Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione IV sentenza n. 5516 depositata il 23 novembre 2017
N. 05516/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03803/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3803 del 2017, proposto da:
MR s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I. ) “M&P”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci N. 16;
contro
Ministro degli interni in persona del Ministro p.t.,
Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del Prefetto p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria in Napoli, via Armando Diaz, 11;
nei confronti di
DC S.r.l., in proprio e quale rappresentante del costituendo omonimo R.T.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Cenni e Marco Tiberii con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cenni in Napoli, via Cervantes 55/5;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
a) della nota della Stazione Appaltante assunta al prot. N. 2017/10590/DRCAM del 26.07.2017 nella parte in cui comunica che il costituendo Raggruppamento DC s.r.l. è stato ammesso al prosieguo della gara; b) del verbale di gara n. 6 del 21.07.2017 relativo alla procedura aperta “per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 bis del D.lgs n. 285/92 ambito territoriale provinciale di Caserta (CIG 6950528D24)” nella parte in cui ammette, attraverso un applicazione illegittima dell’istituto del soccorso istruttorio, alle successive operazioni di gara, il costituendo R.T.I. DC s.r.l.; c) per quanto occorra, dei verbali di gara n. 7 del 25.07.2017, n. 8 del 28.07.2017; d) per quanto occorra, della nota della Stazione appaltante assunta al prot. n. 2017/9441/DRCAM del 10.07.2017 ; e) per quanto occorra, del verbale di gara n. 5 del 06.07.2017; f) per quanto occorra, del verbale di gara n. 4 del 09.06.2017; g) per quanto occorra, della nota della Stazione appaltante assunta al prot. N. 2017/6563 del 16.05.2017; h) per quanto occorra, del verbale di gara n. 3 del 15.05.2017; i) per quanto occorra, del verbale di gara n. 2 del 09.05.2017 ; l) per quanto occorra, del verbale di gara n. 1 del 03.05.2017 ; m) per quanto occorra, della nota della Stazione appaltante assunta al prot. N. 2017/4881/DRCAM del 11.04.2017 ; n) per quanto occorra, del disciplinare di gara; o) per quanto occorra, del capitolato tecnico di gara; p) per quanto occorra, del bando di gara; q) per l’accertamento dell’obbligo dell’esclusione della controinteressata per le ragioni che si diranno nel ricorso; r) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale comunque incidente negativamente sugli interessi del raggruppamento ricorrente;
quanto al ricorso incidentale:
-) dei medesimi atti indicati dal ricorso principale nella parte in cui hanno ammesso al prosieguo delle operazioni di gara il costituendo R.T.I. M&P e dei relativi atti presupposti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
1.1. Con il ricorso principale la MR s.r.l. chiede l’annullamento della nota n. 2017/10590 del 26.07.2017 (e degli atti presupposti) con cui il costituendo RTI DC s.r.l. è stato ammesso al prosieguo della gara –bandita dalla Prefettura di Caserta e dall’Agenzia del demanio- per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 bis del D.lgs n. 285/92 ambito territoriale provinciale di Caserta.
1.2.1. La parte ricorrente lamenta in primo luogo la violazione dell’art. 89 co. 7 del codice appalti (d.lgs. 50/2016) in quanto la mandante DC s.r.l. avrebbe garantito l’avvalimento dei propri requisiti economici e finanziari a più ausiliate, ossia a tre imprese del costituendo raggruppamento (censura 1a). La ricorrente rileva che i limiti dell’art. 89 sono stati espressamente richiamati dal RUP con la nota prot. n. 9441 del 10.07.2017 e che, inoltre, il disciplinare di gara, punto X10, prevedeva che le referenze bancarie dovessero essere presentate singolarmente da ciascun operatore raggruppato.
1.2.2. Inoltre, si contesta la mancata produzione della dichiarazione di impegno a prestare il requisito per tutto il tempo necessario all’espletamento del servizio (censura 1b).
