Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione I sentenza n. 1020 depositata il 20 febbraio 2017
N. 01020/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2017, proposto da:
Cooperativa GH a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Luciano Pennacchio, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale, viale della Costituzione – Is.G1;
contro
Comune Sant’Antimo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Loredana Di Spirito, domiciliato ex lege in Napoli, via Roma, 168;
per l’annullamento
della nota prot. n. 2235 del 19.1.17, a firma del Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sant’Antimo e Casandrino, recante comunicazione di esclusione dalla gara indetta per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione urbana ed ambientale di aree libere comunali CIG: 6479541E5F CUP: B34E14003770002”, del verbale n. 4 del 17.1.17 della commissione esaminatrice istituita per l’affidamento dell’appalto di che trattasi, nella parte in cui ha ritenuto l’offerta della ricorrente irregolare per pretesa sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 6, lettera a.1) ed a.4) della parte II del disciplinare di Gara, del disciplinare di gara, nella parte in cui prevede, a pena di esclusione, l’obbligo di inserimento, nella busta contenente l’offerta tecnica, del cronoprogramma atto ad illustrare i criteri di carattere qualitativo (punto b.5) e la dichiarazione di conoscenza delle condizioni ivi indicate (punto b.6), nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune Sant’Antimo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Parte ricorrente impugna il provvedimento di esclusione adottato dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sant’Antimo e Casandrino nell’ambito della procedura aperta indetta nel 2016 per l’affidamento dei lavori di riqualificazione urbana ed ambientale di aree libere comunali, sulla base del progetto esecutivo predisposto dalla stazione appaltante e delle proposte migliorative e/o varianti progettuali offerte dai partecipanti in sede di gara.
In via preliminare, non si applica al caso di specie il c.d. rito “superaccelerato” in materia di appalti pubblici previsto dall’art. 120, commi 2 bis e 6 bis del c.p.a., introdotti dall’art. 204, comma 1, lett. b) e lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui:
– “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11…”;
– “Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica…”.
Difatti, il rito camerale “superaccelerato” è circoscritto esclusivamente ai provvedimenti di esclusione e ammissione emessi “all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”; pertanto, non si applica in caso di esclusione fondata su presupposti diversi da quelli soggettivi e, quindi, a seguito di estromissione disposta per carenza di elementi essenziali dell’offerta tecnica prescritti dalla lex specialis di gara, come è accaduto nella fattispecie in esame.
Neppure può ipotizzarsi una estensione in via analogica delle nuove disposizioni processuali al di fuori delle ipotesi espressamente previste, ostandovi la natura eccezionale del rito (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, n. 5852/2016; Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2011, sulla eccezionalità del rito abbreviato ex art. 23 bis della L. n. 1034/1971).
Viceversa, la causa è governata dal rito cautelare “ordinario” previsto in materia di appalti pubblici dagli artt. 55, 119 e 120 c.p.a. e, nel caso specifico, alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale ha ritenuto che la causa fosse matura per la decisione del merito – ravvisando l’integrità del contraddittorio e sussistendone i presupposti di legge – e si è riservato di definirla con sentenza in forma semplificata, dandone avviso alle parti presenti.
Nel merito, il Collegio ritiene di poter respingere il gravame affidando la motivazione al seguente punto risolutivo del giudizio ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a.: la società ricorrente è stata legittimamente esclusa dalla procedura di gara per aver omesso il cronoprogramma, documento essenziale dell’offerta tecnica, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara (Parte I; punto 3, lett. ‘b.5’, pag. 11/30 – Parte II, punto 6, lett. ‘a.4’, pag. 22/30) e dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa.
Infatti, la lex specialis imponeva ai concorrenti di presentare l’offerta tecnica illustrativa delle proposte migliorative o, in alternativa, delle varianti progettuali e, quanto alle prime, onerava di individuare ciascun elemento mediante una serie di documenti tra i quali, per l’appunto, un “Cronoprogramma costituito massimo da 5 fogli formato A4/A3 ripiegato A4, atto ad illustrare i criteri di carattere qualitativi”, oltre alle dichiarazioni prescritte dalla lett. b.6). Ne consegue che, in base al disciplinare, l’allegazione del cronoprogramma si appalesa necessaria al fine di illustrare sotto il profilo temporale (tale dovendo necessariamente essere il contenuto di un “cronoprogramma”) le modalità di svolgimento delle lavorazioni in riferimento alle proposte migliorative e, altresì, per rappresentarne i criteri qualitativi e gli elementi necessari per valutare le relative capacità realizzative delle società partecipanti (cfr. art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016).
