3.   Fino al 31 ottobre 2014, sono in vigore le disposizioni seguenti fatto salvo l’articolo 201 bis, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea:

Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio

12

Bulgaria

10

Repubblica ceca

12

Danimarca

7

Germania

29

Estonia

4

Irlanda

7

Grecia

12

Spagna

27

Francia

29

Italia

29

Cipro

4

Lettonia

4

Lituania

7

Lussemburgo

4

Ungheria

12

Malta

3

Paesi Bassi

13

Austria

10

Polonia

27

Portogallo

12

Romania

14

Slovenia

4

Slovacchia

7

Finlandia

7

Svezia

10

Regno Unito

29

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù dei trattati, debbono essere adottate su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio può chiedere che, allorché il Consiglio europeo o il Consiglio adotta un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell’Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l’atto non è adottato.

4.   Fino al 31 ottobre 2014, qualora, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio prendano parte alle votazioni, ossia nei casi in cui si fa riferimento alla maggioranza qualificata ai sensi dell’articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati, una proporzione del numero dei membri del Consiglio ed eventualmente una percentuale della popolazione degli Stati membri interessati pari a quelle previste al paragrafo 3 del presente articolo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORMAZIONI DEL CONSIGLIO

Articolo 4

Fino all’entrata in vigore della decisione di cui all’articolo 9 C, paragrafo 6, primo comma del trattato sull’Unione europea, il Consiglio può riunirsi nelle formazioni previste al secondo e terzo comma di detto paragrafo, nonché nelle altre formazioni il cui elenco è stabilito con decisione del Consiglio «Affari generali» deliberante a maggioranza semplice.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONE, INCLUSO L’ALTO RAPPRESENTANTE DELL’UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA

Articolo 5

I membri della Commissione in carica alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato. Tuttavia, il giorno della nomina dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, giunge a termine il mandato del membro avente la stessa nazionalità dell’alto rappresentante.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO, ALTO RAPPRESENTANTE PER LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE, E AL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DEL CONSIGLIO

Articolo 6

Il mandato del segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e del segretario generale aggiunto del Consiglio giunge a termine alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il Consiglio nomina il segretario generale in conformità dell’articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI CONSULTIVI

Articolo 7

Fino all’entrata in vigore della decisione di cui all’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato economico e sociale è la seguente:

Belgio

12

Bulgaria

12

Repubblica ceca

12

Danimarca

9

Germania

24

Estonia

7

Irlanda

9

Grecia

12

Spagna

21

Francia

24

Italia

24

Cipro

6

Lettonia

7

Lituania

9

Lussemburgo

6

Ungheria

12

Malta

5

Paesi Bassi

12

Austria

12

Polonia

21

Portogallo

12

Romania

15

Slovenia

7

Slovacchia

9

Finlandia

9

Svezia

12

Regno Unito

24

Articolo 8

Fino all’entrata in vigore della decisione di cui all’articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni è la seguente:

Belgio

12

Bulgaria

12

Repubblica ceca

12

Danimarca

9

Germania

24

Estonia

7

Irlanda

9

Grecia

12

Spagna

21

Francia

24

Italia

24

Cipro

6

Lettonia

7

Lituania

9

Lussemburgo

6

Ungheria

12

Malta

5

Paesi Bassi

12

Austria

12

Polonia

21

Portogallo

12

Romania

15

Slovenia

7

Slovacchia

9

Finlandia

9

Svezia

12

Regno Unito

24

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AGLI ATTI ADOTTATI IN BASE AI TITOLI V E VI DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI LISBONA

Articolo 9

Gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati in base al trattato sull’Unione europea prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri in base al trattato sull’Unione europea.

Articolo 10

1.   A titolo di misura transitoria e in ordine agli atti dell’Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, le attribuzioni delle istituzioni alla data di entrata in vigore di detto trattato sono le seguenti: le attribuzioni della Commissione ai sensi dell’articolo 226 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea non sono applicabili e le attribuzioni della Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi del titolo VI del trattato sull’Unione europea, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, restano invariate, anche nel caso in cui siano state accettate in forza dell’articolo 35, paragrafo 2 di detto trattato sull’Unione europea.

2.   La modifica di un atto di cui al paragrafo 1 comporta che, con riguardo all’atto modificato e nei confronti degli Stati membri ai quali esso si applica, le attribuzioni delle istituzioni menzionate in detto paragrafo si applichino quali previste dai trattati.

3.   In ogni caso la misura transitoria di cui al paragrafo 1 cessa di avere effetto cinque anni dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona.

4.   Al più tardi sei mesi prima della fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3 il Regno Unito può notificare al Consiglio che, riguardo agli atti di cui al paragrafo 1, non accetta le attribuzioni delle istituzioni menzionate al paragrafo 1 quali previste dai trattati. Se il Regno Unito ha effettuato la notifica, cessano di applicarsi a detto Stato tutti gli atti di cui al paragrafo 1 dalla data di fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3. Il presente comma non si applica nel caso degli atti modificati applicabili al Regno Unito secondo quanto indicato al paragrafo 2.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina gli adattamenti necessari che ne conseguono e il necessario regime transitorio. Il Regno Unito non partecipa all’adozione della decisione. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all’articolo 205, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare una decisione che stabilisce che il Regno Unito si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione agli atti suddetti.

5.   Successivamente il Regno Unito può in qualsiasi momento notificare al Consiglio che desidera partecipare ad atti che, in forza del paragrafo 4, primo comma, hanno cessato di applicarsi a detto Stato. In tale occorrenza si applicano, secondo i casi, le disposizioni pertinenti del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea o del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le attribuzioni delle istituzioni riguardo a tali atti sono quelle previste dai trattati. Quando agiscono nell’ambito dei protocolli in questione, le istituzioni dell’Unione e il Regno Unito si adoperano per ristabilire la più ampia partecipazione possibile del Regno Unito all’acquis dell’Unione riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell’acquis e rispettandone la coerenza.

B.   PROTOCOLLI DA ALLEGARE AL TRATTATO DI LISBONA

PROTOCOLLO N. 1

CHE MODIFICA I PROTOCOLLI ALLEGATI AL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA, AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA E/O AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di modificare i protocolli allegati al trattato sull’Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, per adattarli alle nuove regole definite dal trattato di Lisbona,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato di Lisbona:

Articolo 1

1)   I protocolli in vigore alla data di entrata in vigore del presente trattato e che sono allegati al trattato sull’Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica sono modificati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2)   Le modifiche orizzontali previste all’articolo 2, punto 2) del trattato di Lisbona sono applicabili ai protocolli di cui al presente articolo, ad eccezione delle lettere d), e) e j).

3)   Nei protocolli di cui al punto 1) del presente articolo:

a)

l’ultimo capoverso del preambolo che cita il trattato o i trattati a cui è allegato il protocollo in questione è sostituito da «HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea». La presente lettera non si applica al protocollo sulla coesione economica e sociale né al protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri.

Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell’Unione europea, il protocollo sull’articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese e il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea sono allegati anche al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica;

b)

i termini «delle Comunità» sono sostituiti da «dell’Unione» e i termini «le Comunità» sono sostituiti da «l’Unione»; se del caso, il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale.

4)   Nei protocolli seguenti i termini «del trattato», «dal trattato» e «il trattato» sono sostituiti, rispettivamente, da «dei trattati», «dai trattati» e «i trattati» e il riferimento al trattato sull’Unione europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un riferimento ai trattati:

a)

protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

articolo 1 (compreso il rinvio al trattato UE e al trattato CE)

b)

protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

articolo 1.1, secondo comma nuovo

articolo 12.1, primo comma

articolo 14.1 (seconda menzione del trattato)

articolo 14.2, secondo comma

articolo 34.1, secondo trattino

articolo 35.1

c)

protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi

articolo 3, seconda frase

d)

protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca

punto 2, che diventa 1, seconda frase

e)

protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea

sesto capoverso diventato quinto

articolo 1

f)

protocollo sull’asilo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea

sesto capoverso diventato settimo capoverso

g)

protocollo sull’acquisto di beni immobili in Danimarca

disposizione unica

h)

protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri

disposizione unica

i)

protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio

articolo 3.

5)   Nei protocolli e allegati seguenti, i termini «del trattato» sono sostituiti da un rinvio al trattato sul funzionamento dell’Unione europea:

a)

protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea:

articolo 3.1;

articolo 4;

articolo 6.3;

articolo 7;

articolo 9.1;

articolo 10.1;

articolo 11.1;

articolo 14.1 (prima menzione del trattato);

articolo 15.3;

articolo 16, primo comma;

articolo 21.1;

articolo 25.2;

articolo 27.2;

articolo 34.1, parole introduttive;

articolo 35.3;

articolo 41.1, che diventa 40.1, primo comma;

articolo 42, che diventa 41;

articolo 43.1, che diventa 42.1;

articolo 45.1, che diventa 44.1;

articolo 47.3, che diventa 46.3.

b)

protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi

articolo 1, frase introduttiva;

c)

protocollo sui criteri di convergenza di cui all’articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea:

articolo 1, prima frase

d)

protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

punto 6, che diventa 5, secondo comma;

punto 9, che diventa 8, frase introduttiva;

punto 10, che diventa 9, lettera a) seconda frase;

punto 11, che diventa 10;

e)

protocollo sulla coesione economica e sociale:

quindicesimo capoverso, che diventa undicesimo;

f)

allegati I e II:

titolo dei due allegati

6)   Nei protocolli seguenti, i termini «del trattato» sono sostituiti da «di detto trattato»:

a)

protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

articolo 3.2;

articolo 3.3;

articolo 9.2;

articolo 9.3;

articolo 11.2;

articolo 43.2, che diventa 42.2;

articolo 43.3, che diventa 42.3;

articolo 44, che diventa 43, secondo comma;

b)

protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi

articolo 2, frase introduttiva;

c)

protocollo sui criteri di convergenza di cui all’articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea:

articolo 2;

articolo 3;

articolo 4, prima frase;

articolo 6;

d)

protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

punto 7, che diventa 6, secondo comma;

punto 10, che diventa 9, lettera c).

7)   Nei protocolli seguenti, i termini «, che delibera a maggioranza semplice,» sono inseriti dopo «il Consiglio»:

a)

protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

articolo 4, secondo comma

articolo 13, secondo comma

b)

protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee

articolo 7, che diventa 6, primo comma, prima frase.

8)   Nei protocolli seguenti i termini «Corte di giustizia delle Comunità europee», «Corte di giustizia» o «Corte» sono sostituiti da «Corte di giustizia dell’Unione europea»:

a)

protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

articolo 1

articolo 3, quarto comma

articolo 1 dell’allegato

b)

protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

articolo 35.1, 35.2, 35.4, 35.5 e 35.6

articolo 36.2

c)

protocollo che fissa le sedi delle istituzioni e di determinati organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol

articolo unico, lettera d);

d)

protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee

articolo 12, che diventa 11, lettera a);

articolo 21, che diventa 20, prima menzione;

e)

protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda:

articolo 2;

f)

protocollo sull’asilo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea

secondo capoverso, che diventa terzo capoverso.

9)   I protocolli seguenti sono abrogati:

a)

protocollo concernente l’Italia (1957);

b)

protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all’importazione in uno degli Stati membri (1957);

c)

protocollo sullo statuto dell’Istituto monetario europeo (1992);

d)

protocollo sulla transizione alla terza fase dell’Unione economica e monetaria (1992);

e)

protocollo sul Portogallo (1992);

f)

protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea (1997), che è sostituito da un nuovo protocollo con lo stesso titolo;

g)

protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (1997), che è sostituito da un nuovo protocollo con lo stesso titolo;

h)

protocollo sulla protezione e il benessere degli animali (1997), il cui testo diventa l’articolo 6ter del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

i)

protocollo sull’allargamento dell’Unione europea (2001);

j)

protocollo relativo all’articolo 67 del trattato che istituisce la Comunità europea (2001).

10)   Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia è così modificato:

a)

nel preambolo, primo capoverso, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un rinvio al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Nel resto del protocollo i termini «del trattato CE» sono sostituiti da «del trattato sul funzionamento dell’Unione europea»; in tutto il protocollo i rinvii ad articoli del trattato CEEA abrogati dal protocollo no 2 allegato al presente trattato sono soppressi e il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale;

b)

negli articoli seguenti, il termine «Corte» è sostituito da «Corte di giustizia»:

articolo 3, secondo comma

articolo 4, quarto comma

articolo 5, secondo comma

articolo 6, primo comma

articoli 10, 11, 12 e 14

articolo 13, primo comma, prima menzione;

articolo 15, prima frase

articolo 16, primo comma

articolo 17, primo comma

articolo 18, terzo comma

articolo 19, primo comma

articolo 20, primo comma

articolo 21, primo comma

articolo 22, primo comma

articolo 23, primo comma, prima frase (i termini «di giustizia» sono soppressi al quarto comma)

articolo 24, primo comma

articoli 25 e 27

articolo 29, primo comma

articoli da 30 a 32, 35, 38, 41 e 43

articolo 39, primo comma;

articolo 40, primo comma;

articolo 44, primo comma, prima menzione;

articolo 46, primo comma

articolo 51, primo comma

articolo 52

articolo 54, primo comma, prima frase (i termini «di giustizia» sono soppressi al terzo e quarto comma)

articolo 56, primo comma

articolo 57, primo comma

articolo 58, primo comma

articolo 59, prima frase

articolo 60, secondo comma

articolo 61, primo comma

articolo 62, primo comma

articolo 62bis, primo comma

articolo 62ter, primo comma, seconda frase

articolo 63

articolo 64, primo comma diventato secondo comma, prima frase

allegato, articolo 3, paragrafo 2, seconda frase

allegato, articolo 6, paragrafo 1, seconda frase

allegato, articolo 8, paragrafo 1, prima frase;

c)

all’articolo 2, i termini «…, in seduta pubblica,» sono sostituiti da «…, davanti alla Corte di giustizia riunita in seduta pubblica»;

d)

all’articolo 3, secondo comma e all’articolo 4, quarto comma è aggiunta la frase seguente: «Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale interessato.»;

e)

all’articolo 6, primo comma è aggiunta la frase seguente: «Quando l’interessato è un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.»;

f)

nella denominazione del titolo II sono aggiunti i termini «della Corte di giustizia»;

g)

all’articolo 13, primo comma, prima frase i termini «Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, può prevedere …» sono sostituiti da «Su richiesta della Corte di giustizia, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono prevedere, …»;

h)

nella denominazione del titolo III sono aggiunti i termini «dinanzi alla Corte di giustizia»;

i)

l’articolo 23 è così modificato:

i)

al primo comma, prima frase, i termini «dall’articolo 35, paragrafo 1, del trattato UE,» sono soppressi. Alla seconda frase, i termini «…nonché al Consiglio o alla Banca centrale europea, quando l’atto di cui si contesta la validità o l’interpretazione emani da questi ultimi, e al Parlamento europeo e al Consiglio quando l’atto di cui si contesta la validità o l’interpretazione sia stato emanato congiuntamente da queste due istituzioni.» sono sostituiti da «… nonché all’istituzione, all’organo o all’organismo dell’Unione che ha adottato l’atto di cui si contesta la validità o l’interpretazione.»;

ii)

al secondo comma i termini «e, quando ne sia il caso, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea hanno il diritto …» sono sostituiti da «…e, quando ne sia il caso, l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione che ha adottato l’atto di cui si contesta la validità o l’interpretazione ha il diritto …»;

j)

all’articolo 24, secondo comma i termini «, agli organi o agli organismi» sono inseriti dopo «istituzioni»;

k)

all’articolo 40, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Uguale diritto spetta agli organi e agli organismi dell’Unione e ad ogni altra persona se possono dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte. Le persone fisiche o giuridiche non possono intervenire nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell’Unione, o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell’Unione dall’altra.»;

l)

all’articolo 42 i termini «, organi e organismi» sono inseriti dopo «le istituzioni»;

m)

all’articolo 46, è aggiunto il nuovo comma seguente: «Il presente articolo si applica anche alle azioni contro la Banca centrale europea in materia di responsabilità extracontrattuale.»;

n)

la denominazione del titolo IV è sostituita da «IL TRIBUNALE»;

o)

all’articolo 47, il primo comma è sostituito da «L’articolo 9, primo comma, gli articoli 14 e 15, l’articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma e l’articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri».

