Tribunale Amministrativo Regionale di Roma, sezione I-ter, sentenza n. 9483 depositata il 17 luglio 2019

Lavoro – Sicurezza sul lavoro – Rapporto di lavoro – Infortunio sul lavoro – Riconoscimento della dipendenza da cause di servizio  – Comitato di verifica per le cause di servizio

Massima

Nella materia del riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle infermità o patologie sofferte dal pubblico dipendente, la manifestazione di giudizio espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio all’interno della sequenza procedimentale definita con d.p.r. n. 461/2001, costituisce un giudizio conclusivo di sintesi e di composizione anche dei pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento ed accertamento definitivo sulla riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l’infermità medesima

FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 9664/2012) il sig. R.S ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento ministeriale in epigrafe indicato che ha rigettato la domanda del ricorrente volta ad ottenere la dipendenza da causa di servizio delle patologie mediche da lui patite, nonché la concessione dell’equoindennizzo.

Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

a) Difetto assoluto di motivazione, difetto d’istruttoria, eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione ministeriale che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Il Collegio, al fine del decidere, non può che riaffermare un consolidato insegnamento giurisprudenziale del giudice amministrativo dal quale il Collegio non ritiene doversi discostare, nella materia del riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle infermità o patologie sofferte dal pubblico dipendente, la manifestazione di giudizio espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio all’interno della sequenza procedimentale definita con d.p.r. n. 461/2001, costituisce un giudizio conclusivo di sintesi e di composizione anche dei pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento ed accertamento definitivo sulla riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l’infermità medesima.

Trattasi di una manifestazione di giudizio ampia e complessa, essendo costituito il Comitato di verifica da professionalità mediche, giuridiche ed amministrative i cui pareri vengono riuniti nella definitiva e superiore valutazione adottata all’esito di un complesso procedimento amministrativo, ex art. 11 del d.p.r. n. 461/2001, la quale costituisce valutazione discrezionale che, per i conosciuti limiti del sindacato giurisdizionale, è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli casi in cui le determinazioni assunte siano affette da illogicità, irrazionalità, irragionevolezza manifeste, o siano state adottate per erroneità dei presupposti sottesi al giudizio conclusivo reso.

Difatti, dal quadro normativo di riferimento delineato dal d.p.r. n. 461/2001, emerge che il giudizio conclusivo di sintesi e di superiore valutazione formulato dal Comitato di verifica si impone all’Amministrazione la quale è tenuta solo a verificare se l’organo in questione, nell’esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le abbia confutate.

Ciò premesso, il Collegio rileva come il provvedimento ministeriale – ed il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio – debbano considerarsi immuni dai prospettati vizi di legittimità, essendosi l’Amministrazione resistente determinata in senso sfavorevole al ricorrente all’esito di una complessa attività procedimentale che con motivazione adeguata, logica e razionale ha escluso la sussistenza di un nesso di causalità tra le infermità sofferte dal ricorrente e la dipendenza da causa di servizio, non avendo svolto, nel caso di specie, le condizioni ambientali in cui è stata prestata l’attività di servizio il ruolo dicausa o di concausa efficiente e determinante dell’infermità sofferta dal ricorrente.

Occorre conclusivamente osservare come sia il parere del Comitato per la verifica delle cause di servizio sia il provvedimento ministeriale, nell’epigrafe indicato, siano caratterizzati da un adeguato ed idoneo percorso istruttorio e motivazionale immune dai prospettati profili di illegittimità avendo il Comitato diverifica espresso le proprie valutazioni anche alla luce delle risultanze espresse dalla competente Commissione medico ospedaliera.

Ne consegue, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso deve essere respinto.

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati, fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.