Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione III sentenza n. 5550 depositata il 1 dicembre 2016
N. 05550/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03764/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3764 del 2016, proposto da:
D. S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica Ing. Riccardo Colasanti, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Pazzaglia, con domicilio ex art. 25 c.p.a. in Napoli presso la Segreteria del T.A.R. Campania, Piazza Municipio, 64;
contro
ACaM – Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile, in persona del Commissario legale rappresentante p.t. dott. Ruggero Bartocci, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelina Martino e Loredana Milone, con domicilio eletto presso l’avv. Loredana Milone in Napoli, Via F. Petrarca, 129/Edilvision;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
e con l’intervento di
ad opponendum:
E. S.r.l., in persona dell’amministratore unico legale rappresentante p.t. Angelo Liotta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Malossini e Francesco Vannicelli, con domicilio ex art. 25 c.p.a. in Napoli presso la Segreteria del T.A.R. Campania, Piazza Municipio, 64;
per l’annullamento
del bando di gara pubblicato dall’Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile sulla G.U., 5.a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 74 del 29/6/2016, per la realizzazione di servizi redazionali di infomobilità e piattaforma informatica di supporto nell’ambito dell’ITSC; degli atti di gara richiamati ivi compreso il disciplinare e il capitolato tecnico; per quanto occorrer possa della determina del Commissario n. 173 del 22/6/2016 di approvazione degli atti di gara; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso con gli atti impugnati, anche se non conosciuti ivi compresa la determina D.G. n. 172 del 21/6/2016; nonché per il risarcimento del danno connesso all’impossibilità per la ricorrente di partecipare alla gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ACaM – Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile;
Visto l’atto di intervento ad opponendum della E. S.r.l.;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore per l’udienza pubblica dell’8 novembre 2016 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- La Società ricorrente impugna il bando pubblicato il 29/6/2016 dall’ACaM, relativo alla procedura aperta per l’affidamento per 24 mesi della “Realizzazione dei servizi redazionali di infomobilità e piattaforma informatica di supporto nell’ambito dell’ITSC” (“Intelligent Transport System Campania”), dal valore stimato di € 1.567.228,15, IVA esclusa, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
1.1- Espone che:
– essa è un’azienda leader nella realizzazione di sistemi e soluzioni tecnologiche per l’editing, la gestione e la distribuzione di contenuti multimediali ed ha sviluppato soluzioni tecnologiche specifiche per la c.d. infomobilità (realizzando la piattaforma denominata IMA®, adottata dai più importanti Centri Servizi per la Infomobilità nazionale e locale, tra cui il Centro Servizi Muoversi in Campania della stessa ACaM);
– l’impugnato bando non prevede la suddivisione in lotti della gara (senza recare alcuna motivazione), benché ben 40 dei 70 punti per l’offerta tecnica siano assegnati alla “soluzione tecnica – funzionale della piattaforma” (ed i restanti 30 punti alla “struttura organizzativa dei servizi redazionali”);
– la ricorrente non può partecipare alla gara né da sola né in forma aggregata, a causa delle previsioni relative ai requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica-organizzativa, riferiti in via esclusiva ai servizi redazionali e di cui non è in possesso (iscrizione al Registro delle Imprese per attività redazionali; titolarità di una testata giornalistica registrata al Tribunale da almeno 5 anni; esecuzione negli ultimi tre esercizi finanziari di servizi redazionali per un importo pari a quello posto a base di gara);
– in particolare, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e la titolarità di una testata giornalistica sono previsti “a pena di esclusione da ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento, Consorzio, GEIE o Aggregazioni di imprese” (senza possibilità di avvalimento), mentre il requisito dell’esecuzione dei servizi redazionali (pur ammettendosi in tal caso l’avvalimento) deve essere posseduto al 100% dal raggruppamento, per cui l’impresa specializzata nell’elaborazione dei sistemi tecnologici è obbligata a reperire il requisito di esperienza e fatturato per le prestazioni redazionali, anche se le stesse non sono da essa rese in caso di aggiudicazione (in ipotesi di RTI verticale);
– inoltre, il capitolato speciale d’appalto, al punto 3.6, prevede una specifica obbligazione contrattuale per l’aggiudicatario, tenuto ad assumere 8 specifiche e nuove figure professionali (con determinati e specifici profili di esperienza maturata), senza possibilità di avvalersi delle figure professionali presenti nell’organico dell’operatore non editore.