p)

all’articolo 51, primo comma, lettera a), terzo trattino, il rinvio all’articolo 202, terzo trattino, è sostituito dal rinvio all’articolo 249 C, paragrafo 2 e alla lettera b) il rinvio all’articolo 11 A è sostituito dal rinvio all’articolo 280 F, paragrafo 1. Al secondo comma i termini «o dalla Banca centrale europea» sono soppressi;

q)

l’articolo 64 è così modificato:

i)

è inserito il nuovo primo comma seguente:

«Le norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte di giustizia dell’Unione europea sono fissate da un regolamento del Consiglio che delibera all’unanimità. Tale regolamento è adottato su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo o su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia e del Parlamento europeo.»

ii)

al comma diventato secondo comma, prima frase, i termini «Sino all’adozione delle norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte e al Tribunale nel presente statuto …» sono sostituiti da «Fino all’adozione di tali norme …»; la seconda frase è sostituita dalla seguente: «In deroga agli articoli 223 e 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ogni modifica o abrogazione di tali disposizioni richiede l’approvazione unanime del Consiglio.»;

r)

nell’allegato I del protocollo, all’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase i termini «della funzione pubblica» sono inseriti dopo «Tribunale»; ai paragrafi 2 e 3 i termini «a maggioranza qualificata» sono soppressi;

s)

(non riguarda la versione italiana).

11)   Il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea è così modificato:

a)

nel preambolo, primo capoverso, il rinvio all’articolo 8 del trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un rinvio all’articolo 107, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

b)

il titolo del capo I è sostituito dal seguente: «SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI»

c)

l’articolo 1.1 è scisso in due commi formati ciascuno da una delle due frasi e resta senza numero. Il primo comma è sostituito dal seguente: «Conformemente all’articolo 245 bis, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro costituiscono l’Eurosistema.»; all’inizio del secondo comma i termini «essi assolvono …» sono sostituiti da «Il SEBC e la BCE assolvono …»;

d)

l’articolo 1.2 è soppresso;

e)

all’inizio dell’articolo 2 i termini «Conformemente all’articolo 105, paragrafo 1, del trattato» sono sostituiti da «Conformemente agli articoli 105, paragrafo 1 e 245bis, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea». Alla fine della seconda frase dopo «del trattato» sono aggiunti i termini «dell’Unione europea». Alla fine della terza frase dopo «del trattato» sono aggiunti i termini «sul funzionamento dell’Unione europea»;

f)

all’articolo 3.1, secondo trattino, i termini «dell’articolo 111 del trattato» sono sostituiti da «dell’articolo 188 O di detto trattato»;

g)

all’articolo 4, lettera b) il termine «competenti» è soppresso;

h)

all’inizio dell’articolo 9.1 i termini «conformemente all’articolo 107, paragrafo 2, del trattato» sono sostituiti da «conformemente all’articolo 245bis, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea».

i)

l’articolo 10 è così modificato:

i)

all’articolo 10.1 i termini «… degli Stati membri la cui moneta è l’euro.» sono inseriti alla fine;

ii)

all’articolo 10.2, primo trattino, alla fine della prima frase i termini «…Stati membri che hanno adottato l’euro» sono sostituiti da «… Stati membri la cui moneta è l’euro.», al terzo comma i termini «degli articoli 10.3, 10.6 e 41.2» sono sostituiti da «degli articoli 10.3, 40.2 e 40.3»;

iii)

l’articolo 10.6 è soppresso;

j)

all’articolo 11.2, primo comma, i termini «, di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo,» sono sostituiti da «dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata»;

k)

all’articolo 14.1 i termini «, al più tardi alla data di istituzione del SEBC,» sono soppressi.

l)

all’articolo 16, prima frase, i termini «in euro» sono inseriti dopo «…banconote…»;

m)

all’articolo 18.1, primo trattino, i termini «…, in valute sia comunitarie che di altri paesi,» sono sostituiti da «…, in euro o in altre valute,»;

n)

all’articolo 25.2 i termini «alle decisioni del Consiglio» sono sostituiti da «ai regolamenti del Consiglio»

o)

all’articolo 28.1, parte iniziale, i termini «…, che diventa operativo al momento della sua istituzione,» sono soppressi;

p)

all’articolo 29.1, il comma introduttivo è sostituito dal seguente: «Lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE, fissato per la prima volta nel 1998 al momento dell’istituzione del SEBC, è determinato assegnando a ciascuna banca centrale nazionale, nell’ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del: …»; il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le percentuali sono arrotondate per difetto o per eccesso al più vicino multiplo di 0,0001 %.»;

q)

all’articolo 32.2, parte iniziale, i termini «Fatto salvo l’articolo 32.3,» sono soppressi e all’articolo 32.3 i termini «dopo l’inizio della terza fase dell’Unione economica e monetaria» sono sostituiti da «dopo l’introduzione dell’euro,»;

r)

all’articolo 34.2, i primi quattro commi sono soppressi;

s)

all’articolo 35.6, i termini «dai trattati e» sono inseriti prima dei termini «… dal presente statuto»;

t)

l’articolo 37 è abrogato e gli articoli successivi sono rinumerati di conseguenza;

u)

l’articolo 41, che diventa articolo 40, è così modificato:

i)

all’articolo 41.1, che diventa articolo 40.1, i termini «… possono essere emendati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione …» sono sostituiti da «… possono essere modificati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria su raccomandazione …» e i termini «all’unanimità» sono soppressi; l’ultima frase è soppressa;

ii)

è inserito il nuovo articolo 40.2 seguente, e l’attuale articolo 41.2 diventa 40.3:

«40.2.

L’articolo 10.2 può essere modificato da una decisione del Consiglio europeo, che delibera all’unanimità, su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Le modifiche entrano in vigore solo dopo essere state approvate dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.»;

v)

all’articolo 42, che diventa articolo 41, la parte di frase «…, immediatamente dopo la decisione sulla data d’inizio della terza fase, …» è soppressa e i termini «a maggioranza qualificata» e «deliberando» sono soppressi;

w)

agli articoli 43.1, 43.2 e 43.3, che diventano 42.1, 42.2 e 42.3, il rinvio all’articolo 122 è sostituito dal rinvio all’articolo 116bis; all’articolo 43.3, che diventa articolo 42.3, il rinvio agli articoli 34.2 e 50 è soppresso e all’articolo 43.4, che diventa 42.4, il rinvio all’articolo 10.1 è sostituito da un rinvio all’articolo 10.2;

x)

all’articolo 44, che diventa articolo 43, primo comma, i termini «quei compiti propri dell’IME» sono sostituiti da «i compiti svolti un tempo dall’IME di cui all’articolo 118bis, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea» e i termini alla fine «nella terza fase» sono sostituiti da «dopo l’introduzione dell’euro»; al secondo comma il rinvio all’articolo 122 è sostituito dal rinvio all’articolo 117bis ;

y)

all’articolo 47.3, che diventa articolo 46.3, i termini «… rispetto alle monete, o alla moneta unica, degli Stati membri senza deroga, …» sono sostituiti da «… rispetto all’euro, …»;

z)

gli articoli 50 e 51 sono abrogati e gli articoli successivi sono rinumerati di conseguenza;

aa)

all’articolo 52, che diventa articolo 49, i termini «conformemente all’articolo 116bis, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,» sono inseriti dopo i termini «In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, …».

ab)

(non riguarda la versione italiana).

12)   Il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti è così modificato:

a)

nell’intero protocollo, il rinvio agli articoli «del trattato» è sostituito da un rinvio agli articoli «del trattato sul funzionamento dell’Unione europea»;

b)

nel preambolo, ultimo comma, i termini «al trattato stesso» sono sostituiti da «al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea»;

c)

all’articolo 1, il secondo comma è soppresso;

d)

all’articolo 3, la frase introduttiva è sostituita da «Conformemente all’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i membri della Banca sono gli Stati membri.» e l’elenco degli Stati è soppresso;

e)

all’articolo 4, paragrafo 1, la cifra del capitale della Banca è sostituita da «164 808 169 000 EUR», le cifre relative agli Stati membri seguenti sono sostituiti come indicato qui di seguito e il secondo comma è soppresso:

Polonia

3 411 263 500

Repubblica ceca

1 258 785 500

Ungheria

1 190 868 500

Romania

863 514 500

Slovacchia

428 490 500

Slovenia

397 815 000

Bulgaria

290 917 500

Lituania

249 617 500

Cipro

183 382 000

Lettonia

152 335 000

Estonia

117 640 000

Malta

69 804 000

f)

l’articolo 5 è così modificato:

i)

al paragrafo 2, la nuova frase seguente è aggiunta alla fine: «I versamenti in numerario sono fatti esclusivamente in euro.»;

ii)

al paragrafo 3, primo comma, i termini «… nei confronti dei suoi mutuanti» sono soppressi e, al secondo comma, i termini «… e nelle monete di cui la Banca necessita per far fronte a tali obbligazioni» sono soppressi;

g)

gli articoli 6 e 7 sono abrogati e gli articoli successivi sono rinumerati di conseguenza;

h)

l’articolo 9, che diventa articolo 7, è così modificato:

i)

al paragrafo 2, i termini «…, massimo per quanto riguarda gli obiettivi ai quali ci si dovrà ispirare a misura che progredisce l’attuazione del mercato comune» sono sostituiti da «… conformemente agli obiettivi dell’Unione»;

ii)

al paragrafo 3, il testo della lettera b) è sostituito da «b) ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, determina i principi applicabili alle operazioni di finanziamento nell’ambito dei compiti della Banca,», il testo della lettera d) è sostituito da «d) decide in merito alla concessione dei finanziamenti per operazioni di investimento da realizzare in tutto o in parte fuori dal territorio degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1,» e alla lettera g) i termini «i poteri e le» sono sostituiti da «gli altri poteri e» e i termini «… previsti dagli articoli 4, 7, 14, 17, 26 e 27» sono sostituiti da «… conferiti dal presente statuto»;

i)

l’articolo 10, che diventa articolo 8, è così modificato:

i)

la terza frase è soppressa;

ii)

sono inseriti i due nuovi commi seguenti:

«La maggioranza qualificata richiede diciotto voti e il 68 % del capitale sottoscritto.

Le astensioni di membri presenti o rappresentati non ostano all’adozione delle deliberazioni che richiedono l’unanimità.»;

j)

l’articolo 11, che diventa articolo 9, è così modificato:

i)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

12)«1.   Il consiglio di amministrazione decide in merito alla concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, e alla conclusione di prestiti; fissa il saggio d’interesse per i prestiti nonché le commissioni e gli altri oneri. Sulla base di una decisione adottata a maggioranza qualificata, può delegare alcune delle sue attribuzioni al comitato direttivo. Determina le condizioni e modalità di tale delega e soprintende alla sua esecuzione.

Il consiglio di amministrazione controlla la sana amministrazione della Banca; assicura la conformità della gestione della Banca con le disposizioni dei trattati e dello statuto e con le direttive generali stabilite dal consiglio dei governatori.»;

ii)

al paragrafo 2, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Il regolamento interno fissa le modalità di partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione e le disposizioni applicabili ai sostituti e agli esperti cooptati.»;

iii)

al paragrafo 5, seconda frase, i termini «all’unanimità» sono soppressi;

k)

l’articolo 13, che diventa articolo 11, è così modificato:

i)

al paragrafo 3, secondo comma, i termini «… la concessione di crediti» sono sostituiti da «… la concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti»;

ii)

al paragrafo 4, i termini «… circa i progetti di concessione di crediti e di garanzie e i progetti di emissione di prestiti» sono sostituiti da «… sulle proposte di conclusione di prestiti e di concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e garanzie»;

iii)

al paragrafo 7, prima frase, i termini «I funzionari e gli impiegati» sono sostituiti da «I membri del personale». La frase seguente è aggiunta alla fine: «Il regolamento interno determina l’organo competente per adottare le disposizioni applicabili al personale.»;

l)

l’articolo 14, che diventa articolo 12, è così modificato:

i)

al paragrafo 1, il termine «tre» è sostituito da «sei» e i termini «… verifica ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca» sono sostituiti da «… verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ed è responsabile della revisione dei conti della Banca»;

ii)

il paragrafo 2 è sostituito dai tre nuovi paragrafi seguenti:

«2.   Il comitato di cui al paragrafo 1 esamina ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca. A tale scopo, esso verifica che le operazioni della Banca siano state effettuate nel rispetto delle formalità e delle procedure previste dal presente statuto e dal regolamento interno.

3.   Il comitato di cui al paragrafo 1 conferma che gli stati finanziari, così come qualsiasi informazione finanziaria contenuta nei conti annuali elaborati dal consiglio di amministrazione, danno un’immagine fedele della situazione della Banca, all’attivo come al passivo, come pure dei risultati delle sue operazioni e dei flussi di tesoreria per l’esercizio finanziario considerato.

