AGENZIA delle ENTRATE – Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023
Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale” – Ulteriori chiarimenti interpretativi
SOMMARIO:
PREMESSA
1. Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159)
2. Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)
3. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178)
4. Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185)
5. Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205)
6. Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218)
7. Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221)
8. Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252)
PREMESSA
Con le circolari del 13 gennaio 2023, n. 1/E, e del 27 gennaio 2023, n. 2/E, sono stati forniti i primi chiarimenti relativi, rispettivamente, alle disposizioni riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni nonché alle altre misure inerenti alla cd. tregua fiscale, così come introdotte dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).
Con il presente documento di prassi si intendono fornire – attraverso lo schema della circolare domanda-risposta suddiviso per argomento – ulteriori chiarimenti interpretativi alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria. Si riportano, inoltre, le risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023.
Per una lettura più agevole, nel prosieguo si fa riferimento ai soli commi dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023.
1. Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159)
1.1 Domanda (NOTA 1)
La legge di bilancio 2023 prevede la riduzione delle sanzioni al 3 per cento anche per le dilazioni in corso, relative alle comunicazioni di irregolarità già notificate in passato. Poiché potrebbero esservi delle rate in scadenza a ridosso dell’entrata in vigore della novella (ad esempio nei mesi di gennaio o febbraio), si chiede con quali modalità il contribuente deve calcolare la rata da pagare (l’importo a suo tempo comunicato al contribuente è stato infatti calcolato con la sanzione al 10 per cento).
Risposta
Il comma 155 prevede che la definizione agevolata si applichi anche con riferimento alle comunicazioni di irregolarità per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
La circolare n. 1/E del 2023 ha chiarito che le sanzioni nella nuova misura del 3 per cento vengono rideterminate sull’importo residuo, calcolato per differenza tra l’importo dell’imposta richiesto con la comunicazione e l’importo dell’imposta versato.
Per determinare l’imposta residua al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3 per cento, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a imposta, sanzioni e interessi. Si precisa che nella determinazione dell’ammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, occorre includere anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva (ad esempio, rata scaduta in data 31 ottobre 2022 ma versata entro il 31 gennaio 2023).
Si precisa che sul sito internet dell’Agenzia delle entrate è stato messo a disposizione dei contribuenti uno strumento di ausilio per la determinazione del debito residuo con il calcolo delle sanzioni ridotte e per la rielaborazione del piano di rateazione.
1.2 Domanda (NOTA 2)
Si chiede se eventuali dilazioni di comunicazioni di irregolarità già decadute alla data del 1° gennaio 2023, per omesso pagamento di taluna delle rate successive alla prima, qualora non ancora affidate all’agente della riscossione alla data del 30 giugno 2022, possano beneficiare della definizione degli avvisi bonari. In caso di risposta negativa, si chiede di sapere se e come sia possibile regolarizzare in via agevolata la suddetta omissione.
Risposta
Il comma 155 prevede la definizione agevolata anche con riferimento alle comunicazioni di irregolarità, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del citato d.lgs. n. 462 del 1997.
Pertanto, per poter beneficiare della definizione agevolata, è necessario che al 1° gennaio 2023 non si sia verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Come chiarito con la circolare n. 1/E del 2023, in caso di mancato pagamento anche parziale alle scadenze prescritte, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
1.3 Domanda (NOTA 3)
Si chiede di sapere se la definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità decade in caso di mancato o ritardato pagamento, anche per pochi giorni, di una sola delle rate del piano dei pagamenti oppure se a tale fine occorre il mancato pagamento di una rata entro la scadenza di quella immediatamente successiva, come accade nelle normali rateazioni delle comunicazioni di irregolarità.
Risposta
Come chiarito dalla circolare n. 1/E del 2023, i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973 (vale a dire, lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a euro 10.000; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.
1.4 Domanda (NOTA 4)
Un contribuente ha in corso al 1° gennaio 2023 una rateazione relativa a una comunicazione di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con riferimento alla rata scaduta entro il 31 dicembre 2022, lo stesso ha versato solamente l’importo pari all’imposta dovuta. Si chiede se, nel caso in cui il contribuente aderisca alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui ai commi da 153 a 159, sia possibile fruire della riduzione delle sanzioni anche per quelle relative alla predetta rata scaduta entro il 31 dicembre 2022.
