Con la legge di bilancio 2023 ( legge n. 197 del 29 dicembre 2022) l’articolo 1 comma da 155 a 156 è stata prevista, da parte dei contribuente, la facoltà di definizione agevolata delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni c.d. avvisi bonari (articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972).
La suddetta possibilità è usufruibile solo per quelle che alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997.
Risulta evidente che per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 sono da individuare in quelle che, intraprese in anni precedenti per qualunque periodo di imposta, alla suddetta data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.
Il comma 155 prevede che l’agevolazione, per i pagamenti delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni, possono essere definite con le sanzioni ridotte nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. La suddetta agevolazione riguarda solo le rate versate o da versare al 31 dicembre 2022.
Per effettuare il suddetto calcolo l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un apposito foglio di calcolo – xlsx (versione 1.4).
L’Ufficio ha raccolto una serie di quesiti a cui ha dato risposta, durante il 6° forum nazionale dei dottori commercialisti, che ha raccolto nella circolare n. 6/E del 20 marzo 2023; fornendo in tal modo ulteriori chiarimenti interpretativi dopo le circolari n. 1/E del 13 gennaio 2023 e n. 2/E del 27 gennaio 2023 in tema della cosiddetta tregua fiscale.
Di seguito si riportano quelle riguardanti la tregua fiscale sulle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni c.d. avvisi bonari
1. Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159)
1.1 Domanda
La legge di bilancio 2023 prevede la riduzione delle sanzioni al 3 per cento anche per le dilazioni in corso, relative alle comunicazioni di irregolarità già notificate in passato. Poiché potrebbero esservi delle rate in scadenza a ridosso dell’entrata in vigore della novella (ad esempio nei mesi di gennaio o febbraio), si chiede con quali modalità il contribuente deve calcolare la rata da pagare (l’importo a suo tempo comunicato al contribuente è stato infatti calcolato con la sanzione al 10 per cento).
Risposta
Il comma 155 prevede che la definizione agevolata si applichi anche con riferimento alle comunicazioni di irregolarità per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
La circolare n. 1/E del 2023 ha chiarito che le sanzioni nella nuova misura del 3 per cento vengono rideterminate sull’importo residuo, calcolato per differenza tra l’importo dell’imposta richiesto con la comunicazione e l’importo dell’imposta versato.
Per determinare l’imposta residua al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3 per cento, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a imposta, sanzioni e interessi. Si precisa che nella determinazione dell’ammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, occorre includere anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva (ad esempio, rata scaduta in data 31 ottobre 2022 ma versata entro il 31 gennaio 2023).
Si precisa che sul sito internet dell’Agenzia delle entrate è stato messo a disposizione dei contribuenti uno strumento di ausilio per la determinazione del debito residuo con il calcolo delle sanzioni ridotte e per la rielaborazione del piano di rateazione.
1.2 Domanda
Si chiede se eventuali dilazioni di comunicazioni di irregolarità già decadute alla data del 1° gennaio 2023, per omesso pagamento di taluna delle rate successive alla prima, qualora non ancora affidate all’agente della riscossione alla data del 30 giugno 2022, possano beneficiare della definizione degli avvisi bonari. In caso di risposta negativa, si chiede di sapere se e come sia possibile regolarizzare in via agevolata la suddetta omissione.
Risposta
Il comma 155 prevede la definizione agevolata anche con riferimento alle comunicazioni di irregolarità, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del citato d.lgs. n. 462 del 1997.
Pertanto, per poter beneficiare della definizione agevolata, è necessario che al 1° gennaio 2023 non si sia verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Come chiarito con la circolare n. 1/E del 2023, in caso di mancato pagamento anche parziale alle scadenze prescritte, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
1.3 Domanda
Si chiede di sapere se la definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità decade in caso di mancato o ritardato pagamento, anche per pochi giorni, di una sola delle rate del piano dei pagamenti oppure se a tale fine occorre il mancato pagamento di una rata entro la scadenza di quella immediatamente successiva, come accade nelle normali rateazioni delle comunicazioni di irregolarità.
Risposta
Come chiarito dalla circolare n. 1/E del 2023, i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973 (vale a dire, lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a euro 10.000; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.
1.4 Domanda
Un contribuente ha in corso al 1° gennaio 2023 una rateazione relativa a una comunicazione di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con riferimento alla rata scaduta entro il 31 dicembre 2022, lo stesso ha versato solamente l’importo pari all’imposta dovuta. Si chiede se, nel caso in cui il contribuente aderisca alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui ai commi da 153 a 159, sia possibile fruire della riduzione delle sanzioni anche per quelle relative alla predetta rata scaduta entro il 31 dicembre 2022.
Risposta
Come precisato nella circolare n. 1/E del 2023, il comma 155 prevede la definizione agevolata con riferimento alle comunicazioni di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997. Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973. L’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3 per cento dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue imposte non versate o versate in ritardo. Per la determinazione dell’importo residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023 occorre sottrarre, oltre agli importi già versati, anche quelli relativi a eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva).
Pertanto, nel caso prospettato in cui il contribuente – con riferimento alla rata scaduta entro il 31 dicembre 2022 – abbia versato la sola imposta, lo stesso non può includere nella definizione agevolata la sanzione dovuta (relativa alla predetta rata), che deve essere versata nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva.
1.5 Domanda
Dal testo della disposizione normativa sembra che sia comunque possibile ottenere la riduzione al 3 per cento della sanzione per quegli avvisi bonari la cui “rateazione è in corso” e, quindi, indipendentemente dalla possibile decadenza intervenuta al 1° gennaio 2023. Posto che la relazione di accompagnamento afferma, invece, che laddove si sia verificata la decadenza entro il 31 dicembre 2022 non è possibile accedere alla misura premiale e posto che la norma sulla remissione in termini di rate scadute è destinata ad altri istituti, quale è la corretta lettura della disposizione normativa?
Risposta
Il comma 155 prevede che la definizione agevolata si applichi anche con riferimento agli “avvisi bonari” per i quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997.
Come chiarito con la circolare n. 1/E del 2023, per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono quelle avviate in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza, ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.
Come previsto dal successivo comma 156, per beneficiare della riduzione sanzionatoria sul debito residuo è necessario che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione, usufruendo eventualmente dell’estensione fino a venti rate trimestrali (comma 159).
1.6 Domanda
Le nuove misure in materia di rateazione dei pagamenti derivanti da avvisi bonari sembra, in base al testo normativo, che si applichino anche a quelle comunicazioni di irregolarità previste dall’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 in quanto vi è la completa soppressione di alcune parole nell’articolo 3-bis, comma 1, del d.lgs. 462 del 1997. È corretta tale lettura ovvero la norma è destinata esclusivamente agli avvisi ex articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972?
Risposta
Il comma 159, intervenendo sull’articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997, ha eliminato la previsione che stabiliva, per gli importi pari o inferiori a euro 5.000, la possibilità di dilazionare il pagamento in un numero massimo di otto rate trimestrali.
La modifica introdotta, come chiarito con la circolare n. 1/E del 2023, riguarda, oltre la rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati eseguiti ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, anche la rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli formali eseguiti ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 il cui pagamento può, quindi, essere rateizzato fino a un numero massimo di venti rate trimestrali a prescindere dall’importo.
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