1.3.1. Si censura, altresì, il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio con cui si consentiva alle tre imprese de quo di ovviare alla mancanza della seconda referenza bancaria richiesta dal bando. La Lombardo s.r.l., peraltro, rimaneva priva delle due referenze bancarie a seguito della invalidità di quella oggetto di avvalimento (censura sub 2a e sub 2b).
1.3.2. Il soccorso istruttorio, comunque, non sarebbe in alcun modo ammissibile per un simile requisito; in tal modo, si consentirebbe di alterare la par condicio dei concorrenti nella misura in cui taluni di loro potrebbero porre rimedio alla mancanza di un requisito economico-finanziario oltre il termine per la presentazione delle offerte (censura sub 2c).
1.4.1. L’offerta dell’RTI DC s.r.l., poi, sarebbe illegittima poiché l’area adibita a deposito si presentava non conforme alle previsioni del bando al momento della domanda (il bando richiedeva che: “[…] l’area adibita a depositeria risultasse opportunamente recintata con un’altezza non inferiore a mt- 2,50 ed illuminata con un’altezza non inferiore a mt 5; – la separazione netta dell’area adibita a depositeria da altra area appartenente allo stesso soggetto e destinata all’esercizio di altra attività”). Anche in questo caso, la Stazione appaltante avrebbe applicato illegittimamente il soccorso istruttorio consentendo lavori di adeguamento dopo la presentazione della domanda e, si afferma, tanto non è consentito in rapporto all’originaria inidoneità dell’offerta (censura sub 3).
1.5. Infine, la società LG, partecipante all’RTI, risulta inattiva e non ha nell’oggetto sociale l’attività di custodia e di deposito dei veicoli come richiesto dal disciplinare di gara (censura sub 4).
2.1. Con ricorso incidentale, la società DC s.r.l. impugna i medesimi atti nella parte in cui si è ammessa al prosieguo della gara l’RTI ricorrente principale.
2.2.1. Rileva la ricorrente incidentale che le società facenti parte dell’RTI ricorrente sono prive del “servizio di custodia” nell’oggetto sociale come richiesto dal bando. Infatti, «a) la mandataria MR s.r.l. è priva del possesso del requisito. Non vi è nessuna menzione precisa nell’oggetto sociale, né l’attivazione dell’attività. Manca, dunque, la corrispondente iscrizione presso la Camera di Commercio. 8 A pag. 3 della visura, dall’esame dell’oggetto sociale, si evince, infatti, che tra le varie attività esercitate non c’è quella di “autorimessa” e. a pag. 7 emerge che le attività attivate sono quelle del “commercio al dettaglio/ingrosso” e del “noleggio”. Ne consegue che la mancata iscrizione della capogruppo, per l’attività di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, nella CCIAA impedisce l’esercizio dei servizi oggetto della gara; b) la mandante Marino car Service s.r.l. è anch’essa priva del requisito in relazione all’attività di custodia. Manca nell’oggetto sociale la menzione del servizio in esame e neanche risulta attivata l’attività. Dalla visura risulta nell’oggetto sociale l’attività di Commercio e demolizione e risulta attivata quella di “gestione centro raccolta” e “raccolta rifiuti”. c) la mandante Eurosoccorso 2015 s.a.s. di Delle Cave Rosetta pure è priva del requisito. Nell’oggetto sociale vi è il riferimento generico ad attività di deposito e custodia ma non risulta attivata l’attività di “autorimessa”. L’impresa svolge attività di Officina meccanica. d) la mandante REV Mad s.rl. pur avendo nell’oggetto sociale indicata l’attività di autorimessa non l’ha mai attivata; svolge attività di officina meccanica, carrozziere gommista» (censura sub Ia).
2.2.2. Inoltre, le dichiarazioni rese in sede di gara, di essere iscritte alla camera di Commercio per l’attività oggetto dell’appalto, sarebbero false e ciò integra un’ulteriore causa di esclusione (censura Ib).