Risposta
Come precisato nella circolare n. 1/E del 2023, il comma 155 prevede la definizione agevolata con riferimento alle comunicazioni di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997. Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973. L’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3 per cento dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue imposte non versate o versate in ritardo. Per la determinazione dell’importo residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023 occorre sottrarre, oltre agli importi già versati, anche quelli relativi a eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva).
Pertanto, nel caso prospettato in cui il contribuente – con riferimento alla rata scaduta entro il 31 dicembre 2022 – abbia versato la sola imposta, lo stesso non può includere nella definizione agevolata la sanzione dovuta (relativa alla predetta rata), che deve essere versata nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva.
1.5 Domanda (NOTA 5)
Dal testo della disposizione normativa sembra che sia comunque possibile ottenere la riduzione al 3 per cento della sanzione per quegli avvisi bonari la cui “rateazione è in corso” e, quindi, indipendentemente dalla possibile decadenza intervenuta al 1° gennaio 2023. Posto che la relazione di accompagnamento afferma, invece, che laddove si sia verificata la decadenza entro il 31 dicembre 2022 non è possibile accedere alla misura premiale e posto che la norma sulla remissione in termini di rate scadute è destinata ad altri istituti, quale è la corretta lettura della disposizione normativa?
Risposta
Il comma 155 prevede che la definizione agevolata si applichi anche con riferimento agli “avvisi bonari” per i quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997.
Come chiarito con la circolare n. 1/E del 2023, per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono quelle avviate in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza, ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.
Come previsto dal successivo comma 156, per beneficiare della riduzione sanzionatoria sul debito residuo è necessario che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione, usufruendo eventualmente dell’estensione fino a venti rate trimestrali (comma 159).
1.6 Domanda (NOTA 6)
Le nuove misure in materia di rateazione dei pagamenti derivanti da avvisi bonari sembra, in base al testo normativo, che si applichino anche a quelle comunicazioni di irregolarità previste dall’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 in quanto vi è la completa soppressione di alcune parole nell’articolo 3-bis, comma 1, del d.lgs. 462 del 1997. È corretta tale lettura ovvero la norma è destinata esclusivamente agli avvisi ex articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972?
Risposta
Il comma 159, intervenendo sull’articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997, ha eliminato la previsione che stabiliva, per gli importi pari o inferiori a euro 5.000, la possibilità di dilazionare il pagamento in un numero massimo di otto rate trimestrali.
La modifica introdotta, come chiarito con la circolare n. 1/E del 2023, riguarda, oltre la rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati eseguiti ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, anche la rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli formali eseguiti ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 il cui pagamento può, quindi, essere rateizzato fino a un numero massimo di venti rate trimestrali a prescindere dall’importo.
2. Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)
2.1 Domanda
Con riferimento alla definizione agevolata delle violazioni formali, è corretto ritenere che non occorre procedere alla rimozione delle irregolarità od omissioni laddove la stessa non sia necessaria ai fini dei controlli, così come precisato dalla circolare del 15 maggio 2019, n. 11/E, in relazione alla precedente analoga definizione agevolata di cui all’articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136?
Risposta
La norma in commento ricalca, nel contenuto, l’analoga regolarizzazione disposta con l’articolo 9 del d.l. n. 119 del 2018, da cui si differenzia sotto il profilo della tempistica.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 0027629/2023 del 30 gennaio 2023, al punto 2.7 (parimenti al provvedimento prot. n. 62274/2019 del 15 marzo 2019, punto 2.8.) dispone che «La rimozione [delle violazioni formali ndr] non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale».
Con la circolare n. 11/E del 2019, paragrafo 4.3, è stato chiarito che il provvedimento fa riferimento ai “casi in cui è la stessa norma sanzionatoria a disporre la sola applicazione della sanzione”, principio che può ritenersi confermato anche per la definizione disposta dai commi da 166 a 173 della legge di bilancio 2023.
