Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata sentenza n. 14 depositata il 12 gennaio 2022

Abuso edilizio – Condominio – difetto di legittimazione

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 7/12/2021, il Condominio deducente ha impugnato il provvedimento del Comune di Potenza, in epigrafe specificato, recante l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo ad esso afferente.

1.1. L’impugnazione è affidata a plurimi motivi, tra cui in particolare la deduzione del difetto di legittimazione passiva della parte ricorrente.

2. Si è costituito in giudizio il Comune intimato che ha contestato la fondatezza del ricorso.

3. Alla camera di consiglio del 12/1/2022 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

4. Il ricorso è fondato nei sensi appresso specificati.

Coglie nel segno il primo motivo di impugnazione – con assorbimento di ogni altra censura – atteso che:

  • ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, “Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso“. Costituisce, inoltre, ius receptum che l’ordine di demolizione in questione può essere adottato nei confronti dell’attuale proprietario, anche se non responsabile dell’abuso edilizio, perché l’abuso costituisce illecito permanente e tali misure hanno carattere ripristinatorio, né la loro irrogazione esige l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la realizzazione dell’abuso;
  • in specie, l’ordine impugnato è stato ingiunto (unicamente) nei confronti di un soggetto:

i) che non rientra in nessuna delle due esposte categorie, dovendosi precisare al riguardo che il condominio costituisce un mero ente di gestione, privo di personalità giuridica, spettando la proprietà dei beni comuni ai singoli condomini (cfr. Cassazione civile, sez. un., 18/9/2014, n. 19663);

ii) che, dunque, non può dirsi passivamente legittimato rispetto all’ordine stesso. Ciò conclamando, secondo quanto già statuito da condivisibile giurisprudenza (cfr. T.A.R. Campania, sez. VIII, 10/7/2020, n. 3005; T.A.R. Lombardia, sez. II, 29/7/2019 n. 1764; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 29/11/2019, n. 2126), la sua illegittimità per violazione dell’invocato paradigma normativo.

5. In conclusione, il ricorso merita accoglimento per le ragioni esposte e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Potenza al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, da quantificarsi nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.