Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione I, sentenza n. 12 depositata il 3 gennaio 2020 – L’avvalimento rileva ai soli fini della qualificazione dell’offerta non anche ai fini del punteggio e tale istituto deve essere reale e non astratto, cioè non è sufficiente « prestare » il requisito o la certificazione posseduta ed al contempo assumere sul punto impegni del tutto generici