A tale ultimo riguardo, nella citata circolare n. 11/E del 2019 è riportato un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo delle ipotesi nelle quali la rimozione delle irregolarità od omissioni non è necessaria (ad esempio, i casi in cui la norma sanzionatoria dispone la sola applicazione delle sanzioni), e di quelle in cui, invece, risulta obbligatoria (come l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili).
Pertanto, la rilevanza della violazione formale ai fini delle attività di controllo non costituisce circostanza dirimente per stabilire se la rimozione della violazione regolarizzata risulti o meno necessaria.
Si rammenta che il citato provvedimento del 2023 (al pari di quello del 2019) disciplina gli effetti prodotti dalla mancata – in tutto o in parte – regolarizzazione delle violazioni anche dopo l’invito dell’ufficio competente.
2.2 Domanda
Possono considerarsi formali le seguenti violazioni?
– fatture elettroniche emesse con errata indicazione del codice “natura” ma correttamente inserite nella dichiarazione IVA;
– fatture elettroniche inviate al sistema di interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta;
– corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta.
Risposta
In via preliminare, si fa presente che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non sono punibili «…le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo» (cd. violazioni meramente formali).
Viceversa, sono formali le “…violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Tale aspetto costituisce uno dei tratti che, generalmente, consente di distinguerle dalle cd “violazioni sostanziali” (cfr. circolare n. 11/E del 2019, paragrafo 2).
Tanto premesso, nell’ordine, si osserva quanto segue:
– il codice “natura” non è un elemento previsto dall’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972 e, pertanto, la sua errata indicazione, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta, rappresenta una violazione meramente formale (si ricorda, comunque, che la corretta indicazione del codice “natura” rileva ai fini della predisposizione dei documenti IVA precompilati da parte dell’Agenzia delle entrate, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127);
– l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, vale a dire oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta, configura una violazione formale;
– i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta, integrano la violazione prevista dall’articolo 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e, pertanto, costituiscono una violazione formale.
3. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178)
3.1 Domanda
È possibile avvalersi del ravvedimento speciale nell’ambito del regime fiscale previsto per i cd. impatriati, in particolare ai fini dell’esercizio dell’opzione per la proroga ex articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34?
Risposta
Nella circolare n. 2/E del 2023 è stato chiarito che al ravvedimento speciale si applicano i medesimi chiarimenti già forniti con riguardo al ravvedimento ordinario, per quanto non derogato espressamente.
Il versamento contemplato dall’articolo 5, comma 2-bis, del d.l. n. 34 del 2019, è funzionale all’esercizio dell’opzione per la proroga del regime fiscale previsto per i cd. impatriati, nelle ipotesi ivi contemplate.
La sua assenza o insufficienza determina l’esclusione dalla proroga predetta e, quindi, non rappresenta alcuna violazione “regolarizzabile” nella forma del ravvedimento speciale, al pari di quanto già detto con riferimento al ravvedimento ordinario (NOTA 7).
3.2 Domanda
Un contribuente che, avendo presentato una dichiarazione integrativa a favore, intenda provvedere ad una rettifica a sfavore avvalendosi del ravvedimento speciale, deve tenere conto delle risultanze della dichiarazione integrativa a favore a suo tempo presentata o di quella originaria?
Risposta
Il ravvedimento speciale consente di regolarizzare le violazioni «riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti» (comma 174).
Al riguardo la circolare n. 2/E del 2023 ha chiarito che “Sono, pertanto, definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate – con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili – al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (cd. dichiarazioni tardive)”.
A differenza della dichiarazione presentata nel termine di 90 giorni dalla scadenza prescritta (NOTA 8), la dichiarazione integrativa – a favore o a sfavore – presentata oltre il termine predetto non si sostituisce “ad ogni effetto” a quella originaria, ma solo limitatamente ai dati “emendati” in essa contenuti.