4.   Il regolamento interno precisa le qualifiche che devono possedere i membri del comitato di cui al paragrafo 1 e determina le condizioni e le modalità per l’esercizio delle attività del comitato stesso.»;

m)

all’articolo 15, che diventa articolo 13, i termini «banca d’emissione» sono sostituiti da «banca centrale nazionale»;

n)

l’articolo 18, che diventa articolo 16, è così modificato:

i)

al paragrafo 1, primo comma, i termini «… concede crediti,» sono sostituiti da «… concede finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie,»; i termini «progetti d’investimenti» sono sostituiti da «investimenti» e il termine «europei» è soppresso; al secondo comma, i termini «…, per deroga concessa all’unanimità dal consiglio dei governatori,» sono sostituiti da «…, con decisione a maggioranza qualificata del consiglio dei governatori,» i termini «crediti per progetti di investimenti» sono sostituiti da «finanziamenti per investimenti» e il termine «europei» è soppresso;

ii)

al paragrafo 3, i termini «il progetto» sono sostituiti da «l’investimento» e la parte di frase seguente è aggiunta alla fine: «o alla solidità finanziaria del debitore» ed è aggiunto il nuovo secondo comma seguente:

«Inoltre, nell’ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b) e se la realizzazione delle operazioni previste nell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalità di qualsiasi finanziamento che presenti un profilo di rischio specifico e che sia pertanto considerato un’attività speciale.»;

iii)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

12)«5.   Il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere superiore al 250 % del capitale sottoscritto, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell’eccedenza del conto profitti e perdite. L’importo cumulativo delle voci in questione è calcolato previa deduzione di una somma pari all’importo sottoscritto, versato o no, per qualsiasi partecipazione assunta dalla Banca.

L’importo versato per partecipazioni assunte dalla Banca non deve mai essere superiore al totale della parte versata del capitale, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell’eccedenza del conto profitti e perdite.

A titolo di eccezione, le attività speciali della Banca, decise dal consiglio dei governatori e dal consiglio di amministrazione conformemente al paragrafo 3, sono oggetto di una dotazione specifica in riserve.

Il presente paragrafo si applica anche ai conti consolidati della Banca.»;

o)

all’articolo 19, che diventa articolo 17, paragrafo 1, i termini «… le commissioni di garanzia» sono sostituiti da «… le commissioni e gli altri oneri» e i termini «e i propri rischi» sono inseriti dopo «coprire le proprie spese»; al paragrafo 2, i termini «del progetto» sono sostituiti da «dell’investimento».

p)

l’articolo 20, che diventa articolo 18, è così modificato:

i)

nella frase introduttiva, i termini «di prestito e di garanzia» sono sostituiti da «di finanziamento».

ii)

al paragrafo 1, lettera a), i termini «di progetti» e «il progetto» sono sostituiti, rispettivamente, da «di investimenti» e «l’investimento», i termini «nel caso di altri investimenti» sono inseriti dopo «appartenenti ai settori produttivi oppure,» e, nella parte finale, i termini «nel caso di altri progetti» sono soppressi; alla lettera b), i termini «del progetto» sono sostituiti da «dell’investimento»;

iii)

al paragrafo 2 è aggiunto il nuovo secondo comma seguente:

«Tuttavia, nell’ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), se la realizzazione delle operazioni previste nell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalità per assumere una partecipazione al capitale di un’impresa commerciale, purché ciò sia necessario per finanziare un investimento o un programma, in generale a complemento di un prestito o di una garanzia.»;

iv)

al paragrafo 6, il termine «progetto» e i termini «il progetto stesso» sono sostituiti, rispettivamente, da «investimento» e «l’investimento stesso».

v)

è aggiunto il nuovo paragrafo 7 seguente:

«7.   In via complementare alle sue attività di credito, la Banca può assicurare servizi di assistenza tecnica, alle condizioni e secondo le modalità definite dal consiglio dei governatori, che delibera a maggioranza qualificata, e nel rispetto del presente statuto.»;

q)

l’articolo 21, che diventa articolo 19, è così modificato:

i)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Banca può ricevere una domanda di finanziamento direttamente da qualsiasi impresa o entità pubblica o privata. Ad essa ci si può rivolgere anche per il tramite della Commissione o dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l’investimento.»;

ii)

al paragrafo 2, i termini «il progetto» sono sostituiti da «l’investimento»;

iii)

ai paragrafi 3 e 4, prima frase, i termini «domande di prestiti o di garanzie» sono sostituiti da «operazioni di finanziamento»;

iv)

al paragrafo 4, nella prima frase, il rinvio all’articolo 20 è sostituito dal rinvio agli articoli 18 e 20, che diventano 16 e 18; nella seconda frase, i termini «della concessione del prestito o della garanzia» sono sostituiti da «del finanziamento» e i termini «il progetto di contratto» sono sostituiti da «la corrispondente proposta»; nell’ultima frase, i termini «del prestito o della garanzia» sono sostituiti da «del finanziamento»;

v)

ai paragrafi 5 e 7 i termini «il prestito o la garanzia» sono sostituiti da «il finanziamento», e al paragrafo 6 i termini «il prestito o la garanzia richiesta» sono sostituiti da «il finanziamento in questione»;

vi)

è aggiunto il nuovo paragrafo 8 seguente:

«8.   Qualora, ai fini della tutela dei diritti e degli interessi della Banca, sia giustificata una ristrutturazione di un’operazione di finanziamento attinente a investimenti approvati, il comitato direttivo adotta senza indugio le misure d’urgenza che ritiene necessarie, con riserva di renderne conto immediatamente al consiglio di amministrazione.»;

r)

all’articolo 22, che diventa articolo 20, al paragrafo 1, il termine «internazionali» è soppresso e il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

12)«2.   La Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitali degli Stati membri, nel quadro delle disposizioni legali applicabili a tali mercati.

Gli organi competenti di uno Stato membro con deroga, ai sensi dell’articolo 116bis, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, possono opporvisi soltanto quando vi sia motivo di temere gravi perturbazioni sul mercato dei capitali di detto Stato.»;

s)

all’articolo 23, che diventa articolo 21, paragrafo 1, lettera b), i termini «… emessi sia direttamente sia dai suoi debitori» sono soppressi e al paragrafo 3 i termini «la loro banca di emissione» sono sostituiti da «le banche centrali nazionali»;

t)

all’articolo 25, che diventa articolo 23, i termini «la cui moneta non sia l’euro» sono inseriti dopo i termini «Stati membri» al paragrafo 1, prima frase e al paragrafo 2; al paragrafo 1, prima frase, i termini «nella moneta di un altro Stato membro» sono soppressi, al paragrafo 3 i termini «in oro o in valute convertibili» sono soppressi e al paragrafo 4 il termine «progetti» è sostituito da «investimenti»;

u)

all’articolo 26, che diventa articolo 24, i termini «o i suoi prestiti speciali» sono soppressi;

v)

all’articolo 27, che diventa articolo 25, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente alla fine: «Vigila alla salvaguardia dei diritti dei membri del personale.»;

w)

all’articolo 29, che diventa articolo 27, primo comma, i termini «dell’Unione europea» sono aggiunti alla fine, come pure la seguente frase: «La Banca può prevedere, in un contratto, una procedura arbitrale»; al secondo comma, i termini «o prevedere una procedura arbitrale» sono soppressi; i termini «dalle giurisdizioni» sono sostituiti da «dagli organi giurisdizionali».

x)

l’articolo 30, che diventa articolo 28, è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

1.   Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all’unanimità, di istituire filiali o altre entità, dotate di personalità giuridica e autonomia finanziaria.

2.   Il consiglio dei governatori stabilisce con decisione unanime lo statuto degli organismi di cui al paragrafo 1. lo statuto ne definisce in particolare obiettivi, struttura, assetto patrimoniale, assetto societario, sede, risorse finanziarie, mezzi d’intervento e modalità di controllo, nonché la relazione con gli organi della Banca.

3.   La Banca ha la facoltà di partecipare alla gestione dei suddetti organismi e contribuire al loro capitale sottoscritto fino all’importo fissato dal consiglio dei governatori mediante delibera unanime.

12)4.   Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea si applica agli organismi di cui al paragrafo 1 nella misura in cui sono soggetti al diritto dell’Unione, ai membri dei loro organi per quanto attiene all’esecuzione dei loro compiti, e al loro personale, secondo gli stessi termini e le stesse condizioni applicabili alla Banca.

Tuttavia i dividendi, i redditi del capitale e altre forme di entrate provenienti dai suddetti organismi e dovuti ai membri che non siano l’Unione europea e la Banca restano assoggettati alle disposizioni della legislazione fiscale applicabile.

5.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a dirimere, entro i limiti stabiliti qui di seguito, le vertenze relative a misure adottate dagli organi di un organismo soggetto al diritto dell’Unione. I ricorsi avverso tali misure possono essere intentati da un membro dell’organismo in quanto tale o dagli Stati membri, alle condizioni previste all’articolo 230 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

6.   Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all’unanimità, di ammettere il personale degli organismi soggetti al diritto dell’Unione a regimi comuni con la Banca, secondo le rispettive procedure interne.».

13)   Il protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol è così modificato:

a)

nel titolo del protocollo e del preambolo il termine «organi,» è inserito prima di «organismi»; nel titolo i termini «nonché di Europol» sono soppressi;

b)

nel preambolo, primo visto, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito da un rinvio al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il rinvio all’articolo 77 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio è soppresso; il secondo visto è soppresso;

c)

alla lettera d) il riferimento al Tribunale di primo grado è soppresso e il verbo è adattato di conseguenza;

d)

alla lettera i), il riferimento all’Istituto monetario europeo è soppresso e il verbo è adattato di conseguenza.

14)   Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee è così modificato:

a)

nel considerando del preambolo, il rinvio all’articolo 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee è sostituito da un rinvio all’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, con abbreviazione CEEA, e i termini «dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti» sono sostituiti da «l’Unione europea e la CEEA»;

b)

l’articolo 5 è abrogato e gli articoli successivi sono rinumerati di conseguenza;

c)

all’articolo 7, che diventa articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 1 non è più numerato;

d)

all’articolo 13, che diventa articolo 12, la parte di frase all’inizio «Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, …» è sostituita da «Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate,»;

e)

all’articolo 15, che diventa articolo 14, la parte di frase all’inizio «Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, stabilisce …» è sostituita da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono …»;

f)

all’articolo 16, che diventa articolo 15, la parte di frase all’inizio «Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione …» è sostituita da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria …»;

g)

all’articolo 21, che diventa articolo 20, dopo «agli avvocati generali,» i termini «al cancelliere» sono sostituiti da «ai cancellieri» e i termini «…, nonché ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado, …» sono soppressi;

h)

all’articolo 23, che diventa articolo 22, l’ultimo comma è soppresso;

i)

la formula finale «IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo», la data e l’elenco dei firmatari sono soppressi.

15)   Il protocollo sui criteri di convergenza di cui all’articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea è così modificato:

a)

nel titolo del protocollo, i termini «di cui all’articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea» sono soppressi;

b)

nel preambolo, primo capoverso, i termini «… processo decisionale per il passaggio alla terza fase dell’Unione economica e monetaria …» sono sostituiti da «… processo decisionale volto a porre termine alle deroghe degli Stati membri con deroga …»;

c)

all’articolo 3, seconda frase, i termini «… nei confronti della moneta di nessun altro Stato membro.» sono sostituiti da «… nei confronti dell’euro.»;

d)

all’articolo 6, i termini «, dell’IME» sono soppressi;

e)

(non riguarda la versione italiana).

16)   Il protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è così modificato:

a)

nell’intero protocollo, i termini «… passare alla terza fase dell’Unione economica e monetaria …», «…passare alla terza fase…» sono sostituiti da «… adottare l’euro …»; i termini «… passa alla terza fase …» sono sostituiti da «… adotta l’euro …»; i termini «… nella terza fase …» sono sostituiti da «… dopo l’introduzione dell’euro …»;

b)

nel preambolo, è inserito il nuovo secondo capoverso seguente:

«TENENDO CONTO che il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997 il governo del Regno Unito ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell’unione economica e monetaria,»;

c)

al punto 1, il primo e il terzo comma sono soppressi;

d)

il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

I punti da 3 a 8 e 10 si applicano al Regno Unito, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo del Regno Unito il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997.»;

e)

il punto 3 è soppresso e i punti successivi sono rinumerati di conseguenza;

f)

il punto 5, che diventa punto 4, è così modificato:

i)

alla prima frase, l’enumerazione degli articoli è sostituita da «L’articolo 245 bis, paragrafo 2, tranne la prima e l’ultima frase, l’articolo 245 bis, paragrafo 5, l’articolo 97 ter, secondo comma, l’articolo 104, paragrafi 1, 9 e 11, l’articolo 105, paragrafi da 1 a 5, l’articolo 106, gli articoli 108, 109, 110 e 111bis, l’articolo 115 C, l’articolo 117bis, paragrafo 3, l’articolo 188 O e l’articolo 245 ter del trattato sul funzionamento dell’Unione europea …»;

ii)

è inserita la nuova seconda frase seguente: «Lo stesso vale per l’articolo 99, paragrafo 2 del presente trattato per quanto riguarda l’adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale.»;

g)

al punto 6, che diventa punto 5, è inserito il nuovo primo comma seguente: «Il Regno Unito si sforza di evitare un disavanzo pubblico eccessivo.» E all’inizio del comma seguente, i termini «116, paragrafo 4,» sono soppressi;

h)

il primo comma del punto 7, che diventa punto 6, è sostituito dal seguente: «6. Il diritto di voto del Regno Unito è sospeso per quanto riguarda gli atti del Consiglio di cui agli articoli elencati al punto 4 e nei casi menzionati all’articolo 116bis, paragrafo 4, primo comma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. A tal fine si applica l’articolo 116bis, paragrafo 4, secondo comma di detto trattato.». Al secondo comma i termini «agli articoli 112, paragrafo 2, lettera b, e 123, paragrafo 1,» sono sostituiti da «all’articolo 112, paragrafo 2, lettera b»;

i)

al punto 9, che diventa punto 8, lettera a), i termini «passare a tale fase» sono sostituiti da «adottare l’euro»;

j)

al punto 10, che diventa punto 9, il testo del comma introduttivo è sostituito dal seguente: «Il Regno Unito può notificare in qualsiasi momento la sua intenzione di adottare l’euro. In tal caso: …». Alla lettera a) il rinvio all’articolo 122, paragrafo 2 è sostituito dal rinvio all’articolo 117bis, paragrafi 1 e 2;

k)

al punto 11, che diventa punto 10, i termini «degli articoli 101 e 116, paragrafo 3,» Sono sostituiti dai termini «dell’articolo 101» e alla fine i termini «… non passi alla terza fase.» sono sostituiti da «… non adotti l’euro.».