2.3. Le imprese facenti parte del raggruppamento, poi, non sono dotate del titolo amministrativo per esercitare il servizio di deposito e custodia, da intendersi quale requisito minimo di partecipazione. Tutte, infatti, sarebbero prive della prevista SCIA e, in particolare, “a) la mandante Marino car Service s.r.l. ha un sito irregolare per mancanza di agibilità e per la sospensione della SCIA in atto; b) la mandante Eurosoccorso 2015 s.a.s. di Delle Cave Rosetta è priva di regolare SCIA. Sull’area vi sono manufatti abusivi non condonati e manca l’agibilità. Nella Relazione Tecnica del 9.03.2017 si afferma, contraddittoriamente, che l’area posta in San Felice a Cancello (CE) non è gravata da nessun vincolo pur riferendo che la stessa ricade in zona R1 a rischio idraulico e R3 a rischio frana. Inoltre, manca il certificato prevenzione incendi per l’area coperta indicata in circa mq. 150. Nella Relazione Tecnica di gara del 15.04.2017 il tecnico omette di dichiarare la “conformità” del sito agli strumenti urbanistici. c) per la mandante Palermo Daniele risulta una SCIA priva della necessaria documentazione e, dunque, mai perfezionatasi. Il Comune di Vairano Partenora (CE) ha, infatti, trasmesso copia della SCIA da cui risulta solo una riserva di presentazione di tutta la documentazione relativa (planimetria, autorizzazioni, ecc.) mai consegnata. d) la mandante REV Mad s.rl. pure non ha mai completato l’iter della SCIA, omettendo di allegare la documentazione richiesta a corredo della segnalazione” (censura sub II).
2.4. La mandante Euro Soccorso 2015, inoltre, sarebbe priva anche della possibilità di esercitare il servizio di custodia in quanto «la ditta ha un’officina di riparazione e vendita di veicoli e non ha mai attivato in modo specifico il recupero, custodia dei veicoli oggetto di sequestro» (censura sub III).
2.5.1. Il disciplinare di gara, ancora, imponeva di indicare, nella domanda di partecipazione, «le quote di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppandi… in ogni caso la mandataria dovrà eseguire il servizio in misura maggioritaria» e, poiché,la domanda del controinteressato RTI (ricorrente principale) indica le quote del servizio onnicomprensivamente senza precisare la quote per il singolo servizio (recupero, custodia, acquisto), non è possibile verificare se tale obbligo risulti rispettato con conseguente illegittimità dell’offerta (censura IVa).
2.5.2. Per altro verso, qualora si voglia ritenere che la percentuale indicata onnicomprensivamente (il 40%) si riferisca anche al servizio di acquisto, essa contrasterebbe con il bando allorchè impone che l’acquisto sia eseguito da un unico soggetto, ossia dalla mandataria (che, quindi, dovrebbe occuparsi del 100% del servizio di acquisto).
3.1. La Stazione appaltante afferma di aver correttamente utilizzato l’istituto del soccorso istruttorio e comunica che, al momento, l’RTI M&P è primo in graduatoria (il ricorrente incidentale è secondo), ma che, comunque, non v’è stata alcuna proposta di aggiudicazione in relazione alla verifica dell’anomalia dell’offerta dell’RTI primo in graduatoria.
3.2.1. Con successiva memoria, si rileva, quanto al ricorso principale, che: l’avvalimento a più imprese sarebbe consentito nell’ambito di un unico raggruppamento; la recinzione di un’area separata nella depositeria è stata oggetto di una rettifica della relativa dichiarazione; l’eventuale carenza dell’oggetto sociale riportata nelle visure delle Camere di Commercio non rileverebbe in questa sede in quanto non si è ancora nella fase delle verifiche sostanziali di cui agli artt. 80-83 cod. appalti, essendosi limitati, sino a ora, a esaminare le dichiarazioni.
3.2.2. Quanto al ricorso incidentale, la stazione appaltante obietta analogamente in merito alle censure relative all’oggetto riportato nelle visure camerali. Inoltre, si osserva che la corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione del servizio non sia richiesta alla luce del “nuovo” codice degli appalti e che, comunque, l’onere di indicare le parti del servizio eseguite dalla singola imprese si deve considerare legittimamente assolto qualora nell’offerta siano precisate le percentuali di servizio eseguite dalle diverse imprese parte dell’RTI.