1.2- Avverso il contestato bando e gli atti di gara è dedotto che:
1) in violazione dell’art. 51 del d.lgs. n. 50 del 2016, non è stata motivata la scelta di non suddividere l’appalto in lotti funzionali o prestazionali, benché emergano profili di separazione ed autonomia tra i servizi redazionali e la realizzazione, sviluppo e manutenzione della piattaforma informatica con le connesse applicazioni;
2) l’art. 83 dello stesso d.lgs. impone di fissare requisiti attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, che nel caso di specie è duplice (servizi redazionali, da un lato, ed informatici dall’altro);
3) è di conseguenza illegittima la previsione del punto 9.7 del capitolato (dimostrazione della capacità tecnica mediante elenco dei servizi redazionali effettuati negli ultimi tre anni), per contrasto con l’art. 86 secondo il quale non possono essere richiesti mezzi di prova diversi e, in particolare, le capacità tecniche vanno dimostrate “in funzione della natura, della qualità o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi (comma 5);
4) vanno impedite le limitazioni alla concorrenza, in base a quanto stabilito dall’art. 68 del medesimo Codice (nella specie, fissate dalla specificazione del numero, della qualifica e della specifica esperienza delle figure professionali per l’esecuzione dei servizi redazionali);
5) illegittimamente non è stato richiesto alcun requisito tecnico-professionale per i servizi informatici.
L’ACaM si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando memoria difensiva.
In giudizio ha spiegato intervento ad opponendum la E. S.r.l. (dichiarando poi, con memoria depositata il 5/11/2016, di non avere più interesse all’intervento, essendo stata esclusa dalla gara).
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 14/9/2016 n. 1403.
La Società ricorrente e l’ACaM hanno esibito documentazione e depositato memorie e repliche.
All’udienza pubblica dell’8 novembre 2016 il ricorso è stato assegnato in decisione.
2- In via preliminare, debbono essere disattese le eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità sollevate dall’ACaM nei propri scritti difensivi, poiché:
– la D. S.p.A. è da ritenersi legittimata a contestare gli atti di gara la cui disciplina ne esclude la partecipazione, con riferimento all’interesse a svolgere in proprio e separatamente il servizio relativo alla prestazione informatica, che assume diversificato e autonomo rispetto ai servizi redazionali; cosicché, in tal caso, per proporre ricorso non è indispensabile aver formulato domanda di partecipazione alla gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23/10/2013 n. 5131 per cui, alla regola che fonda la legittimazione al ricorso sulla situazione diversificata che deriva dalla partecipazione alla gara contestata, fa eccezione il caso in cui “si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti”);
– non rileva che non sia stata comprovata l’attività svolta (con l’esibizione della visura camerale o dello Statuto), essendo incontestato che la Società ricorrente opera nel settore della realizzazione di sistemi tecnologici specifici;
– l’impugnativa, ancorché involga i precedenti atti che hanno dato impulso alla procedura, non può dirsi irricevibile per la mancata preliminare impugnativa delle deliberazioni del Commissario ACaM recanti la relazione illustrativa e gli atti di gara, essendo stata ritualmente proposta (con atto notificato il 29/7/2016 e depositato l’8/8/2016) avverso il bando dalla cui pubblicazione, avvenuta il 29/6/2016, è prodotta la lesione all’interesse che si intende tutelare.
3- Si può quindi passare all’esame del ricorso.
Le contestazioni della Società ricorrente fanno leva sulla considerazione secondo cui, essendo prevista la realizzazione della piattaforma tecnologica di supporto, l’appalto non può essere incentrato sulla prestazione dei servizi redazionali, ma (in ragione della natura e delle caratteristiche del servizio) occorreva aprire all’autonoma partecipazione dei soggetti dotati delle diverse e specifiche competenze professionali.
3.1- Sulla base di tale premessa, con la prima delle censure si afferma che immotivatamente l’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, in violazione di quanto dispone l’art. 51 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
L’invocata norma del nuovo Codice dei contratti pubblici (primo comma, prima e seconda parte) stabilisce che:
<<Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139>>.