Più in generale, tale documento assurge ad elemento essenziale dell’offerta – la cui carenza non è emendabile mediante il potere di soccorso istruttorio – rappresentando impegno negoziale sul rispetto della tempistica delle singole fasi lavorative e certificando la serietà della complessiva offerta contrattuale, almeno in relazione ai tempi di esecuzione: pertanto, ove il cronoprogramma sia stato previsto non solo formalmente ma, soprattutto, sostanzialmente quale elemento imprescindibile per la valutazione della serietà dell’offerta (come avvenuto nel caso di specie) dalla sua mancata allegazione può legittimamente farsi discendere la sanzione dell’esclusione dell’impresa concorrente inadempiente (cfr. T.A.R. Campania, Sez. I, 1899/2015; T.A.R. Sicilia, Catania, n. 880/2013). La prescrizione non aggrava inutilmente il procedimento, rispondendo alla tutela dell’interesse sostanziale della stazione appaltante di far emergere, già in sede di gara, l’impegno contrattuale delle imprese concorrenti al rispetto dei tempi inerenti alle singole fasi lavorative (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5159/2013) con specifico riferimento, nel caso in esame, alle proposte migliorative.
Non è poi condivisibile il ragionamento svolto dalla difesa di parte ricorrente che in più punti lamenta la presunta evanescenza e superfluità dell’elaborato richiesto in quanto, sebbene formalmente denominato “cronoprogramma”, riguarderebbe in realtà profili qualitativi dell’offerta tecnica e sarebbe pertanto sovrapponibile alla relazione tecnica descrittiva di cui alla Parte I, punto 3, lett. b.1) del disciplinare. In senso contrario, oltre a ribadire che, per sua natura, il cronoprogramma descrive le modalità di svolgimento delle lavorazioni sotto il profilo temporale, il fatto che l’impresa ricorrente considerasse inutile o sovrabbondante l’esibizione del documento, non dispensava comunque la medesima dall’obbligo di allegare il cronoprogramma richiesto e, più in generale, di corredare l’offerta tecnica secondo le modalità specificamente previste nella lex specialis al fine di consentire alla commissione di gara di poter compiutamente valutare l’offerta tecnica.
In conclusione, non resta che ribadire l’inconsistenza del gravame e la sua conseguente reiezione.
La definizione del giudizio in fase cautelare e la complessiva valutazione dei fatti di causa giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Ida Raiola, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Gianluca Di Vita | Salvatore Veneziano | |
IL SEGRETARIO
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione I, sentenza n. 114 depositata il 9 gennaio 2020 - L’eventuale regolarizzazione successiva non sana la carenza originaria del requisito di partecipazione poiché la regolarità fiscale e…
- Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza n. 1816 depositata il 22 febbraio 2023 - L’esperibilità del soccorso procedimentale, nei termini ammessi dalla giurisprudenza, deve pertanto ritenersi consentita, al di là di quanto previsto nella lex…
- Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, sentenza n. 120 depositata il 29 gennaio 2024 - In base al comma 14 dell’art. 41 del d.lgs. n. 36 del 2023, la conseguenza per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai…
- Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Prima Bis, sentenza n. 4338 depositata il 13 marzo 2023 - La partecipazione alla procedura selettiva e la valutazione della sua offerta [ossia dell’offerta del concorrente “promotore”]…
- Corte di Cassazione a sezioni unite, sentenza n. 22438 depositata il 24 settembre 2018 - Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e…
- Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione I della sede distaccata di Salerno, sentenza n. 1911 depositata il 6 novembre 2019 - L'offerta economica con un utile pari a zero ovvero la formulazione dell'offerta in perdita rendono ex se…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…