17)   Il protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca è così modificato:

a)

nel preambolo, il primo capoverso è soppresso, al secondo capoverso, che diventa il primo, i termini «… alla partecipazione danese alla terza fase dell’Unione economica e monetaria,» sono sostituiti da «… alla rinuncia danese all’esenzione,» ed è inserito il nuovo secondo capoverso seguente: «TENENDO CONTO che il 3 novembre 1993 il governo danese ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell’Unione economica e monetaria,»;

b)

i punti 1 e 3 sono soppressi e gli altri punti sono rinumerati di conseguenza;

c)

al punto 2, che diventa punto 1, la prima frase è sostituita da «La Danimarca usufruisce di un’esenzione, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo danese il 3 novembre 1993.»;

d)

al punto 4, che diventa 2, il rinvio all’articolo 122, paragrafo 2 è sostituito dal rinvio all’articolo 117bis del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

18)   Il protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea è così modificato:

a)

nel titolo del protocollo, i termini «sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito …» sono sostituiti da «sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito …»;

b)

il preambolo è così modificato:

i)

al primo capoverso, l’ultima parte di frase «…, mirano a promuovere l’integrazione europea e, in particolare, a consentire all’Unione europea di trasformarsi più rapidamente in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia,» è sostituita da «…, sono stati integrati nell’ambito dell’Unione europea dal trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997;»;

ii)

il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«DESIDEROSE di preservare l’acquis di Schengen, sviluppato dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, e di sviluppare tale acquis per contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di offrire ai cittadini dell’Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne;»;

iii)

il terzo capoverso è soppresso;

iv)

al quinto capoverso, che diventa quarto capoverso, i termini «… non sono parti dei suddetti accordi e non li hanno firmati …» sono sostituiti da «… non partecipano a tutte le disposizioni dell’acquis di Schengen …» e, alla fine, i termini «… di accettare, in tutto o in parte, le disposizioni di tali accordi,» sono sostituiti da «… di accettare, in tutto o in parte, altre disposizioni di detto acquis;»;

v)

al sesto capoverso, che diventa quinto capoverso, i termini alla fine «… e che a tali disposizioni si dovrebbe fare ricorso solo in ultima istanza» sono soppressi;

vi)

al settimo capoverso, che diventa sesto capoverso, i termini alla fine «… Stati che hanno entrambi confermato la loro intenzione di essere vincolati dalle disposizioni summenzionate, in base all’accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996,» sono sostituiti da «… Stati entrambi vincolati dall’Unione nordica dei passaporti, unitamente agli Stati nordici membri dell’Unione europea,»;

c)

all’articolo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono autorizzati ad attuare tra loro una cooperazione rafforzata nei settori riguardanti le disposizioni definite dal Consiglio che costituiscono l’acquis di Schengen.»;

d)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

L’acquis di Schengen si applica agli Stati membri di cui all’articolo 1, fatte salve le disposizioni dell’articolo 3 dell’atto di adesione del 16 aprile 2003 e dell’articolo 4 dell’atto di adesione del 25 aprile 2005. Il Consiglio si sostituisce al comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen.»;

e)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La partecipazione della Danimarca all’adozione delle misure che costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen, come pure l’attuazione e l’applicazione di tali misure in Danimarca, sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni del protocollo sulla posizione della Danimarca.»;

f)

all’articolo 4, primo comma, i termini «…, i quali non sono vincolati dall’acquis di Schengen,» sono soppressi;

g)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

18)1.   Le proposte e le iniziative basate sull’acquis di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati.

In tale contesto, laddove l’Irlanda o il Regno Unito non abbiano notificato per iscritto al Consiglio, entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l’autorizzazione di cui all’articolo 280 D del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si considera concessa agli Stati membri di cui all’articolo 1 nonché all’Irlanda o al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai settori di cooperazione in questione.

2.   Laddove si ritenga che l’Irlanda o il Regno Unito, a norma di una decisione di cui all’articolo 4, abbiano effettuato la notifica, tanto l’una che l’altro possono nondimeno notificare al Consiglio per iscritto, entro tre mesi, che non desiderano partecipare a detta proposta o iniziativa. In tal caso l’Irlanda o il Regno Unito non partecipano all’adozione di detta proposta o iniziativa. Da quest’ultima notifica, la procedura per l’adozione della misura basata sull’acquis di Schengen è sospesa fino alla conclusione della procedura di cui ai paragrafi 3 o 4 o fino al ritiro di tale notifica in qualunque momento durante tale procedura.

3.   Allo Stato membro che ha effettuato la notifica di cui al paragrafo 2, le decisioni adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 4 cessano di applicarsi dalla data di entrata in vigore della misura proposta, per quanto ritenuto necessario dal Consiglio e alle condizioni da stabilirsi in una decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Tale decisione è adottata in conformità dei seguenti criteri: il Consiglio si adopera per mantenere la più ampia partecipazione possibile dello Stato membro interessato senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell’acquis di Schengen e rispettandone la coerenza. La Commissione presenta la proposta quanto prima dopo la notifica di cui al paragrafo 2. Il Consiglio, se necessario dopo la convocazione di due sessioni successive, delibera entro quattro mesi dalla proposta della Commissione.

4.   Se, entro la fine del periodo di quattro mesi, il Consiglio non ha adottato la decisione, uno Stato membro può, senza indugio, chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. In tal caso il Consiglio europeo, nella riunione successiva, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta una decisione in conformità dei criteri di cui al paragrafo 3.

5.   Se, prima della conclusione della procedura di cui ai paragrafi 3 o 4, il Consiglio o, secondo i casi, il Consiglio europeo non ha adottato la decisione, è revocata la sospensione della procedura per l’adozione della misura basata sull’acquis di Schengen. Se detta misura è successivamente adottata, la decisione presa dal Consiglio a norma dell’articolo 4 cessa di applicarsi, dalla data di entrata in vigore di detta misura, allo Stato membro interessato nei limiti e alle condizioni decise dalla Commissione, a meno che detto Stato membro non abbia ritirato la notifica di cui al paragrafo 2 prima dell’adozione della misura. La Commissione delibera entro la data di tale adozione. Nell’adottare la decisione, la Commissione rispetta i criteri di cui al paragrafo 3.»;

h)

all’articolo 6, primo comma, prima frase, i termini alla fine «, in base all’accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996» sono soppressi;

i)

l’articolo 7 è abrogato e l’articolo 8 diventa articolo 7;

j)

l’allegato è abrogato.

19)   Il protocollo sull’applicazione di alcuni aspetti dell’articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all’Irlanda è così modificato:

a)

nel titolo del protocollo, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal rinvio al trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

b)

all’articolo 1, primo comma, lettera a), i termini «di Stati che sono parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo» sono sostituiti da «di Stati membri»;

c)

all’articolo 1, primo e secondo comma, all’articolo 2 e all’articolo 3, secondo comma, il rinvio all’articolo 14 è sostituito dal rinvio agli articoli 22 bis e 62 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

20)   Il protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda è così modificato:

a)

nel titolo del protocollo, i termini «rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia» sono aggiunti alla fine;

b)

nel preambolo secondo capoverso, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal rinvio al trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

c)

all’articolo 1, prima frase, i termini «… a norma del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituiti da «… a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell’Unione europea»; la seconda frase è soppressa ed è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea»;

d)

all’articolo 2, i termini «… disposizione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituiti da «… disposizione della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell’Unione europea» e i termini «… l’acquis comunitario» sono sostituiti da «l’acquis comunitario e dell’Unione»;

e)

l’articolo 3, paragrafo 1 è così modificato:

i)

al primo comma, prima frase, i termini «… a norma del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituiti da «… a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell’Unione europea» e la seconda frase è soppressa;

ii)

i nuovi commi seguenti sono aggiunti dopo il secondo comma:

«Le misure adottate in applicazione dell’articolo 61 C del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevedono le modalità di partecipazione del Regno Unito e dell’Irlanda alle valutazioni concernenti i settori contemplati dalla parte terza, titolo IV di detto trattato.

Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.»;

f)

agli articoli 4, 5 e 6, i termini «… del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituiti da «… della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell’Unione europea»;

g)

all’articolo 4, seconda frase, il rinvio all’articolo 11, paragrafo 3 è sostituito dal rinvio all’articolo 280 F, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

h)

è inserito il nuovo articolo 4bis seguente:

«Articolo 4 bis

1.   Le disposizioni del presente protocollo si applicano, per il Regno Unito e l’Irlanda, anche alle misure proposte o adottate a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per modificare una misura in vigore vincolante per tali paesi.

20)2.   Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della Commissione decide che la non partecipazione del Regno Unito o dell’Irlanda alla versione modificata di una misura in vigore rende l’applicazione della misura stessa impraticabile per altri Stati membri o per l’Unione, può esortare il Regno Unito o l’Irlanda a effettuare una notifica a norma dell’articolo 3 o dell’articolo 4. Ai fini dell’articolo 3, dalla data della suddetta decisione del Consiglio inizia a decorrere un ulteriore periodo di due mesi.

Se, alla scadenza del termine di due mesi dalla decisione del Consiglio, il Regno Unito o l’Irlanda non hanno effettuato la notifica a norma dell’articolo 3 o dell’articolo 4, la misura in vigore non è più vincolante per essi né loro applicabile, a meno che lo Stato membro interessato non abbia effettuato una notifica a norma dell’articolo 4 prima dell’entrata in vigore della misura di modifica. Quanto precede ha effetto dalla data di entrata in vigore della misura di modifica o dalla scadenza del termine di due mesi, se posteriore.

Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo una discussione approfondita della questione, delibera a maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri che partecipano o hanno partecipato all’adozione della misura di modifica. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all’articolo 205, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì decidere che il Regno Unito o l’Irlanda si facciano carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della loro partecipazione alla misura in vigore.

4.   Il presente articolo fa salvo l’articolo 4.»;

i)

all’articolo 5, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine: «…, salvo che il Consiglio, deliberando all’unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.»;

j)

all’articolo 6, i termini «… pertinenti disposizioni di tale trattato, compreso l’articolo 68» sono sostituiti da «… pertinenti disposizioni dei trattati»;

k)

è inserito il nuovo articolo 6bis seguente:

«Articolo 6bis

Il Regno Unito o l’Irlanda non saranno vincolati da norme stabilite in base all’articolo 16 B del trattato sul funzionamento dell’Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo IV di detto trattato laddove il Regno Unito o l’Irlanda non siano vincolati da norme dell’Unione che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell’ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all’articolo 16 B.»;

l)

all’articolo 7, i termini «Gli articoli 3 e 4» sono sostituiti da «Gli articoli 3, 4 e 4bis» e i termini «… protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito …» sono sostituiti da «… protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito …»;

m)

all’articolo 8, i termini «presidente del» sono soppressi;

n)

è inserito il nuovo articolo 9 seguente:

«Articolo 9

Per quanto riguarda l’Irlanda, il presente protocollo non si applica all’articolo 61 H del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.».

21)   Il protocollo sulla posizione della Danimarca è così modificato:

a)

il preambolo è così modificato:

i)

i tre nuovi capoversi seguenti sono inseriti dopo il secondo capoverso:

«CONSAPEVOLI del fatto che la continuazione ai sensi dei trattati del regime giuridico derivante dalla decisione di Edimburgo limiterà in maniera significativa la partecipazione della Danimarca in importanti settori di cooperazione dell’Unione e che per quest’ultima sarebbe del massimo interesse garantire l’integrità dell’acquis nel settore della libertà, sicurezza e giustizia,

DESIDEROSE pertanto di stabilire un quadro giuridico che preveda la possibilità per la Danimarca di partecipare all’adozione delle misure proposte sulla base della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e accogliendo favorevolmente l’intenzione della Danimarca di avvalersi di tale possibilità qualora possibile secondo le proprie norme costituzionali,

PRENDENDO ATTO che la Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione per quanto concerne misure non vincolanti per la Danimarca»;

ii)

al penultimo capoverso, i termini «…protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito….» sono sostituiti da «…protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito…»;

b)

all’articolo 1, primo comma, prima frase, i termini «del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituiti da «della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell’Unione europea»;

c)

all’articolo 1, la seconda frase del primo comma è soppressa ed è aggiunto il nuovo comma seguente:

«Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.»;

d)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Nessuna disposizione della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nessuna misura adottata a norma di tale titolo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso dall’Unione a norma di tale titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’interpretazione di tali disposizioni o misure o di misure modificate o modificabili a norma di tale titolo è vincolante o applicabile in Danimarca; . nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l’acquis comunitario e dell’Unione né costituisce parte del diritto dell’Unione, quali applicabili alla Danimarca. In particolare, gli atti dell’Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, che sono modificati, continuano ad essere vincolanti e applicabili alla Danimarca senza modifiche.»;

e)

è inserito il nuovo articolo 2 bis seguente:

«Articolo 2 bis

L’articolo 2 del presente protocollo si applica anche alle norme stabilite in base all’articolo 16 B del trattato sul funzionamento dell’Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo IV di detto trattato.»;

f)

l’articolo 4 diventa articolo 6;

g)

l’articolo 5, che diventa articolo 4, è così modificato:

i)

in tutto l’articolo, il termine «decisione» è sostituito da «misura»;

ii)

al paragrafo 1, i termini «… di sviluppare l’acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituiti da «… volta a sviluppare l’acquis di Schengen e prevista nella presente parte» e i termini «… Stati membri di cui all’articolo 1 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, nonché l’Irlanda o il Regno Unito, se questi ultimi Stati membri partecipano ai settori di cooperazione in questione.» sono sostituiti da «… Stati membri vincolati da detta misura.»;

iii)

al paragrafo 2 i termini «…gli Stati membri di cui all’articolo 1 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea esamineranno…» sono sostituiti da «… gli Stati membri vincolati da quest’ultima e la Danimarca esamineranno…»;

h)

l’articolo 6, che diventa articolo 5, è così modificato:

i)

alla prima frase, i termini «…degli articoli 13, paragrafo 1 e 17 del trattato sull’Unione europea» sono sostituiti da «…dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’articolo 28 A e degli articoli da 28 B a 28 E del trattato sull’Unione europea» e l’ultima parte di frase «…, ma non impedirà lo sviluppo di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri in questo settore» è soppressa;

ii)

è inserita la terza frase seguente: «La Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione in questo settore.»;

iii)

alla nuova quarta frase, la nuova parte di frase seguente è aggiunta alla fine: «…, né quello di mettere a disposizione dell’Unione capacità militari.»;

iv)

sono inseriti i due nuovi commi seguenti:

«Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all’unanimità si richiede l’unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.

Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.»;

i)

dopo la denominazione «PARTE III» é inserito l’articolo 6, che riprende il testo dell’articolo 4;

j)

la denominazione «PARTE IV» è inserita prima dell’articolo 7;

k)

è inserito il nuovo articolo 8 seguente:

«Articolo 8

1.   In qualsiasi momento e fatto salvo l’articolo 7, la Danimarca può, secondo le proprie norme costituzionali, notificare agli altri Stati membri che, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla notifica, la parte I è costituita dalle disposizioni di cui all’allegato. In tal caso gli articoli da 5 a 8 sono rinumerati di conseguenza.

2.   Sei mesi dopo la data in cui prende effetto la notifica di cui al paragrafo 1, tutto l’acquis di Schengen e le misure adottate per sviluppare tale acquis, che erano fino ad allora vincolanti per la Danimarca quali obblighi di diritto internazionale, sono vincolanti per la Danimarca in quanto diritto dell’Unione.»;

l)

al protocollo è aggiunto il nuovo allegato seguente:

«ALLEGATO

Articolo 1

Fatto salvo l’articolo 3, la Danimarca non partecipa all’adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all’unanimità si richiede l’unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.

Ai fini del presente articolo, la maggioranza qualificata è definita conformemente all’articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 2

In forza dell’articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 8, nessuna disposizione della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall’Unione a norma di detto titolo, nessuna decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l’acquis comunitario e dell’Unione né costituisce parte del diritto dell’Unione, quali applicabili alla Danimarca.

Articolo 3

1.   La Danimarca può notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o iniziativa al Consiglio, a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che desidera partecipare all’adozione ed applicazione della misura proposta; una volta effettuata detta notifica la Danimarca è abilitata a partecipare.

2.   Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata con la partecipazione della Danimarca, essa può essere adottata dal Consiglio a norma dell’articolo 1 senza la partecipazione della Danimarca. In tal caso si applica l’articolo 2.

Articolo 4

La Danimarca, in qualsiasi momento dopo l’adozione di una misura a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, può notificare al Consiglio e alla Commissione la sua intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti la procedura di cui all’articolo 280 F, paragrafo 1 di detto trattato.

Articolo 5

1.   Le disposizioni del presente protocollo si applicano, per la Danimarca, anche alle misure proposte o adottate a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per modificare una misura in vigore vincolante per tale paese.

21)2.   Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della Commissione decide che la non partecipazione della Danimarca alla versione modificata di una misura in vigore rende l’applicazione della misura stessa impraticabile per altri Stati membri o per l’Unione, può esortarla a effettuare una notifica a norma dell’articolo 3 o dell’articolo 4. Ai fini dell’articolo 3, dalla data della suddetta decisione del Consiglio inizia a decorrere un ulteriore periodo di due mesi.

Se, alla scadenza del termine di due mesi dalla decisione del Consiglio, la Danimarca non ha effettuato la notifica a norma dell’articolo 3 o dell’articolo 4, la misura in vigore non è più vincolante né ad essa applicabile, a meno che essa non abbia effettuato una notifica a norma dell’articolo 4 prima dell’entrata in vigore della misura di modifica. Quanto precede ha effetto dalla data di entrata in vigore della misura di modifica o dalla scadenza del termine di due mesi, se posteriore.

Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo una discussione approfondita della questione, delibera a maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri che partecipano o hanno partecipato all’adozione della misura di modifica. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all’articolo 205, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì decidere che la Danimarca si faccia carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione alla misura in vigore.

4.   Il presente articolo fa salvo l’articolo 4.;

Articolo 6

21)1.   La notifica di cui all’articolo 4 è presentata entro sei mesi dall’adozione finale di una misura che sviluppa l’acquis di Schengen.

Qualora la Danimarca non presenti una notifica conformemente all’articolo 3 o 4 in relazione a una misura che sviluppa l’acquis di Schengen, gli Stati membri vincolati da tale misura e la Danimarca esamineranno le iniziative appropriate da intraprendere.

2.   Una notifica a norma dell’articolo 3 relativa a una misura che sviluppa l’acquis di Schengen è irrevocabilmente considerata una notifica a norma dell’articolo 3 ai fini di qualsiasi altra proposta o iniziativa volta a sviluppare tale misura, purché tale proposta o iniziativa sviluppi l’acquis di Schengen.

Articolo 7

La Danimarca non sarà vincolata da norme stabilite in base all’articolo 16 B del trattato sul funzionamento dell’Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo IV di detto trattato laddove non sia vincolata da norme dell’Unione che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell’ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all’articolo 16 B.

Articolo 8

Qualora, nei casi previsti nella presente parte, la Danimarca sia vincolata da una misura adottata dal Consiglio a norma della parte terza, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si applicano alla Danimarca, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni dei trattati.

Articolo 9

Qualora la Danimarca non sia vincolata da una misura adottata a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, essa non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, a meno che il Consiglio, deliberando all’unanimità di tutti i suoi membri, previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti.».

22)   Il protocollo sull’asilo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea è così modificato:

a)

il preambolo è così modificato:

i)

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«CONSIDERANDO che, in base all’articolo 6, paragrafo 1 del trattato sull’Unione europea, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali;»;

ii)

è inserito il nuovo secondo capoverso seguente:

«CONSIDERANDO che, in base all’articolo 6, paragrafo 3 del trattato sull’Unione europea, i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali;»;

iii)

al secondo capoverso, diventato terzo capoverso, il rinvio all’articolo 6, paragrafo 2, è sostituito da un rinvio all’articolo 6, paragrafi 1 e 3;

iv)

al terzo capoverso, diventato quarto capoverso, il rinvio all’articolo 6, paragrafo 1, è sostituito da un rinvio all’articolo 1bis;

v)

al terzo e al quarto capoverso, che diventano quarto e quinto, il termine «principi» è sostituito da «valori»; al quarto capoverso diventato quinto, il rinvio all’articolo 309 del trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal rinvio all’articolo 7 del trattato sull’Unione europea

vi)

al quinto capoverso, diventato sesto, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal rinvio al trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

vii)

il settimo capoverso, che diventa ottavo, è soppresso;

b)

l’articolo unico è così modificato:

i)

alla lettera b), dopo i termini «…il Consiglio» sono inseriti i termini «o, se del caso, il Consiglio europeo» e i termini «in merito» sono sostituiti da «al riguardo, nei confronti dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino;»;

ii)

il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

se il Consiglio ha adottato una decisione conformemente all’articolo 7, paragrafo 1 del trattato sull’Unione europea nei riguardi dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino ovvero se il Consiglio europeo ha adottato una decisione conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 di detto trattato riguardo allo Stato membro di cui il richiedente è cittadino;».

23)   Il protocollo sulla coesione economica e sociale è così modificato:

a)

in tutto il protocollo, i termini «coesione economica e sociale» sono sostituiti da «coesione economica, sociale e territoriale»;

b)

il preambolo è così modificato:

i)

il primo, secondo, quinto, sesto e quattordicesimo capoverso sono soppressi

ii)

è inserito il nuovo primo capoverso seguente:

«RICORDANDO che l’articolo 2 del trattato sull’Unione europea prevede tra gli altri obiettivi quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e che tale coesione figura tra i settori di competenza concorrente dell’Unione enunciati all’articolo 2 C, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;»;

iii)

il quarto capoverso, che diventa terzo, è sostituito dal seguente:

«RICORDANDO che l’articolo 161 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede l’istituzione di un fondo di coesione;»;

iv)

all’undicesimo capoverso, che diventa ottavo, i termini alla fine «… e sottolineano l’importanza dell’inclusione della coesione economica e sociale negli articoli 2 e 3 del trattato» sono soppressi;

v)

al quindicesimo capoverso, che diventa undicesimo, i termini «… da istituire entro il 31 dicembre 1993…» sono soppressi;

vi)

all’ultimo capoverso, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal rinvio al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

24)   Nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, nel primo capoverso del preambolo, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal rinvio al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

25)   Nel protocollo sulla Francia, i termini «… nei suoi territori d’oltremare…» sono sostituiti da «… nella Nuova Caledonia, nella Polinesia francese e a Wallis e Futuna …».

26)   Nel protocollo sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne, il rinvio all’articolo 62, punto 2, lettera a), del titolo IV del trattato è sostituito dal rinvio all’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

27)   Nel dispositivo del protocollo sull’articolo 17 del trattato sull’Unione europea la parte di frase finale «entro un anno dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam» è soppressa.

28)   Nel protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, all’ultimo comma del preambolo, i termini «che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituiti da «che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea»;

29)   Nel protocollo sulle importazioni nell’Unione europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, all’articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, i termini «… con decisione presa a maggioranza qualificata» sono soppressi.

30)   Il protocollo sull’articolo 141 del trattato che istituisce la Comunità europea è così modificato:

a)

nel titolo del protocollo, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un rinvio al trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

b)

nella disposizione unica, i termini «sul funzionamento dell’Unione europea» sono inseriti dopo i termini «dell’articolo 141 del trattato».

31)   Nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, i termini «trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituiti da «trattato sul funzionamento dell’Unione europea» e l’articolo 2 è soppresso.

32)   Il protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee è così modificato:

a)

il protocollo è denominato «Protocollo sull’articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese»;

b)

i termini «Nessuna disposizione del trattato sull’Unione europea, dei trattati che istituiscono le Comunità europee …» sono sostituiti da «Nessuna disposizione dei trattati, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica…».

33)   Il protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio è così modificato:

a)

nel preambolo, i primi due capoversi sono sostituiti dal nuovo primo capoverso seguente:

«RAMMENTANDO che tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, esistenti al 23 luglio 2002, sono state trasferite alla Comunità europea a partire dal 24 luglio 2002;»;

b)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è soppresso e gli altri due paragrafi sono rinumerati di conseguenza;

c)

l’articolo 2 è scisso in due commi, il primo dei quali finisce con i termini «… compresi i principi essenziali.». L’articolo è inoltre così modificato:

i)

al primo comma, i termini «deliberando all’unanimità su proposta della Commissione» sono sostituiti da «deliberando secondo una procedura legislativa speciale» e il termine «consultazione» è sostituito da «approvazione»;

ii)

al secondo comma, i termini «e le appropriate procedure decisionali, in particolare per l’adozione degli orientamenti …» sono sostituiti da «Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure che stabiliscono gli orientamenti …»;

d)

l’articolo 4 è abrogato.

Articolo 2

1.   Agli articoli del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti e del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, come modificati dal trattato di Lisbona, si applica la nuova numerazione indicata nelle tabelle di corrispondenza contenute nell’allegato del presente protocollo. I rinvii agli articoli di detti protocolli contenuti in tali protocolli sono adattati conformemente a dette tabelle.

2.   I riferimenti ai capoversi dei protocolli di cui all’articolo 1, punto 1, o agli articoli di detti protocolli, compresi i loro paragrafi o commi, come rinumerati o riordinati dal presente protocollo e contenuti in altri protocolli o atti di diritto primario sono adattati conformemente al presente protocollo. Tali adeguamenti riguardano anche eventuali casi in cui la disposizione in questione sia abrogata

3.   I riferimenti a capoversi e articoli, compresi i paragrafi o i commi, dei protocolli di cui all’articolo 1, punto 1, come modificati dalle disposizioni del presente protocollo e contenuti in altri strumenti o atti si intendono fatti ai capoversi e articoli, compresi i paragrafi o commi, di detti protocolli come rinumerati o riordinati conformemente al presente protocollo.

ALLEGATO

TABELLA DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO N. 1 CHE MODIFICA I PROTOCOLLI ALLEGATI AL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA, AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA E/O AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA

A.   PROTOCOLLO SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Vecchia numerazione del protocollo

Rinumerazione del protocollo

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 36

Articolo 37 (abrogato)

Articolo 38

Articolo 37

Articolo 39

Articolo 38

Articolo 40

Articolo 39

Articolo 41

Articolo 40

Articolo 42

Articolo 41

Articolo 43

Articolo 42

Articolo 44

Articolo 43

Articolo 45

Articolo 44

Articolo 46

Articolo 45

Articolo 47

Articolo 46

Articolo 48

Articolo 47

Articolo 49

Articolo 48

Articolo 50 (abrogato)

Articolo 51 (abrogato)

Articolo 52

Articolo 49

Articolo 53

Articolo 50

B.   PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Vecchia numerazione del protocollo

Rinumerazione del protocollo

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6 (abrogato)

Articolo 7 (abrogato)

Articolo 8

Articolo 6

Articolo 9

Articolo 7

Articolo 10

Articolo 8

Articolo 11

Articolo 9

Articolo 12

Articolo 10

Articolo 13

Articolo 11

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15

Articolo 13

Articolo 16

Articolo 14

Articolo 17

Articolo 15

Articolo 18

Articolo 16

Articolo 19

Articolo 17

Articolo 20

Articolo 18

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 22

Articolo 20

Articolo 23

Articolo 21

Articolo 24

Articolo 22

Articolo 25

Articolo 23

Articolo 26

Articolo 24

Articolo 27

Articolo 25

Articolo 28

Articolo 26

Articolo 29

Articolo 27

Articolo 30

Articolo 28

C.   PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL’UNIONE EUROPEA

Vecchia numerazione del protocollo

Rinumerazione del protocollo

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5 (abrogato)

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 17

Articolo 19

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 19

Articolo 21

Articolo 20

Articolo 22

Articolo 21

Articolo 23

Articolo 22

PROTOCOLLO N. 2

CHE MODIFICA IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RAMMENTANDO l’importanza del fatto che le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica continuino a produrre pienamente effetti giuridici,

DESIDEROSE di adattare tale trattato alle nuove regole definite dal trattato sull’Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare nei settori istituzionale e finanziario,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato di Lisbona e che modificano il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica come segue:

Articolo 1

Il presente protocollo modifica il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (trattato CEEA) nella versione in vigore al momento dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona.

(Il secondo comma non riguarda la versione italiana).

Articolo 2

La denominazione del titolo III del trattato CEEA «Disposizioni istituzionali» è sostituita da «Disposizioni istituzionali e finanziarie».

Articolo 3

All’inizio del titolo III del trattato CEEA è inserito il nuovo capo seguente:

«CAPO I

APPLICAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Articolo 106 bis

1.   L’articolo 7, gli articoli da 9 a 9 F, l’articolo 48, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 49 e 49 A, del trattato sull’Unione europea, l’articolo 16 A, gli articoli da 190 a 201ter, gli articoli da 204 a 211bis, l’articolo 213, gli articoli da 215 a 236, gli articoli 238, 239 e 240, gli articoli da 241 a 245, gli articoli da 246 a 262, gli articoli da 268 a 277, gli articoli da 279 a 280 e gli articoli 283, 290 e 292, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché il protocollo sulle disposizioni transitorie si applicano al presente trattato.

