Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, sentenza n. 1343 depositata il 28 febbraio 2024

interdittiva antimafia – rapporto di parentela – fatti risalenti nel tempo

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato alle amministrazioni resistenti e regolarmente depositato nella Segreteria del T.A.R., la società ricorrente ha esposto quanto segue:

a) la -OMISSIS- è una società che opera prevalentemente nel settore del trasporto merci non alimentari su strada;

b) l’Amministratore Unico di -OMISSIS-, -OMISSIS- titolare del 100% delle quote societarie, è incensurato e non è mai stato coinvolto in procedimenti penali;

c) a seguito di richiesta di iscrizione nella white list, la Prefettura di Napoli ha dato avvio al procedimento per l’adozione della misura interdittiva antimafia nei confronti della -OMISSIS-;

d) con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, la Prefettura di Napoli ha adottato il provvedimento interdittivo antimafia a carico della società ricorrente;

e) conseguentemente, in data -OMISSIS-, sulla scorta del provvedimento interdittivo, con la comunicazione “prot. n. -OMISSIS-” l’A.N.A.C. ha comunicato alla ricorrente che è stata inserita nel Casellario informatico degli OO.EE., ai sensi dell’art. 213, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;

d) in data -OMISSIS-, sempre come conseguenza del provvedimento interdittivo il Comune di Pozzuoli ha adottato nei confronti della ricorrente l’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui è stata dichiarata con decorrenza immediata la decadenza della SCIA di commercio online, al dettaglio e all’ingrosso.

Con il ricorso introduttivo, la società ricorrente ha, quindi, impugnato i predetti provvedimenti, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

I) VIOLAZIONE DI LEGGE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 84 E 91 DEL CODICE ANTIMAFIA – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO- INIQUITÀ;

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 94 BIS DEL CODICE ANTIMAFIA – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO;

III) VIOLAZIONE DI LEGGE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 84 E 91 DEL CODICE ANTIMAFIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 213 DEL D. LGS. N. 50/2026 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 13, 14 E 15 DEL REGOLAMENTO A.N.A.C. PER LA GESTIONE DEL CASELLARIO INFORMATICO AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 10, DEL D. LGS. N. 50/2016 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 67 E 89 DEL D. LGS. N. 159/2011 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 71 DEL D. LGS. N. 59/2010 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DELLA L.R. N. 7/2020 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7 DELLA LEGGE N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO-INIQUITÀ – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEI “PROVVEDIMENTI CONSEGUENZA” ADOTTATI DALL’A.N.A.C. E DAL COMUNE DI POZZUOLI.

Con decreto n. 1026/2023 il Presidente del T.A.R. ha rigettato la domanda di adozione di misure cautelari monocratiche, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 luglio 2023.

Il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Napoli, l’A.N.A.C. e il Comune di Pozzuoli si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.

A seguire, la ricorrente ha rinunziato all’istanza di misure cautelari collegiali.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Tanto premesso in punto di fatto rileva il Collegio che la giurisprudenza amministrativa consolidata, anche di questa Sezione, ha evidenziato che l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.

Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr., ex multis, TAR per la Campania, n. 3195/2018; Cons. Stato, sez. III, n. 2342/2011).

Sotto tale profilo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: in altri termini, una visione ‘parcellizzata’ di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua portata nel legame sistematico con gli altri.

Questa Sezione ha poi chiarito che, in linea di principio, l’interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall’analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’attività di impresa (cfr., T.A.R. per la Campania, sez. I, 7.01.2019, n. 73; conf. Cons. Stato, sez. III, 2 gennaio 2020, n. 2).

Sulla stessa scia questa Sezione ha precisato che il mero decorso del tempo è in sé un elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l’interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari. Peraltro, occorre considerare che l’infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio disponibile (cfr., T.a.r. per la Campania, Sez, I, n. 155/2020 e Cons. Stato, Sez. III, n. 4657/2015).

L’Amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari di un’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l’impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata. Specialmente, nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia ben può verificarsi un’influenza reciproca di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza. Tale influenza può essere, quindi, desunta dalla considerazione che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia, sicchè in una famiglia mafiosa, anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l’influenza del capofamiglia e dell’associazione. Deve essere, quindi, esclusa ogni presunzione di irrilevanza dei rapporti di parentela, ove gli stessi risultino indizianti di una situazione complessiva tale da non rendere implausibile un collegamento, anche non personale e diretto, tra soggetti imprenditori ed ambienti della criminalità organizzata (cfr., T.A.R. per la Campania, sez. I, 09/12/2019, n. 5796).

Inoltre, la giurisprudenza consolidata ha già chiarito che la valutazione del rischio di inquinamento mafioso deve basarsi sul criterio del “più probabile che non”, che gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, e che la relativa valutazione del Prefetto risulta sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (cfr., Consiglio di Stato sez. III, 14/07/2020, n.4542).