Ciò posto, occorre considerare che l’art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 conteneva analoga disposizione, con la quale era stabilito che:
<<Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese>>.
In relazione ad essa, la giurisprudenza ha ritenuto che la norma affida alla discrezionalità dell’Amministrazione la scelta in ordine alla suddivisione in lotti, censurabile solo ove emerga che l’appalto non assuma un carattere unitario (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16/3/2016 n. 1081: “D’altra parte, costituisce orientamento consolidato, da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 2682 del 2015), che l’opzione sottesa alla suddivisione o meno in lotti dell’appalto è espressiva di scelta discrezionale non suscettibile di essere censurata in base a criteri di mera opportunità, tanto più nel caso in cui – come quello in esame – l’unitarietà sia imposta dall’oggetto dell’appalto …”).
Ad avviso del Collegio, tale conclusione deve essere mantenuta ferma e va ribadita con riferimento alla nuova norma, non essendovi ragioni per ritenere che il d.lgs. n. 50 del 2016 abbia inteso limitare la discrezionalità della P.A. (trattandosi in sostanza della riformulazione della stessa norma, nella quale peraltro scompare la proposizione assertiva – “devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali” – che contraddistingueva la norma previgente).
3.1.1- Tanto premesso, si tratta quindi di stabilire se, nella specie, la discrezionalità sia stata correttamente esercitata, avendo riguardo alla valutazione dell’ACaM in ordine alla configurazione unitaria dell’appalto.
A tal fine, l’esibita relazione tecnico-illustrativa del progetto (doc. 5 della produzione ACaM del 10/9/2016), trasposta nel capitolato tecnico, dà conto (cfr. pag. 5) che, con la gara in esame, l’ACaM “intende dotarsi di un avanzato Servizio Redazionale di Infomobilità, costituito da notiziari e rubriche tematiche, diretti agli utenti del trasporto pubblico e privato, in grado di diventare il punto di riferimento in materia di mobilità per gli operatori della comunicazione presenti in Campania (emittenti radio/televisive, carta stampata, agenzie di stampa, ecc.)”.
Lo sviluppo di “una Piattaforma di Infomobilità modulare e scalabile” è prevista a “supporto dell’erogazione dei servizi redazionali” (ivi).
Nell’inquadramento progettuale, la piattaforma è destinata alla “gestione delle notizie di infomobilità che sia modulare e scalabile” e che “in modo incrementale dovrà fornire le informazioni primarie per l’erogazione dei servizi redazionali di cui sopra” (pag. 10).
Quanto a quest’ultimo aspetto, si evidenzia che la piattaforma costituisce un primo modulo funzionale del Sistema di Infomobilità Regionale, affermando quanto segue (cfr. la stessa pag. 10):
– “Si prevede lo sviluppo della prima fase di questo modello incrementale, quindi la gestione di dati provenienti da elementi conoscitivi statici provenienti da DB esistenti”;
– il modello è incrementabile in successivi “strati” (in seguito, l’integrazione “con altri strati informativi “semi-dinamici” generati dai dati acquisiti da piattaforme tecnologiche esistenti” ed, infine, il “monitoraggio in tempo reale attraverso reti di sensori, sistemi di localizzazione dei mezzi di TPL, FCD direttamente gestiti dalla Piattaforma di Infomobilità”).
Nel successivo punto 4.2 della relazione (pag. 13) è ancora affermato che:
“Il nuovo sistema di infomobilità regionale vede potenziata la parte dei servizi redazionali, come meglio specificato al successivo p.to 5, con una maggiore attenzione agli elementi tecnologici che devono supportare e soprattutto diffondere l’informazione, come meglio specificato al successivo p.to 6” (con “un sistema di gestione, aggiornamento, manutenzione e pubblicazione dei contenuti di Infomobilità, a supporto dei servizi redazionali, che utilizzi il sito web, le APP e i Totem per la pubblicazione e diffusione delle informazioni”: pag. 18 e ss.).