3.3. Le tesi erano ulteriormente corroborate da tutte le parti con ulteriori memorie e documenti.
4.1. All’udienza dell’11.10.2017, la ricorrente principale rinunciava all’istanza cautelare e chiedeva discutersi il ricorso nel merito.
4.2. All’ udienza dell’8.11.2017, le parti discutevano e, all’esito, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
5.1. Ancor prima di passare alla trattazione del merito del ricorso, va rammentato che, in tema di contenzioso relativo alle procedure di affidamento di pubblici servizi, la sentenza è redatta «in forma semplificata» potendo, quindi, consistere «in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo» (artt. 120 co. 6 e 74 c.p.a.). Tanto vale, evidentemente, anche per il rito, connotato da ulteriore specialità, di cui all’art. 120 co. 2 bis e 6 bis c.p.a. in tema di ammissione e di esclusione dalle gare di appalto.
5.2. Sempre in via preliminare, occorre precisare che i ricorsi sono correttamente proposti secondo il menzionato rito di cui all’art. 120 co. 2 bis c.p.a. in quanto il provvedimento impugnato (doc. 17 prod. ricorrente principale) è, appunto, quello relativo all’ammissione delle concorrenti al prosieguo della procedura all’esito delle verifiche in merito alla «documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80», nonché alla «sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali» (art. 29 co. 1 cod. appalti, d.lgs. 50/2016); entrambi i ricorsi, infatti, si appuntano sulla mancanza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali in capo all’RTI concorrente.
6.1. Principiando dal ricorso principale, appaiono risolutive le connesse censure sub 1a, 1b, 2a, 2b.
6.2. Trova, infatti, applicazione l’art. 89 co. 7 cod. appalti (d.lgs. 50/2016) secondo cui «in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti».
6.3. In proposito, va osservato che il paragrafo IX del disciplinare di gara, al punto A4, impone la presentazione di «idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari, attestanti la solidità economica e finanziaria dell’offerente» e che il successivo paragrafo X, che regola la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese, al punto 10, stabilisce che le referenze in questione debbano essere presentate «da ciascun operatore raggruppato».
6.4. Sennonché, la DC s.r.l., mandataria del raggruppamento, consentiva l’avvalimento delle proprie referenze bancarie a tre mandanti, ossia la D. soccorso s.r.l.s., la LG s.r.l.s. e la Lombardo s.r.l.s. che, al di fuori di tale avvalimento, possedevano solo una referenza per ciascuna.
6.5.1. Della circostanza si avvedeva la Stazione appaltante tanto che il RUP (responsabile unico del procedimento), con nota del 10.07.2017, rilevata l’inammissibilità dell’avvalimento a favore di più concorrenti ai sensi dell’art. 89 co. 7 cod. appalti, cit., e delle citate norme del disciplinare di gara, invitava l’RTI DC a sanare la mancanza producendo distinte referenze bancarie per ciascuna delle imprese raggruppate.
6.5.2. Non può dubitarsi, quindi, dell’invalidità dell’avvalimento nei confronti di più imprese partecipanti ai sensi del citato art. 89 co. 7 cod. appalti e del paragrafo X punto 10 del disciplinare di gara, come correttamente ritenuto anche dal RUP.
6.6. Il soccorso istruttorio andava a buon fine e, pertanto, l’RTI DC non era escluso, con determinazione avverso la quale insorge la ricorrente principale.
6.7. Sebbene, in giurisprudenza siano rappresentate tesi diverse con riferimento a casi analoghi (T.A.R. Napoli, sez. VIII, 19/10/2017, n. 4884), il Collegio ritiene che in questo specifico caso, il soccorso istruttorio non fosse praticabile.
6.8.1. Occorre considerare che l’art. 83 co. 9 cod. appalti, consente il soccorso istruttorio in relazione alle «carenze di qualsiasi elemento formale della domanda» con particolare riferimento ai casi «di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica».
