Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno sezione I sentenza n. 2631 depositata il 9 dicembre 2016
N. 02631/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01861/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2016, proposto da:
BMP s.p.a., P. s.r.l., L’Agenzia EG s.a.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’avvocato Gaetano Di Martino C.F. xxxxxxxxxxx, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Fasolino in Salerno, via Terre Risaie;
contro
Asis Salernitana Reti ed Impianti s.p.a., non costituita in giudizio;
nei confronti di
PI s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Filippetto C.F. xxxxxxxxxxx, Cesare Graniero C.F. xxxxxxxxxxx, con domicilio eletto in Salerno, via Paradiso di Pastena, presso la filiale di P.I;
Postel s.p.a., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
1) del provvedimento di esclusione del costituendo R.T.I. BMP s.p.a., P. s.r.l., AGENZIA EG s.a.s. dalla procedura aperta volta all’affidamento del Servizio “Bollettino” mediante la stampa e con archiviazione digitale, imbustamento, spedizione e rendicontazione elettronica delle singole bollette relative al S.I.I., adottato nel corso della seduta di gara del 10.10.2016;
2) della nota prot. 008403 del 12.10.2016, con la quale è stata comunicata e ribadita l’esclusione del R.T.I. BMP s.p.a., P. s.r.l., AGENZIA EG s.a.s.;
3) degli stessi provvedimenti, nella parte in cui non è stato ritenuto ammissibile il c.d. <<soccorso istruttorio>> di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016;
4) dell’avviso delle risultanze della seduta di gara del 10.10.2016, nonché della seduta di gara stessa del 10.10.2016, pubblicato sul sito internet della Stazione appaltante;
5) degli atti compiuti successivamente dalla Commissione, in data sconosciuta;
6) per quanto possa occorrere, del disciplinare di gara nella parte in cui – segnatamente alla pag. 7 – impone di specificare il modello di raggruppamento temporaneo scelto;
7) degli artt. 2 B e 2 C del disciplinare di gara, nella parte e nella misura in cui essi siano ritenuti lesivo degli interessi delle ricorrenti;
8) della residua parte del disciplinare di gara e del bando, se e nella misura in cui essi siano ritenuti lesivo degli interessi delle ricorrenti;
9) dei chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante e pubblicati sul sito della stessa, ove e nella misura in cui siano ritenuti lesivi degli interessi delle ricorrenti;
10) per quanto possa occorrere, del silenzio dell’Amministrazione formatosi sulle osservazioni formulate dal rappresentante della MPS alla seduta del 10.10.2016;
11) del provvedimento di ammissione di PI s.p.a. e delle imprese eventualmente costituite in R.T.I. alla procedura aperta volta all’affidamento del servizio “Bollettino” mediante la stampa e con archiviazione digitale, imbustamento, spedizione e rendicontazione elettronica delle singole bollette relative al S.I.I., adottato nel corso della seduta di gara del 10.10.2016;
12) del capitolato speciale All. B, ove ed in quanto ritenuto lesivo degli interessi del ricorrente per i motivi di cui in atti;
13) di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, laddove lesivo degli interessi delle ricorrenti, allo stato non conosciuti e che ci si riserva di gravare, ove lesivi, con motivi aggiunti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di PI s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 120, comma 6 bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato preliminarmente che l’impugnato provvedimento di esclusione scaturisce dal fatto che la capogruppo MPS s.p.a. ha dichiarato di partecipare alla gara quale capogruppo di un costituendo R.T.I. di tipo orizzontale, indicando le attività che sarebbero state svolte da ciascuna delle imprese raggruppate, in asserito contrasto con l’art. 48, comma 2, d.lvo n. 50/2016, ai sensi del quale nel caso di servizi “per raggruppamento orizzontale si intende quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione”, evidenziando altresì la stazione appaltante che “nel caso di RTI orizzontale le aziende raggruppate avrebbero dovuto fornire dimostrazione di possedere i medesimi requisiti, nel caso di specie mancanti”;
Richiamato il disposto dell’art. 48, comma 2, d.lvo n. 50/2016, ai sensi del quale “nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”;
Rilevato quindi che la distinzione tra – e la stessa configurazione di – raggruppamenti di tipo orizzontale e verticale, con riferimento allo specifico procedimento di gara, presuppone che la lex specialis abbia indicato la prestazione principale e quella/e secondaria/e;
Rilevato che la disciplina di gara, nella fattispecie in esame, non reca la suddetta distinzione, indicando quale oggetto dell’affidamento un unitario servizio “Bollettino”, pur articolato in diversi segmenti attuativi;
Considerato quindi che, in siffatto contesto, la qualificazione – come orizzontale – del raggruppamento ricorrente discende ed è coerente con la disciplina di gara, in assenza dei presupposti (correlati alla menzionata necessaria distinzione ad opera del bando delle prestazioni oggetto di affidamento) per la configurazione di un raggruppamento di tipo verticale;
Rilevato altresì che l’indicazione nell’offerta delle imprese ricorrenti delle singole parti dell’unitario servizio “Bollettino”, la cui esecuzione è demandata alle imprese raggruppate, lungi dal contraddire la suddetta auto-qualificazione del raggruppamento ricorrente come orizzontale, risponde alla prescrizione di cui all’art. 48, comma 4, d.lvo n. 50/2016, ai sensi del quale “nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”;
Rilevata infine la genericità dell’assunto secondo cui le imprese raggruppate sarebbero carenti dei requisiti prescritti dal bando e la sua conseguente inidoneità, così formulato, a sorreggere l’impugnato provvedimento di esclusione;
Ritenuto quindi che la domanda di annullamento di quest’ultimo debba essere accolta, siccome fondata, potendo disporsi l’assorbimento delle censure non esaminate;
Rilevata invece l’inammissibilità della domanda di annullamento del provvedimento di ammissione alla gara di PI s.p.a., nessuna specifica censura essendo formulata a suo fondamento;
Ritenuto di condannare la stazione appaltante alla refusione delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente, nella misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, pari ad € 6.000,00;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1861/2016:
– accoglie la domanda di annullamento dell’impugnato provvedimento di esclusione e, per l’effetto, lo annulla;
– dichiara l’inammissibilità della domanda di annullamento del provvedimento di ammissione alla gara di PI s.p.a.;
– condanna la stazione appaltante alla refusione delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente, nella misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, pari ad € 6.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Paolo Severini, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Ezio Fedullo | Giovanni Sabbato | |
IL SEGRETARIO