Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione I, sentenza n. 12 depositata il 3 gennaio 2020
N. 00012/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01810/2019 REG.RIC.
N. 01825/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1810 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cooperativa MC – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa – in proprio e nella qualità di designata mandataria dell’ATI costituenda con le mandanti Consorzio Stabile M. s.c.a.r.l., I. s.p.a., C. s.p.a., E. s.r.l., F.V. s.p.a. -, C. s.p.a., E. s.r.l. e F.V. s.p.a., in proprio e nella qualità di designate mandanti del costituendo RTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Frontoni, Gianluca Luzi, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Abenavoli in Napoli, – omissis -;
contro
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Marcone, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Napolitano in Napoli, – omissis -;
nei confronti
Impresa P. & C. s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’associazione temporanea costituita con le imprese G. s.p.a., I.X s.p.a., S.X s.p.a., E.I. s.p.a., G.E. s.p.a., I.T. s.r.l., R.C. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Strano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1825 del 2019, proposto da
Consorzio Stabile M. S.C.A.R.L., I. s.p.a., in proprio e nella qualità di designate mandanti del costituendo RTI con C.M.C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Abbamonte, Nicola Creuso, Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Abbamonte in Napoli, -omissis -;
contro
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Marcone, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Napolitano in Napoli, -omissis -;
nei confronti
Impresa P. & C. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Strano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1810 del 2019:
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva del 29 marzo 2019 prot. RFI_DAC\A0011\P\2019\0001146 di RFI s.p.a. emesso in favore della Associazione di imprese Impresa P., nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto stipulato tra RFI e l’ATI P., nella esecuzione del quale i ricorrenti confermano di volere subentrare ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 c.p.a., oltre all’eventuale risarcimento del danno;
– nonché di ogni atto presupposto, antecedente, conseguenziale o comunque connesso con quelli impugnati.
Quanto al ricorso n. 1825 del 2019 proposta da Consorzio Stabile M. s.c.a r.l. e I. s.p.a.:
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva del 29 marzo 2019 prot. RFI_DAC\A0011\P\2019\0001146 di RFI s.p.a. emesso in favore della Associazione di imprese Impresa P., nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto stipulato tra RFI e l’ATI P., nella esecuzione del quale i ricorrenti confermano di volere subentrare ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 c.p.a., oltre all’eventuale risarcimento del danno;
– nonché di ogni atto presupposto, antecedente, conseguenziale o comunque connesso con quelli impugnati.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e dell’Impresa P. & C. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha indetto la procedura DAC.0177.2018 per l’affidamento della “progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari Tratta Frasso Telesino – Telese, comprensiva di armamento ferroviario, degli impianti di trazione elettrica, delle altre tecnologie ferroviarie, degli impianti di fermata e stazione” per un valore stimato dell’appalto di euro 269.786.460,50, IVA esclusa.
La procedura di affidamento è stata indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per la parte applicabile ai c.d. settori speciali, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016).
La gara è stata aggiudicata all’ATI tra l’IMPRESA P. & C. S.P.A., quale mandataria, e le imprese mandanti G. S.P.A., I.X S.P.A., S.X S.P.A., E.I. S.P.A. e progettista indicato: G.E. s.p.a. – I.T. S.r.l. – R.C. s.p.a., con provvedimento di aggiudicazione del 29 marzo 2019 prot. RFI_DAC\A0011\P\2019\0001146.