Pertanto, nell’ipotesi di ripetute integrazioni dichiarative – successive alla dichiarazione originaria validamente presentata, che rappresenta il dies a quo per la verifica del rispetto dei termini per l’emendabilità di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 – si dovrà integrare la dichiarazione originaria, tenendo conto ovviamente delle modifiche/integrazioni, a favore o a sfavore, intervenute medio tempore (anche versando eventuali crediti generati e utilizzati se annullati per effetto delle modifiche apportate con la successiva dichiarazione integrativa).
Resta ferma l’applicazione dell’articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a mente del quale nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa i termini per l’accertamento di cui agli articoli 43 del DPR n. 600 del 1973 e 57 del DPR n. 633 del 1972, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione.
3.3 Domanda
È possibile avvalersi del ravvedimento speciale per le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del DPR n. 600 del 1973?
Risposta
Nella circolare n. 2/E del 2023 è stato chiarito che non sono definibili con il ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972. Per beneficiare della regolarizzazione in esame, inoltre, è necessario che le violazioni “ravvedibili” non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973.
Pertanto, le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del DPR n. 600 del 1973 non ostano al ravvedimento speciale, purché, come detto, non siano già state contestate.
4. Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185)
4.1 Domanda
Nell’ambito delle misure agevolative previste dalla legge di bilancio 2023, gli atti derivanti dai controlli di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 non sembrano trovare spazio. È possibile includerli nell’ambito degli avvisi di rettifica passibili di adesione agevolata e definizione agevolata?
Risposta
Si ritiene che gli atti derivanti dai controlli di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 non rientrino nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza, di cui ai commi da 179 a 185 della legge di bilancio 2023.
Infatti, agli atti medesimi non si applica, ordinariamente, né l’istituto dell’adesione, né l’istituto dell’acquiescenza; inoltre, gli stessi non risultano appositamente richiamati nel contesto delle disposizioni che disciplinano le definizioni citate nel quesito.
Pertanto, nel caso degli atti derivanti dai controlli di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973, non può essere applicata la definizione agevolata delle sanzioni ad un diciottesimo, né la specifica rateazione previste dai predetti commi.
Si specifica, tuttavia, che le violazioni tributarie rilevabili in sede di controllo ex articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie di cui ai commi da 174 a 178 fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo formale (comma 174).
4.2 Domanda
È possibile definire gli atti di contestazione, con cui vengono irrogate le sole sanzioni ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, mediante l’istituto di cui ai commi da 179 a 185 con sanzione ridotta ad un diciottesimo?
Risposta
In base ai commi 180 e 181 sono definibili gli atti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli atti di recupero.
Si ritiene, pertanto, che il legislatore non abbia inteso estendere l’istituto agevolativo in esame agli atti di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, che prevedono l’irrogazione delle sole sanzioni.
4.3 Domanda
Nell’ambito della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento di cui ai commi da 179 a 185, della legge di bilancio 2023, si chiede conferma che con riferimento ai processi verbali di constatazione (PVC) notificati entro il 31 marzo 2023 sia possibile l’adesione agevolata, indipendentemente dalla presentazione da parte del contribuente dell’istanza di cui all’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, e comunque anche dopo il 31 marzo 2023. Si chiede altresì conferma se tale definizione richieda la sottoscrizione di un accertamento con adesione.
Risposta
Il comma 179 della legge di bilancio 2023 stabilisce che «Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023 (…), le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (…)».
In base al tenore letterale del richiamato comma 179, presupposto per l’adesione agevolata avviata su processo verbale di constatazione è esclusivamente l’avvenuta consegna dello stesso entro il 31 marzo 2023.
Pertanto, si conferma che, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, è possibile la definizione agevolata sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio ai sensi dell’articolo 5 del predetto decreto legislativo, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.
5. Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205)
5.1 Domanda
È possibile definire con il pagamento del 90 per cento del valore di lite una controversia per la quale sia stato proposto reclamo e sia stata effettuata la costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2022 ma prima che sia decorso il termine di 90 giorni previsti di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546?
Risposta
Ai sensi dei commi da 186 a 205 sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio al 1° gennaio 2023, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato, in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.