Al medesimo punto 6 (pag. 19):
a) sono descritte le prestazioni richieste (“acquisizione delle informazioni dalle Aziende e dagli enti coinvolti nel sistema della mobilità regionale e dagli stakeholders del traffico e della viabilità locali e regionali”; “possibilità di elaborare le informazioni acquisite”; “presentazione dei dati sul Portale WEB, su Mobile APP, su Facebook, su Twitter”);
b) è delineata l’architettura del sistema (“1. Sottosistema di gestione/creazione dei contenuti; 2. Sottosistema di presentazione dei dati e delle informazioni; 3. Sottosistema di gestione utenti redattori”), salva la possibilità di proporre una soddisfacente soluzione alternativa.
Al punto 8 (“OGGETTO E STRUTTURA DELLA GARA”) viene poi considerato che: “L’erogazione dei Servizi Redazionali è la prestazione prevalente secondo il criterio aritmetico dell’importo economico e secondo il criterio del rapporto di accessorietà con le altre prestazioni”.
Infine, a pag. 24 della relazione (“Servizi analoghi / complementari”: punto 8.1.1), è ribadito che:
“Il Sistema di Infomobilità Regionale si svilupperà in due fasi.
La prima fase, oggetto della gara di cui alla presente Relazione, prevede oltre alla realizzazione di servizi redazionali anche lo sviluppo di un sistema di gestione dei contenuti, del sito web e delle applicazioni per dispositivi mobili, che rappresentano la base per la più completa e complessa piattaforma di Infomobilità che, invece sarà oggetto della seconda fase”.
3.1.2- Dall’esposizione che precede emerge che la configurazione della piattaforma ha rilievo “servente” alla prestazione dei servizi redazionali, che costituisce l’oggetto precipuo dell’appalto ed intorno alla quale ruota la dotazione tecnologica, necessaria per la raccolta e diffusione delle notizie e con configurazione minimale rispetto allo sviluppo di un sistema informatico più complesso (riservato, come si è visto, ad una seconda fase).
In altri termini, emerge che l’appalto è incentrato sull’attività giornalistica, che forma l’unico oggetto delle prestazioni richieste (notiziari e interviste; rubriche tematiche; comunicazioni istituzionali: cfr. pag. 15 della relazione), mentre l’ACaM non ha inteso (allo stato) acquisire un sofisticato sistema informatico.
La circostanza che i servizi giornalistici vadano svolti con adeguato supporto informatico (non potendo, nell’epoca presente, essere diversamente) non denota un autonomo rilievo della piattaforma tecnologica, la quale non mostra di dover attualmente possedere caratteristiche tali da imporre (per il grado di elaborazione tecnologica richiesta) la necessità di una selezione pubblica specialmente rivolta, per questo aspetto, alle imprese dello specifico settore.
E’ anche utile sottolineare che la piattaforma informatica di supporto non ha una propria autonomia funzionale rispetto ai servizi redazionali. Infatti tutti i dati e le informazioni trattate dal sistema di gestione, con le relative modificazioni, devono essere pubblicate attraverso i canali di comunicazione previsti, a carico esclusivo della redazione giornalistica.
Ciò comporta che, sotto il profilo della motivazione, dalla citata Relazione si possono evincere agevolmente le ragioni che giustificano la scelta della stazione appaltante e che non può dirsi viziata la valutazione unitaria dell’appalto operata dall’ACaM, alla stregua di quanto ritenuto dalla giurisprudenza sopra riportata sulla insufficienza di ragioni di mera opportunità, per la suddivisione in lotti dell’appalto.
3.1.2- A tale conclusione non possono opporsi le considerazioni che hanno riguardo alla ripartizione del punteggio per l’offerta tecnica o al valore della piattaforma rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
Quanto al primo aspetto, a suffragio del proprio assunto la Società ricorrente rimarca che 40 dei 70 punti per l’offerta tecnica sono assegnati alla “soluzione tecnica – funzionale della piattaforma”, mentre in misura inferiore (30 punti) la valutazione è riservata alla “struttura organizzativa dei servizi redazionali”.
Sennonché, occorre mettere in rilievo che i suddetti 40 punti sono a loro volta ripartiti in 20 + 10 + 10 punti, di cui 20 per la “soluzione tecnica – funzionale della piattaforma” ed i rimanenti per il sito web e l’applicazione per piattaforme mobili.
In particolare, in base all’art. 14 del disciplinare:
– l’architettura del sistema informatico e degli specifici sottosistemi (lettera B) merita 20 punti dei 70 complessivi;
– gli altri 20 punti riguardano il sito web e l’applicazione per piattaforme mobili e sono distinti (lettere C e D), mostrando altresì di non richiedere particolari elaborazioni di soluzioni tecnologiche, ma incentrandosi su generali “Caratteristiche funzionali ed interfaccia grafica”.
