Tribunale amministrativo Regionale Catanzaro, sez. I, ord. caut., 26 gennaio 2017, n. 33

 

N. 00033/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00018/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 18 del 2017, proposto da:

D. I. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte e Giovanni Spataro, domiciliata ex art. 25 c.p.a., presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B;

contro

Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Francesco Ventrice, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella regionale;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– della nota della Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante del 12 dicembre 2016, prot. n. 370725, con la quale è stato comunicato alla ricorrente l’esclusione dalla procedura di gara relativa alla realizzazione dell’impianto di valorizzazione e recupero spinto di M.P.S., da RD e RU residui, da avviare alla filiera del riciclaggio, con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica (FORSU) da realizzare in loc. Alli nel comune di Catanzaro;

– del verbale di gara del 6 dicembre 2016, n. 2;

– del verbale di gara del 10 ottobre 2016, n. 1;

– della nota della Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante del 26 ottobre 2016, prot. n. 323537;

– della nota della Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante del 16 dicembre 2016, prot. n. 377566, con la quale la Regione Calabria ha negato alla ricorrente l’accesso agli atti di gara richiesto con nota del 12 dicembre 2016;

– del disciplinare di gara se ed in quanto letto nel senso che, all’art. 11, richiederebbe per ogni associato al raggruppamento temporaneo dei progettisti, a pena di esclusione, ed indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta, una corrispondenza tra quota di partecipazione e quota di esecuzione lavori;

– di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti o consequenziali;

e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al subingresso in tale contratto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso è stato depositato l’11 gennaio 2017 e pertanto esso è sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico;

Ritenuto, alla stregua di tale elemento temporale, che la costituzione della Regione Calabria non sia conforme al modello stabilito dalla legge, in quanto tale amministrazione:

a) ha depositato copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2-bis c.p.a. e dell’art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale;

b) ha depositato copia digitale per immagini della procura conferita dal Presidente della Regione, senza attestarne la conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2-ter c.p.a. e dell’art. 8, comma 2 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40;

Ritenuto che nel caso di specie l’atto di costituzione manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma II c.p.c.), in quanto:

a) la mancanza della firma digitale apposta sull’atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità, e cioè che esso provenga dal difensore che ne appare l’autore (cfr. anche l’art. 44, comma 1 c.p.a. con riferimento al ricorso);

b) non è possibile, in mancanza della prescritta attestazione, ritenere la conformità all’originale della copia digitale della procura prodotta;

Ritenuto, pertanto, che la costituzione sia nulla;

Ritenuto, alla cognizione sommaria tipica della presente fase cautelare, che il ricorso sia suscettibile di prognosi favorevole, in quanto la mancata corrispondenza tra quota di esecuzione e quota di qualificazione per il geologo e il professionista con comprovata esperienza nel campo degli impianti elettrici e dell’automazione non appare essere causa di esclusione del concorrente;

Ritenuto, pertanto, che i provvedimenti impugnati debbano essere sospesi, siccome richiesto dalla parte ricorrente in via cautelare;

Ritenuto, nondimeno, che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima):

a) accoglie l’istanza di tutela cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati.

b) fissa per la discussione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 maggio 2017;

c) compensa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente FF

Francesco Tallaro, Referendario, Estensore

Raffaele Tuccillo, Referendario

L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Francesco TallaroGiovanni Iannini

IL SEGRETARIO