Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona sentenza n. 152 sez. 1 del 18 marzo 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – UFFICIALE GIUDIZIARIO – PROCEDIMENTO PENALE – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – SOSPENSIONE CAUTELARE
FATTO
Nei confronti del ricorrente è stata disposta ed eseguita perquisizione locale e personale e decreto di sequestro.
Con ricorso n° 704/2008, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con i quali è stato sospeso precauzionalmente dall’impiego in seguito ai detti atti investigativi.
Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il parere del Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Ancona, il parere del Comandante del Comando Provinciale di Ancona, le proposte conclusive del Comandante del Comando regionale Marche, la proposta del Comandante del Comando Interregionale dell’Italia centro-settentrionale.
Il ricorrente è stato imputato per il reato di cui agli artt. 61, n. 5, 9 e 11 c.p., 625 n. 2 e 6, 624-bis c.p., nonché per il reato di cui agli artt. 61 n. 5, 9 e 11 c.p., 614 c.p., assolto per il reato di furto, ex art. 530, secondo comma c.p., e dichiarato responsabile del delitto di violazione di domicilio, esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p..
Con provvedimento in data 25 giugno 2008, l’amministrazione ha stabilito che l’assegnazione al ricorrente dell’alloggio di servizio debba avere luogo in occupazione temporanea a titolo oneroso, richiedendo l’impegno a lasciare libero l’alloggio da persone e cose entro trenta giorni, qualora l’amministrazione abbia necessità di riacquisirne la disponibilità, nonché ha ratificato il pregresso periodo di occupazione dell’alloggio di servizio a titolo oneroso.
Con ricorso n° 886/2008, il ricorrente chiede l’annullamento dei predetti provvedimenti, vantando un diritto ad alloggio di servizio gratuito.
Con ricorso n° 666/2009, è stato impugnato il provvedimento con il quale è stato disposto il recupero di stipendi, indennità e tredicesima.
L’amministrazione, costituitasi in giudizio, con memorie e documenti, in ciascuno dei ricorsi riuniti, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
DIRITTO
Dev’essere disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe, per ragioni di connessione.
Il ricorso n° 704/2008 è infondato.
L’art. 29 della legge n° 113/1954, vigente pro tempore, sancisce che “l’ufficiale cui siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare può, ove la gravità di tali fatti lo consigli, essere sospeso precauzionalmente dall’impiego a tempo indeterminato, fino all’esito del procedimento penale o disciplinare.
Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico dell’ufficiale sia stato emesso ordine o mandato di cattura.
Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste, o che l’imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.
Quando, però, da un procedimento penale comunque definito emergano fatti o circostanze che possano rendere l’ufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato, l’ufficiale deve essere sottoposto a procedimento disciplinare. […]”.
Il provvedimento di sospensione precauzionale è motivato in ragione del decreto di perquisizione locale e personale e sequestro eseguito a carico del ricorrente.
La valutazione di gravità dei fatti non può ritenersi illegittima.
Sebbene assolto dall’imputazione di furto, il ricorrente è stato condannato per violazione di domicilio, commessa ai danni di un suo collega, in alloggio di servizio.
La violazione di domicilio commessa, per la quale è intervenuta sentenza n° 1020/2009, depositata agli atti del giudizio, non è estranea all’espletamento dei compiti d’ufficio, considerato che, in sede di perquisizione locale eseguita a carico del ricorrente, è stata rinvenuta, tra le tante, una copia delle chiavi della porta d’ingresso dell’alloggio assegnato al suo collega e che la sentenza n° 1020/2009 è motivata, tra l’altro, sull’esame dell’imputato, che ha ammesso di essere consapevole di detenere indebitamente le copie delle chiavi degli alloggi di servizio di due suoi colleghi e di essere entrato nell’alloggio del collega.
Testualmente, la menzionata sentenza ha appurato che l’imputato “ha commesso il fatto abusando dei poteri e violando i doveri inerenti le sue funzioni di ufficiale superiore della Guardia di Finanza, facilitandosi l’ingresso avvalendosi di una copia delle chiavi di cui Gi. era entrato in possesso in ragione del suo servizio, ma che lo stesso non poteva trattenere…”.
Il ricorso principale n° 704/2008 dev’essere, quindi, respinto.
I motivi aggiunti al ricorso n° 704/2008 sono infondati.
Al ricorrente è stato comunicato, conformemente all’art. 7 della legge n° 241/1990, l’avvio del procedimento di sospensione precauzionale dall’impiego.
L’istruttoria procedimentale non fa sorgere un ulteriore obbligo di comunicazione per ciascun atto endoprocedimentale, conoscibile dall’interessato attraverso l’esercizio delle facoltà di cui alla legge n° 241/1990.
Benché il ricorrente sia stato assolto dall’imputazione di furto, la motivazione dei pareri e degli atti endoprocedimentali impugnati non è illegittima, essendo stato considerato il disvalore della condotta dell’essersi introdotto, contro la volontà del detentore, in un alloggio di servizio, da ritenersi infrastruttura militare, per il dettato di cui alla legge n° 497 del 1978.
Per tali ragioni, non potendo ritenersi che le memorie difensive prodotte per il ricorrente nel procedimento preordinato alla sospensione siano state disattese, i motivi aggiunti devono essere respinti.
Il ricorso n° 886/2008 è infondato.
Gli alloggi di servizio di cui alla legge n° 831 del 1986 si suddividono in due categorie: alloggi di servizio gratuiti connessi all’incarico ed alloggi di servizio in temporanea concessione.
L’art. 7 della legge n° 831 del 1986 stabilisce che la concessione dell’alloggio di servizio decade con la cessazione dell’incarico.
Per tale ragione, essendo stato il ricorrente collocato in incarico non operativo, allo stesso non avrebbe potuto riconoscersi un diritto ad alloggio di servizio gratuito.
La retroattività del provvedimento non può ritenersi illegittima, essendo correlata alla data del collocamento in incarico non operativo.
Per tali ragioni, il ricorso n° 886/2008 dev’essere respinto.
Il ricorso n° 666/2009 è infondato.
L’art. 22 del R.D. n° 3458/1928, nel testo vigente pro tempore, stabilisce che lo stipendio è ridotto alla metà agli ufficiali sospesi dall’impiego.
Pertanto, la pretesa al conseguimento del trattamento retributivo pieno in sospensione precauzionale dall’impiego è infondata.
I ricorsi riuniti ed i motivi aggiunti al ricorso n° 704/2008, devono essere, quindi, respinti, perché infondati.
Le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti n° 704/2008, n° 886/2008, n° 666/2009 e sui motivi aggiunti al ricorso n° 704/2008, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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