6.8.2. Coerentemente, si prevede che la stazione appaltante possa assegnare «al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie».
6.8.3. L’istituto del soccorso istruttorio, quindi, pur avendo visto un notevole ampliamento della propria portata applicativa rispetto alle prime formulazioni, resta limitato agli elementi “formali” della domanda. La mancanza o l’imprecisione di una dichiarazione in merito ai propri requisiti può, quindi, essere sanata purché il requisito oggetto della dichiarazione sia esistente al momento della scadenza dei termini per presentare la domanda.
6.8.4. In ogni caso, poi, non possono essere sanate irregolarità dell’offerta tecnica ed economica.
6.8.5. Orbene, le referenze bancarie consistono nella dichiarazione dell’istituto bancario in merito alla «qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso» (ex multis, C.d.S., sez. III, n. 3134/2017).
6.8.6. Nel caso che ci occupa, lo stesso RTI DC dichiara che le società ausiliate erano di nuova costituzione e che, pertanto, hanno dovuto intraprendere nuovi rapporti bancari, oltre a quelli esistenti. Ciò non solo spiega la necessità di ricorrere all’avvalimento delle referenze della mandataria, ma dimostra che le condizioni per il rilascio delle ulteriori attestazioni bancarie siano maturate successivamente al termine per la presentazione delle domande (ore 12.00 del 21.04.2017). Le ulteriori referenze bancarie (delle società D. s.r.l.s. e della LG s.r.l.s.) sono, infatti, tutte ampiamente successive (sono state rese il 12 e il 13 luglio) alla scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande (v. risposta al soccorso istruttorio del 20.07.2017, in atti).
6.8.9. Ragionare diversamente porterebbe a consentire la sanatoria, in sede di soccorso istruttorio, non tanto delle mere dichiarazioni dei requisiti quanto dell’insussistenza dei requisiti stessi, consentendone una maturazione postuma rispetto al termine di partecipazione con conseguente inammissibile alterazione della par condicio dei partecipanti.
6.8.10. Deve, quindi, escludersi che l’utilizzabilità del soccorso istruttorio potesse valere a sanare l’originaria mancanza delle referenze bancarie. Conseguentemente, va accolto il ricorso principale per questo aspetto.
7.1. Le altre censure del ricorso principale si palesano, invece, infondate in quanto, da un lato, la risposta al soccorso istruttorio in merito ai requisiti dell’area adibita a deposito è stata operata come rettifica di una dichiarazione errata (in merito, appunto, alle caratteristiche di tale area) e, dalla lettura della documentazione in atti, non si evince che i lavori di adeguamento dell’impianto siano stati svolti in un’epoca successiva alla presentazione della domanda (v. rettifica del geom. Mauro Del Lucia, doc. 10 prod. ricorrente principale).
7.2. Dall’altro, non ha pregio, in fatto, l’argomento fondato sulla inattività di una delle società raggruppate. Si rileva, in particolare, che una delle società raggruppate, la LG s.r.l.s., abbia presentato una visura camerale da cui risulta che la ditta sarebbe “inattiva” e, comunque, che non sarebbe iscritta presso il registro delle imprese per le attività di deposito e di custodia (v. pag. 33 doc. 30 produzione ricorrente principale).
7.3. In proposito, prima ancora di esaminare il profilo fattuale della doglianza, è opportuno effettuare, sul piano della ricostruzione normativa, una breve disamina circa la necessità che le imprese partecipanti alla gara siano iscritte nel registro dell’imprese per un’attività coerente con quella dedotta nella gara.
7.4. Va, innanzitutto, precisato che la coerenza dell’attività indicata nel registro nelle imprese con quella dell’appalto è regolata dall’art. 83 c.p.a. e in particolare dal co. 1 lett. a) e dal co. 3 («co. 1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente: a) i requisiti di idoneità professionale; (…) co. 3 Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali»).
