Ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 del Decreto Legge n. 34 del 2023 per gli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione e atti di recupero ed ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, sono definibili ai sensi dell’articolo 1, commi 180 e 181, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel termini entro il 30 aprile 2023 con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate .
Con la rimessione in termini i contribuenti hanno la possibilità di definire, con sanzioni ridotte a un diciottesimo, gli atti di accertamento scaduti nel predetto lasso di tempo, purché tale definizione avvenga entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione in commento, quindi entro il 30 aprile 2023.
Inoltre, ai sensi del comma 3 dell’articolo 17, per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, con pagamento rateale in corso alla data di entrata in vigore del “decreto Bollette”, il contribuente, entro la prima scadenza successiva, può chiedere che gli importi ancora dovuti a titolo di sanzione siano rideterminati in base alle disposizioni, più vantaggiose (riduzione a un diciottesimo invece che a un terzo, come concesso dall’acquiescenza ordinaria), della legge di bilancio (articolo 1, commi 180 e 182, legge 197/2022). Resta comunque fermo il piano di pagamento rateale originario e le eventuali maggiori sanzioni già versate non sono rimborsabili né rideterminabili
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