In particolare:
– il comma 186 prevede il pagamento di un importo corrispondente al 100 per cento del valore della controversia nei casi in cui l’Agenzia fiscale è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023 o quando il contribuente ha notificato il ricorso, alla stessa data, all’Agenzia fiscale, anche se ricadente nella disciplina del reclamo e della mediazione di cui all’articolo 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, ma a tale data non si è ancora costituito in giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992;
– il comma 187 prevede, invece, il pagamento di un importo pari al 90 per cento del valore della controversia nel caso in cui il contribuente, alla data del 1° gennaio 2023, si sia già costituito in giudizio, ma, alla stessa data, la Corte di giustizia tributaria di primo grado non abbia ancora depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare.
Ne consegue che la costituzione in giudizio del contribuente alla data del 1° gennaio 2023 implica che ai fini della definizione della lite è necessario il pagamento di un importo pari al 90 per cento del valore della controversia.
Con riferimento all’istituto della mediazione, l’articolo 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso e che, pertanto, il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni.
Ciò premesso, qualora alla data del 31 dicembre 2022, come nel caso prospettato, risulti depositato il ricorso per il quale siano ancora pendenti i termini per concludere il procedimento di mediazione, lo stesso deve considerarsi improcedibile, quindi non valorizzabile processualmente. Si ritiene, pertanto, che nell’ipotesi considerata il contribuente possa definire la lite attraverso il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
5.2 Domanda
Nel caso in cui sia stata impugnata per cassazione una sentenza relativa a più atti riferiti a periodi di imposta differenti, è possibile definire la lite avvalendosi per taluni atti della procedura di cui all’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, e per altri di quella di cui ai commi da 186 a 205 della legge di bilancio 2023?
In particolare, si chiede di sapere se, a seguito di definizione della lite ai sensi dell’articolo 5 della l. n. 130 del 2022 in relazione ad uno solo degli atti di cui alla sentenza impugnata per cassazione, sia possibile accedere alla definizione di cui ai commi da 186 a 205 di cui alla legge di bilancio 2023 per gli ulteriori atti in relazione ai quali il giudizio è ancora pendente.
Risposta
L’articolo 1, comma 195, della legge di bilancio 2023 prevede che «Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato».
Al riguardo, si osserva che, qualora con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio siano stati impugnati più atti, il ricorrente è tenuto a presentare una distinta domanda per ciascun atto; ciascuna controversia autonoma deve essere integralmente definita, nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati.
Il comma 204 prevede, inoltre, che resta ferma, in alternativa, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all’articolo 5 della l. n. 130 del 2022, in relazione alla quale la presentazione dell’istanza doveva avvenire entro il 16 gennaio 2023.
Ne consegue che nell’ipotesi considerata, previa verifica della sussistenza dei presupposti per la definizione, il contribuente può accedere, con riferimento a ciascuna controversia autonoma (ossia relativa a ciascun atto impugnato) non definita con la procedura di cui all’articolo 5 della l. n. 130 del 2022, alla definizione delle liti pendenti di cui ai commi da 186 a 205 della legge di bilancio 2023.
5.3 Domanda
Nell’ipotesi in cui i provvedimenti impositivi riguardino distintamente società e soci, e i relativi giudizi siano stati unificati nel corso dei vari gradi, è possibile valutare singolarmente la definizione solo per il socio o solo per la società?
Risposta
Il comma 195 prevede che entro il 30 giugno 2023, per ciascuna controversia autonoma, sia presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento, e precisa che «per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato».
Qualora con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio siano stati impugnati più atti, il ricorrente è tenuto a presentare una distinta domanda per ciascun atto; ciascuna controversia autonoma deve essere integralmente definita, nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati.
Nell’ipotesi in cui i provvedimenti impositivi riguardino distintamente società e soci e i relativi giudizi siano stati unificati nel corso dei vari gradi, è possibile che il/i socio/i e la società procedano autonomamente e distintamente alla definizione agevolata dell’atto impositivo da ciascuno di essi impugnato.