7.5. In giurisprudenza, è costante l’affermazione che una simile previsione (e l’analoga del precedente codice) serva a dimostrare che le aziende che intendono partecipare alla gara siano dotata di un’esperienza specifica nel settore di attività, non bastando a tal fine né l’indicazione dell’oggetto sociale – che potrebbe essere rimasto solo a livello “potenziale” senza essersi tradotto nel concreto svolgimento dell’attività- né l’indicazione di un’attività meramente secondaria nella stessa visura camerale (v., tra le altre, Cons. Stato, IV, 2 dicembre 2013, n. 5729; T.A.R. Sardegna, Sent n. 415 del 09/03/2015; T.A.R. Napoli, sez. III, 01/12/2016, n. 5550; Consiglio di Stato, sez. VI, 20/04/2009, n. 2380).
7.6. Se l’iscrizione al registro delle imprese serve, quindi, a dimostrare il concreto svolgimento dell’attività richiesta dall’appalto, è evidente che l’impresa debba risultare “attiva”, poiché, in caso contrario, non vi potrebbe essere la maturazione di alcuna esperienza.
7.7.1. Inoltre, sempre nella stessa ottica, l’iscrizione nel registro dell’imprese per le attività dedotte nell’appalto deve riferirsi a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento in rapporto all’attività che essa intende svolgere nell’ambito dell’appalto.
7.7.2. Nel caso di specie, come si evince dalla lettura della domanda di partecipazione (doc. 23 prod. ricorrente principale), ogni partecipante al raggruppamento svolge (pro quota) tutte le prestazioni richieste dalla stazione appaltante (recupero, custodia, compravendita dei veicoli), con la conseguenza che tutte debbano possedere un’iscrizione al registro delle imprese che attesti l’effettivo svolgimento delle attività richieste.
7.7.3. Con maggiore impegno esplicativo, occorre precisare che –proprio perché ogni impresa effettua tutte le prestazioni oggetto della gara – il raggruppamento deve considerarsi di tipo “orizzontale” (art. 48 co. 2, secondo periodo cod. appalti, d.lgs. 50/2016) e che è, pertanto, corretto il disciplinare di gara allorché richiede che il requisito in argomento (iscrizione al registro delle imprese) sia riferibile a ciascun concorrente (par. IX, punto a A.2 -pag. 8- del disciplinare di gara). Le singole aziende che compongono l’RTI, coerentemente, sono obbligate a presentare un DGUE “distinto” in cui indicare, altresì, la categoria di iscrizione alla camera di commercio (v. il disciplinare di gara sempre par. IX, punto A.2., pag. 7 del disciplinare).
7.7.4. A ulteriore conferma della conclusione per cui tutte le aziende facenti parte del RTI debbano possedere un’iscrizione nel registro delle imprese corrispondente alle attività della gara, va osservato che il disciplinare (par. X.16) precisa che solo i requisiti tecnico organizzativi di cui al par. IX, punto A.2. lett. a) e b), tra i quali non rientra l’iscrizione al registro delle imprese per l’attività di riferimento, possono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
7.8. Ciò detto in diritto (le argomentazioni esposte saranno riprese nel prosieguo della motivazione), occorre, tuttavia, considerare che la LG s.r.l.s. ha prodotto una visura camerale più aggiornata, del 16.10.2017 da cui risulta che l’impresa sia “attiva” e che l’attività sia stata intrapresa il 5.4.2017.
7.9. La censura è, pertanto, infondata in punto di fatto.
8. Passando al ricorso incidentale, anch’esso è fondato con assorbente riferimento a due profili di doglianza (censure sub II e Ia).
9.1. In primo luogo, è dimostrato che il Comune di Castel Volturno, con provvedimento n. 52822 del 19.10.2017 (in atti, all. 7 dep. 26.10.2017, prod. ricorrente incidentale), abbia “archiviato” la SCIA, presentata dalla capogruppo del RTI ricorrente principale, per l’avvio dell’attività di autorimessa nell’area che a ciò dovrebbe essere destinata.