2. Con ricorso n. 1810/2019 la Cooperativa MC – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa, in proprio e nella qualità di designata mandataria dell’ATI costituenda con le mandanti Consorzio Stabile M. s.c.a r.l., I. s.p.a., C. s.p.a., E. s.r.l., F.V. s.p.a. -, e queste ultime tre società, in proprio e nella qualità di designate mandanti del citato costituendo RTI, hanno impugnato il predetto provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 89 del d.lg. 50/2016, violazione della lex specialis, eccesso di potere sotto il profilo della arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità;
b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 89 del d.lg. 50/2016, degli artt. 3 e 41 Cost., violazione degli artt. 43 e 49 del trattato UE, degli artt. 57, 60 e 63 della direttiva 2014/2024/UE, violazione della lex specialis, violazione del principio della libera concorrenza e della par condicio dei concorrenti, eccesso di potere sotto il profilo dellaarbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità, disparità di trattamento;
c) Violazione dei principi di cui agli artt. 3, 7, 10 e ss. l. 241/90 in connessione con le disposizioni in tema di accesso posticipato agli atti di gara di cui al t.u. 50/2016 – violazione delle disposizioni in tema di acquiescenza di cui all’art. 120 del c.p.a.;
d) In subordine: violazione del principio del giusto procedimento, nonché della segretezza delle offerte e della par condicio dei concorrenti. Violazione della imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e la Impresa P. & C. s.p.a. – in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’associazione temporanea costituita con le imprese G. s.p.a., I.X s.p.a., S.X s.p.a., E.I. s.p.a., G.E. s.p.a., I.T. s.r.l., R.C. s.p.a. – si sono costituite regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto nel merito.
La Impresa P. & C. S.p.A., nella qualità sopra indicata, con ricorso incidentale notificato alle ricorrenti e all’amministrazione resistente ha in particolare chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire della ricorrente.
3. Con motivi aggiunti notificato all’amministrazione resistente e alla controinteressata e regolarmente depositato nella Segreteria del Tar, le ricorrenti hanno dedotto l’ulteriore seguente motivo di impugnazione:
e) Violazione sotto ulteriore profilo della norma di gara: Allegato 4 al Disciplinare di gara.
Il Consorzio Stabile M. S.C.A.R.L. e I. s.p.a., nella qualità di mandanti del costituendo raggruppamento con mandataria CMC, con ricorso n. 1825/2019, e con conseguente ricorso per motivi aggiunti, hanno impugnato i medesimi provvedimenti impugnati con ricorso n. 1810/2019, articolando i medesimi motivi di ricorsi ivi proposti.
Anche in relazione al ricorso n. 1825/2019 è stato proposto ricorso incidentale dalla controinteressata la Impresa P. & C. s.p.a..
Alla pubblica udienza del 6 novembre 2019 le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, va disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., in quanto connessi soggettivamente e oggettivamente e in considerazione della circostanza che i due ricorsi attengono sostanzialmente ad una vicenda unitaria, in quanto è stato contestato il provvedimento di aggiudicazione sia da parte del costituendo raggruppamento ATI, meglio descritto in epigrafe, sia da parte delle imprese mandanti dello stesso.
Va, peraltro, evidenziato che nei ricorsi in epigrafe indicati sono sostanzialmente riprodotti i medesimi motivi di ricorso, salvo residuali differenze che verranno adeguatamente sottolineate nel corpo della presente motivazione.
Ciò posto, in relazione al ricorso n. 1810/2019 le ricorrenti, con un primo motivo di ricorso, hanno chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, in quanto la commissione avrebbe fatto erronea applicazione del punto E) del disciplinare, secondo cui non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento se finalizzato all’attribuzione del punteggio premiale nell’offerta tecnica, in tal caso deve essere assegnato il punteggio minimo.
Nel caso di specie, le ricorrenti evidenziano che la commissione giudicatrice ha ritenuto di applicare la previsione per cui, ai fini del punteggio, non potrebbero essere considerati i requisiti esperenziali se “prestati” con avvalimento, nonostante tale disciplina sia inapplicabile in caso di avvalimento di progettisti, non trattandosi di mero prestito di requisiti, ma assumendo i progettisti ausiliari in proprio l’obbligo di svolgimento della prestazione e non essendoci, quindi, ragione per non considerare i loro requisiti esperenziali ai fini del punteggio.
La mancata attribuzione del punteggio premiale relativo all’avvalimento di progettisti sarebbe irragionevole, perché comunque all’art. 89, comma 1, del d.lg. 50/2016 è previsto che “per quanto riguarda i criteri relativi…o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste”.