In analogia a quanto chiarito con la circolare 1° aprile 2019, n. 6/E (paragrafo 4.1.), è irrilevante l’eventuale riunione di più giudizi, posto che, di regola, in questo caso va presentata una distinta domanda per ciascun atto impugnato.
Tale precisazione comporta fra l’altro che è ammissibile la definizione parziale delle controversie introdotte con ricorso cumulativo oppure oggetto di riunione da parte del giudice; in tal caso, la definizione può comportare l’estinzione solo “parziale” del giudizio, che prosegue per la parte non oggetto di definizione.
5.4 Domanda
Ai fini della definizione delle liti, la fattispecie riguardante le controversie pendenti in Cassazione relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, i cui due giudizi di merito siano favorevoli al contribuente, è definibile ai sensi del comma 190 (pagamento del 5 per cento del valore della controversia) oppure del comma 191 (pagamento del 15 per cento del valore della controversia) della legge di bilancio 2023?
Risposta
Al riguardo, si ritiene che, nella specie, possano trovare applicazione i chiarimenti già resi nella circolare n. 6/E del 2019 (paragrafo 5.1.6) – con riferimento all’analoga definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018 – secondo cui «Considerato che la disposizione in commento prevede una disciplina speciale per la definizione delle liti aventi ad oggetto le sanzioni non collegate al tributo, si ritiene che le percentuali sopra indicate si applichino in tutti i casi di pendenza delle relative controversie, incluse quelle pendenti in Cassazione ed eventualmente anche interessate dalla soccombenza integrale dell’Agenzia nei precedenti gradi di giudizio».
Pertanto, ai fini della definizione agevolata, si ritiene applicabile alla fattispecie prospettata il comma 191.
5.5 Domanda
La presentazione dell’istanza di sospensione del giudizio ha effetti vincolanti in termini di adesione alla definizione della lite?
Risposta
Il comma 197 prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Al riguardo, si ritiene che, nella specie, possano trovare applicazione i chiarimenti già resi nella circolare n. 6/E del 2019 (paragrafo 8) – con riferimento all’analoga definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018 – secondo cui “…la domanda di sospensione del giudizio va avanzata anche dal contribuente che non si sia ancora avvalso della definizione agevolata e senza che dalla eventuale domanda di sospensione conseguano effetti vincolanti per l’adesione alla definizione”.
5.6 Domanda
La trattazione dell’udienza preclude la possibilità di avvalersi dell’istituto della definizione liti di cui alla legge di bilancio 2023?
Risposta
Considerato che ai sensi del comma 192 la definizione si applica alle controversie per le quali alla data della presentazione della domanda non si sia ancora formato il giudicato, si ritiene che l’intervenuta trattazione dell’udienza non precluda la definizione agevolata.
6. Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218)
6.1 Domanda
La trattazione dell’udienza preclude la possibilità di formalizzare la rinuncia agevolata del giudizio tributario pendente in Cassazione?
Risposta
In base a quanto disposto dai commi da 213 a 218, a seguito di definizione in via transattiva fra le parti di tutte le pretese azionate in giudizio, con conseguente applicazione delle sanzioni in misura ridotta, la parte che ha proposto il ricorso principale o incidentale per cassazione formalizza, entro il 30 giugno 2023, la rinuncia al ricorso secondo le disposizioni di cui all’articolo 390 c.p.c., in quanto compatibili.
Ai sensi dell’articolo 390 c.p.c., che disciplina la rinuncia al ricorso in Cassazione, «La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale».
Si ritiene, pertanto, che la trattazione dell’udienza precluda la possibilità di effettuare la rinuncia.
7. Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221)
7.1 Domanda
Con riferimento alla regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate prevista dai commi da 219 a 221, con la circolare n. 2/E del 2023 è stato chiarito che la nozione di rate scadute alla data del 1° gennaio 2023, oggetto della regolarizzazione in argomento, si riferisce alle rate per le quali, a tale data, sia decorso il termine ordinario di pagamento. Con la circolare è stato, inoltre, precisato che è possibile effettuare la regolarizzazione in discorso anche nell’ipotesi in cui al 1° gennaio 2023 non solo sia scaduta la rata ma sia anche intervenuta una causa di decadenza dalla rateazione ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.