9.2. La lettura del provvedimento non lascia dubbi nel senso che esso abbia il contenuto di divieto di prosecuzione dell’attività (art. 19 co. 3 L. 241/1990), essendosi rilevata la mancata integrazione della pratica e la incoerente destinazione catastale dell’area rispetto all’uso che si pretende di farne; conseguentemente, il comune di Castel Volturno precisa che “qualora la S.V. voglia iniziare ad esercitare l’attività di autorimessa dovrà presentare una nuova S.C.I.A.”.
9.3. La stessa difesa del RTI MR, peraltro, non nega una simile circostanza riservandosi di proporre ricorso avverso la determinazione del Comune di Castel Volturno; è, quindi, incontestato che, allo stato, l’area non possa essere legittimamente adibita ad autorimessa.
9.4. La capogruppo dell’indicato raggruppamento, quindi, non possiede l’area “adibita a depositeria con una superficie non inferiore a 500 mq e idonea al parcheggio di almeno 50 autoveicoli” di cui al par. IX, punto A2 lett. b (pag. 9) del disciplinare di gara. In mancanza di SCIA, infatti, l’area non può essere legittimamente destinata a tal fine.
9.5. Giova, in merito, precisare che si tratterebbe di un requisito che potrebbe essere posseduto dal RTI nel suo complesso (par X, punto 16), ma appare evidente che, nell’economia dell’offerta del raggruppamento, l’utilizzabilità dell’area adibita a deposito da parte della capogruppo –che effettuerebbe il 40% del servizio (v. domanda di partecipazione) – assuma un ruolo essenziale e che, in mancanza, non possano ritenersi sussistenti i requisiti tecnico-professionali richiesti dal bando.
9.6. La relativa censura è, quindi, fondata.
10.1. In secondo luogo, richiamando quanto si è argomentato al superiore capo 7, è necessario che ciascuna delle imprese che compongono il raggruppamento sia iscritta al registro delle imprese per attività coerenti con quelle richieste dall’appalto.
10.2. La lettura delle visure prodotte in atti, invero, dimostra che:
-) la capogruppo e mandataria MR s.r.l. è iscritta solo per il commercio al dettaglio di autoveicoli, cicli, motocicli, nautica e motonautica (non v’è, quindi, iscrizione per il recupero e la custodia);
-) la mandante Marino Car Service –che eseguirebbe il 30% del servizio- è iscritta solo per la gestione di un impianto di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso (non v’è, quindi, l’iscrizione per l’acquisto dei veicoli);
-) la mandante REV MAD s.r.l. – che eseguirebbe il 7% del servizio- è iscritta solo per l’attività di officina meccanica, elettrauto, carrozzeria (mancano le iscrizioni, quanto meno, per la custodia e l’acquisto);
-) la mandante Eurosoccorso 2015 di Delle Cave Rosetta s.a.s. –che eseguirebbe il 7% del servizio- è iscritta, parimenti solo per l’attività di officina meccanica.
10.3. In rapporto, quindi, a un appalto che richiede il recupero, la custodia e la compravendita dei veicoli, è evidente la mancanza delle richieste iscrizioni alla camera di commercio in capo alle aziende sopra indicate che, come si è detto (capo 7) devono essere possedute per ogni attività oggetto della gara da tutte le imprese raggruppate.
10.4. Anche da questo punto di vista, quindi, il ricorso incidentale appare fondato.
11.1. Le argomentazioni che precedono dimostrano la fondatezza tanto del ricorso principale quanto del ricorso incidentale con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ammesso al prosieguo delle operazioni di gara i due raggruppamenti temporanei.
11.2. La complessità della lite, oltre alla soccombenza reciproca, inducono alla integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:
-) accoglie i ricorsi e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nella parte in cui hanno ammesso al prosieguo della gara i costituendi raggruppamenti temporanei di imprese M&P e DC s.r.l.;
-) compensa le spese di lite, fatta eccezione per il contributo unificato che rimane interamente a carico delle parti che l’hanno versato;
-) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Umberto Maiello, Consigliere
Luca Cestaro, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Luca Cestaro | Anna Pappalardo | |
IL SEGRETARIO
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