3. Alla luce delle tracciate coordinate ermeneutiche il ricorso proposto dalla società ricorrente è infondato.

L’interdittiva antimafia è fondata sui seguenti elementi.

a) l’amministratore unico della -OMISSIS-, -OMISSIS-, è nipote di elementi di spicco del -OMISSIS- (quali -OMISSIS-, nonno materno, elemento di vertice del -OMISSIS-, attualmente ristretto in carcere in regime di 41 bis, nonché di-OMISSIS-

e -OMISSIS-, zii materni, anche loro allo stato detenuti in quanto affiliati al -OMISSIS-;

b) in tempi “recenti”, il padre di -OMISSIS-, -OMISSIS-, è stato trovato nella casa del -OMISSIS-, come emerge da un controllo effettuato in data -OMISSIS- dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Pozzuoli (NA) che dimostrerebbe, secondo la Prefettura, un legame solido e radicato nel tempo tra i due nuclei familiari;

c) -OMISSIS- convive con la madre -OMISSIS-, che è la figlia di -OMISSIS-, detenuto, come detto, in regime di “-OMISSIS-;

d) la -OMISSIS- ha ceduto il ramo d’azienda di autotrasporti

di merci, in data -OMISSIS–;

e) -OMISSIS- annovera pregiudizi di polizia per inosservanza dell’obbligo di istruzione, peculato, falsità in registri e falso ideologico, inosservanza dell’art. 58, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 1999 e dell’art. 256, comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006.

5. Secondo la ricorrente tutti questi elementi non sarebbero sufficienti a fondare un giudizio di permeabilità mafiosa a carico della società ricorrente, in quanto l’interdittiva si fonderebbe esclusivamente sui rapporti di parentela dell’amministratore della società ricorrente, ma non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza che non sussiste nessuna cointeressenza tra l’amministratore unico della società e i sopra citati soggetti. -OMISSIS- è, peraltro, incensurato.

6. Rileva il Collegio che il ricorso è infondato, alla luce degli intensi intrecci familiari che riguardano -OMISSIS-, amministratore unico della società ricorrente, con diversi componenti ed esponenti di spicco del -OMISSIS-, egemone sul territorio, nonché per le cointeressenze economiche emerse anche dalla cessione del ramo di azienda effettuata dalla -OMISSIS- (anche questa attinta da interdittiva antimafia) e la società ricorrente.

In tale ottica, indice del legame con il sodalizio criminale è altresì la circostanza che in tempi “recenti”, il padre di -OMISSIS- con cui lo stesso convive, -OMISSIS-, è stato trovato nella casa del -OMISSIS-, come emerge da un controllo effettuato in data -OMISSIS- dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Pozzuoli (NA).

Tali elementi, letti congiuntamente ai predetti intensi legami familiari sussistenti con il -OMISSIS-, rendono quanto mai attuale il rischio di permeabilità mafiosa a carico della società ricorrente; rischio non neutralizzato dalla circostanza che l’Amministratore unico della società risulta essere incensurato, in quanto, come già evidenziato anche da questa sezione, la valutazione del rischio di inquinamento mafioso deve basarsi sul criterio del ‘più probabile che non’, cosicché gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, di tal che la valutazione discrezionale del Prefetto risulta sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità , irragionevolezza e travisamento dei fatti (cfr., T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 09/06/2023, n. 3570).

Ne deriva che ai fini dello scrutinio di legittimità del gravato provvedimento interdittivo non rileva neanche la circostanza che, con decreto n. -OMISSIS-, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli non ha concesso il controllo giudiziario ex art. 34 bis del D. Lgs. n. 159/2011, sul presupposto che in capo alla società ricorrente non sarebbe ravvisabile un giudizio di permeabilità mafiosa.

La decisione del giudice penale non intacca il presente giudizio, atteso che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenze nn. 6, 7 e 8/2023, ha definitivamente affermato il principio di autonomia “degli accertamenti di competenza del Tribunale della prevenzione penale rispetto a quelli svolti dall’autorità prefettizia in sede di rilascio delle informazioni antimafia…” precisando che “Nessun rapporto di pregiudizialità-dipendenza è quindi ravvisabile tra il giudizio di impugnazione dell’interdittiva antimafia e il controllo giudiziario” (cfr. Adunanza Plenaria n. 8/2023).

7. Per le ragioni esposte, non può neppure trovare accoglimento il secondo motivo di gravame con cui parte ricorrente lamenta la presunta violazione dell’art. 94 bis del codice antimafia.

Invero, il complesso degli elementi evidenziati dalla Prefettura, unitamente al carattere preventivo e cautelare dell’informazione antimafia, come sopra illustrato, comportano altresì che nel caso di specie non appare manifestamente illogica la valutazione di non disporre le misure amministrative di prevenzione collaborativa, in luogo di quella interdittiva qui gravata.

E’ infatti emerso un complesso intreccio familiare e anche economico, riconducibile a esponenti rilevanti di associazioni camorristiche, che non consente di ritenere l’agevolazione mafiosa solo occasionale.

8. La reiezione dei precedenti motivi di ricorso comporta la reiezione dei restanti motivi di ricorso tesi a contestare i provvedimenti adottati dall’A.N.A.C. e dal Comune di Pozzuoli che rappresentano sono atti vincolati, ponendosi come mera conseguenza del provvedimento interdittivo reso dalla Prefettura di Napoli.

In definitiva, il complesso degli elementi evidenziati dalla Prefettura, come sopra illustrato, depongono per il rigetto del ricorso.

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo lo respinge.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti menzionati nella presente sentenza.