Si chiede, pertanto, di sapere se, nell’ipotesi di decadenza dalla rateazione, la regolarizzazione riguardi solo le rate non pagate nel termine previsto dal piano originario oppure l’intero debito residuo.
Si chiede altresì di sapere se – nell’ipotesi di decadenza non ancora intervenuta alla data del 1° gennaio 2023 – siano regolarizzabili solo le rate scadute oppure l’intero debito oggetto del piano di rateazione ancora valido.
Risposta
Il comma 219 consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate «scadute alla data di entrata in vigore» della legge di bilancio 2023. Ne consegue che presupposto della predetta regolarizzazione è l’intervenuto decorso del termine per il pagamento di una o più rate alla data del 1° gennaio 2023.
Ove, tuttavia, alla medesima data sia stato superato anche il termine per il pagamento della rata successiva, si verifica la decadenza dalla rateazione, con le conseguenze previste dall’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.
In questa ipotesi, la regolarizzazione deve riguardare l’intero ammontare del debito residuo, in difetto della quale, l’intervenuta decadenza determina l’applicazione del citato articolo 15-ter.
Per quanto concerne, invece, l’omesso o carente versamento di una rata, entro l’ordinaria scadenza e senza che sia ancora intervenuta la decadenza dalla rateazione, la regolarizzazione in questione deve riguardare il solo importo non versato al 1° gennaio 2023, mentre le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate, con conseguente versamento di imposte, interessi e sanzioni alle ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione.
8. Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252)
8.1 Domanda
Con la definizione agevolata di cui ai commi da 231 a 252 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Si chiede se possano rientrare nella definizione in esame le cartelle concernenti le sole somme dovute a titolo di sanzione.
Risposta
Al riguardo, si specifica che il comma 246, il quale elenca i carichi esclusi dalla definizione agevolata, non contempla espressamente quelli recanti solo somme dovute a titolo di sanzioni.
Più in particolare, la lettera d) del citato comma dispone l’esclusione dalla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione concernenti «le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna».
Inoltre, il successivo comma 247 dispone che i carichi affidati all’agente della riscossione relativi a sanzioni per violazioni del codice della strada nonché alle altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali rientrino nella definizione agevolata e possano essere estinti senza corrispondere gli interessi, comunque denominati – compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 – e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999.
Ciò premesso, si ritiene che il legislatore abbia inteso comprendere nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie, conformemente a quanto chiarito della circolare dell’8 marzo 2017, n. 2/E, paragrafo 2.1, sulla medesima questione in ordine alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.
Come specificato dalla predetta circolare, in tali ipotesi, per poter beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il debitore è tenuto al pagamento delle sole somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Nei casi residuali in cui non risultasse dovuto alcun importo neppure all’agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, il debitore, per avvalersi della definizione, deve comunque effettuare una specifica manifestazione di volontà in tal senso e, a tal fine, attivarsi presentando la dichiarazione di adesione all’agente della riscossione di cui al comma 238.
8.2 Domanda
Il comma 251 estende la definizione delle somme iscritte a ruolo anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati (enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), previe apposite delibere dei medesimi enti (approvate ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del citato d.lgs. n. 509 del 1994) e pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023, se comunicate entro la medesima data all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
Si chiede quale sia il corretto comportamento da tenere da parte di un contribuente che volesse aderire alla “rottamazione” in argomento, per le cartelle per le quali si sta beneficiando della precedente definizione agevolata, che contengano debiti di enti previdenziali privati che hanno dichiarato di non aderire all’attuale rottamazione.
Risposta
Si ritiene che nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione, gli stessi debbano essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto dalle regole della definizione agevolata a cui si è aderito.
8.3 Domanda
È possibile aderire alla cd. “rottamazione-quater” nelle ipotesi in cui ci si è avvalsi delle rottamazioni previste negli anni precedenti tramite un piano di rateazione di cui non è stata pagata alcuna rata?