In ordine al valore della piattaforma tecnologica, il quadro economico (cfr. pag. 29 e ss. della relazione) assegna ai costi della componente tecnologica l’importo di € 471.424,00, di cui € 143.808,00 specificatamente per la “Gestione Servizio ICT”.
Tuttavia, da ciò non deriva la considerazione secondo cui la piattaforma tecnologica costituisce oggetto di prestazioni non accessorie rispetto ai servizi redazionali e degne di autonoma e specifica considerazione, non escludendo affatto che il concorrente possa provvedere all’elaborazione e alla cura del sistema tecnologico da solo (se in possesso di risorse umane e strumentali adeguate) o in associazione (con soggetti aventi i requisiti e le capacità richiesti), ovvero affidandoli in subappalto (contenuto in tal caso, interamente, nel limite massimo del 30% dell’importo contrattuale, come ammesso dall’art. 13 del disciplinare di gara).
3.2- Le ulteriori censure possono essere trattate congiuntamente, mostrandosi legate alla principale censura da un rapporto di derivazione da essa e che, peraltro, in ragione di ciò si palesano oltretutto inammissibili per carenza di interesse (una volta esclusa la rilevanza della pretesa della Società ricorrente alla partecipazione in proprio alla gara).
Tuttavia, esigenze di completezza suggeriscono di procedere alla loro disamina.
3.2.1- In base a quanto sin qui argomentato, non può dirsi violato l’art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016 (laddove, al secondo comma, prima parte, stabilisce che: “I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”).
Invero, la configurazione dell’appalto (incentrato sulla prestazione di servizi redazionali, sviluppati con moderne tecnologie) giustifica la fissazione di requisiti di partecipazione ragguardati all’ambito degli operatori del settore giornalistico ed intesi a garantire “la serietà dell’offerta e un’adeguata esperienza nei settori oggetto di gara” (pag. 25 della relazione citata).
Non è quindi censurabile la scelta di prevedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese per attività redazionali e la titolarità di una testata giornalistica da 5 anni, né l’esecuzione di servizi redazionali e un fatturato globale conseguito nell’ultimo triennio per l’importo a base di gara.
3.2.2- Deriva da ciò che neppure può criticarsi la previsione del punto 9.7 del capitolato, collimante con l’art. 86 del d.lgs. citato, il cui quinto comma dispone che: “Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all’allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi”.
Tra essi è espressamente contemplato (cfr. la lettera a), punto ii), del citato allegato) “un elenco delle principali forniture e dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati”.
3.2.3- Parimenti è esclusa la ricorrenza di un’ipotesi di limitazione alla concorrenza (dedotta con riferimento all’art. 68 del Codice dei contratti pubblici), nella specificazione del numero, della qualifica e della specifica esperienza delle figure professionali per l’esecuzione dei servizi redazionali (1 giornalista esperto coordinatore della redazione; 1 Art Director; n. 4 redattori senior e 1 redattore junior; 1 operatore videoterminale), che anch’essa si dimostra coincidente con la suesposta esigenza di garantire serietà dell’offerta, per “la specificità della prestazione giornalistica da rendere” (pag. 17 della relazione).
3.2.4- Infine, alla stregua di quanto sin qui osservato, va disattesa la censura con cui si sostiene che illegittimamente non è stato richiesto alcun requisito tecnico-professionale per i servizi informatici.
3.3- L’infondatezza del ricorso comporta il conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno (formulata per la denunciata impossibilità per la ricorrente di partecipare alla gara), non sussistendo i presupposti per far luogo alla pretesa reclamata e, dunque, nemmeno al ristoro patrimoniale per equivalente.
4- Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque complessivamente respinto, giustificandosi nondimeno la compensazione per l’intero tra tutte le parti delle spese processuali, per la novità della questione trattata (rimanendo a carico della Società ricorrente il contributo unificato versato).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, con la connessa domanda risarcitoria, lo respinge.
Compensa interamente tra le parti gli onorari e le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Giuseppe Esposito | Fabio Donadono | |
IL SEGRETARIO