La lett. E del disciplinare di gara, secondo le ricorrenti, si rivolgerebbe alla “diversa ipotesi in cui il concorrente fosse ricorso all’avvalimento del progettista non, come nella specie, per la esecuzione della prestazione di progettazione, ma al solo scopo di ottenere un punteggio più elevato (quale la ipotesi del concorrente dotato di un proprio staff di progettisti, che avrebbero eseguito la prestazione, ma carenti della esperienza pregressa per ottenere il punteggio premiale), risultando sotto tale profilo anche pienamente logica e ragionevole, in quanto tesa a garantire e assicurare la par condicio dei concorrenti”.
Con ricorsi per motivi aggiunti, presentati nell’ambito di entrambi i giudizi, le ricorrenti hanno, altresì, evidenziato che tale conclusione sarebbe confermata anche dall’allegato 4 del disciplinare di gara in cui è previsto che il punteggio sul requisito esperienziale dei progettisti vada assegnato anche nel caso in cui gli stessi siano impegnati tramite contratto di avvalimento.
2. Tale ricostruzione, per quanto suggestiva, non può essere condivisa.
Come hanno precisato sia l’amministrazione resistente che la controinteressata, la lettera E) del disciplinare di gara non si presta ad equivoci, in quanto in essa è espressamente e chiaramente evidenziato e sottolineato che: “N.B. Non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale nell’offerta tecnica. In tal caso verrà assegnato il punteggio minimo”.
Nelle gare pubbliche le esigenza di certezza devono essere particolarmente perseguite e valorizzate, evitando interpretazioni che possano forzare il dato letterale degli atti di gara, laddove questi siano formulati in modo chiaro e non si prestino ad interpretazioni differenti da quelle che palesemente derivano dal tenore letterale delle disposizioni medesime.
Su queste basi, il Collegio rileva che la lettera E) del disciplinare di gara è chiaramente volta a tutti i tipi di avvalimento, senza di distinzioni di sorta, e quindi anche all’avvalimento di progettisti, che sono tenuti ad eseguire in proprio la prestazione, come, peraltro, impone l’art. 89 del d.lgs. 50/2016.
Diverse interpretazioni – che tendono a limitare l’ambito applicativo della citata lett. E) del disciplinare di gara – rischierebbero di porsi in contrasto con il chiaro tenore letterale degli atti di gara che, come è noto, rappresentano essi stessi un limite che la stazione appaltante si è dato e che non può essere disatteso.
La chiara portata letterale della citata clausola non può, quindi, neanche essere messa in discussione dal tenore dell’allegato 4 del disciplinare di gara che, in realtà, non afferma che il punteggio premiale vada attribuito anche in caso di avvalimento di progettisti che eseguono in proprio la prestazione di spettanza.
3. Peraltro, le interpretazioni proposte dalle ricorrenti non possono essere seguite, in quanto la citata clausola del disciplinare di gara non è né irragionevole né sproporzionata.
Non rileva, infatti, la circostanza – evidenziata dalle ricorrenti – che i progettisti avrebbero potuto indifferentemente fare parte del raggruppamento di imprese o rimanere a questo estraneo, in quanto la differenza esistente tra l’una e l’altra ipotesi è tale da giustificare la clausola contestata in questa sede.
In particolare, qualora il progettista sia un ausiliario, perché ha stipulato un contratto di avvalimento con la partecipante alla gara, come nel caso di specie, e nello stesso tempo è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni dedotte in contratto, in applicazione dell’art. 89 d.lgs. 50/2016, resta, comunque, estraneo all’associazione che direttamente partecipa alla gara.