Risposta
Per effetto di quanto previsto dal comma 249 possono essere oggetto della “rottamazione-quater” tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle precedenti “rottamazioni” (disciplinate dall’articolo 6 del d.l. n. 193 del 2016, dall’articolo 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dall’articolo 3 del d.l. n. 119 del 2018, e dell’articolo 16-bis, del d.l. n. 34 del 2019) purché rientranti nell’ambito applicativo della nuova definizione agevolata. Ciò vale anche nell’ipotesi di inefficacia della precedente “rottamazione” in conseguenza del mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute a titolo di definizione.
8.4 Domanda
Considerata la possibilità di definire in maniera agevolata anche le rate relative alla cd. “rottamazione-ter”, quali informazioni relative alla cartella di pagamento devono essere indicate?
Risposta
La legge di bilancio 2023 non contempla, in realtà, una definizione agevolata delle “rate relative alla cd. rottamazione-ter”, ossia la possibilità di essere riammessi alla stessa “rottamazione-ter” in caso di inefficacia conseguente al mancato pagamento nei termini anche di una sola delle relative rate. Ai sensi dei commi da 231 a 252, con la nuova definizione possono comunque essere definiti in modo agevolato (ovviamente, purché rientranti nel relativo ambito applicativo) i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti definizioni, tra le quali è compresa la “rottamazione-ter” (cfr. comma 249, lettera c), con riferimento al debito che residua da quanto già versato a seguito dell’adesione alla precedente “rottamazione-ter” e fermo restando, comunque, che:
– ai sensi del comma 238, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la definizione, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;
– ai sensi del successivo comma 239, le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Tanto premesso, anche in caso di adesione alla “rottamazione-quater” per carichi precedentemente ricompresi nella “rottamazione-ter”, andrà indicato il numero identificativo della cartella di pagamento.
8.5 Domanda (NOTA 9)
Con riferimento alla cd “rottamazione-quater” si chiede di sapere se, diversamente da quanto previsto nelle precedenti edizioni della rottamazione, sussista un divieto di rateazione del debito residuo in caso di decadenza dal piano dei pagamenti.
Risposta
Con riferimento alla procedura definitoria in esame non sono previste disposizioni che inibiscano la presentazione di una richiesta di rateazione, ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, dei debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per i quali il debitore dovesse incorrere nell’inefficacia della nuova definizione agevolata per mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa definizione.
8.6 Domanda (NOTA 10)
In presenza di debiti oggetto di dilazioni ordinarie/straordinarie con piani di pagamento non regolari ma non ancora soggetti a decadenza, per l’accesso alla definizione agevolata è prevista una data entro la quale i pagamenti scaduti devono essere regolarizzati?
Risposta
La disciplina sulla procedura definitoria in esame non reca specifiche previsioni sui debiti oggetto di dilazioni concesse ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973. Pertanto, è consentito avvalersi della definizione in discorso anche per tali debiti (se risultanti da carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022), con riferimento al residuo importo dovuto, ossia al netto di quanto già versato a seguito di rateazione. Al riguardo, comunque, si ricorda che:
– ai sensi del comma 238, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la definizione, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;
– ai sensi del successivo comma 239, le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
—
– Note –
(1) Risposta fornita in occasione di Telefisco 2023. Analoga risposta è stata fornita anche al 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.
(2) Risposta fornita in occasione di Telefisco 2023.
(3) Risposta fornita in occasione di Telefisco 2023.
(4) Risposta fornita in occasione di Telefisco 2023.
(5) Risposta fornita in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.
(6) Risposta fornita in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.
(7) Cfr., in tal senso, la risposta all’interpello del 22 febbraio 2023, n. 223 e le risposte agli interpelli del 18 e 12 luglio 2022, nn. 383 e 371.
(8) Cfr., al riguardo, circolare del 12 ottobre 2016, n. 42/E.
(9) Risposta fornita in occasione di Telefisco 2023.
(10) Risposta fornita in occasione del 6° forum Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.
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