2.   Nel quadro del presente trattato, i riferimenti all’Unione, al “trattato sull’Unione europea”, al “trattato sul funzionamento dell’Unione europea” o ai “trattati” fatti nelle disposizioni di cui al paragrafo 1 e in quelle dei protocolli allegati sia ai suddetti trattati sia al presente trattato si intendono, rispettivamente, come riferimenti alla Comunità europea dell’energia atomica e al presente trattato.

3.   Le disposizioni del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea non derogano a quanto stipulato dal presente trattato.».

Articolo 4

Al titolo III del trattato CEEA, i capi I, II e III diventano rispettivamente II, III, IV.

Articolo 5

L’articolo 3, gli articoli da 107 a 132, gli articoli da 136 a 143, gli articoli da 146 a 156, gli articoli da 158 a 163, gli articoli da 165 a 170, gli articoli 173, 173 A e 175, gli articoli da 177 a 179 bis, gli articoli 180 ter e 181, gli articoli 183, 183 A, 190 e 204 del trattato CEEA sono abrogati.

Articolo 6

La denominazione del titolo IV del trattato CEEA «Disposizioni finanziarie» è sostituita dalla denominazione «Disposizioni finanziarie particolari».

Articolo 7

1.   All’articolo 38, terzo comma e all’articolo 82, terzo comma del trattato CEEA, i riferimenti agli articoli 141 e 142 sono sostituiti rispettivamente dai riferimenti agli articoli 226 e 227 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2.   All’articolo 171, paragrafo 2 e all’articolo 176, paragrafo 3 del trattato CEEA, il riferimento all’articolo 183 è sostituito dal riferimento all’articolo 279 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3.   All’articolo 172, paragrafo 4 del trattato CEEA, il riferimento all’articolo 177, paragrafo 5 è sostituito dal riferimento all’articolo 272 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

4.   Nel trattato CEEA i termini «Corte di giustizia» sono sostituiti da «Corte di giustizia dell’Unione europea».

Articolo 8

L’articolo 191 del trattato CEEA è sostituito dal seguente:

«Articolo 191

La Comunità gode, sul territorio degli Stati membri‚ dei privilegi e delle immunità necessari all’assolvimento dei suoi compiti‚ alle condizioni definite dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.».

Articolo 9

L’articolo 206 del trattato CEEA è sostituito dal seguente:

«Articolo 206

La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscano un’associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

Tali accordi sono conclusi dal Consiglio che delibera all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

Qualora tali accordi comportino emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura di cui all’articolo 48, paragrafi da 2 a 5, del trattato sull’Unione europea.».

Articolo 10

Le entrate e le spese della Comunità europea dell’energia atomica, ad eccezione di quelle dell’agenzia di approvvigionamento e delle imprese comuni, sono iscritte nel bilancio dell’Unione.


ALLEGATO

TABELLA DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL’ARTICOLO 5 DEL TRATTATO DI LISBONA

A.   Trattato sull’Unione europea

Vecchia numerazione del trattato sull’Unione europea

Numerazione nel trattato di Lisbona

Rinumerazione del trattato sull’Unione europea

TITOLO I — DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I — DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I — DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1bis

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3 (abrogato) (1)

Articolo 3bis

Articolo 4

Articolo 3ter (2)

Articolo 5

Articolo 4 (abrogato) (3)

Articolo 5 (abrogato) (4)

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 7bis

Articolo 8

TITOLO II — DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA PER CREARE LA COMUNITÀ EUROPEA

TITOLO II — DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI

TITOLO II — DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI

Articolo 8 (abrogato) (5)

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 8A (6)

Articolo 10

Articolo 8B

Articolo 11

Articolo 8C

Articolo 12

TITOLO III — DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL’ACCIAIO

TITOLO III — DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI

TITOLO III — DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI

Articolo 9 (abrogato) (7)

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 9A (8)

Articolo 14

Articolo 9B (9)

Articolo 15

Articolo 9C (10)

Articolo 16

Articolo 9D (11)

Articolo 17

Articolo 9E

Articolo 18

Articolo 9F (12)

Articolo 19

TITOLO IV — DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA

TITOLO IV — DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE

TITOLO IV — DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE

Articolo 10 abrogato) (13)

Articoli da 27 A a 27 E (sostituiti)

Articoli da 40 a 40 B (sostituiti)

Articoli da 43 a 45 (sostituiti)

Articolo 10 (14)

Articolo 20

TITOLO V — DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

TITOLO V — DISPOSIZIONI GENERALI SULL’AZIONE ESTERNA DELL’UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

TITOLO V — DISPOSIZIONI GENERALI SULL’AZIONE ESTERNA DELL’UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

Capo 1 — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione

Capo 1 — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione

Articolo 10A

Articolo 21

Articolo 10B

Articolo 22

Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune

Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune

Sezione 1 — Disposizioni comuni

Sezione 1 — Disposizioni comuni

Articolo 10C

Articolo 23

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 24

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 25

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 26

Articolo 13bis

Articolo 27

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 28

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 29

Articolo 22 (spostato)

Articolo 15bis

Articolo 30

Articolo 23 (spostato)

Articolo 15ter

Articolo 31

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 32

Articolo 17 (spostato)

Articolo 28 A

Articolo 42

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 33

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 34

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 35

Articolo 21

Articolo 21

Articolo 36

Articolo 22 (spostato)

Articolo 15bis

Articolo 30

Articolo 23 (spostato)

Articolo 15ter

Articolo 31

Articolo 24

Articolo 24

Articolo 37

Articolo 25

Articolo 25

Articolo 38

Articolo 25bis

Articolo 39

Articolo 47 (spostato)

Articolo 25ter

Articolo 40

Articolo 26 (abrogato)

Articolo 27 (abrogato)

Articolo 27 A (sostituito) (15)

Articolo 10

Articolo 20

Articolo 27 B (sostituito) (15)

Articolo 10

Articolo 20

Articolo 27 C (sostituito) (15)

Articolo 10

Articolo 20

Articolo 27 D (sostituito) (15)

Articolo 10

Articolo 20

Articolo 27 E (sostituito) (15)

Articolo 10

Articolo 20

Articolo 28

Articolo 28

Articolo 41

Sezione 2 — Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune

Sezione 2 — Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune

Articolo 17 (spostato)

Articolo 28 A

Articolo 42

Articolo 28 B

Articolo 43

Articolo 28 C

Articolo 44

Articolo 28 D

Articolo 45

Articolo 28 E

Articolo 46

TITOLO VI — DISPOSIZIONI SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE (abrogato) (16)

Articolo 29 (sostituito) (17)

Articolo 30 (sostituito) (18)

Articolo 31 (sostituito) (19)

Articolo 32 (sostituito) (20)

Articolo 33 (sostituito) (21)

Articolo 34 (abrogato)

Articolo 35 (abrogato)

Articolo 36 (sostituito) (22)

Articolo 37 (abrogato)

Articolo 38 (abrogato)

Articolo 39 (abrogato)

Articolo 40 (sostituito) (23)

Articolo 10

Articolo 20

Articolo 40 A (sostituito) (23)

Articolo 10

Articolo 20

Articolo 40 B (sostituito) (23)

Articolo 10

Articolo 20

Articolo 41 (abrogato)

Articolo 42 (abrogato)

TITOLO VII — DISPOSIZIONI SU UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA (sostituito) (24)

TITOLO IV — DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE

TITOLO IV — DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE

Articolo 43 (sostituito) (24)

Articolo 10

Articolo 20

Articolo 43 A (sostituito) (24)

Articolo 10

Articolo 20

Articolo 43 B (sostituito) (24)

Articolo 10

Articolo 20

Articolo 44 (sostituito) (24)

Articolo 10

Articolo 20

Articolo 44 A (sostituito) (24)

Articolo 10

Articolo 20

Articolo 45 (sostituito) (24)

Articolo 10

Articolo 20

TITOLO VIII — DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO VI — DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO VI — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46 (abrogato)

Articolo 46 A

Articolo 47

Articolo 47 (spostato)

Articolo 25ter

Articolo 40

Articolo 48

Articolo 48

Articolo 48

Articolo 49

Articolo 49

Articolo 49

Articolo 49 A

Articolo 50

Articolo 49 B

Articolo 51

Articolo 49 C

Articolo 52

Articolo 50 (abrogato)

Articolo 51

Articolo 51

Articolo 53

Articolo 52

Articolo 52

Articolo 54

Articolo 53

Articolo 53

Articolo 55

B.   Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea

Numerazione nel trattato di Lisbona

Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

PARTE PRIMA — PRINCIPI

PARTE PRIMA — PRINCIPI

PARTE PRIMA — PRINCIPI

Articolo 1 (abrogato)

Articolo 1bis

Articolo 1

Articolo 2 (abrogato) (25)

Titolo I — Categorie e settori di competenza dell’Unione

Titolo I — Categorie e settori di competenza dell’Unione

Articolo 2 A

Articolo 2

Articolo 2 B

Articolo 3

Articolo 2 C

Articolo 4

Articolo 2 D

Articolo 5

Articolo 2 E

Articolo 6

Titolo II — Disposizioni di applicazione generale

Titolo II — Disposizioni di applicazione generale

Articolo 2 F

Articolo 7

Articolo 3, paragrafo 1 (abrogato) (26)

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3

Articolo 8

Articolo 4 (spostato)

Articolo 97ter

Articolo 119

Articolo 5 (sostituito) (27)

Articolo 5bis

Articolo 9

Articolo 5ter

Articolo 10

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 11

Articolo 153, paragrafo 2 (spostato)

Articolo 6bis

Articolo 12

Articolo 6ter (28)

Articolo 13

Articolo 7 (abrogato) (29)

Articolo 8 (abrogato) (30)

Articolo 9 (abrogato)

Articolo 10 (abrogato) (31)

Articolo 11 (sostituito) (32)

articoli da 280 A a 280 I

articoli da 326 a 334

Articolo 11 A (sostituito) (32)

articoli da 280 A a 280 I

articoli da 326 a 334

Articolo 12 (spostato)

Articolo 16 D

Articolo 18

Articolo 13 (spostato)

Articolo 16 E

Articolo 19

Articolo 14 (spostato)

Articolo 22bis

Articolo 26

Articolo 15 (spostato)

Articolo 22ter

Articolo 27

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 14

Articolo 255 (spostato)

Articolo 16 A

Articolo 15

Articolo 286 (sostituito)

Articolo 16 B

Articolo 16

Articolo 16 C

Articolo 17

PARTE SECONDA — CITTADINANZA DELL’UNIONE

PARTE SECONDA — NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL’UNIONE

PARTE SECONDA — NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL’UNIONE

Articolo 12 (spostato)

Articolo 16 D

Articolo 18

Articolo 13 (spostato)

Articolo 16 E

Articolo 19

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 20

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 22

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 23

Articolo 21

Articolo 21

Articolo 24

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 25

PARTE TERZA — POLITICHE DELLA COMUNITÀ

PARTE TERZA — POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL’UNIONE

PARTE TERZA — POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL’UNIONE

Titolo I — Mercato interno

Titolo I — Mercato interno

Articolo 14 (spostato)

Articolo 22bis

Articolo 26

Articolo 15 (spostato)

Articolo 22ter

Articolo 27

Titolo I — Libera circolazione delle merci

Titolo Ibis — Libera circolazione delle merci

Titolo II — Libera circolazione delle merci

Articolo 23

Articolo 23

Articolo 28

Articolo 24

Articolo 24

Articolo 29

Capo 1 — Unione doganale

Capo 1 — Unione doganale

Capo 1 — Unione doganale

Articolo 25

Articolo 25

Articolo 30

Articolo 26

Articolo 26

Articolo 31

Articolo 27

Articolo 27

Articolo 32

Terza parte, Titolo X, Cooperazione doganale (spostato)

Capo 1bis — Cooperazione doganale

Capo 2 — Cooperazione doganale

Articolo 135 (spostato)

Articolo 27bis

Articolo 33

Capo 2 — Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri

Capo 2 — Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri

Capo 3 — Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri

Articolo 28

Articolo 28

Articolo 34

Articolo 29

Articolo 29

Articolo 35

Articolo 30

Articolo 30

Articolo 36

Articolo 31

Articolo 31

Articolo 37

Titolo II — Agricoltura

Titolo II — Agricoltura e pesca

Titolo III — Agricoltura e pesca

Articolo 32

Articolo 32

Articolo 38

Articolo 33

Articolo 33

Articolo 39

Articolo 34

Articolo 34

Articolo 40

Articolo 35

Articolo 35

Articolo 41

Articolo 36

Articolo 36

Articolo 42

Articolo 37

Articolo 37

Articolo 43

Articolo 38

Articolo 38

Articolo 44

Titolo III — Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

Titolo III — Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

Titolo IV — Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

Capo 1 — I lavoratori

Capo 1 — I lavoratori

Capo 1 — I lavoratori

Articolo 39

Articolo 39

Articolo 45

Articolo 40

Articolo 40

Articolo 46

Articolo 41

Articolo 41

Articolo 47

Articolo 42

Articolo 42

Articolo 48

Capo 2 — Il diritto di stabilimento

Capo 2 — Il diritto di stabilimento

Capo 2 — Il diritto di stabilimento

Articolo 43

Articolo 43

Articolo 49

Articolo 44

Articolo 44

Articolo 50

Articolo 45

Articolo 45

Articolo 51

Articolo 46

Articolo 46

Articolo 52

Articolo 47

Articolo 47

Articolo 53

Articolo 48

Articolo 48

Articolo 54

Articolo 294 (spostato)

Articolo 48bis

Articolo 55

Capo 3 — I servizi

Capo 3 — I servizi

Capo 3 — I servizi

Articolo 49

Articolo 49

Articolo 56

Articolo 50

Articolo 50

Articolo 57

Articolo 51

Articolo 51

Articolo 58

Articolo 52

Articolo 52

Articolo 59

Articolo 53

Articolo 53

Articolo 60

Articolo 54

Articolo 54

Articolo 61

Articolo 55

Articolo 55

Articolo 62

Capo 4 — Capitali e pagamenti

Capo 4 — Capitali e pagamenti

Capo 4 — Capitali e pagamenti

Articolo 56

Articolo 56

Articolo 63

Articolo 57

Articolo 57

Articolo 64

Articolo 58

Articolo 58

Articolo 65

Articolo 59

Articolo 59

Articolo 66

Articolo 60 (spostato)

Articolo 61 H

Articolo 75

Titolo IV — Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone

Titolo IV — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Titolo V — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Capo 1 — Disposizioni generali

Capo 1 — Disposizioni generali

Articolo 61

Articolo 61 (33)

Articolo 67

Articolo 61 A

Articolo 68

Articolo 61 B

Articolo 69

Articolo 61 C

Articolo 70

Articolo 61 D (34)

Articolo 71

Articolo 64, paragrafo 1 (sostituito)

Articolo 61 E (35)

Articolo 72

Articolo 61 F

Articolo 73

Articolo 66 (sostituito)

