Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione VIII ordinanza n. 390 depositata il 9 marzo 2017
N. 00390/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00601/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2017, proposto da:
La P. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Attilio Cappa C.F. xxxxxxxxxxx, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Campania Segreteria in Napoli, piazza Municipio;
contro
Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Abbamonte C.F. xxxxxxxxxxx, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo N. 4;
nei confronti di
Ditta CS Coop. Soc. A R.L. non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della Determinazione Dirigenziale del Settore Avvocatura del Comune di Benevento n°19 dell’11.01.2017 (Reg. Gen. n. 23 del 19.01.2017), con la quale è stata disposta l’aggiudicazione in via definitiva del servizio di pulizia degli uffici comunali alla ditta CS Coop. Soc. a r.l. per il periodo 16/01/2017-31.03.2017 (Richiesta di Offerta n°1463863 su MePA- CIG Z9B1CB1963)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Benevento;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 il dott. Fabrizio D’Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che non pare ricorrere il requisito dell’incombenza del periculum in mora ovviabile mediante l’adozione di una misura cautelare, essendo il servizio in questione di breve durata e, ormai, prossimo alla scadenza;
Considerato che il principio di rotazione degli affidamenti per gli appalti sotto soglia appare prevalente e comporta, di regola, l’esclusione dell’invito del precedente gestore del servizio (T.A.R. Campana Napoli, Sez. II, 8 marzo 2017, n. 1336);
Rilevato, pertanto, che il mancato invito del precedente gestore non necessita di una specifica motivazione, occorrendo, al contrario, nel caso motivare la partecipazione del precedente gestore;
Atteso che, stante la non univocità della giurisprudenza sull’interpretazione del principio di rotazione, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) rigetta l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Fabrizio D’Alessandri, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Fabrizio D’Alessandri | Italo Caso | |
IL SEGRETARIO
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