TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CAMPANIA – Sentenza 04 dicembre 2013, n. 5524

Straniero – Immigrazione – Permesso di soggiorno – Inserimento del figlio minore nel titolo di soggiorno – Mancanza dell’assenso dell’altro genitore

Dato atto che a mezzo del ricorso in esame, notificato il giorno 26 settembre 2013 e depositato il 26 ottobre successivo, la cittadina ghanese O.D. si duole del decreto del Questore di Caserta meglio sopra specificato, emesso il 7 marzo 2012 e notificato il 17 giugno 2013, recante la “archiviazione della istanza di aggiornamento” del permesso di soggiorno, quale da ella presentata in data 22 gennaio 2010;

Che a siffatta determinazione l’amministrazione è addivenuta in quanto la O. – resasi peraltro irreperibile, per come indicato in seno al provvedimento gravato- non aveva ottemperato alla richiesta di produrre, al fine di una positiva definizione dell’istanza, l’assenso del coniuge per l’inserimento del figlio minore sul proprio titolo di soggiorno;

Atteso che la ricorrente assume che l’impugnata determinazione è illegittima per violazione degli artt. 4 e 5 del d. l.vo n. 286 del 1998, degli art. 7 ed 8 della l. 241 del 1990, nonché per eccesso di potere, poiché, nella sua prospettazione, ferma la mancata comunicazione di avvio del procedimento e le connesse violazioni di legge, l’amministrazione non avrebbe potuto negare l’accoglimento dell’istanza in quanto la mancata produzione dell’atto richiesto nella sede procedimentale era dovuta all’indisponibilità del coniuge a rilasciarlo, ovvero a causa non dipendente dalla sua volontà;

Preso atto che l’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per l’intimata amministrazione per resistere al ricorso ed ha versato in atti documentazione, nonché, in data 29 ottobre 2013, memoria difensiva secondo cui “la mancanza dell’atto di assenso richiesto per l’altro genitore non costituisce affatto una mera irregolarità amministrativa, come erroneamente sostenuto dall’istante e che anzi la necessità che detto atto venga acquisito quale condizione al rilascio del permesso costituisce elemento essenziale ai fini del perfezionamento della fattispecie. La legge prevede che tale assenso sia necessario proprio a tutela del minore”;

Considerato che la replica della difesa erariale meriti sicura condivisione non potendo, nella sede amministrativa data, assumere rilievo l’indisponibilità dell’altro coniuge a rilasciare l’atto di assenso;

Considerato ancora che, nella descritta situazione, alcun rilievo può esser conferito alla denuncia di violazione delle garanzie procedimentali, sulle quali si è soffermato in sede di discussione orale il procuratore attoreo, posto che, anche ove avesse a doversi convenire sulla mancanza di prove idonee in ordine all’irreperibilità della ricorrente, quale dichiarata nel provvedimento, non può comunque che farsi applicazione dell’art. 21 octies della stessa legge sul procedimento, n. 241 del  1990, ai cui sensi non può essere annullato il provvedimento la cui necessitata adozione senza margini di discrezionalità alcuna rimanga, come qui accade, palese nella sede processuale;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada respinto siccome infondato;

Che le spese di giudizio debbano seguire, come di regola, la soccombenza ed essere liquidate come in dispositivo;

 

P.Q.M.

 

Definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente e soccombente alle spese di giudizio che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge per quanto dovuti, a favore dell’amministrazione resistente.