Articolo 61 G

Articolo 74

Articolo 60 (spostato)

Articolo 61 H

Articolo 75

Articolo 61 I

Articolo 76

Capo 2 — Politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione

Capo 2 — Politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione

Articolo 62

Articolo 62

Articolo 77

Articolo 63, punti 1 e 2 e Articolo 64, paragrafo 2 (36)

Articolo 63

Articolo 78

Articolo 63, punti 3 e 4

Articolo 63bis

Articolo 79

Articolo 63ter

Articolo 80

Articolo 64, paragrafo 1 (sostituito)

Articolo 61 E

Articolo 72

Capo 3 — Cooperazione giudiziaria in materia civile

Capo 3 — Cooperazione giudiziaria in materia civile

Articolo 65

Articolo 65

Articolo 81

Articolo 66 (sostituito)

Articolo 61 G

Articolo 74

Articolo 67 (abrogato)

Articolo 68 (abrogato)

Articolo 69 (abrogato)

Capo 4 — Cooperazione giudiziaria in materia penale

Capo 4 — Cooperazione giudiziaria in materia penale

Articolo 69 A (37)

Articolo 82

Articolo 69 B (37)

Articolo 83

Articolo 69 C

Articolo 84

Articolo 69 D (37)

Articolo 85

Articolo 69 E

Articolo 86

Capo 5 — Cooperazione di polizia

Capo 5 — Cooperazione di polizia

Articolo 69 F (38)

Articolo 87

Articolo 69 G (38)

Articolo 88

Articolo 69 H (39)

Articolo 89

Titolo V — Trasporti

Titolo V — Trasporti

Titolo VI — Trasporti

Articolo 70

Articolo 70

Articolo 90

Articolo 71

Articolo 71

Articolo 91

Articolo 72

Articolo 72

Articolo 92

Articolo 73

Articolo 73

Articolo 93

Articolo 74

Articolo 74

Articolo 94

Articolo 75

Articolo 75

Articolo 95

Articolo 76

Articolo 76

Articolo 96

Articolo 77

Articolo 77

Articolo 97

Articolo 78

Articolo 78

Articolo 98

Articolo 79

Articolo 79

Articolo 99

Articolo 80

Articolo 80

Articolo 100

Titolo VI — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni

Titolo VI — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni

Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni

Capo 1 — Regole di concorrenza

Capo 1 — Regole di concorrenza

Capo 1 — Regole di concorrenza

Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese

Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese

Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese

Articolo 81

Articolo 81

Articolo 101

Articolo 82

Articolo 82

Articolo 102

Articolo 83

Articolo 83

Articolo 103

Articolo 84

Articolo 84

Articolo 104

Articolo 85

Articolo 85

Articolo 105

Articolo 86

Articolo 86

Articolo 106

Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati

Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati

Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati

Articolo 87

Articolo 87

Articolo 107

Articolo 88

Articolo 88

Articolo 108

Articolo 89

Articolo 89

Articolo 109

Capo 2 — Disposizioni fiscali

Capo 2 — Disposizioni fiscali

Capo 2 — Disposizioni fiscali

Articolo 90

Articolo 90

Articolo 110

Articolo 91

Articolo 91

Articolo 111

Articolo 92

Articolo 92

Articolo 112

Articolo 93

Articolo 93

Articolo 113

Capo 3 — Ravvicinamento delle legislazioni

Capo 3 — Ravvicinamento delle legislazioni

Capo 3 — Ravvicinamento delle legislazioni

Articolo 95 (spostato)

Articolo 94

Articolo 114

Articolo 94 (spostato)

Articolo 95

Articolo 115

Articolo 96

Articolo 96

Articolo 116

Articolo 97

Articolo 97

Articolo 117

Articolo 97bis

Articolo 118

Titolo VII — Politica economica e monetaria

Titolo VII — Politica economica e monetaria

Titolo VIII — Politica economica e monetaria

Articolo 4 (spostato)

Articolo 97ter

Articolo 119

Capo 1 — Politica economica

Capo 1 — Politica economica

Capo 1 — Politica economica

Articolo 98

Articolo 98

Articolo 120

Articolo 99

Articolo 99

Articolo 121

Articolo 100

Articolo 100

Articolo 122

Articolo 101

Articolo 101

Articolo 123

Articolo 102

Articolo 102

Articolo 124

Articolo 103

Articolo 103

Articolo 125

Articolo 104

Articolo 104

Articolo 126

Capo 2 — Politica monetaria

Capo 2 — Politica monetaria

Capo 2 — Politica monetaria

Articolo 105

Articolo 105

Articolo 127

Articolo 106

Articolo 106

Articolo 128

Articolo 107

Articolo 107

Articolo 129

Articolo 108

Articolo 108

Articolo 130

Articolo 109

Articolo 109

Articolo 131

Articolo 110

Articolo 110

Articolo 132

Articolo 111, paragrafi da 1 a 3 e 5 (spostati)

Articolo 188 O

Articolo 219

Articolo 111, paragrafo 4 (spostato)

Articolo 115 C, paragrafo 1

Articolo 138

Articolo 111bis

Articolo 133

Capo 3 — Disposizioni istituzionali

Capo 3 — Disposizioni istituzionali

Capo 3 — Disposizioni istituzionali

Articolo 112 (spostato)

Articolo 245ter

Articolo 283

Articolo 113 (spostato)

Articolo 245quater

Articolo 294

Articolo 114

Articolo 114

Articolo 134

Articolo 115

Articolo 115

Articolo 135

Capo 3bis — Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l’euro

Capo 4 — Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l’euro

Articolo 115 A

Articolo 136

Articolo 115 B

Articolo 137

Articolo 111, paragrafo 4 (spostato)

Articolo 115 C

Articolo 138

Capo 4 — Disposizioni transitorie

Capo 4 — Disposizioni transitorie

Capo 5 — Disposizioni transitorie

Articolo 116 (abrogato)

Articolo 116bis

Articolo 139

Articolo 117, paragrafi 1, 2, sesto trattino, e da 3 a 9 (abrogati)

Articolo 117, paragrafo 2, primi cinque trattini (spostati)

Articolo 118bis, paragrafo 2

Articolo 141, paragrafo 2

Articolo 121, paragrafo 1 (spostato)

Articolo 122, paragrafo 2, seconda frase (spostato)

Articolo 123, paragrafo 5 (spostato)

Articolo 117bis, paragrafo 1 (40)

Articolo 117bis, paragrafo 2 (41)

Articolo 117bis, paragrafo 3 (42)

Articolo 140

Articolo 118 (abrogato)

Articolo 123, paragrafo 3 (spostato)

Articolo 117, paragrafo 2, primi cinque trattini (spostato)

Article 118bis, paragrafo 1 (43)

Article 118bis, paragrafo 2 (44)

Articolo 141

Articolo 124, paragrafo 1 (spostato)

Articolo 118ter

Articolo 142

Articolo 119

Articolo 119

Articolo 143

Articolo 120

Articolo 120

Articolo 144

Articolo 121, paragrafo 1 (spostato)

Articolo 117bis, paragrafo 1

Articolo 140, paragrafo 1

Articolo 121, paragrafi da 2 a 4 (abrogati)

Articolo 122, paragrafi 1, 2, prima frase, 3, 4, 5 e 6 (abrogati)

Articolo 122, paragrafo 2, seconda frase (spostato)

Articolo 117bis, paragrafo 2, primo comma

Articolo 140, paragrafo 2, primo comma

Articolo 123, paragrafi 1, 2 e 4 (abrogati)

Articolo 123, paragrafo 3 (spostato)

Articolo 118bis, paragrafo 1

Articolo 141, paragrafo 1

Articolo 123, paragrafo 5 (spostato)

Articolo 117bis, paragrafo 3

Articolo 140, paragrafo 3

Articolo 124, paragrafo 1 (spostato)

Articolo 118ter

Articolo 142

Articolo 124, paragrafo 2 (abrogato)

Titolo VIII — Occupazione

Titolo VIII — Occupazione

Titolo IX — Occupazione

Articolo 125

Articolo 125

Articolo 145

Articolo 126

Articolo 126

Articolo 146

Articolo 127

Articolo 127

Articolo 147

Articolo 128

Articolo 128

Articolo 148

Articolo 129

Articolo 129

Articolo 149

Articolo 130

Articolo 130

Articolo 150

Titolo IX — Politica commerciale comune (spostato)

Parte quinta, Titolo II, politica commerciale comune

Parte quinta, Titolo II, politica commerciale comune

Articolo 131 (spostato)

Articolo 188 B

Articolo 206

Articolo 132 (abrogato)

Articolo 133 (spostato)

Articolo 188 C

Articolo 207

Articolo 134 (abrogato)

Titolo X — Cooperazione doganale (spostato)

Parte terza, Titolo II, Capo 1bis, Cooperazione doganale

Parte terza, Titolo II, Capo 2, Cooperazione doganale

Articolo 135 (spostato)

Articolo 27bis

Articolo 33

Titolo XI — Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù

Titolo IX — Politica sociale

Titolo X — Politica sociale

Capo 1 — Disposizioni sociali (abrogato)

Articolo 136

Articolo 136

Articolo 151

Articolo 136bis

Articolo 152

Articolo 137

Articolo 137

Articolo 153

Articolo 138

Articolo 138

Articolo 154

Articolo 139

Articolo 139

Articolo 155

Articolo 140

Articolo 140

Articolo 156

Articolo 141

Articolo 141

Articolo 157

Articolo 142

Articolo 142

Articolo 158

Articolo 143

Articolo 143

Articolo 159

Articolo 144

Articolo 144

Articolo 160

Articolo 145

Articolo 145

Articolo 161

Capo 2 — Il Fondo sociale europeo

Titolo X — Il Fondo sociale europeo

Titolo XI — Il Fondo sociale europeo

Articolo 146

Articolo 146

Articolo 162

Articolo 147

Articolo 147

Articolo 163

Articolo 148

Articolo 148

Articolo 164

Capo 3 — Istruzione, formazione professionale e gioventù

Titolo XI — Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport

Titolo XII — Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport

Articolo 149

Articolo 149

Articolo 165

Articolo 150

Articolo 150

Articolo 166

Titolo XII — Cultura

Titolo XII — Cultura

Titolo XIII — Cultura

Articolo 151

Articolo 151

Articolo 167

Titolo XIII — Sanità pubblica

Titolo XIII — Sanità pubblica

Titolo XIV — Sanità pubblica

Articolo 152

Articolo 152

Articolo 168

Titolo XIV — Protezione dei consumatori

Titolo XIV — Protezione dei consumatori

Titolo XV — Protezione dei consumatori

Articolo 153, paragrafi 1, 3, 4 e 5

Articolo 153

Articolo 169

Articolo 153, paragrafo 2 (spostato)

Articolo 6bis

Articolo 12

Titolo XV — Reti transeuropee

Titolo XV — Reti transeuropee

Titolo XVI — Reti transeuropee

Articolo 154

Articolo 154

Articolo 170

Articolo 155

Articolo 155

Articolo 171

Articolo 156

Articolo 156

Articolo 172

Titolo XVI — Industria

Titolo XVI — Industria

Titolo XVII — Industria

Articolo 157

Articolo 157

Articolo 173

Titolo XVII — Coesione economica e sociale

Titolo XVII — Coesione economica, sociale e territoriale

Titolo XVIII — Coesione economica, sociale e territoriale

Articolo 158

Articolo 158

Articolo 174

Articolo 159

Articolo 159

Articolo 175

Articolo 160

Articolo 160

Articolo 176

Articolo 161

Articolo 161

Articolo 177

Articolo 162

Articolo 162

Articolo 178

Titolo XVIII — Ricerca e sviluppo tecnologico

Titolo XVIII — Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio

Titolo XIX — Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio

Articolo 163

Articolo 163

Articolo 179

Articolo 164

Articolo 164

Articolo 180

Articolo 165

Articolo 165

Articolo 181

Articolo 166

Articolo 166

Articolo 182

Articolo 167

Articolo 167

Articolo 183

Articolo 168

Articolo 168

Articolo 184

Articolo 169

Articolo 169

Articolo 185

Articolo 170

Articolo 170

Articolo 186

Articolo 171

Articolo 171

Articolo 187

Articolo 172

Articolo 172

Articolo 188

Articolo 172bis

Articolo 189

Articolo 173

Articolo 173

Articolo 190

Titolo XIX — Ambiente

Titolo XIX — Ambiente

Titolo XX — Ambiente

Articolo 174

Articolo 174

Articolo 191

Articolo 175

Articolo 175

Articolo 192

Articolo 176

Articolo 176

Articolo 193

Titolo XX — Energia

Titolo XXI — Energia

Articolo 176 A

Articolo 194

Titolo XXI — Turismo

Titolo XXII — Turismo

Articolo 176 B

Articolo 195

Titolo XXII — Protezione civile

Titolo XXIII — Protezione civile

Articolo 176 C

Articolo 196

Titolo XXIII — Cooperazione amministrativa

Titolo XXIV — Cooperazione amministrativa

Articolo 176 D

Articolo 197

Titolo XX — Cooperazione allo sviluppo (spostato)

Parte quinta, Titolo III, Capo 1, Cooperazione allo sviluppo

Parte quinta, Titolo III, Capo 1, Cooperazione allo sviluppo

Articolo 177 (spostato)

Articolo 188 D

Articolo 208

Articolo 178 (abrogato) (45)

Articolo 179 (spostato)

Articolo 188 E

Articolo 209

Articolo 180 (spostato)

Articolo 188 F

Articolo 210

Articolo 181 (spostato)

Articolo 188 G

Articolo 211

Titolo XXI — Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi (spostato)

Parte quinta, Titolo III, Capo 2, Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi

Parte quinta, Titolo III, Capo 2, Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi

Articolo 181 A (spostato)

Articolo 188 H

Articolo 212

PARTE QUARTA — ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D’OLTRE MARE

PARTE QUARTA — ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D’OLTRE MARE

PARTE QUARTA — ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D’OLTRE MARE

Articolo 182

Articolo 182

Articolo 198

Articolo 183

Articolo 183

Articolo 199

Articolo 184

Articolo 184

Articolo 200

Articolo 185

Articolo 185

Articolo 201

Articolo 186

Articolo 186

Articolo 202

Articolo 187

Articolo 187

Articolo 203

Articolo 188

Articolo 188

Articolo 204

PARTE QUINTA — AZIONE ESTERNA DELL’UNIONE

PARTE QUINTA — AZIONE ESTERNA DELL’UNIONE

Titolo I — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione

Titolo I — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione

Articolo 188 A

Articolo 205

Parte terza, Titolo IX, politica commerciale comune (spostato)

Titolo II — Politica commerciale comune

Titolo II — Politica commerciale comune

Articolo 131 (spostato)

