Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria sezione II sentenza n. 524 depositata il 14 giugno 2017

N. 00524/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00333/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 333 del 2017, proposto da:
LI s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Scalfati, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. Liguria;

contro

– Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – A. – Area centrale regionale d’acquisto, rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro Piciocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Torino 30/18;
– Regione Liguria, non costituita in giudizio;

nei confronti di

M. s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Tiziano Ferrante, con domicilio presso la segreteria del T.A.R.;

per l’annullamento

della determinazione del Direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto n. 146 del 12.04.2017, con cui sono stati approvati gli atti ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento della fornitura di arredi sanitari, lotto n. 1, Gara n. 6540733.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – A. – Area centrale regionale d’acquisto e di M. s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2017 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;

Sentite sul punto le parti costituite;

Rilevato che, con ricorso notificato in data 10.5.2017, la società LI s.r.l. ha impugnato la determinazione del direttore dell’area centrale regionale di acquisto di A. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria n. 146 del 12.04.2017, con cui sono stati approvati gli atti ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento della fornitura di arredi sanitari, lotto n. 1 (letto sanitario a movimentazione elettrica) gara n. 6540733, in favore della controinteressata M. s.p.a.;

Considerato che, a sostegno del gravame, deduce che la lex specialis della gara, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del d.lgs n. 50/2016, sarebbe viziata da lacunosità, indeterminatezza, astrattezza e genericità dei pesi di valutazione della qualità tecnica (5 voci da 8 punti ciascuna, per un totale di 40 punti, senza l’indicazione di sottoparametri), e che la commissione avrebbe illegittimamente dettagliato i cinque pesi di valutazione secondo una griglia predisposta soltanto in una seduta (6.3.2017, verbale della quarta seduta riservata) successiva all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (16.1.2017, verbale della seconda seduta pubblica);

Considerato, quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, che la cosiddetta prova di resistenza è richiesta – ai fini della valutazione circa la sussistenza di un interesse concreto all’impugnazione – soltanto quando l’impugnazione dell’aggiudicazione non afferisca ad aspetti sostanziali o formali mirati alla rinnovazione della gara stessa (Cons. di St., III, 17.12.2015, n. 5696), e che, nel caso di specie, la ricorrente deduce proprio censure (con i primi due motivi di ricorso) mirate alla rinnovazione della gara stessa, onde la sicura sussistenza dell’interesse al ricorso, sub specie dell’interesse strumentale alla rinnovazione della gara;

Considerato che nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte in sede di gara, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità (Cons. di St., V, 20.9.2016, n. 3911);

Considerato che l’affermazione secondo la quale i criteri di valutazione dovevano essere applicati alla luce delle caratteristiche tecniche obbligatorie non trova letterale riscontro nel capitolato tecnico, posto che: – il capitolato non riconduce ciascuna delle ventisei caratteristiche obbligatorie ai cinque criteri di valutazione; – alcuni degli elementi di valutazione utilizzati (p.e., la “quinta ruota”, in tema di manovrabilità) non appaiono affatto neppure tra le caratteristiche obbligatorie; – il capitolato non contiene comunque alcun criterio ponderale (in termini di maggior pregio o di debolezza dell’offerta) riferito a ciascuna di dette caratteristiche, criterio ponderale che dunque è stato indebitamente individuato dalla commissione;

Considerato che alla commissione è inibito di integrare il bando di gara mediante la previsione di criteri integrativi dello stesso che non siano stati resi noti ai potenziali offerenti, mediante adeguata pubblicità, al momento in cui presentarono le offerte (Cons. di St., III, 10.1.2013, n. 97; id., V, 1.10.2010, n. 7256);

Considerato altresì che la individuazione di una griglia di sottoparametri di valutazione della qualità successivamente all’apertura delle offerte tecniche integra un’evidente inversione procedimentale, che, oltre a violare palesemente i principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, costituisce sicura spia dell’eccesso di potere;

Ritenuto pertanto che il ricorso sia fondato sotto entrambi i motivi dedotti, e che le spese di giudizio – che sono liquidate in dispositivo – debbano seguire come di regola la soccombenza nei confronti di A., sussistendo i presupposti di legge per la compensazione tra le altre parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna A. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA, oltra al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Angelo VitaliRoberto Pupilella

IL SEGRETARIO