In particolare la giurisprudenza amministrativa consolidata, condivisa da questa Sezione, ha evidenziato che “le prestazioni contrattuali dell’appalto, pur se in concreto eseguite nell’ambito dell’organizzazione aziendale dell’ausiliaria, rientrano nella sfera di rischio economico-imprenditoriale della concorrente alla gara; l’impresa avvalente resta la controparte contrattuale della Stazione Appaltante, sia pure con la garanzia della responsabilità solidale dell’ausiliaria. Per tale ragione, il contratto si ritiene eseguito dalla concorrente e alla concorrente è rilasciato il certificato di esecuzione. È questo il significato della previsione dell’art. 89, comma 8, d.lg. n. 50/2016, che marca anche la differenza rispetto al subappalto, non a caso richiamato nell’ultimo inciso dello stesso comma. A differenza dell’impresa ausiliaria, l’impresa subappaltatrice assume in proprio il rischio economico-imprenditoriale dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate, secondo lo schema tipico del contratto derivato dal contratto principale, perciò diverso è il rapporto giuridico tra subappaltatore e appaltatore, da un lato, e tra entrambi e la Stazione Appaltante, dall’altro. Le restanti previsioni dello stesso art. 89 danno riscontro normativo a tale configurazione dell’istituto dell’avvalimento. L’oggetto dell’avvalimento consiste, in definitiva, nella messa a disposizione, da parte dell’impresa ausiliaria, non di requisiti di qualificazione intesi come valore astratto, bensì delle risorse e dei mezzi che li sostanziano e di cui l’ausiliata è carente per l’esecuzione del contratto” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 01/04/2019, n.4247).
Tale differenza comporta ragionevolmente che il disciplinare di gara esclude che da un prestito di requisiti, che la partecipante non possiede, quest’ultima possa addirittura ricevere un vantaggio superiore a quello della partecipante, che non possiede il requisito esperienziale e non è ricorsa ad alcun avvalimento.
Il contratto di avvalimento già consente, infatti, di ricorrere a terzi (impresa ausiliaria) per ottenere in prestito requisiti di qualificazione che la partecipante non possiede da sola; per tali motivi la citata clausola del bando non appare irragionevole, anche se riferita a progettisti che per legge sono tenuti ad eseguire in proprio le prestazioni, in quanto vuole evitare una iper valutazione dell’avvalimento rispetto a chi partecipa senza ricorrere a tale figura.
Per le medesime ragioni l’avvalimento rileva ai soli fini della qualificazione dell’offerta non anche ai fini del punteggio, come si desume plasticamente dall’art. 89, comma 1, secondo cui “l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara”.
L’enfasi che le ricorrenti hanno dato alla circostanza che i progettisti sono tenuti ad eseguire in proprio la prestazione non è, peraltro, giustificata, in quanto nel contratto di avvalimento operativo, comunque, “non è consentito ai concorrenti, privi di taluni requisiti di qualificazione, di ottenerli in prestito, attraverso l’istituto dell’avvalimento, al fine di partecipare alle gare d’appalto senza che sussistano adeguate garanzie circa l’effettivo impiego e disponibilità, in fase di esecuzione contrattuale, delle risorse necessarie; l’impresa ausiliaria deve mettere a disposizione del concorrente non i requisiti di qualificazione, intesi come valore astratto, bensì le risorse ed i mezzi che li sostanziano e di cui l’ausiliata è carente per l’esecuzione del contratto; tanto perché l’avvalimento, per com’è configurato dalla legge, deve essere reale e non astratto, cioè non è sufficiente « prestare » il requisito o la certificazione posseduta ed al contempo assumere sul punto impegni del tutto generici, a pena di svuotare di significato l’essenza dell’istituto, che serve non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti” (cfr., Consiglio di Stato sez. V, 30/01/2019, n.755).
Ne consegue, peraltro, che la clausola in contestazione non risulta neanche in contrasto con i principi sovranazionali, in quanto attribuisce all’avvalimento la giusta rilevanza che lo stesso codice dei contratti le riserva.
Parimenti infondato è il motivo di ricorso con cui si contesta la presunta acquiescenza da parte del RTI P. al verbale della seduta pubblica del 17 dicembre 2018, nella quale lo stesso RTI risultava erroneamente collocato al terzo posto della graduatoria, non avendo tale atto natura provvedimentale ed essendo stato ritirato dall’amministrazione in autotutela.