Articolo 188 B

Articolo 206

Articolo 133 (spostato)

Articolo 188 C

Articolo 207

Titolo III — Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario

Titolo III — Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario

Parte terza, Titolo XX, Cooperazione allo sviluppo (spostato)

Capo 1 — Cooperazione allo sviluppo

Capo 1 — Cooperazione allo sviluppo

Articolo 177 (spostato)

Articolo 188 D (46)

Articolo 208

Articolo 179 (spostato)

Articolo 188 E

Articolo 209

Articolo 180 (spostato)

Articolo 188 F

Articolo 210

Articolo 181 (spostato)

Articolo 188 G

Articolo 211

Parte terza, Titolo XXI, Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi (spostato)

Capo 2 — Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi

Capo 2 — Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi

Articolo 181 A (spostato)

Articolo 188 H

Articolo 212

Articolo 188 I

Articolo 213

Capo 3 — Aiuto umanitario

Capo 3 — Aiuto umanitario

Articolo 188 J

Articolo 214

Titolo IV — Misure restrittive

Titolo IV — Misure restrittive

Articolo 301 (spostato)

Articolo 188 K

Articolo 215

Titolo V — Accordi internazionali

Titolo V — Accordi internazionali

Articolo 188 L

Articolo 216

Articolo 310 (spostato)

Articolo 188 M

Articolo 217

Articolo 300 (sostituito)

Articolo 188 N

Articolo 218

Articolo 111, paragrafi da 1 a 3 e 5 (spostati)

Articolo 188 O

Articolo 219

Titolo VI — Relazioni dell’Unione con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi e delegazioni dell’Unione

Titolo VI — Relazioni dell’Unione con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi e delegazioni dell’Unione

Articoli da 302 a 304 (sostituiti)

Articolo 188 P

Articolo 220

Articolo 188 Q

Articolo 221

Titolo VII — Clausola di solidarietà

Titolo VII — Clausola di solidarietà

Articolo 188 R

Articolo 222

PARTE QUINTA — LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ

PARTE SESTA — DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE

PARTE SESTA — DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE

Titolo I — Disposizioni istituzionali

Titolo I — Disposizioni istituzionali

Titolo I — Disposizioni istituzionali

Capo 1 — Le istituzioni

Capo 1 — Le istituzioni

Capo 1 — Le istituzioni

Sezione 1 — Il Parlamento europeo

Sezione 1 — Il Parlamento europeo

Sezione 1 — Il Parlamento europeo

Articolo 189 (abrogato) (47)

Articolo 190, paragrafi da 1 a 3 (abrogati) (48)

Articolo 190, paragrafi 4 e 5

Articolo 190

Articolo 223

Articolo 191, primo comma (abrogato) (49)

Articolo 191, secondo comma

Articolo 191

Articolo 224

Articolo 192, primo comma (abrogato) (50)

Articolo 192, secondo comma

Articolo 192

Articolo 225

Articolo 193

Articolo 193

Articolo 226

Articolo 194

Articolo 194

Articolo 227

Articolo 195

Articolo 195

Articolo 228

Articolo 196

Articolo 196

Articolo 229

Articolo 197, primo comma (abrogato) (51)

Articolo 197, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 197

Articolo 230

Articolo 198

Articolo 198

Articolo 231

Articolo 199

Articolo 199

Articolo 232

Articolo 200

Articolo 200

Articolo 233

Articolo 201

Articolo 201

Articolo 234

Sezione 1bis — Il Consiglio europeo

Sezione 2 — Il Consiglio europeo

Articolo 201bis

Articolo 235

Articolo 201ter

Articolo 236

Sezione 2 — Il Consiglio

Sezione 2 — Il Consiglio

Sezione 3 — Il Consiglio

Articolo 202 (abrogato) (52)

Articolo 203 (abrogato) (53)

Articolo 204

Articolo 204

Articolo 237

Articolo 205, paragrafi 2 e 4 (abrogati) (54)

Articolo 205, paragrafi 1 e 3

Articolo 205

Articolo 238

Articolo 206

Articolo 206

Articolo 239

Articolo 207

Articolo 207

Articolo 240

Articolo 208

Articolo 208

Articolo 241

Articolo 209

Articolo 209

Articolo 242

Articolo 210

Articolo 210

Articolo 243

Sezione 3 — La Commissione

Sezione 3 — La Commissione

Sezione 4 — La Commissione

Articolo 211 (abrogato) (55)

Articolo 211bis

Articolo 244

Articolo 212 (spostato)

Articolo 218, paragrafo 2

Articolo 249, paragrafo 2

Articolo 213

Articolo 213

Articolo 245

Articolo 214 (abrogato) (56)

Articolo 215

Articolo 215

Articolo 246

Articolo 216

Articolo 216

Articolo 247

Articolo 217, paragrafi 1, 3 e 4 (abrogati) (57)

Articolo 217, paragrafo 2

Articolo 217

Articolo 248

Articolo 218, paragrafo 1 (abrogato) (58)

Articolo 218, paragrafo 2

Articolo 218

Articolo 249

Articolo 219

Articolo 219

Articolo 250

Sezione 4 — La Corte di giustizia

Sezione 4 — La Corte di giustizia dell’Unione europea

Sezione 5 — La Corte di giustizia dell’Unione europea

Articolo 220 (abrogato) (59)

Articolo 221, primo comma (abrogato) (60)

Articolo 221, secondo e terzo comma

Articolo 221

Articolo 251

Articolo 222

Articolo 222

Articolo 252

Articolo 223

Articolo 223

Articolo 253

Articolo 224 (61)

Articolo 224

Articolo 254

Articolo 224bis

Articolo 255

Articolo 225

Articolo 225

Articolo 256

Articolo 225 A

Articolo 225 A

Articolo 257

Articolo 226

Articolo 226

Articolo 258

Articolo 227

Articolo 227

Articolo 259

Articolo 228

Articolo 228

Articolo 260

Articolo 229

Articolo 229

Articolo 261

Articolo 229 A

Articolo 229 A

Articolo 262

Articolo 230

Articolo 230

Articolo 263

Articolo 231

Articolo 231

Articolo 264

Articolo 232

Articolo 232

Articolo 265

Articolo 233

Articolo 233

Articolo 266

Articolo 234

Articolo 234

Articolo 267

Articolo 235

Articolo 235

Articolo 268

Articolo 235bis

Articolo 269

Articolo 236

Articolo 236

Articolo 270

Articolo 237

Articolo 237

Articolo 271

Articolo 238

Articolo 238

Articolo 272

Articolo 239

Articolo 239

Articolo 273

Articolo 240

Articolo 240

Articolo 274

Articolo 240bis

Articolo 275

Articolo 240ter

Articolo 276

Articolo 241

Articolo 241

Articolo 277

Articolo 242

Articolo 242

Articolo 278

Articolo 243

Articolo 243

Articolo 279

Articolo 244

Articolo 244

Articolo 280

Articolo 245

Articolo 245

Articolo 281

Sezione 4bis — La Banca centrale europea

Sezione 6 — La Banca centrale europea

Articolo 245bis

Articolo 282

Articolo 112 (spostato)

Articolo 245ter

Articolo 283

Articolo 113 (spostato)

Articolo 245quater

Articolo 284

Sezione 5 — La Corte dei conti

Sezione 5 — La Corte dei conti

Sezione 7 — La Corte dei conti

Articolo 246

Articolo 246

Articolo 285

Articolo 247

Articolo 247

Articolo 286

Articolo 248

Articolo 248

Articolo 287

Capo 2 — Disposizioni comuni a più istituzioni

Capo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni

Capo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni

Sezione 1 — Atti giuridici dell’Unione

Sezione 1 — Atti giuridici dell’Unione

Articolo 249

Articolo 249

Articolo 288

Articolo 249 A

Articolo 289

Articolo 249 B (62)

Articolo 290

Articolo 249 C (62)

Articolo 291

Articolo 249 D

Articolo 292

Sezione 2 — Procedure di adozione degli atti e altre disposizioni

Sezione 2 — Procedure di adozione degli atti e altre disposizioni

Articolo 250

Articolo 250

Articolo 293

Articolo 251

Articolo 251

Articolo 294

Articolo 252 (abrogato)

Articolo 252bis

Articolo 295

Articolo 253

Articolo 253

Articolo 296

Articolo 254

Articolo 254

Articolo 297

Articolo 254bis

Articolo 298

Articolo 255 (spostato)

Articolo 16 A

Articolo 15

Articolo 256

Articolo 256

Articolo 299

Capo 3 — Gli organi consultivi dell’Unione

Capo 3 — Gli organi consultivi dell’Unione

Articolo 256bis

Articolo 300

Capo 3 — Il Comitato economico e sociale

Sezione 1 — Il Comitato economico e sociale

Sezione 1 — Il Comitato economico e sociale

Articolo 257 (abrogato) (63)

Articolo 258, primo, secondo e quarto comma

Articolo 258

Articolo 301

Articolo 258, terzo comma (abrogato) (64)

Articolo 259

Articolo 259

Articolo 302

Articolo 260

Articolo 260

Articolo 303

Articolo 261 (abrogato)

Articolo 262

Articolo 262

Articolo 304

Capo 4 — Il Comitato delle regioni

Sezione 2 — Il Comitato delle regioni

Sezione 2 — Il Comitato delle regioni

Articolo 263, primo e quinto comma (abrogato) (65)

Articolo 263, dal secondo al quarto comma

Articolo 263

Articolo 305

Articolo 264

Articolo 264

Articolo 306

Articolo 265

Articolo 265

Articolo 307

Capo 5 — Banca europea per gli investimenti

Capo 4 — Banca europea per gli investimenti

Capo 4 — Banca europea per gli investimenti

Articolo 266

Articolo 266

Articolo 308

Articolo 267

Articolo 267

Articolo 309

Titolo II — Disposizioni finanziarie

Titolo II — Disposizioni finanziarie

Titolo II — Disposizioni finanziarie

Articolo 268

Articolo 268

Articolo 310

Capo 1 — Risorse proprie dell’Unione

Capo 1 — Risorse proprie dell’Unione

Articolo 269

Articolo 269

Articolo 311

Articolo 270 (abrogato) (66)

Capo 2 — Quadro finanziario pluriennale

Capo 2 — Quadro finanziario pluriennale

Articolo 270bis

Articolo 312

Capo 3 — Bilancio annuale dell’Unione

Capo 3 — Bilancio annuale dell’Unione

Articolo 272, paragrafo 1 (spostato)

Articolo 270ter

Articolo 313

Articolo 271 (spostato)

Articolo 273bis

Articolo 316

Articolo 272, paragrafo 1 (spostato)

Articolo 270ter

Articolo 313

Articolo 272, paragrafi da 2 a 10

Articolo 272

Articolo 314

Articolo 273

Articolo 273

Articolo 315

Articolo 271 (spostato)

Articolo 273bis

Articolo 316

Capo 4 — Esecuzione del bilancio e scarico

Capo 4 — Esecuzione del bilancio e scarico

Articolo 274

Articolo 274

Articolo 2

Articolo 275

Articolo 275

Articolo 3

Articolo 276

Articolo 276

Articolo 4

Capo 5 — Disposizioni comuni

Capo 5 — Disposizioni comuni

Articolo 277

Articolo 277

Articolo 5

Articolo 278

Articolo 278

Articolo 6

Articolo 279

Articolo 279

Articolo 7

Articolo 279bis

Articolo 8

Articolo 279ter

Articolo 9

Capo 6 — Lotta contro la frode

Capo 6 — Lotta contro la frode

Articolo 280

Articolo 280

Articolo 10

Titolo III — Cooperazioni rafforzate

Titolo III — Cooperazioni rafforzate

Articoli 11 e 11 A (sostituito)

Articolo 280 A (67)

Articolo 11

Articoli 11 e 11 A (sostituito)

Articolo 280 B (67)

Articolo 12

Articoli 11 e 11 A (sostituito)

Articolo 280 C (67)

Articolo 13

Articoli 11 e 11 A (sostituito)

Articolo 280 D (67)

Articolo 14

Articoli 11 e 11 A (sostituito)

Articolo 280 E (67)

Articolo 15

Articoli 11 e 11 A (sostituito)

Articolo 280 F (67)

Articolo 16

Articoli 11 e 11 A (sostituito)

Articolo 280 G (67)

Articolo 17

Articoli 11 e 11 A (sostituito)

Articolo 280 H (67)

Articolo 18

Articoli 11 e 11 A (sostituito)

Articolo 280 I (67)

Articolo 19

PARTE SESTA — DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

PARTE SETTIMA — DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

PARTE SETTIMA — DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 281 (abrogato) (68)

Articolo 282

Articolo 282

Articolo 20

Articolo 283

Articolo 283

Articolo 21

Articolo 284

Articolo 284

Articolo 22

Articolo 285

Articolo 285

Articolo 23

Articolo 286 (sostituito)

Articolo 16 B

Articolo 16

Articolo 287

Articolo 287

Articolo 24

Articolo 288

Articolo 288

Articolo 25

Articolo 289

Articolo 289

Articolo 26

Articolo 290

Articolo 290

Articolo 27

Articolo 291

Articolo 291

Articolo 343

Articolo 292

Articolo 292

Articolo 344

Articolo 293 (abrogato)

Articolo 294 (spostato)

Articolo 48bis

Articolo 55

Articolo 295

Articolo 295

Articolo 345

Articolo 296

Articolo 296

Articolo 346

Articolo 297

Articolo 297

Articolo 347

Articolo 298

Articolo 298

Articolo 348

Articolo 299, paragrafo 1 (abrogato) (69)

Articolo 299, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 299

Articolo 349

Articolo 299, paragrafo 2, primo comma, e paragrafi da 3 a 6 (spostato)

Articolo 311bis

Articolo 355

Articolo 300 (sostituito)

Articolo 188 N

Articolo 218

Articolo 301 (sostituito)

Articolo 188 K

Articolo 215

Articolo 302 (sostituito)

Articolo 188 P

Articolo 220

Articolo 303 (sostituito)

Articolo 188 P

Articolo 220

Articolo 304 (sostituito)

Articolo 188 P

Articolo 220

Articolo 305 (abrogato)

Articolo 306

Articolo 306

Articolo 350

Articolo 307

Articolo 307

Articolo 351

Articolo 308

Articolo 308

Articolo 352

Articolo 308bis

Articolo 353

Articolo 309

Articolo 309

Articolo 354

Articolo 310 (spostato)

Articolo 188 M

Articolo 217

Articolo 311 (abrogato) (70)

Articolo 299, paragrafo 2, primo comma, e paragrafi da 3a 6 (spostato)

Articolo 311bis

Articolo 355

Articolo 312

Articolo 312

Articolo 356

Disposizioni finali

Articolo 313

Articolo 313

Articolo 357