In relazione a tale verbale, peraltro, non sono pertinenti le doglianze sull’accesso illegittimo di cui avrebbe beneficiato la controinteressata, atteso che, in ogni caso, le ricorrenti impugnano il provvedimento di aggiudicazione della gara che, comunque, prescinde dal citato accesso documentale e che non potrebbe, comunque, essere intaccato dall’eventuale declaratoria di illegittimità dell’accesso medesimo.
Né sussiste la violazione del principio per cui la Commissione giudicatrice non può valutare le offerte tecniche dopo avere conosciuto il contenuto delle offerte economiche, in quanto non vi è stata alcuna nuova valutazione da parte della Commissione di gara, ma una semplice operazione aritmetica in applicazione della clausola del Disciplinare.
Inoltre, non può essere condivisa neanche l’ulteriore doglianza, secondo cui la stazione appaltante sarebbe incorsa in eccesso di potere, perché in altre gare avrebbe attribuito un punteggio premiale anche all’avvalimento di progettisti, in quanto tale circostanza, anche se dimostrata, non sarebbe ideona a rendere illegittima la clausola impugnata in questa sede che, come visto, è invece del tutto immune dalle censure mosse dalle ricorrenti.
Ne consegue, pertanto, che i ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, vanno respinti.
Il rigetto dei ricorsi comporta l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.
4. Con ricorso n. 1825/2019 e conseguenti motivi aggiunti, il Consorzio Stabile M. S.C.A.R.L. e I. S.p.A., nella qualità di mandanti del costituendo raggruppamento con mandataria CMC, hanno impugnato gli stessi atti impugnati con ricorso n. 1810/2019 e contestato il contratto di appalto medio tempore stipulato, articolando sostanzialmente la medesime censure.
Le ricorrenti hanno, tuttavia, ulteriormente dedotto che, nonostante avessero mostrato disponibilità a sostituire la mandataria CMC, non sarebbero stati convocati dalla stazione appaltante.
Tale profilo di doglianza è irrilevante ai fini dell’accoglimento del ricorso in quanto, comunque, le ricorrenti, in sede di gara, avevano solo mostrato una disponibilità alla sostituzione dell’impresa CMC e, in ogni caso, in considerazione della mancata attribuzione del punteggio premiale, alle ricorrenti non sarebbe stata attribuito alcun punteggio ulteriore tale da consentirgli di vincere la gara, anche se avessero sostituito la CMC.
Né rileva la circostanza che la stazione appaltante non abbia proceduto alla conclusione del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, avendo proceduto comunque a revocare tale fase per stilare una nuova graduatoria.
Ne consegue che anche il ricorso n. 1825/2019, con conseguente ricorso per motivi aggiunti, va respinto.
La reiezione dei ricorsi comporta l’improcedibilità del ricorso incidentale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi:
a) respinge i ricorsi introduttivi e quelli per motivi aggiunti;
b) dichiara improcedibili i ricorsi incidentali proposti da Impresa P. & C. s.p.a.;
c) condanna la Cooperativa MC – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa, la C. s.p.a., la E. s.r.l. e F.V. s.p.a., al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite, in favore della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., che liquida in complessivi € 2500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge;
d) Condanna la Cooperativa MC – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa, la C. s.p.a., la E. s.r.l. e F.V. s.p.a., al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite, in favore della Impresa P. & C. s.p.a., che liquida in complessivi € 2500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato corrisposto per il ricorso incidentale;
e) Condanna il Consorzio Stabile M. s.c.a r.l. e I. s.p.a., al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite, in favore della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., che liquida in complessivi € 2500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge;
f) Condanna il Consorzio Stabile M. s.c.a r.l. e I. s.p.a.al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite, in favore della Impresa P. & C. s.p.a., che liquida in complessivi € 2500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato corrisposto per il ricorso incidentale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Maurizio Santise | Salvatore Veneziano | |
IL SEGRETARIO
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